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Professionisti e obbligo di preventivazione: come si fa il preventivo?

Lunedì 13 Febbraio 2012 11:01
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Come strutturare il preventivo

 D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012 – art. 9

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Liberalizzazioni (D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012) si attenua la formulazione dell’art. 9 della prima bozza; il testo definitivo del decreto conferma l'obbligo di fornire il preventivo scritto, ma limitatamente ai casi in cui sia esplicitamente richiesto dal cliente.

Vediamo nel dettaglio quali elementi dovrà contenere il preventivo concordato da fornire al cliente, come previsto dal Decreto Legge.

Misura del compenso

Il professionista deve concordare il compenso della prestazione direttamente con i propri clienti. Il compenso deve essere adeguato all’importanza dell’opera o della prestazione da eseguire.

Grado di complessità dell’incarico

Occorre specificare esplicitamente il grado di complessità dell’incarico, in modo da rendere il cliente consapevole delle difficoltà della prestazione.

Informazioni utili circa gli oneri e le spese ipotizzabili

Nel preventivo vanno specificati tutti gli oneri e le spese da anticipare preventivabili; in particolare:

  • addebiti di spese effettuate per nome e conto del cliente: tutti i costi che il professionista anticipa per eseguire l’incarico (marche da bollo, diritti, versamenti, etc.)

  • addebiti di spese varie documentate: spese legate all'incarico relative a viaggi, soggiorni per trasferte, etc.

 

Polizza assicurativa

Occorre specificare anche i dati della polizza assicurativa per i danni derivanti dall’esercizio dell’attività professionale. In particolare gli estremi della polizza assicurativa e il massimale assicurato, con l’eventuale franchigia. Qualora il professionista dovesse cambiare compagnia assicurativa durante l'esecuzione dell'incarico, dovrà comunicarlo al cliente.

Altro

In funzione del proprio regime contributivo, occorre specificare gli importi relativi a:

  • IVA (al 21%) se il proprio regime contributivo lo prevede

  • Contributo integrativo

  • Ritenuta d'acconto

Ovviamente il preventivo dovrà essere accettato dal cliente, anche in forma orale, sempre che non

ci sia stata esplicita richiesta di accordo preventivo scritto da parte dello stesso cliente.

 

Entrata in vigore

Le nuove disposizioni sul preventivo sono entrate in vigore dal 24 gennaio 2012 (entrata in vigore del Decreto Legge), ma valgono solo per i nuovi incarichi assunti dai professionisti.

Forma del preventivo

Scritta se espressamente richiesto dal cliente.

Omissione

Se manca il preventivo, si potrebbe configurare illecito disciplinare.

Commenti (11)
  • MAURO1909  - PREVENTIVO - D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012 – art.
    Tenuto conto della forte conflittualità presente in Italia sarebbe opportuno presentare sempre il preventivo scritto al Cliente e farlo sottoscrivere, inserendo la solita "salvo imprevisti ed escluso quanto non espressamente indicato nel preventivo in quanto non prevedibile"
  • sandro  - prevenivi
    le varianti in corso d'opera, volute dal cliente e/o necessarie per sopravvenuti e non prevedibili problemi come si devono gestire?
  • Benvenuto Campanini  - Architetto
    L'eventuale illecito professionale da chi verrebbe sanzionato se si fa a meno dell'ordine professionale? Altrimenti a che servirebbe il preventivo se sussistono gli ordini professionali? Grazie.Arch.Benvenuto Campanini
  • angelo  - CTP
    la disposizione vale anche per i consulenti CTP ? Grazie. Angelo D'anna Bologna
  • AndreaMaria Moronato  - Che vergogna!!!!
    Dobbiamo essere stati considerati peggio dei peggiori delinquenti se nel testo del D.L. è stata inserita la nullità dell'incarico se ci si riferisce alla tariffa!!!!! La tariffa non esisteva già da tempo e soprattutto da settembre dello scorso anno in quanto espressamente derogabile. Averla abolita complica solo le cose, pensiamo per esempio alle opere pubbliche!! E non è vero che questo agevola i neo iscritti o serve a favorire il loro ingresso. Questo serve solo CONFINDUSTRIA che ci comprerà sotto costo. Del resto da chi dice che non abbiamo clienti ma consumatori che ci possiamo aspettare se non che ci mettano su uno scaffale con l'etichetta al collo?
  • sabrina greco  - assicurazione rischi professionali
    scusate, ma è già obbligatoria la stipula della polizza sui rischi professionali? grazie
  • Anonimo  - CTU
    Cambierà qualcosa anche nei rapporti tra CTU e Tribunale?
  • benedetto  - CTU
    a me è già stato richiesto un preventivo in ambito fallimentare dal tribunale. quello che non comprendo dal comma 2 dell'art.9 del dl 1/2012 è se risulta ancora in vigore il DM 30/05/2002.
  • Rosario Oliva  - La forma orale
    ome stabilito dalla legge, il preventivo dovrà essere accettato dal cliente, anche in forma orale, sempre che non ci sia stata esplicita richiesta di accordo preventivo scritto da parte dello stesso cliente. Allora a che serve la legge? Come al solito, la legge stessa, contiene il metodo per baipassarla.
  • Aldo  - VERGOGNA
    E' una vergogna. Aboliamo il carrozzone degli ordini professionali spoecie quelli provinciali, riguardo la polizza RC professionale è opportuno che la stipulino prima i politici burocrati che ci governano. Temo che le istutuende polizze saranno sulla falsa riga di quelle automobilistiche con continui aumenti annuali e se malauguratamente dovesse succedere qualcosa faremmo sicuramente la fine del povero conmandante Schettino(l'ordine non ci tutela). Non capisco perchè devo ulteriormente sborsare dai 700/1000 € in più all'anno per quest'altro balzello. Grazie faccendieri burocrati della politica. Arch. Aldo Agresti
  • gioacchino manfreda  - AGENZIA DELLE ENTRATE
    Spero che questa volta l'agenzia delle entrate recepisca che le tariffe sono state abolite. Infatti quando fanno gli accertamenti se ne infischiano della legge e multano al di sotto di parametri loro o tariffe!
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