Sabato, 19. Maggio 2012

Login Registrati

Login area riservata ai soli registrati al portale del CTU



Statistiche

Utenti : 15475
Contenuti : 189
Tot. visite contenuti : 330048

Utenti OnLine

 34 visitatori online

Corsi di formazione in videoconferenza

Stai cercando un consulente tecnico?


Ristrutturazioni edilizie senza DIA Decreto legge 25 marzo 2010, n. 40 (G.U. del 26 marzo 2010, n. 81)

PDF Stampa E-mail
Valutazione attuale: / 0
ScarsoOttimo 
Mercoledì 07 Aprile 2010 13:06
Indice
Ristrutturazioni edilizie senza DIA Decreto legge 25 marzo 2010, n. 40 (G.U. del 26 marzo 2010, n. 81)
Denuncia di inizio attività in edilizia
Opere riconducibili a D.I.A.
Il meccanismo del silenzio-assens
Abusi edilizi
Iter burocratico
La D.I.A. nel caso di lesioni strutturali
Tutte le pagine
Share

Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto legge n. 40 diviene operativa la norma che consente di realizzare, senza alcun titolo abilitativo, interventi edilizi di manutenzione straordinaria.

La norma, contenuta nell'art. 5 del DL n. 40, modifica l'articolo 6 "Attività edilizia libera" del Dpr 380/2001 (Testo unico dell'edilizia), aggiungendo le manutenzioni straordinarie all'elenco degli interventi che non necessitano di un titolo abilitativo.

Questo significa che per i lavori di ristrutturazione della casa - che non riguardino parti strutturali dell'edificio, non comportino un aumento delle unità immobiliare - non sarà necessaria la DIA (denuncia di inizio attività).

Gli interventi possono essere iniziati con una semplice comunicazione, anche per via telematica, all'amministrazione comunale, allegando le autorizzazioni eventualmente richieste dalla normativa di settore e nel caso di manutenzione straordinaria, anche i dati identificativi dell'impresa che eseguirà i lavori.

La possibilità di realizzare liberamente interventi edilizi è limitata al rispetto delle disposizioni più restrittive previste dalle leggi regionali, le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e le altre normative di settore che disciplinano l'attività edilizia (le norme antisismiche, antincendio e quelle contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio.

La deregulation si applica certamente nelle due regioni che hanno una legislazione già in linea con il decreto legge, Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e in quelle che non hanno mai legiferato sullo specifico capitolo dei titoli autorizzativi per la manutenzione straordinaria (Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria). Poi ci sono tre regioni che hanno leggi precedenti al testo unico per l'edilizia (Piemonte, Veneto e Lazio) e altre otto regioni più le due province di Trento e Bolzano che non applicheranno immediatamente il decreto legge perché le loro leggi prevedono «norme più restrittive» oppure perché sono regioni a statuto speciale che non intendono recepire la disciplina nazionale.

Oltre alla manutenzione straordinaria, la liberalizzazione riguarderà anche l'installazione di pannelli solari e fotovoltaici, eliminazione di barriere architettoniche, serre mobili stagionali, opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, aree ludiche senza fini di lucro

 



Commenti (0)
Commenta
I tuoi dettagli:
Commento: