Il Consulente di Parte
ENRICO Lanfossi
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Mercoledì 16 Febbraio 2011 13:53
SENTENZA N. 1782 DEL 26 GENNAIO 2011
GIURISDIZIONE CIVILE – GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA CONTRIBUTO ANNUALE PREVISTO DALL'ART. 14 DEL D.LGT N. 382 DEL 1944 A FAVORE DEL CNF - CONTROVERSIE SUL PAGAMENTO - DEVOLUZIONE ALLA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA Le Sezioni Unite decidendo su un regolamento preventivo di giurisdizione hanno ritenuto che la controversia concernente il pagamento del contributo annuale previsto dall'art. 14 del d.lgt n. 382 del 1944 a carico degli avvocati ed a favore del Consiglio nazionale forense (CNF) è devoluta alla giurisdizione tributaria.
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Mercoledì 15 Dicembre 2010 17:21
SENTENZA N. 24418 DEL 2 DICEMBRE 2010
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - ANATOCISMO – CONTO CORRENTE BANCARIO
Le S.U. hanno affermato che l’azione di ripetizione, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta a prescrizione decennale decorrente, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Dichiarata la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale, contemplata nel contratto di conto corrente bancario, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall’art. 1283 c.c., gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna.
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Martedì 22 Giugno 2010 07:21
Formula Giuramento CTU
Giuramento CTU e formulazione dei quesiti
TRIBUNALE DI ...............
SEZIONE QUARTA CIVILE ESECUZIONI IMMOBILIARI
ESEC. N.___________________R.G.E. promossa da___________________________ nei confronti di
L'anno________________addì___________________del mese di_________________________________
avanti a Noi, dott,________________________________________________________________________
assistito dal sottoscritto Cancelliere, sono comparsi:
E' altresì presente il C.T.U._________________________________________________________________
il quale declina le sue generalità:
Sono__________________________________________________________________________________
nato a_________________________________________________________________________________
il____________________________domiciliato_________________________________________________
Il C.T.U., invitato dal Sig. Giudice dell'Esecuzione a prestare giuramento, udita la formula di rito, dice: «Lo
giuro». L.C.S.___________________________________________________________________________
All'esperto vengono sottoposti i seguenti quesiti:
1) descriva il C.T.U., previo esame della documentazione in atti e dello stato dei luoghi, l'immobile pignorato (comune, località, via, numero civico, piano, numero interno, caratteristiche interne ed esterne) con relativa superficie in mq., confini e dati catastali attuali, eventuali pertinenze ed accessori, eventuali millesimi di parti comuni, accertando la completezza della documentazione prodotta e la corrispondenza delle risultanze della documentazione con lo stato dei luoghi;
2) accerti la conformità tra i dati riportati nel pignoramento e quelli risultanti dalla documentazione, riportando l'elenco delle iscrizioni ipotecarie e trascrizioni di pignoramenti gravanti sull'immobile ed, a parte, della trascrizione delle domande giudiziali;
3) se l'immobile non risulta accatastato, proceda all'accatastamento, ovvero esegua le variazioni necessarie per l'aggiornamento del catasto, provveda, in caso di difformità o mancanza di idonea planimetria del bene, alla sua correzione o redazione;
4) indichi 1'utilizzazione prevista dallo strumento urbanistico comunale;
5) indichi la conformità o meno della costruzione alle autorizzazioni o concessioni amministrative ed. in caso di costruzione realizzata o modificata in violazione della normativa urbanistico-edilizia vigente, descriva la tipologia degli abusi riscontrati, dica se l'illecito sia stato sanato o sia sanabile, ai sensi degli art. 17 comma 5 o 40 comma 6 della legge n. 47/85 ed indichi il presumibile costo della sanatoria;
6) dica se è possibile vendere i beni pignorati in uno o più lotti, in quest'ultimo caso formando i singoli lotti e, previa autorizzazione del giudice, identificando i nuovi confini e provvedendo alla redazione del frazionamento, ed allegando. in tal caso, alla relazione estimativa i tipi debitamente approvati dall'Ufficio Tecnico Erariale;
7) stabilisca se l'immobile è libero o occupato, con contratto avente data cena anteriore alla notifica del pignoramento, indicando l'eventuale data di registrazione del contratto, la data di scadenza per l'eventuale disdetta, l'eventuale data di rilascio o comunicando l'esistenza di un giudizio in corso per il rilascio;
8) indichi l'esistenza sui beni pignorati di eventuali vincoli artistici, storici o alberghieri, di vincoli di inalienabilità o indivisibilità, nonché l'eventuale esistenza di diritti demaniali (diritti di superficie o servitù pubbliche) o di usi civici e l'assegnazione dell'abitazione al coniuge;
9) determini il valore dell'immobile con indicazione del criterio di stima usato. Il Giudice dell'Esecuzione dispone inoltre che il C.T.U.:
- provveda a redigere l'elaborato sulla base di apposito schema (che viene consegnato al C.T.U. ed è comunque, disponibile in Cancelleria);
- depositi una copia scritta della relazione, destinata ad essere inserita nel fascicolo d'ufficio, altra copia scritta della sola relazione da allegare all'istanza di liquidazione del compenso, copia della relazione, planimetria e fotografie dell'immobile destinate ad essere inserite sul sito Web, secondo le specifiche fornite dalla Cancelleria;
- alleghi alla relazione almeno due fotografie esterne del bene ed almeno due interne, nonché la planimetria del bene, visura catastale attuale, copia della concessione o della licenza edilizia ed atti di sanatoria, copia dell'eventuale contratto di locazione o verbale delle dichiarazioni del terzo occupante e gli eventuali ulteriori documenti ritenuti necessari;
- segnali tempestivamente ai creditori istanti eventuali carenze nella documentazione presentata, sollecitando il loro intervento al riguardo;
- provveda a redigere una bozza dell'ordinanza di vendita e del decreto di trasferimento del bene, sulla base del modello disponibile in Cancelleria. All'esperto vengono sottoposti i seguenti quesiti:
1) descriva il C.T.U., previo esame della documentazione in atti e dello stato dei luoghi, l'immobile pignorato (comune, località, via, numero civico, piano, numero interno, caratteristiche interne ed esterne) con relativa superficie in mq., confini e dati catastali attuali, eventuali pertinenze ed accessori, eventuali millesimi di parti comuni, accertando la completezza della documentazione prodotta e la corrispondenza delle risultanze della documentazione con lo stato dei luoghi;
2) accerti la conformità tra i dati riportati nel pignoramento e quelli risultanti dalla documentazione, riportando l'elenco delle iscrizioni ipotecarie e trascrizioni di pignoramenti gravanti sull'immobile ed, a parte, della trascrizione delle domande giudiziali;
3) se l'immobile non risulta accatastato, proceda all'accatastamento, ovvero esegua le variazioni necessarie per l'aggiornamento del catasto, provveda, in caso di difformità o mancanza di idonea planimetria del bene, alla sua correzione o redazione;
4) indichi 1'utilizzazione prevista dallo strumento urbanistico comunale;
5) indichi la conformità o meno della costruzione alle autorizzazioni o concessioni amministrative ed. in caso di costruzione realizzata o modificata in violazione della normativa urbanistico-edilizia vigente, descriva la tipologia degli abusi riscontrati, dica se l'illecito sia stato sanato o sia sanabile, ai sensi degli art. 17 comma 5 o 40 comma 6 della legge n. 47/85 ed indichi il presumibile costo della sanatoria;
6) dica se è possibile vendere i beni pignorati in uno o più lotti, in quest'ultimo caso formando i singoli lotti e, previa autorizzazione del giudice, identificando i nuovi confini e provvedendo alla redazione del frazionamento, ed allegando. in tal caso, alla relazione estimativa i tipi debitamente approvati dall'Ufficio Tecnico Erariale;
7) stabilisca se l'immobile è libero o occupato, con contratto avente data cena anteriore alla notifica del pignoramento, indicando l'eventuale data di registrazione del contratto, la data di scadenza per l'eventuale disdetta, l'eventuale data di rilascio o comunicando l'esistenza di un giudizio in corso per il rilascio;
8) indichi l'esistenza sui beni pignorati di eventuali vincoli artistici, storici o alberghieri, di vincoli di inalienabilità o indivisibilità, nonché l'eventuale esistenza di diritti demaniali (diritti di superficie o servitù pubbliche) o di usi civici e l'assegnazione dell'abitazione al coniuge;
9) determini il valore dell'immobile con indicazione del criterio di stima usato. Il Giudice dell'Esecuzione dispone inoltre che il C.T.U.:
provveda a redigere l'elaborato sulla base di apposito schema (che viene consegnato al C.T.U. ed è comunque, disponibile in Cancelleria);
