Il Consulente Forense
IL CONSULENTE FORENSE
In Italia ci sono circa 5 milioni di cause civili pendenti. Negli altri settori giudiziari, ad esempio in quello penale ed amministrativo, non siamo messi meglio. Siamo i detentori del più alto numero assoluto di cause. E soprattutto dei tempi della giustizia più lunghi d'Europa. Un triste primato.
Il numero di cause purtroppo è in crescita a causa della crisi economica.
L’attenzione del pubblico è acuita a partire dai piccoli problemi. Sintomatico è il numero delle cause legate alle liti condominiali: sarebbero oltre 1 milione. Una enormità.
Di fronte a questo panorama ci si rende contro che sono fondamentali due figure professionali che assistono l’utente in un contenzioso giuridico: quella del legale e quella del consulente forense.
Ed a quest’ultima che dedichiamo la nostra attenzione.
Per consulente forense si intende un professionista competente ed esperto che fornisce la propria prestazione in un contenzioso in seguito ad incarico conferito da una parte del processo – ed in questo caso assume la denominazione di Consulente tecnico di Parte – o da un Magistrato – ed in questo caso assume la denominazione di Consulente Tecnico d’Ufficio o CTU (campo civile) o Perito (campo penale).
Nel primo caso il Consulente Forense deve essere solo una persona competente in una materia, quella del contenzioso, ed esperta della procedura giudiziaria. Non deve essere iscritto necessariamente ad un Albo professionale o ad un Collegio. In genere è individuato dalla parte in causa che gli affida l’incarico e lo metto in contatto con il legale designato.
Nel secondo caso il professionista deve essere iscritto ad un Albo (quello del Tribunale). Gli Albi si distinguono in Civile e Penale, con iscrizioni distinte.
Per l’iscrizione è necessario presentare al Tribunale di competenza – quello della città dove si possiede la residenza – una domanda (istanza) in marca da bollo con allegata una autocertificazione su i dati anagrafici, residenza e carichi pendenti ed un accurato curriculum professionale.
Alcuni Tribunali, una volta ricevuta la domanda di iscrizione all’Albo dei CTU o dei Periti e prima della seduta di Commissione che si riunisce 1 o 2 volte l’anno per esaminare le suddette domande fornendo parere favorevole o contrario, richiedono agli Ordini professionali o ai Collegi di valutare la candidatura del richiedente per stabilirne la preparazione.
Le Commissioni del Tribunale sono presiedute dal Presidente del Tribunale con la partecipazione del Procuratore della Repubblica – in genere un Assistente - e da un professionista, iscritto nell’albo professionale nominato dal consiglio dell’Ordine o dal Collegio della categoria a cui appartiene il richiedente l’iscrizione all’Albo.
Una volta accettata la candidatura del professionista richiedente la Cancelleria preposta procede alla sua iscrizione all’Albo per il quale ha fatto domanda con assegnazione di un numero di iscrizione.
Da quel momento il consulente potrà ricevere incarichi direttamente dal Magistrato.
Comprese le differenze tra la figura del Consulente Tecnico di Parte e quella del Consulente Tecnico d’Ufficio CTU o del Perito, esaminiamo i loro ruoli nell’ambito di un contenzioso giudiziario.
Il Consulente Forense di Parte è in genere il tecnico competente in una materia che prepara con il legale la strategia della difesa dell’Assistito e che nel corso delle operazioni peritali sorveglia l’operato del CTU con Istanze e Osservazioni.
La redazione della relazione tecnica del Consulente Tecnico di Parte si chiama la memoria tecnica di parte e la stessa può essere redatta sia in fase di preparazione della difesa- fase istruttoria del processo – sia durante le operazioni peritali su richiesta del CTU sia successivamente alla redazione della CTU come Osservazione alla stessa.
E’ fondamentale la sinergia tra il Consulente Forense di parte ed il legale designato al fine di costruire una adeguata difesa – strategia – del proprio assistito. Si suggerisce che questa “alchimia” sia garantita durante tutta la fase processuale, a partire da quella Istruttoria, durante le attività peritali di indagine del CTU e successivamente alla consegna dell’elaborato del CTU.
Il Consulente forense designato dal Magistrato, come detto CTU o Perito a secondo del tipo di processo (civile o penale), deve invece svolgere l’incarico conferitogli dal Giudice che in genere si riassume nella risposta ad un quesito in un tempo assegnato.
La nomina di un tecnico competente avviene in quanto il Magistrato non possiede le conoscenze tecniche necessarie ad esprimere un giudizio in una determinata materia, per cui si “affida” al parere di un incaricato Ausiliario iscritto all’Albo del Tribunale.
Il Consulente Forense incaricato dal Giudice, nella tempistica stabilita dal Magistrato, deve esaminare con attenzione i fascicoli delle parti in causa, riunire il collegio peritale per garantire lo svolgimento delle operazioni di indagine in contraddittorio, svolgere tutte le verifiche necessarie e fornire il parere più opportuno al quesito posto dal Giudice.
Si tenga presente che sia il CTU che il Perito posseggono determinate responsabilità civili e penali. In particolare nei confronti dell’assolvimento dell’incarico conferitogli e per la durata irragionevole del processo.
Si consiglia al CTU ed ai Periti una costruttiva e fattiva collaborazione con i Consulenti di Parte. Mettersi su un piedistallo e mostrare arroganza non giova alla finalità dell’incarico: un corretto parere al quesito del Giudice.
Considerati quali sono i ruoli che può svolgere un Consulente Forense è fondamentale che essi siano assunti solo se si posseggono competenza tecnica, esperienza professionale e conoscenza della procedura giudiziaria.
Assumere l’incarico in un contezioso significa per il consulente di parte rappresentare le sorti della difesa di una parte ed in caso di inesperienza o di cattiva condotta durante le attività peritale, essere fautori della perdita della causa.
Assumere l’incarico come CTU o come Perito, significa fornire un parere che può essere determinante per il Giudizio di un Giudice.
Pertanto si richiede di meditare bene in entrambi i casi prima di accettare l’incarico.
Il discorso etico deve essere sempre più forte di qualunque altra necessità.
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2012-10-05 12:05:47 | ENNIO - perito.c.t.u incapacevolevo porre all'attenzione, un fatto che mi è successo, tempo fà mi sono rivolto ad un legale per iniziare una causa nei confronti di un venditore, il mio avvocato ha chiesto di volere un sopralluogo dal C.T.U., questi pur vedendo che il danno era molto visibile, ha fatto del tutto per girare tutta la storia ed io dalla ragione sono passato al torto, tanto è vero che il giudice non valutando tutti gli scritti degli altri periti da me convocati, si è avvalso della dichiarazione del c.t.u, ora io posso chiamare in causa il c.t.u?e far valere i miei diritti con un'altro perito?grazie della risposta. ennio








