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Sintesi- regolamento con riforma delle professioni

Sabato 25 Agosto 2012 08:27

 

Definizioni (art. 1)
La definizione di professione regolamentata è limitata a quelle attività il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione ad ordini professionali e collegi subordinatamente al possesso di specifiche qualifiche    professionali o all’accertamento delle specifiche professionalità .
Accesso ed esercizio dell’attività professionale (art. 2)
Ferma la disciplina dell’esame di Stato, l’accesso alle professioni regolamentate è libero.
Sono vietate limitazioni alle iscrizioni agli albi professionali che non siano legate al possesso o al riconoscimento dei titoli previsti dalla legge per la qualifica e l’esercizio professionale.
La formazione di albi speciali, legittimanti specifici esercizi dell’attività professionale, fondati su specializzazioni ovvero titoli o esami ulteriori, è ammessa solo su previsione espressa di legge.

Libertà di pubblicità (art. 4)
Viene definitivamente regolata la libertà di pubblicità informativa relativa all’attività professionale: la pubblicità deve essere veritiera e corretta, non deve violare l’obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria.
Sono ammesse pubblicità informative aventi ad oggetto l’attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni.
Nel caso di violazione, si configura illecito disciplinare e violazione sulle pratiche commerciali.
Obbligo dell’assicurazione (art. 5)
Resta l’obbligo di sottoscrivere una polizza assicurativa a copertura di eventuali danni causati al cliente, comprese le attività di custodia dei documenti e valori ricevuti.
Per consentire la predisposizione di eventuali convenzioni tra gli Ordini, gli enti previdenziali e le società di assicurazione viene concessa una proroga di 12 mesi dall’entrata in vigore del DPR; quindi, l’obbligo  ell’assicurazione decorrerà a partire dal 15 agosto 2013.
Tirocinio per l’accesso (art. 6)
Il tirocinio professionale è obbligatorio per ordinamenti professionali ove è previsto e ha una durata massima di diciotto mesi.
Il tirocinio consiste nell’addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante, ed è finalizzato a conseguire le capacità necessarie per l’esercizio e la gestione organizzativa della professione. Presso il consiglio dell’ordine o del collegio territoriale è tenuto il registro dei praticanti, l’iscrizione al quale è  condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale.
Il professionista affidatario deve avere almeno cinque anni di anzianità di iscrizione all’albo.
Formazione continua (art. 7)
Ogni professionista ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale e la violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare.
Il consiglio nazionale dell’ordine o collegio disciplina con regolamento, da emanarsi, previo parere favorevole del ministro vigilante, entro un anno dall’entrata in vigore del presente decreto:
- le modalità e le condizioni per l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l’organizzazione dell’attività di aggiornamento a cura degli ordini o collegi territoriali, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati;
- i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento;
- il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua.
Sin quando, quindi, i consigli nazionali non emaneranno il relativo regolamento, la norma non potrà essere applicata.

Download legge..........

 

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