Nuovo codice di procedura civile: cosa cambia per il CTU |
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| Martedì 27 Aprile 2010 12:49 |
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2. Lo svolgimento delle operazioni peritali e i termini di deposito della relazione Con le trasformazioni della disciplina dell’art. 195, comma 3 si prevede che l’elaborato peritale debba essere trasmesso alle parti prima di essere depositato in Cancelleria e ciò per consentire a queste di trasmettere a loro volta all’esperto osservazioni e note scritte delle quali l’esperto dovrà fornire espressa e sintetica risposta contestualmente al deposito della relazione.
3. La vigilanza nel conferimento degli incarichi L'altra novità, all'art. 23 delle disposizioni attuative, rappresenta sostanzialmente un aggiornamento alle norme stabilite sulla vigilanza nel conferimento degli incarichi. La modifica prevista dal nuovo testo dell’art. 23 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile ha previsto, infatti, un dovere di sorveglianza da parte del Presidente del Tribunale stabilendo un tetto massimo (relativo) per gli incarichi conferibili al medesimo soggetto.
4. La posizione del consulente tecnico di parte Il giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico. Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell'articolo 194 alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche.
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