Sabato, 19. Maggio 2012

Login Registrati

Login area riservata ai soli registrati al portale del CTU



Statistiche

Utenti : 15475
Contenuti : 189
Tot. visite contenuti : 330002

Utenti OnLine

 34 visitatori online

Corsi di formazione in videoconferenza

Stai cercando un consulente tecnico?


Lettera Aperta : Discussione sugli onorari a vacazione stabiliti con il D.M. del 30.05.2002

PDF Stampa E-mail
Valutazione attuale: / 0
ScarsoOttimo 
Mercoledì 05 Gennaio 2011 18:07
Share

Nel caso in cui non è possibile applicare i criteri predetti, e quindi in assenza di un periziato valore del bene, gli onorari sono commisurati al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell'incarico e sono determinati in base alle vacazioni, così come stabilisce l’art 1 del succitato D.M.

Tali onorari a vacazione, nonostante che il D.M. 30.05.2002 fosse nato per introdurre gli adeguamenti dei compensi spettanti ai periti del Tribunale, sono rimasti invariati, così come stabiliti all'art. 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319, e quindi indeterminati nella misura di euro 14,68 per la prima vacazione e di euro 8,15 per ciascuna delle vacazioni successive.

Poiché il calcolo dell’onorario in molti casi (e fortunatamente non nella stragrande maggioranza degli incarichi) viene effettuato con le vacazioni, i più esperti si adoperano per “caricare” il compenso richiesto con escamotage (naturalmente consentiti dagli artt. 2 e 5 della legge 8 luglio 1980, n. 319), ad esempio considerando il lavoro alquanto complesso o urgente.

Fatto sta che all’atto della liquidazione il Giudice da sempre una buona sforbiciata, decretando cifre che non sempre sono adeguate all’incarico espletato.

Molti dei nostri lettori lamentano il fatto che le vacazioni sono considerate con valori inferiori alle tariffe orarie di un operaio o di un manovale.

Questo è vero.

Il principio con il quale un professionista accetta l’incarico di CTU è sicuramente quello di svolgere il lavoro con estrema serietà e impegno. Gli incarichi spesso e volentieri sono una continuazione della fase processuale in virtù del fatto che il CTU deve cercare anche il modo di mediare tra le parti, nella stragrande dei casi litigiose.

Ed il tempo che si dedica a tale trattazione, delicata e fondamentale (e ci si rivolge alle persone più scrupolose) viene pagato a vacazione 8,15 euro.

Senza considerare le difficoltà riscontrate in sede peritale per la mancata collaborazione di una delle parti.

Il CTU esperto che è consapevole delle situazioni e delle difficoltà che possono insorgere in una indagine peritale affronta con piglio deciso e supera con destrezza tutte le difficoltà del caso.

I CTU alle prime armi, vengono invece sopraffatti dagli eventi e dalle persone che pur rispettando il ruolo del perito, in maniera reverenziale, creano allo stesso difficoltà operative.

Come ultima considerazione, e non per importanza, il CTU liquidato in maniera ritenuta incongrua al lavoro svolto deve poi scontrarsi con le parti, richiedendo alle stesse, nella misura stabilita dalla Giudice, il pagamento della parcella. E qui si apre un altro fronte di dolori e preoccupazioni. Oggi la grande difficoltà è farsi pagare. E’ vero che il nostro è un decreto di liquidazione emesso dal Giudice, e pertanto immediatamente esecutivo. Ma andiamolo a dire alle parti che lamentano l’impossibilità immediata di pagare. E sono spesso le persone che hanno promosso la causa.

Un esempio lo dimostra un caso personale. Sono stato liquidato dal Giudice, e lo dico per far capire l’entità del lavoro, per circa € 16.000,00. Si trattava di un contenzioso tra quattro società. Fino a quel momento avevo ricevuto il pagamento di € 200,00 del fondo spese da una sola parte.

Tra la fine delle operazioni peritali ed il decreto di liquidazione le società sono fallite. L’attrice aveva già promosso la causa con il suo curatore fallimentare.

Ed il sottoscritto alla fine non è stato pagato.

La soluzione era quella di fare causa di fronte ad una accertata mancata capienza.

Di fronte a queste situazioni i CTU non sono tutelati per niente.

Riepilogando. Con questa lettera aperta si vogliono aprire due fronti di discussione, entrambi necessari a tutelare il nostro lavoro al fine di essere pagati ed in maniera congrua.

E’ arrivata sicuramente l’ora di rivedere le tariffe di vacazione rimaste invariate dalla legge legge 8 luglio 1980, n. 319, e sicuramente inadeguate per i compiti svolti da un professionista iscritto all’albo.

E si ritiene anche necessario suggerire di stabilire un deposito a garanzia, proporzionato al tipo di contenzioso, che il Giudice deve richiedere alla parte che promuove la causa e che sarà da destinare in toto o in parte al Consulente Tecnico incaricato una volta emesso il decreto di liquidazione. E solo quando viene depositata la cifra richiesta viene nominato il CTU.

