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La funzione percipiente e deducente nella consulenza tecnica d’ufficio

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Mercoledì 16 Febbraio 2011 17:08
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L’art. 61 cod. proc. civ. che disciplina la consulenza tecnica, anche se non si riferisce alla consulenza vera e propria ma al consulente, dispone: «quando è necessario, il  giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti tecnici di particolare competenza tecnica. La scelta dei consulenti deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione al presente codice».  Nel previgente codice di procedura civile si faceva menzione della perizia e la non casuale scelta di sostituzione della perizia con la consulenza tecnica è stata dettata da logiche a sostegno dell’espressione consulente che meglio designa l’ausiliario del giudice. In effetti, spesso una CTU, se correttamente disposta in quanto realmente necessaria per la comprensione “tecnica” di fatti, ha un peso preponderante nell’esito della causa.
È frequente l’affermazione secondo la quale la consulenza non sia un mezzo di prova vero e proprio ma un mezzo istruttorio [cfr., ex plurimis, Cass. 6 maggio 2002: «La consulenza tecnica è un mezzo istruttorio (e non una prova vera e propria) ... »] e che, pertanto, la parte che ha un interesse all’espletamento di   una CTU non formula, al riguardo, una precisa richiesta istruttoria ma solo una “sollecitazione” al giudice affinché si avvalga dei suoi poteri officiosi: «In materia di procedimento civile, la consulenza tecnica non costituisce un mezzo di prova, ma è finalizzata all’acquisizione, da parte del giudice del meri- to, di un parere tecnico necessario, o quanto meno utile, per la valutazione di elementi probatori già acquisiti o per la soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze.
La nomina del consulente rientra quindi nel potere discrezionale di tale giudice, che può provvedervi anche senza alcuna richiesta delle parti, sicché ove una richiesta di tale genere venga formulata dalla parte essa non costituisce una richiesta istruttoria in senso tecnico ma una mera sollecitazione rivolta al giudice perché questi, avvalendosi dei suoi poteri discrezionali, provveda al riguardo; ne consegue che una tale richiesta non può mai considerarsi tardiva, anche se formulata solamente in sede di precisazione delle conclusioni, né generica, poiché è sempre il giudice che, avvalendosi dei suoi poteri, delimita l’ambito dell’indagine da affidare al CTU» (Cass. n. 5422 del 15 aprile 2002). Benché il codice di procedura civile collochi il CTU tra gli ausiliari del giudice,
lo stesso poi disciplina la consulenza tecnica nell’istruzione probatoria (artt. 191 e segg.), mostrando – con ciò – qualche esitazione sulla reale funzione della consulenza tecnica, che inevitabilmente si riflette anche sulla giurisprudenza.
Da un lato, infatti, il CTU può, nell’ambito della consulenza, procedere a veri e propri accertamenti di fatto (come per esempio constatazione dello stato dei luoghi, descrizioni, misurazioni, rilievi), dall’altro lato è talvolta lo stesso quesito che gli è stato posto dal giudice ad esigere che non si limiti solo a valutare secondo scienza, ma ad accertare fatti secondo scienza.

La differenza tra CTU deducente e CTU percipiente

A tal proposito, viene formulata per la prima volta con una certa chiarezza e con taglio sistematico, la distinzione tra consulente tecnico deducente e Interessanti si rivelano i principi che si possono trarre da questa decisione del Supre mo Collegio che si dimostrano “struttura portante” della successiva giurisprudenza: la consulenza tecnica d’ufficio può essere meramente valutativa (ovviamente in senso tecnico e non giuridico) di fatti già allegati dalle parti e accertati; in questo senso l’attività del perito si limita a fornire al giudice un proprio parere scientifico e quindi a dare uno strumento di lettura dei fatti che diversamente il giudice non potrebbe avere; la consulenza però può essere essa stessa anche modo di ricerca e di acquisizione della prova (si sommano così gli elementi acquisitivi con quelli valutativi) ma a condizione che i fatti da accertare siano stati almeno dedotti, cioè allegati, dalle parti in causa.
Nessun problema si pone quando si tratta di una consulenza tecnica “percipiente” poiché il CTU è chiamato proprio ad accertare un fatto.
Nelle CTU “deducenti”, invece, talvolta il CTU – nell’ambito delle operazioni peritali – è indotto ad accertare dei fatti di cui lascia chiara traccia nella relazione, fatti che fino al deposito della relazione stessa non avevano trovato ingresso nella causa, non essendo né pacifici né oggetto di  prova.percipiente.

Può la consulenza costituire prova di tali fatti?


La giurisprudenza tende a distinguere tra i fatti fondanti le domande o le eccezioni delle parti e i fatti che rispetto ai primi hanno un carattere accessorio:
«La consulenza tecnica pur non costituendo nel vigente codice di rito un mezzo di prova, non essendo diretta ad acclarare la verità o meno di determinati fatti, può assumere il valore di oggettiva fonte di convincimento ove trattisi di fatti rientranti nell’ambito strettamente tecnico della consulenza e non di circostanze o situazioni storiche che, in quanto poste a fondamento della domanda o dell’eccezione, debbono essere provate dalle parti» (Cass. n. 8395 del 20 giugno 2000); «il consulente tecnico d’ufficio, nello svolgimento delle indagini che è stato autorizzato a compiere da solo, è abilitato ad assumere informazioni da terzi e ad acquisire, anche di sua iniziativa, ogni elemento necessario per rispondere ai quesiti, ancorché risultante da documenti non prodotti in causa, sempre che si tratti di fatti accessori, rient ranti nell’ambito strettamente tecnico della consulenza, e non di fatti o situazioni che, in quanto posti direttamente a fondamento delle domande e  delle eccezioni delle parti, debbono essere provati da queste . Tali elementi possono essere utilizzati dal giudice per la formazione del proprio convincimento, se riferiti nella relazione di consulenza con indicazione della fonte cui sono stati attinti, in modo da consentire nel processo il controllo sull’attendibilità dei medesimi» (Cass. n. 2543 del 23 marzo 1988). Il CTU, se autorizzato, può domandare chiarimenti alle parti e assumere informazioni da terzi. Nella prassi capita, però, assai di frequente che il CTU, pur in assenza di preventiva autorizzazione, chieda alle parti dei chiarimenti o assuma informazioni da terzi. Sul punto costante è l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui, per l’espletamento di tali attività, il CTU stesso non necessita di alcuna preventiva autorizzazione. Di “autorizzazione” parla, in effetti, il già citato art. 194 ,
ultimo comma, cod. proc. civ. e quindi la sostanza dell’orientamento di cui si è riferito è che la consulenza non è affetta da alcuna nullità anche se contenga o comunque prenda in considerazione i chiarimenti che le parti hanno fornito al CTU o le informazioni assunte da terzi.

