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Nuovo codice di procedura civile: cosa cambia per il CTU

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Martedì 27 Aprile 2010 12:49
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2. Lo svolgimento delle operazioni peritali e i termini di deposito della relazione

Con le trasformazioni della disciplina dell’art. 195, comma 3 si prevede che l’elaborato peritale debba essere trasmesso alle parti prima di essere depositato in Cancelleria e ciò per consentire a queste di trasmettere a loro volta all’esperto osservazioni e note scritte delle quali l’esperto dovrà fornire espressa e sintetica risposta contestualmente al deposito della relazione.

 

3. La vigilanza nel conferimento degli incarichi

L'altra novità, all'art. 23 delle disposizioni attuative, rappresenta sostanzialmente un aggiornamento alle norme stabilite sulla vigilanza nel conferimento degli incarichi.

La modifica prevista dal nuovo testo dell’art. 23 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile ha previsto, infatti, un dovere di sorveglianza da parte del Presidente del Tribunale stabilendo un tetto massimo (relativo) per gli incarichi conferibili al medesimo soggetto.

 

4. La posizione del consulente tecnico di parte

Il giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico.

Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell'articolo 194 alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche.

Commenti (3)
  • Fausto
    Ritengo che la questione sollevata sia perfettamente calzante ed applicabile al rito tributario. La novella dell’art. 115 cpc indirettamente rafforza il contenuto precettivo di una norma, quella dell’art.23 del Dlgs. 542/1992. Ed invero, atteso che nella prassi la difesa dell’Ufficio sovente si esaurisce in un unico atto, appunto la memoria di costituzione in giudizio,alla luce della riforma la mancanza di tale atto potrebbe determinare gravi ripercussioni sulla posizione della A.F. ai fini della decisione finale.
  • Salvatore mulero
    E’ proprio così. La questione dell’accertamento del fatto viene superata ed i fatti “si considerano” provati. Ma quando l’addebito è fantasioso, come si può non fare una contestazione generica? Se mi dicono che ho avuto rapporti con la Cina ed in Cina non sono mai andato nè con essa ho mai avuto relazioni, come faccio a contestare “specificamente”? Devo forse dire tutto ciò che ho fatto (di diverso) in un anno? Non è possibile.
  • emo faliani  - barbecue in giardino privato
    ho collocato nel mio giardino un barbecue, ponendo attenzione a collocarlo a 8 mt. di distanza dal palazzo. Ho ricevuto una lettera dall'amministratore, che mi intima di non utilizzare piu il barbecue, perchè emette fumi nocivi. Precisando che ho acquistato un apparato che deve bruciare solo carbonella, se fumo vi è, è solo quello della carne che cuoce, ma non può raggiungere i piani alti del palazzo, i piani sono 4 e chi si oppone è un inquilino del 3° piano. Vi sono disposizioni che vietino l'uso del barbecue?. grazie : Faliani Emo
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