Il ctu nel nel nuovo processo civile |
|
|
|
| Giovedì 10 Giugno 2010 00:00 |
|
In merito all'approvazione della Legge recante "Disposizioni per lo sviluppo economico,la semplificazione,la competitività nonché in materia di processo civile",si delineano delle notevoli modifiche che incidono su quanto previsto dalla precedente riforma processuale del 2005. La Legge dovrebbe essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale non appena sciolte le ultime riserve politiche, le novità introdotte nel capo IV Giustizia,modificano il Codice di Procedura Civile introducendo il procedimento sommario di cognizione,al riguardo abbiamo intervistato il Prof. Avv. Giuseppe Olivieri,Ordinario di Diritto Processuale Civile della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Napoli Federico II,nonché Docente di Diritto Processuale nel Master Universitario di II livello in Ingegneria Forense presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università di Napoli Federico II,per comprendere meglio gli aspetti della nuova riforma e delle ricadute professionali per gli ingegneri che svolgono l'attività di Consulente Tecnico del Tribunale. Può illustrarci quali sono le principali novità introdotte dalla riforma del c.p.c. ? L'intervento del legislatore, ormai in dirittura d'arrivo – approvato in seconda lettura da parte della Camera dei deputati, il testo (Atti Senato 1082 B) attende il sì definitivo da parte del Senato – s'inserisce una legge più ampia, significativamente intitolata Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile. Come tutte le riforme del processo civile succedutesi da circa 20 anni, lo scopo è quello di ridurre i tempi, intollerabili, del processo civile. In sintesi, la principale novità (ma il punto è ancora in discussione) concerne il ricorso per cassazione, reso di più difficile praticabilità, essendo state inserite nuove ragioni d'inammissibilità; altrettanto importante appare l'introduzione in via generale del procedimento sommario di cognizione, che consentirà alla parte – quando ritenga non siano necessarie indagini complesse – di ottenere la decisione del giudice all'esito di un processo dai tempi ridotti. Detto questo, le novità interessano quasi tutti i settori, dalle notificazioni degli atti all'esecuzione forzata. Le nuove norme dedicate alla CTU sono contenute nell'art. 46. In cosa si concretizzerà il nuovo ruolo del consulente tecnico, con particolare riferimento agli ingegneri che dovranno svolgere il ruolo di CTU e di CTP ? Più che di nuovo ruolo nel processo dell'ingegnere - consulente tecnico di ufficio, direi che la riforma consentirà una più stretta collaborazione fra il professionista e il giudice da un lato e una maggiore incidenza del contraddittorio con i consulenti delle parti. La legge (accogliendo la prassi virtuosa già posta in essere da alcuni giudici) modificherà l'art. 191, 1° comma, c.p.c., imponendo al giudice di formulare i quesiti con la stessa ordinanza con la quale nomina il perito e fissa l'udienza per il giuramento. Questo significa che, ricevuta la comunicazione, prima ancora di prestare il giuramento, il CTU avrà già la possibilità di consultare il fascicolo processuale: all'udienza potrà allora chiedere al giudice di modificare i quesiti formulati, ovvero di aggiungerne altri; inoltre, sarà in grado di offrire al giudice le proprie valutazioni informate sulle richieste dei difensori. Analogamente, i consulenti delle parti (per il tramite necessario del difensore della parte che intende designarli) – letti i quesiti ed esaminati gli atti – potranno suggerire al difensore le integrazioni o modificazioni dell'incarico da sottoporre al giudice nell'udienza fissata per il giuramento. Aggiungo che – sebbene nessuna norma preveda l'obbligo del CTU di esaminare l'incarto processuale prima del giuramento – personalmente ritengo questa attività preliminare deontologicamente doverosa, perché essenziale ai fini del più corretto e, soprattutto, più sollecito svolgimento dell'incarico. Lo svolgimento della relazione di consulenza sarà oggetto di variazione ? In materia di CTU la riforma (a parte l'art. 23 delle disp. att. c.p.c., su cui farò un cenno tra poco e che non concerne le attività del perito) ha modificato, oltre al già ricordato art. 191, 1° comma, c.p.c., soltanto l'art. 195, 3° comma, c.p.c.: ha quindi lasciato invariati modalità di svolgimento dell'incarico e contenuto della relazione conclusiva. Secondo il nuovo testo dell'art. 195, 3° comma, c.p.c.: «La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all'udienza di cui all'articolo 193. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse». Si tratta di un'evidente razionalizzazione dei tempi necessari a garantire il contraddittorio con le parti, che evita un inutile passaggio in udienza, visto che le attività da svolgere sono soltanto quelle del CTU e dei CTP. Le disposizioni transitorie della riforma (art. 58) prevedono l'applicazione delle disposizioni modificative del codice di procedura civile e delle relative disposizioni di attuazione «ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore»: tuttavia – trattandosi di norme che non comportano decadenze o restrizioni alle facoltà e ai poteri delle parti – nulla impedisce ai giudici, quando nominano il CTU in cause pendenti prima dell'entrata in vigore della riforma, di emanare le relative ordinanze secondo il contenuto indicato dai nuovi articoli 191, 1° comma e 195, 3° comma.Infine, rispettando l'impegno preso subito dopo la Sua domanda, ricordo che il nuovo art. 23 disp. att. c.p.c. imporrà al presidente del tribunale di vigilare affinché «a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati dall'ufficio», garantendo «l'adeguata trasparenza degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici». L'introduzione degli organismi di conciliazione potrebbe essere una ulteriore opportunità da parte degli ingegneri ? La riforma è qui operata mediante la delega conferita al Governo di emanare «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi in materia di mediazione e di conciliazione in ambito civile e commerciale». A parte la possibilità (concreta in controversie di natura tecnica) dell'ingegnere mediatore o conciliatore, è prevista esplicitamente la rilevanza delle categorie professionali nei procedimenti alternativi per la risoluzione delle controversie. I decreti legislativi indicati potranno infatti prevedere, in particolari materie, l'istituzione di organismi di conciliazione presso i consigli degli ordini professionali (di diritto inseriti nel Registro degli organismi ufficialmente abilitati (art. 60, 3° comma, lett. g e h). Anche quando non si ricorra al giudice, utilizzando la possibilità della conciliazione, gli ingegneri iscritti nell'albo dei consulenti e dei periti presso i tribunali potranno svolgere un ruolo decisivo. Infatti, secondo l'art. 60, 3° comma, lett. l, in particolari materie, qualsiasi conciliatore potrà avvalersi di esperti iscritti in quell'albo, «i cui compensi sono previsti ... anche con riferimento a quelli stabiliti per le consulenze e le perizie giudiziali». Infine, mi pare giusto segnalare che in caso di raggiunta conciliazione, le indennità spettanti al professionista, a carico delle parti, saranno stabilite in misura maggiore di quelle spettanti per l'esercizio dell'attività. A suo giudizio, in che modo gli ingegneri potrebbero contribuire attivamente nel contesto delineato dalla riforma ? La riforma si propone di ridurre i tempi del processo, e perciò anche gli ingegneri dovranno recitare la loro (importante) parte, tenuto conto che talvolta una delle maggiori cause di ritardo nella definizione del giudizio è costituita proprio dai tempi della CTU, non sempre imposti dalle difficoltà del compito. A me pare che un contributo decisivo dell'ingegnere nel senso auspicato potrebbe essere già offerto tenendo conto delle innovazioni che ho sopra ricordato, e perciò presentandosi all'udienza fissata per il giuramento già adeguatamente informato delle vicende di causa e curando il rispetto (oltre che da parte sua) dei termini fissati ai consulenti di parte, soprattutto per il deposito della relazione e per le osservazioni e valutazioni conclusive. |