Tale deposito deve tutelare anche il CTU nei riguardi delle parti resistenti inadempienti, anche in ragione del fatto che la parte attrice risponde in solido dei mancati pagamenti al perito da parte dei convenuti.

Si richiedono eventuali adesioni e ulteriori suggerimenti. Noi la nostra professionalità la mettiamo sempre in gioco. Chiediamo solo che sia congruamente pagata e tutelata.

 

 

 

www.ilportaledel@tu.it

 

Dott. Ing. Salvo Correale

Commenti (11)
  • piero giorgi  - compenso del CTU
    Non sono d'accordo che la cauzione la versi solo la parte che promuove la causa. LA DEBBONO VERSARE TUTTI IN PARTI UGUALI!! Inoltre tra i Giudici deve prevalere il concetto che se si vuole che la causa duri poco tempo il CTU deve essere PAGATO BENE e ad ogni deposito deve essere liquidato!! No che viene pagato alla fine del dibattimento!! Questo per evitare condizionamenti, inciuci....atteggiamenti reverenti verso la parte più potente o... peggio!! E bisogna cambiare la clausola che il CTU deve iniziare le operazioni peritali anche se la parte non versa l'acconto spese. Inoltre il compenso a vacazione va applicato solo per i sopralluoghi. Saluti
  • Salvo Correale  - Risposta a Piero Giorgio
    Caro collega evidentemente non era chiaro il messaggio relativo al deposito a garanzia. Esso non è il fondo cassa ma un deposito che deve versare esclusivamente chi promuove la causa e serve per tutelare i pagamenti della liquidazione del CTU.
  • giuliano  - compenso del CTU
    Sono d'accordo ad una forma di tutela del ns lavoro. Purtroppo sto vivendo un'esperienza analoga. Il giudice ha liquidato la mia parcella di 12.000 euro circa al 50% tra le parti. Una parte paga , l'altra ha fatto ricorso al decreto di liquidazione. Ora mi sto muovendo con un decreto ingiuntivo esecutivo in attesa che venga discusso il ricorso. Questo passo l'ho fatto dopo aver verificato che la parte è una società di comodo ed in linea con il comportamento tenuto durante la fase peritale sta cercando di allungare i tempi per onorare i pagamenti. Vi terrò informati sull'evoluzione dei fatti se può essere d'aiuto.
  • Salvo Correale
    In bocca al lupo
  • giuseppe  -  compenso del ctu
    Scusate vorrei capire come arrivate a €.12.000 di parcella, in vita mia non ho mai visto tale tipo di importo di parcella? Scusate l'art. 13 non arriva ad un massimo di e. 2.200 circa oppure utilizzate l'art. 11.
  • Anonimo
    Si, è stato utilizzato l'art. 11
  • mascottidr.nicola  - Commento
    Non posso che elogiare l'iniziativa di rivedere le tariffe, ma non solo quelle a vacazione ... essendo CTU medico-legale, i Giudici mi riconoscono al massimo € 299,77 di tariffa fissa per una CTU, ed onestamente rispetto alle tariffe che applicano i CT di parte mi sembrano pochini ... Quanto poi al deposito a garanzia, a mio giudizio è forse meglio che venga posto in carico alla parte che richiede la CTU, piuttosto che a tutte le parti.
  • Anonimo
    si, era riferito solo alla parte ricorrente. saluti
  • ugomaria
    escluderei il c.d. "fondo di garanzia" in quanto il Giudice non può chiedere alle parti il versamento di somme non previste dalla legge...(lasciamo perdere quello che la legge non prevede. Altra questione, invece, riguarda la possibilità (da valutare) per il Giudice di richiedere alla parte (o alle parti) un congruo anticipo (pari almeno al 70-80% del compenso presumibile) da versare a pena di improcedibilità della CTU entro il termine previsti per l'inizio delle operazioni peritali. Infatti il mancato versamento determina l'inottemperanza all’obbligo previsto dall’art. 8, comma 1, del DPR 30 maggio 2002, n. 115, che dispone espressamente:
  • Becucci Luciano
    Sono d'accordo sulla costituzione del fondo di garanzia a carico della Parte richiedente la CTU, subordinando peraltro l'inizio delle operazioni peritali alla costituzione di detto fondo.- Così come non posso non essere d'accordo sull'adeguamento, non solo dell'onorario a vacazione, ma dell'intera tariffa giudiziaria.- A tale riguardo va precisato che - per Legge - la tariffa giudiziaria dovrebbe essere adeguata automaticamente ogni tre anni: poiché l'ultimo adeguamento risale all'anno 2002 ed ora siamo nel 2011, vuol dire che mancano all'appello ben tre adeguamenti.-
  • luca  - 12.000 euro ???
    Cosa pensereste se vi dicessi che da privato professionista un perito , che svolge anche attività come CTU mi ha chiesto e preteso 12000 euro per una perizia estimativa giurata di un immobile parzialmente residenziale e parte commerciale del valore da lui stimato di Euro 2.750.000 circa ....??? Ma dove siamo ????
Commenta
I tuoi dettagli:
Commento: