Censure alle consulenze tecniche: rilevanti solo quando argomentate |
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| Mercoledì 15 Giugno 2011 06:34 |
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La vicenda processuale Due coniugi, esercenti un'impresa familiare di pasticceria e bar, impugnavano con successivi ricorsi gli avvisi di accertamento con cui l'ex Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Susa aveva richiesto, a seguito d'indagini bancarie svolte dalla Guardia di finanza, il pagamento di maggiori somme a titolo di Irpef per l'anno 1993. La sentenza della Ctp di Torino, che aveva parzialmente accolto i ricorsi riuniti riducendo il maggior reddito accertato, veniva confermata, a seguito di appello dei contribuenti, dal giudice tributario regionale. Contro la sentenza di secondo grado, gli interessati proponevano ricorso davanti alla Suprema corte, che cassava la pronuncia impugnata, rinviando la causa ad altra sezione della stessa Commissione regionale. Per quanto di interesse in questa sede, la parte privata sosteneva in primis che alcuni dei prelevamenti bancari ritenuti dal consulente tecnico d'ufficio non afferenti all'attività e al reddito d'impresa non erano stati considerati tali dal giudice, che pure si era adeguato agli esiti della relazione peritale; in seconda battuta, lamentava l'omessa motivazione sul rigetto dell'eccezione di non imputabilità al reddito d'impresa di somme versate durante i periodi di chiusura dell'esercizio. Con la sentenza in rassegna, la Suprema corte ha rigettato il ricorso condannando altresì i ricorrenti al pagamento in favore dell'amministrazione finanziaria delle spese del grado di legittimità, liquidate in oltre 5mila euro, più le spese generali e gli accessori di legge. In particolare, nel ricostruire la fattispecie, i giudici di piazza Cavour partono dalla constatazione che la sentenza impugnata aveva rideterminato il reddito accertato dall'ufficio in base alle conclusioni del CTU che, tra tutti i movimenti bancari sui quali si era basato il recupero d'imposta, ne aveva evidenziati alcuni relativi a operazioni non riconducibili alla gestione dell'impresa e altri presuntivamente attribuibili a soggetti diversi dall'imprenditore, e quindi non imponibili. Di tali circostanze, si legge nella pronuncia, la CTU aveva dato conto, precisando che, mancando in atti ogni documento dal quale dedurre con apprezzabile certezza la provenienza e la causale di dette operazioni, difettavano dati ed elementi dai quali dedurre presuntivamente la loro estraneità all'attività propria degli interessati. La Corte ha quindi dichiarato inammissibile, per genericità e mancanza di autosufficienza, il riferito primo motivo di censura. Infatti, secondo i giudici, a fronte di "una pronunzia interamente basata sulle risultanze della consulenza, apprezzata dal giudicante per avere 'consentito una ricostruzione dettagliata delle fonti' del reddito, così da permettere l'esclusione certa o presuntiva di alcune voci e l'inclusione di altre", non è sufficiente la generica doglianza che il giudicante a quo non avrebbe dato alcun peso alle conclusioni peritali sulla irrilevanza di alcuni prelevamenti ai fini del recupero d'imposta. Quanto all'asserito difetto di motivazione della pronuncia della CTR sul rigetto dell'eccezione di non imputabilità al reddito d'impresa di somme versate durante i periodi di chiusura dell'esercizio, la Cassazione rileva che il giudice regionale, avendo conferito al consulente l'indagine contabile sulla documentazione bancaria, e avendo ottenuto una ricostruzione dettagliata delle voci riconducibili a reddito d'impresa, aveva ben potuto discernere, sottraendole dall'imponibile, tutte e soltanto quelle ritenute estranee "assumendo invece, logicamente, tutte le altre come costitutive di tale reddito". D'altra parte, conclude la sentenza, il giudice di merito non è tenuto a motivare specificamente il rigetto di ogni singola difesa "quando le argomentazioni usate sono congrue e sufficienti, di per sé, a sostenere la decisione (Cass., sent. n. 11193/2007 e n. 5235/2001)".
Ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.Lgs. 546/1992, le Commissioni tributarie "quando occorre acquisire elementi conoscitivi di particolare complessità " possono, tra l'altro, disporre una consulenza tecnica, istituto rispetto al quale trovano applicazione le specifiche norme dettate dal codice di procedura civile, ossia gli artt. da In particolare, in base all'art. 201 cod. proc. civ., le parti possono nominare un proprio consulente tecnico, il quale, oltre ad assistere alle operazioni del consulente del giudice, "partecipa all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche". In sostanza, la consulenza tecnica, lungi dal supplire alle carenze istruttorie di una delle parti, serve piuttosto per valutare tecnicamente i dati oggettivi già acquisiti agli atti di causa, senza che le parti possano sottrarsi al proprio onere probatorio: in concreto, ciascuno dei contendenti in giudizio dovrà aver già dedotto i fatti che pone a fondamento delle sue pretese, fatti che il giudice rimetterà alla valutazione del consulente, quando ritenga di non essere in grado di procedere direttamente. Più precisamente, come già illustrato in precedenza, le censure che si intendono sollevare, per poter essere considerate rilevanti, debbono sostanziarsi nella trascrizione nel ricorso sia dei passaggi della consulenza tecnica che rendano evidente l'asserita omissione o inesattezza di giudizio, sia delle critiche alla sentenza che si intende contestare. (articolo di Massimo Cancedda, pubblicato su Fisco Oggi) |




