DIA, Leggi Regionali, Rinnovabili e scadenza del 16 gennaio 2011: i chiarimenti del Ministero dello Sviluppo Economico |
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| Venerdì 24 Dicembre 2010 11:02 |
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L'art. 1-quater del decreto legge n. 105/2010, convertito dalla legge n. 129/2010, reca disposizioni per far salvi gli effetti di quelle procedure di DIA avviate in base alle Leggi Regionali prima dell’intervento della Corte Costituzionale. In base alle disposizioni del citato articolo la “salvezza” delle procedure in questione non è garantita in modo generalizzato, ma è condizionata all’entrata in esercizio degli impianti entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 129/2010, avvenuta il 19 agosto 2010 (16 gennaio 2011). In considerazione dell’approssimarsi di tale termine, e del moltiplicarsi dei dubbi sulla corretta interpretazione delle disposizioni del citato art. 1-quater, il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato una circolare interpretativa. Il Ministero precisa anzitutto che le DIA divenute definitive (cioè non impugnabili per decorrenza dei termini per la proposizione di ricorsi) prima delle pronunce di incostituzionalità conserveranno la loro efficacia, anche qualora i relativi impianti non riuscissero ad entrare in esercizio entro il 16 gennaio. Decorso il termine di 30 giorni previsto dal T.U. Edilizia, la D.I.A. può essere contestata dal terzo interessato entro sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione al terzo del perfezionamento della D.I.A. o dall’avvenuta conoscenza del consenso (implicito) all’intervento oggetto di D.I.A. Ciò premesso, sono tre i casi possibili:
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