Continue, inoltre, sono le seguenti affermazioni:
–   chiarimenti e le informazioni debbono vertere sui fatti accessori e non sui i fatti principali;
–  sconfinamento da tali ambiti comporta la nullità di tali acquisizioni; l –  eve essere indicata la fonte in modo da consentire al giudice un eventuale
dcontrollo;
–  etti elementi concorrono con le altre risultanze di causa al convincimento del dgiudice.
Dirimente in proposito è la seguente pronuncia: «Il consulente tecnico, nell’espletamento del mandato ricevuto, può chiedere informazioni a terzi e alle parti, per l’accertamento dei fatti collegati con l’oggetto dell’incarico, senza bisogno di una preventiva autorizzazione del giudice e queste informazioni, quando ne siano indicate le fonti, in modo da permettere il controllo delle parti, possono concorrere con le altre risultanze di causa alla formazione del
convincimento del giudice; il CTU, nella verbalizzazione di siffatte informazioni, in quanto ausiliario del giudice, ha la qualità di pubblico ufficiale e, pertanto, l’atto da lui redatto, il quale attesta che a lui sono state rese le succitate informazioni fa fede fino a querela di falso (nella specie, la S.C. ha ritenuto incensurabile la sentenza impugnata che aveva valutato l’informazione assunta dal CTU dalla parte, dalla quale risultava che quest’ultima era risultata affetta da ulcera duodenale da una data anteriore a quella indicata e asseritamente ascritta dalla parte alle condizioni del luogo di lavoro)» (Cass. n. 15411 del 10 agosto 2004). 
A questo punto, è bene precisare, che la distinzione tra CTU deducente e CTU percipiente ha superato quella che spesso viene fatta a proposito dei poteri del CTU tra fatti costitutivi delle domande e delle eccezioni delle parti, chiamati anche fatti principali, e fatti secondari o accessori. Se infatti si ritiene che la CTU possa essere, essa stessa, un mezzo di ricerca e di acquisizione della prova al pari degli  altri mezzi istruttori individuati dal codice, non c’è alcun motivo per limitare questo mezzo ai soli fatti secondari o accessori ma può benissimo essere utilizzata per dimostrare fatti costitutivi o principali. La CTU percipiente è, dunque, ammissibile laddove il giudice non sia in grado di poter avere il proprio convincimento utilizzando altri elementi di prova già acquisiti.
Da questo semplice esame della giurisprudenza della Cassazione sono ricavabili i seguenti principi di diritto:
–  a regola deve essere la sola CTU deducente e la CTU percipiente è ammessa l solo in casi particolari;
– a CTU percipiente è ammissibile solo per accertare fatti per i quali sia necessario l disporre di specifiche competenze tecniche;
–  a CTU percipiente si può ammettere solo dove la parte abbia dedotto e alle gato detti fatti e il nesso di causalità tra questi e la sentenza di cui si chiede
l’ammissione;
–  nfine il giudice può ammettere e utilizzare una CTU percipiente quando non i può decidere la lite utilizzando altri elementi di prova già acquisiti.
Per meglio comprendere quanto sopra detto, basti prendere in considerazione le pronunce di seguito riportate, le quali enunciano e applicano in maniera chiara ed esemplare i principi sopra espressi: la prima si è occupata di CTU immunoematologica in cause di accertamento della paternità o della maternità. In questo caso la Corte Suprema ha affermato che il giudice accerta un fatto biologico dimostrabile solo con l’ausilio di competenze tecniche particolari e da qui deriva il fatto che la consulenza tecnica d’ufficio diventa indispensabile per provare il fatto medesimo; la seconda, ha ritenuto ammissibile una CTU su una controversia locatizia resa necessaria per accertare le caratteristiche dell’immobile locato e la correttezza o meno dell’attribuzione della categoria catastale.

In materia di accertamenti relativi alla paternità e alla maternità, la consulenza tecnica immunoematologica ha funzione di l mezzo obbiettivo di prova, costituendo lo strumento più idoneo, avente margini di sicurezza elevatissimi, per l’acquisizione della conoscenza del rapporto di filiazione naturale. Con essa il giudice accerta l’esistenza o l’inesistenza di incompatibilità genetiche, ossia un fatto (biologico) di per sé suscettibile di rilevazione solo con l’ausilio di competenze tecniche particolari. Rientra poi nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio ovvero di disporre addirittura la rinnovazione delle
indagini, con la nomina di altri consulenti, e il mancato esercizio di un tale potere (così come l’esercizio) non è censurabile in sede di legittimità, salvo che con i motivi d’appello non vengano formulati specifici rilievi e sollecitata una più approfondita indagine tecnica, nel qual caso il giudice è tenuto a motivare la sua scelta negativa (Cass. n. 23944 del 22 settembre 2008). Il giudice può affidare al consulente tecnico non solo l’incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (cosiddetto l consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (cosiddetto consulente percipiente). Nel secondo caso, in cui la consulenza costituisce essa stessa fonte di prova, è necessario e sufficiente che la parte interessata deduca il fatto e che il giudice ritenga che l’accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche (nella specie, la S.C., nel respingere il relativo motivo di ricorso, ha ritenuto corretta la motivazione della sentenza impugnata con la quale era stata ravvisata l’ammissibilità della consulenza tecnica disposta dal giudice di primo grado in una controversia locatizia in cui si era prospettata la necessità di rilevare le caratteristiche tecniche dell’immobile locato e valutarne la conformità, negata dalla parte ricorrente, a quelle richieste dalla categoria catastale attribuita dall’ufficio tecnico) (Cass. sent. n. 27002 del 7 dicembre 2005).

