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La consulenza tecnica di Ufficio in materia di separazione e divorzio (CTU)

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Giovedì 19 Gennaio 2012 14:37
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  • La consulenza tecnica non costituisce giudizio in quanto il giudizio è contenuto nella decisione del magistrato che è il solo obbligato ad esprimerlo.
  • La consulenza tecnica non è una prova in sé, è semmai un mezzo di controllo della prova affidato ad un tecnico di particolare competenza in materia.
  • Il magistrato può disattendere le conclusioni della consulenza tecnica anche se ha l’obbligo di illustrare le ragioni tecnico giuridiche per le quali ritiene di non accogliere le conclusioni del suo ausiliario.

Nei casi di separazione o divorzio dei coniugi, nell’ambito dell’ordinamento giuridico italiano, è previsto che ogni decisione inerente i figli avvenga nell’esclusivo interesse dei minori.
Nel corso di una causa di separazione o divorzio, il giudice, ai fini di pervenire ad una composizione del conflitto coniugale per determinare il migliore progetto educativo (che comprende la domiciliazione e le modalità di rapporto con ciascun genitore) a favore dei figli, ha facoltà di avvalersi di esperti dotati di cognizioni scientifiche particolari, ciò in quanto i problemi posti dagli accennati conflitti non possono trovare idonee soluzioni solo in base alla mera conoscenza di norme di legge, o cognizioni di comune esperienza.
Nel caso in cui venga disposta una perizia dal giudice, si ha una operazione tecnica che si attua nel quadro di riferimento teorico della psicologia, ma che non necessariamente è affidata dal giudice ad uno psicologo.
Le persone che in materia abbiano una particolare competenza, vengono chiamate consulenti tecnici di ufficio (CTU).
A seguito di una separazione consensuale il giudice normalmente non ricorre alla CTU, ma ogni qualvolta si viene a creare un contrasto tra le parti è prassi giurisprudenziale nominare un CTU. Il magistrato ha comunque facoltà e non obbligo di farsi assistere dal CTU quando lo reputi necessario.
L’ordinanza di nomina è emessa dal giudice e firmata dal cancelliere ed è notificata al perito da un ufficiale giudiziario, e reca la data in cui è stata emessa. L’ordinanza di nomina è il primo atto che avvia la perizia.
Ricevuta la nomina di incarico, il perito si presenta al giudice, il quale gli fa prestare giuramento.
In presenza del giudice, degli attori, degli avvocati, dei periti di parte (qualora siano stati già nominati), viene comunicato al CTU il quesito o i quesiti, per cui è stato convocato.
Viene inoltre concordato (tra il giudice e il CTU), un termine per presentare la relazione finale, e viene autorizzato il perito a procedere (il termine per presentare la relazione varia a seconda dei casi dai 30 ai 60-90 giorni salvo proroghe ulteriori).
Nel caso in cui il CTU ritenga di dover prorogare i termini della sua consulenza dovrà fare istanza in bollo e depositarla presso la cancelleria. Solo il giudice può modificare i tempi della consulenza.
Il quesito è formulato e verbalizzato il giorno della prima udienza. E’ formulato dal giudice al CTU, in presenza dell’attore e del convenuto, degli avvocati e dei CTP qualora una parte o entrambe le parti in causa ne abbiano chiesto l’assistenza.
Sarà buona norma del CTU, all’inizio delle operazioni peritali, concordare con i consulenti tecnici di parte, nell’ambito di una riunione apposita, l’intero svolgimento (date, luogo e metodo) delle operazioni stesse. L’omissione della comunicazione ai CTP della data e del luogo di inizio delle operazioni peritali rende nulla l’intera consulenza.
Il CTU può durante la perizia avvalersi di altri collaboratori senza però demandare ad altri l’espletamento dell’incarico a lui affidato. L’utilizzo di esperti esterni per particolari indagini (si pensi alla somministrazione di test) può avvenire, per prassi, senza previa autorizzazione del giudice. Quest’ultima è opportuno chiederla quando le indagini risultino particolarmente dispendiose (si ricorda che è il giudice che liquida la notula).
Infine un’altro aspetto che il CTU deve tenere presente è quello di seguire il principio del contraddittorio e pertanto fare in modo che i CTP siano sempre presenti, sempre se tale è la loro intenzione.

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