Lettera Aperta : Discussione sugli onorari a vacazione stabiliti con il D.M. del 30.05.2002 |
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| Mercoledì 05 Gennaio 2011 18:07 |
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Nel caso in cui non è possibile applicare i criteri predetti, e quindi in assenza di un periziato valore del bene, gli onorari sono commisurati al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell'incarico e sono determinati in base alle vacazioni, così come stabilisce l’art 1 del succitato D.M. Tali onorari a vacazione, nonostante che il D.M. 30.05.2002 fosse nato per introdurre gli adeguamenti dei compensi spettanti ai periti del Tribunale, sono rimasti invariati, così come stabiliti all'art. 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319, e quindi indeterminati nella misura di euro 14,68 per la prima vacazione e di euro 8,15 per ciascuna delle vacazioni successive. Poiché il calcolo dell’onorario in molti casi (e fortunatamente non nella stragrande maggioranza degli incarichi) viene effettuato con le vacazioni, i più esperti si adoperano per “caricare” il compenso richiesto con escamotage (naturalmente consentiti dagli artt. 2 e 5 della legge 8 luglio 1980, n. 319), ad esempio considerando il lavoro alquanto complesso o urgente. Fatto sta che all’atto della liquidazione il Giudice da sempre una buona sforbiciata, decretando cifre che non sempre sono adeguate all’incarico espletato. Molti dei nostri lettori lamentano il fatto che le vacazioni sono considerate con valori inferiori alle tariffe orarie di un operaio o di un manovale. Questo è vero. Il principio con il quale un professionista accetta l’incarico di CTU è sicuramente quello di svolgere il lavoro con estrema serietà e impegno. Gli incarichi spesso e volentieri sono una continuazione della fase processuale in virtù del fatto che il CTU deve cercare anche il modo di mediare tra le parti, nella stragrande dei casi litigiose. Ed il tempo che si dedica a tale trattazione, delicata e fondamentale (e ci si rivolge alle persone più scrupolose) viene pagato a vacazione 8,15 euro. Senza considerare le difficoltà riscontrate in sede peritale per la mancata collaborazione di una delle parti. Il CTU esperto che è consapevole delle situazioni e delle difficoltà che possono insorgere in una indagine peritale affronta con piglio deciso e supera con destrezza tutte le difficoltà del caso. I CTU alle prime armi, vengono invece sopraffatti dagli eventi e dalle persone che pur rispettando il ruolo del perito, in maniera reverenziale, creano allo stesso difficoltà operative. Come ultima considerazione, e non per importanza, il CTU liquidato in maniera ritenuta incongrua al lavoro svolto deve poi scontrarsi con le parti, richiedendo alle stesse, nella misura stabilita dalla Giudice, il pagamento della parcella. E qui si apre un altro fronte di dolori e preoccupazioni. Oggi la grande difficoltà è farsi pagare. E’ vero che il nostro è un decreto di liquidazione emesso dal Giudice, e pertanto immediatamente esecutivo. Ma andiamolo a dire alle parti che lamentano l’impossibilità immediata di pagare. E sono spesso le persone che hanno promosso la causa. Un esempio lo dimostra un caso personale. Sono stato liquidato dal Giudice, e lo dico per far capire l’entità del lavoro, per circa € 16.000,00. Si trattava di un contenzioso tra quattro società. Fino a quel momento avevo ricevuto il pagamento di € 200,00 del fondo spese da una sola parte. Tra la fine delle operazioni peritali ed il decreto di liquidazione le società sono fallite. L’attrice aveva già promosso la causa con il suo curatore fallimentare. Ed il sottoscritto alla fine non è stato pagato. La soluzione era quella di fare causa di fronte ad una accertata mancata capienza. Di fronte a queste situazioni i CTU non sono tutelati per niente. Riepilogando. Con questa lettera aperta si vogliono aprire due fronti di discussione, entrambi necessari a tutelare il nostro lavoro al fine di essere pagati ed in maniera congrua. E’ arrivata sicuramente l’ora di rivedere le tariffe di vacazione rimaste invariate dalla legge legge 8 luglio 1980, n. 319, e sicuramente inadeguate per i compiti svolti da un professionista iscritto all’albo. E si ritiene anche necessario suggerire di stabilire un deposito a garanzia, proporzionato al tipo di contenzioso, che il Giudice deve richiedere alla parte che promuove la causa e che sarà da destinare in toto o in parte al Consulente Tecnico incaricato una volta emesso il decreto di liquidazione. E solo quando viene depositata la cifra richiesta viene nominato il CTU. Tale deposito deve tutelare anche il CTU nei riguardi delle parti resistenti inadempienti, anche in ragione del fatto che la parte attrice risponde in solido dei mancati pagamenti al perito da parte dei convenuti. Si richiedono eventuali adesioni e ulteriori suggerimenti. Noi la nostra professionalità la mettiamo sempre in gioco. Chiediamo solo che sia congruamente pagata e tutelata.
www.ilportaledel@tu.it
Dott. Ing. Salvo Correale
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