- depositi una copia scritta della relazione, destinata ad essere inserita nel fascicolo d'ufficio, altra copia scritta della sola relazione da allegare all'istanza di liquidazione del compenso, copia della relazione, planimetria e fotografie dell'immobile destinate ad essere inserite sul sito Web, secondo le specifiche fornite dalla Cancelleria;
- alleghi alla relazione almeno due fotografie esterne del bene ed almeno due interne, nonché la planimetria del bene, visura catastale attuale, copia della concessione o della licenza edilizia ed atti di sanatoria, copia dell'eventuale contratto di locazione o verbale delle dichiarazioni del terzo occupante e gli eventuali ulteriori documenti ritenuti necessari;
segnali tempestivamente ai creditori istanti eventuali carenze nella documentazione presentata, sollecitando il loro intervento al riguardo;
- provveda a redigere una bozza dell'ordinanza di vendita e del decreto di trasferimento del bene, sulla base del modello disponibile in Cancelleria.
IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE
Autorizza il C.T.U. ad estrarre copia, eventualmente su supporto informatico, degli atti della procedura e ad acquisire direttamente presso i rispettivi uffici i documenti che si profilino necessari o utili per l'espletamento dell'incarico, anche in copia semplice, e ad utilizzare collaboratori esterni per la trasposizione della relazione e degli allegati su supporto informatico. Dispone che il creditore procedente e gli uffici pubblici interessati al rilascio della necessaria documentazione forniscano sollecitamente al C.T.U. ogni opportuna assistenza ai fini del migliore espletamento dell'incarico. Ordina al debitore, quale custode ex lege del bene pignorato, di consentire la visita dell'immobile al C.T.U.
ASSEGNA
Termine di gg.________________________________________per il deposito della relazione e la somma di
_____________________________________Euro, in conto spese a carico: a) del creditore procedente;
b) di _________________________________rinviando la procedura all’udienza del___________________
IL CANCELLIERE IL GIUDICE DELL’ESECUZIONE
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Formula Giuramento CTU
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Lunedì 21 Giugno 2010 09:33
Collaborare come esperto con il tribunale di sorveglianza
Collaborare come esperto con i tribunali di sorveglianza
Tratto da: Ministero della Giustizia
La presenza di esperti nel tribunale di sorveglianza, prevista dall’art. 70 della legge 26 luglio 1975 n. 354, deriva dalla caratteristica di tale organo di dover emettere un giudizio tecnico scientifico sulla personalità della persona detenuta. Queste figure di giudici non togati, secondo quanto stabilito dagli articoli 70 e 80 della legge, possono essere professionisti esperti in psicologia, pedagogia, psichiatria, servizio sociale, criminologia clinica, oppure docenti di scienze criminalistiche. I vari requisiti per la nomina sono fissati nel bando emesso ogni tre anni dal Consiglio superiore della magistratura, contenente anche la disciplina del procedimento di nomina e dello status di ruolo. All’esito del procedimento gli esperti sono nominati con decreto del ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura. La durata della carica è di tre anni, ma può essere confermata in base a criteri stabiliti nel bando stesso. I criteri e il bando per la nomina o la conferma di esperti del tribunale di sorveglianza per il triennio 2011-2013 sono pubblicati sul sito del Consiglio Superiore della Magistratura.
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Ministero della Giustizia
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Sabato 19 Giugno 2010 17:05
Consulente tecnico di Parte
Consulente tecnico di parte - CTP
La consulenza giudiziaria può anche prevedere l'intervento di altri professionisti che svolgono la propria opera non tanto per il giudice quanto per le parti in causa: il loro ruolo è detto consulente di parte (CTP). Il consulente tecnico di parte non è altro che un libero professionista, di regola operante in un determinato campo tecnico/scientifico, al quale una parte in causa -attuale o potenziale- conferisce un incarico peritale in quanto ritiene l’incaricato esperto in uno specifico settore. In sostanza se un soggetto è coinvolto in una causa pendente o intende intraprenderne una (il caso dell’accertamento tecnico preventivo)- incarica una persona di propria fiducia (il consulente di parte appunto) affinché questa affianchi il consulente tecnico nominato dal giudice nell’esecuzione del suo incarico e svolga le proprie osservazioni a supporto o critica del risultato al quale il perito del giudice sarà giunto.
