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Martedì 10 Gennaio 2012 11:22 |
Collaborare come esperto con i tribunali di sorveglianza
Tratto da: Ministero della Giustizia
La presenza di esperti nel tribunale di sorveglianza, prevista dall’art. 70 della legge 26 luglio 1975 n. 354, deriva dalla caratteristica di tale organo di dover emettere un giudizio tecnico scientifico sulla personalità della persona detenuta. Queste figure di giudici non togati, secondo quanto stabilito dagli articoli 70 e 80 della legge, possono essere professionisti esperti in psicologia, pedagogia, psichiatria, servizio sociale, criminologia clinica, oppure docenti di scienze criminalistiche. I vari requisiti per la nomina sono fissati nel bando emesso ogni tre anni dal Consiglio superiore della magistratura, contenente anche la disciplina del procedimento di nomina e dello status di ruolo. All’esito del procedimento gli esperti sono nominati con decreto del ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura. La durata della carica è di tre anni, ma può essere confermata in base a criteri stabiliti nel bando stesso. I criteri e il bando per la nomina o la conferma di esperti del tribunale di sorveglianza per il triennio 2011-2013 sono pubblicati sul sito del Consiglio Superiore della Magistratura.
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