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Nuove regole per la prevenzione incendi

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Venerdì 29 Luglio 2011 06:35
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Le attività da sottoporre a controlli di prevenzione incendi saranno suddivise in tre categorie:
  • Attività di tipo A (basso rischio): attività non soggette a rischi significativi;
  • Attività di tipo B ( rischio medio): attività soggette a rischio medio;
  • Attività di tipo C (rischio elevato): attività che presentano un elevato rischio.
Gli adempimenti amministrativi saranno diversificati in relazione alla dimensione, al settore in cui opera l'impresa e all'effettiva esigenza di tutela degli interessi pubblici.
Nel caso di attività a basso rischio (Tipo A), non sarà più necessario il parere di conformità e sarà sufficiente utilizzare la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA); i controlli saranno effettuati a campione successivamente all'inizio dell'attività.
Nel caso, invece, di attività a medio e alto rischio (Tipo B e Tipo C) la valutazione di conformità dei progetti ai criteri di sicurezza antincendio dovrà essere rilasciata entro 60 giorni; i controlli successivi saranno effettuati a campione entro 60 giorni.

Anche per le attività a medio rischio e ad alto rischio sarà possibile utilizzare la SCIA ; le modalità di presentazione delle istanze, il loro contenuto e la relativa documentazione da allegare saranno disciplinate con un apposito decreto del Ministro dell'Interno.
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