È chiaro che l’evoluzione della società verso sempre maggiori e approfondite specializzazioni non può che far volgere il processo verso un utilizzo sempre più diffuso della CTU intesa come prova, in ragione anche dell’incalzante progresso tecnologico, che consente di ricorrere all’accertamento giudiziale dei fatti con tecniche, strumentazioni e metodologie scientifiche sempre più raffinate e sofisticate, in grado di superare e soppiantare il sapere dell’uomo medio.
Ciò posto, va comunque precisato che, anche con precipuo riferimento alla CTU cosiddetta percipiente, la parte non potrà in ogni caso sottrarsi del tutto all’onere probatorio, rimettendosi totalmente all’accertamento della propria posizione processuale, derivante dall’attività del consulente tecnico d’ufficio, essendo necessario che quantomeno vengano desunte le circostanze e gli elementi specifici che hanno portato a iniziare una causa (avvalendosi all’uopo dell’attività del CTP). La CTU non potrà, infatti, mai svolgersi con lo scopo primario di condurre un accertamento di fatti che non siano stati nemmeno menzionati e allegati dalle parti come prova in giudizio a sostegno delle proprie ragioni o eccezioni.
Di qui l’importanza di avvalersi di specifiche consulenze tecniche (di parte a supporto degli avvocati e d’ufficio a supporto del giudice) affinché, da un lato, le
parti possano adeguatamente supportare e corroborare con precipue cognizioni tecnico-scientifiche le ragioni a sostegno delle proprie domande e, dall’altro, il giudice possa pervenire a una corretta decisione nel merito.

Commenti (2)
  • sergio  - CTU (corte d'appello)
    mi trovo alla mia prima esperienza in qualità di ctu. ho quasi terminato le attività e la relazione. la causa riguarda un comune ed una società (prima ente pubblico) su una tematica molto specialistica, per la quale non esistono precedenti analoghi. le stime e le valutazioni da me condotte indicherebbero un danno molto ingente (ben oltre 10 Ml € principalmente per il ripristino e le ricadute socio-economiche), ma sono soggette, per ovvie ragioni di metodo, a possibili imprecisioni. Mi chiedo, per quanto sia stato molto attento ad approssimare tutto in difetto secondo un criterio cautelativo , ed indicare che si tratta di stime e come tali potenzialmente soggette a gradi di imprecisione, se e come dovermi tutelare. Il punto più delicato è che i modelli di calcolo che ho sviluppato si basano su informazioni da me raccolte, ma non depositate agli atti. Ci sono polizze specifiche che tutelano il CTU per tali importi in caso saltassero fuori errori? A breve ne parlerò con la corte, ma gradirei consigli da chi è più esperto. Grazie mille sergio
  • elmo  - ctu sergio cosa fare ?
    Caro giovane collega è bene che un professionista sia esso ctu o meno abbia una sua assicurazione il tuo ordine avrà delle convenzioni ,affidati a loro, risparmierai e sarai tutelato se per caso incorrerai in "orrori ed omissioni"...per la valutazione come saprai il perito estimatore deve seguire i dettami dell'estimo cioè deve trovare "il più probabile valore " lo stesso che troverebbero i suoi colleghi ,se i calcoli sono giusti ,,,no problem ...in bocca al lupo e buona Pasqua
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