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Il risvolto economico di una CTU - difficile farsi pagare

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Venerdì 17 Dicembre 2010 06:27
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 La realtà che io conosco meglio è quella della Procura della Repubblica di Napoli, dove opero da diversi anni come esperto informatico. Il tempo medio che intercorre tra la nomina a ctu e la liquidazione della parcella è superiore ai due anni. E, purtroppo, ultimamente anche questo tempo, tende sempre più all’infinito!

Il 10.08.2007 ho consegnato contestualmente al mio elaborato peritale anche l’istanza di liquidazione del compenso. Dopo aver elemosinato notizie in merito, tra i vari uffici, il giorno 25.05.2010 firmo la vera richiesta di liquidazione, quella composta dalla segreteria del magistrato. In quella sede ed in quel momento mi accorgo che l’importo (comprensivo di spese per attrezzature e viaggi) è nettamente diverso da quanto richiesto. Tagli? … solo del 63,25%! Circa due terzi del valore del tuo lavoro svanito nel nulla.

Non avendo alternative, né possibilità di contestazione, meglio accontentarsi. Ma di cosa? Dopo quasi tre anni che aspetto, ricevo circa 1500 euro in meno! Pazienza, la prossima consulenza andrà meglio. Ma almeno una pratica l’abbiamo chiusa (?) Se il bonifico fosse contestuale…, forse. Invece no. Comincia un secondo pellegrinaggio ad un altro ufficio, dal nome fantomatico, ma suggestivo: Ufficio del funzionario delegato.

A cui bisogna chiedere ogni volta quale numero di elenco è in pagamento, in modo da poter fare pronostici più o meno avventati su quando è il tuo turno. Da maggio, ce la facciamo per Natale… 

Il giorno 10.12.2010, all’ennesima visita, il Funzionario si mostra rammaricato ed affranto nel comunicarmi che i fondi sono esauriti, pertanto l’elenco in cui è compresa la mia perizia non verrà pagato se non con i fondi residui per il 2010, che il Ministero vorrà mettere a disposizione nell’anno prossimo.

Beh, tutto sommato l’anno prossimo comincia tra 20 giorni, sdrammatizzo. Ma il Funzionario infierisce sottolineando che ha parlato dell’anno prossimo, non di gennaio.

Meglio prenderla con filosofia, in fondo cosa sarà mai… i mesi dell’anno sono solo 12! 

Purtroppo, però, mi rammarica il fatto che i “colleghi” che si interessano di intercettazioni godano di un privilegio e di un favoritismo per cifre ben più alte.  Basterebbe sapere ciò, per capire come mai attorno a queste consulenze ed alla fornitura di servizi di intercettazione, addirittura si scatenano dibattiti politici e ci si accapiglia… 

Ho raccontato solo di una delle tante situazioni di disagio in cui svolgiamo la nostra attività professionale. Ce ne sono altre. Ma essere consulente tecnico per la Procura della Repubblica costituisce pur sempre un motivo di vanto. 

 

 

 

 

 


Commenti (2)
  • BASTIANUTTI  - RITARDATI PAGAMENTI AL CTU
    E' intressante leggere il seguente Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 - Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. (G.U. n. 249 del 23-10-2002) Art. 1. Ambito di applicazione 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale. 2. Le disposizioni del presente decreto non trovano applicazione per: a) debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore; b) richieste di interessi inferiori a 5 euro; c) pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno ivi compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore. Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) "transazioni commerciali", i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo; b) "pubblica amministrazione", le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti pubblici territoriali e le loro unioni, gli enti pubblici non economici, ogni altro organismo dotato di personalita' giuridica, istituito per soddisfare specifiche finalita' d'interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale, la cui attivita' e' finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da altri enti pubblici o organismi di diritto pubblico, o la cui gestione e' sottoposta al loro controllo o i cui organi d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sono costituiti, almeno per la meta', da componenti designati dai medesimi soggetti pubblici; c) "imprenditore", ogni soggetto esercente un'attivita' economica organizzata o una libera professione; d) "ritardi di pagamento", l'inosservanza dei termini di pagamento contrattuali o legali; e) "saggio di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento", il saggio di interesse applicato a simili operazioni nei casi di appalti a saggio fisso. Nel caso in cui un'operazione di rifinanziamento principale sia stata effettuata secondo una procedura di appalto a saggio variabile, il saggio di interesse si riferisce al saggio di interesse marginale che risulta da tale appalto. Esso riguarda anche le aggiudicazioni a saggio unico e le aggiudicazioni a saggio variabile; f) "prodotti alimentari deteriorabili" quelli definiti tali da apposito decreto del Ministro delle attivita' produttive. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, e comunque fino alla data di entrata in vigore del citato decreto del Ministro delle attivita' produttive, per prodotti alimentari deteriorabili si intendono quelli come tali definibili ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro della sanita' in data 16 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1993. Art. 3. Responsabilita' del debitore 1. Il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori, ai sensi degli articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo e' stato determinato dall'impossibilita' della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Art. 4. Decorrenza degli interessi moratori 1. Gli interessi decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.
  • Patrizia Zovi  - Fatturare interessi alle Procure della Repubblica
    E' possibile emettere fatture alle Procure della Repubblica ( Tasso Bce+ 7 punti percentuale)per ritardati pagamenti anche di un anno a fronte attività di servizi richiesti e andati a buon fine? Se si le fatture vanno inviate alle Procure che hanno richiesto l'attività o alla Corte D'Appello che magari le ha già in carico ma non le paga? Grazie
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