Lombardia certificazione energetica |
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| Mercoledì 04 Agosto 2010 17:35 | ||||
Pagina 1 di 2 La legge regionale sulla certificazione energeticaLa legge regionale sulla certificazione energetica
La Regione Lombardia ha completato l'iter normativo ed è operativa a tutti gli effetti. E' la prima Regione che ha reso obbligatoria la certificazione energetica su tutto il proprio territorio e che ha anticipato al 1° gennaio 2008 i requisiti minimi di prestazione energetica che a livello nazionale entreranno in vigore a gennaio 2010. L’obbligo della certificazione energetica (metodo di calcolo CENED, vedi paragrafo seguente) è prevista in caso di:
• nuova costruzione (certificazione edificio intero): da settembre 2007 gli edifici di nuova costruzione, al termine dei lavori, dovranno essere dotati dell’Attestato di Certificazione Energetica, redatto secondo lo schema definito dall’Allegato C alla Delibera della giunta regionale 26 giugno 2007, n. 8/5018 come modificata dalla Delibera della giunta regionale 22 dicembre 2008, n. 8/8745; Attenzione: in relazione agli interventi di nuova costruzione, anche a seguito di demolizione e ricostruzione, per i quali la dichiarazione di inizio attività o la domanda finalizzata ad ottenere il permesso di costruire sia stata protocollata presso il Comune nel periodo intercorrente tra l'1 settembre 2007 e il 25 ottobre 2009, i Soggetti certificatori possono redigere l'attestato di certificazione secondo il modello di cui all'allegato C della delibera Giunta regionale 31 ottobre 2007, n. 8/5773, utilizzando la procedura di calcolo approvata con decreto direttoriale 13 dicembre 2007, n. 15833.
• ristrutturazione (certificazione edificio intero):
da settembre 2007 gli edifici oggetto di demolizione, ricostruzione o ristrutturazione edilizia che coinvolgano più del 25% della superficie riscaldata, al termine dei lavori, dovranno essere dotati dell’attestato di certificazione energetica, redatto secondo lo schema definito dall’Allegato C alla delibera Giunta regionale 26 giugno 2007, n. 8/5018 come modificata dalla delibera Giunta regionale 22 dicembre 2008, n. 8/8745; • ampliamento volumetrico (certificazione parziale o edificio intero): da settembre 2007 e con onere a carico del proprietario, gli edifici oggetto di ampliamento volumetrico superiore al 20% della superficie riscaldata o oggetto di recupero a fini abitativi di sottotetti esistenti, dovranno essere dotati dell’Attestato di Certificazione Energetica redatto secondo lo schema definito dall’Allegato C alla Delibera della giunta regionale 26 giugno 2007, n. 8/5018 come modificata dalla Delibera della giunta regionale 22 dicembre 2008, n. 8/8745; Attenzione: l’Attestato di certificazione energetica può essere riferito alla sola nuova porzione dell’edificio se essa è servita da un impianto termico dedicato. Se l’impianto è in comune con il resto dell’edificio è necessario certificare l’intero edificio.
• richiesta incentivi (certificazione parziale o edificio intero):
da settembre 2007 l’Attestato di Certificazione Energetica è necessario per accedere agli incentivi e alle agevolazioni regionali (di qualsiasi natura), finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio o dell’impianto; • edilizia pubblica: da settembre 2007 ed entro il 1° luglio 2010, gli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico la cui superficie superi i 1.000 m2 dovranno essere tutti dotati dell’Attestato di Certificazione Energetica. L’obbligo diviene tempestivo se l’immobile è oggetto di compravendita; |