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Conulente tecnico di parte
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Giovedì 17 Giugno 2010 06:52
L'Agenzia del Territorio presenta il Manuale operativo delle stime
8 GIUGNO 2010 ORE 14.30 - SALA SILVER CONFERENCE ROOM – FIERAMILANO RHO (MI)
Durante l'Expo Italia Real Estate 2010 (EIRE), l’Agenzia del Territorio presenterà il “Manuale Operativo delle Stime Immobiliari”, strumento che risponde a tutte le richieste provenienti sia dalle Pubbliche amministrazioni che dai privati in ambito estimativo. Durante la presentazione interverranno il Direttore dell’Agenzia del Territorio, dott.ssa Gabriella Alemanno, il Direttore Centrale Osservatorio Mercato Immobiliare e Servizi Estimativi, dott. Gianni Guerrieri e il Responsabile Area Servizi Valutazioni Immobiliari dell’OMISE, ing. Mauro Iacobini.Il manuale intende essere il libro delle regole dell’Agenzia del Territorio in materia estimativa e propone una ridefinizione dei processi e delle prassi operative della stima immobiliare, in sintonia con le definizioni degli international valuation standard. Allo stesso tempo, ha l’obiettivo di accrescere l’uniformità dell’attività estimativa, tradizionalmente svolta dagli Uffici provinciali dell’Agenzia, oltre che la qualità dei prodotti estimativi erogati.Dopo la presentazione, seguirà una Tavola rotonda cui parteciperanno: Tania Garuti (K2Real), Laura Mauri (CBRE), Maurizio Negri (Praxi), Osvaldo Rigamonti (REAG) e Luca Villani (JLL), esperti delle valutazioni immobiliari in ambito privatistico, per approfondire i temi del real estate nel confronto delle rispettive esperienze, anche in relazione all’attuale andamento del mercato immobiliare.
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Martedì 15 Giugno 2010 16:33
Chi è il C.T.U.
Tratto da Wikipedia:
Il consulente tecnico d'ufficio (d’ora in poi, per semplicità, CTU) svolge la funzione di Ausiliario del Giudice lavorando per lo stesso in un rapporto strettamente fiduciario nell'ambito delle rigide e precise competenze definite dal Codice di procedura civile. Scopo del Consulente è quello di rispondere in maniera puntuale e precisa ai quesiti che il Giudice formula nell'udienza di conferimento dell'incarico e di relazionarne i risultati nell'elaborato peritale che prende il nome di Consulenza Tecnica d'Ufficio.
Qualunque sia il caso nel quale è richiesto l’intervento del CTU, questi deve assolvere un compito fondamentale: essere sintetico e preciso rispetto alle domande che gli vengono poste, così da potere chiarire al giudice esattamente quegli elementi che egli intende valutare per giungere ad una decisione. In particolare è importante che il CTU faccia sempre riferimento a dati certi e, possibilmente, che accompagni tutto ciò che afferma con opportuna documentazione focalizzandosi –nella parte finale- sulle proprie conclusioni tecniche. Queste devono essere il risultato di un procedimento logico ben preciso ma non devono mai permettersi di esorbitare in affermazioni che potrebbero avere, al di là dei profili tecnici, un'influenza diretta sulla decisione della causa. Il CTU dunque, in qualità di “tecnico ausiliario” del giudice, fondamentalmente deve:
illuminare l’organo giudicante cercando di risolvere i problemi e non crearne di nuovi;
dare al giudice tutti i chiarimenti che di volta in volta gli sono richiesti;
rilevare tutti i fatti per lui importanti alla fine di una valutazione tecnica;
analizzare i fatti rilevati in relazione alla proprie cognizioni ed alle domande a lui rivolte;
essere assolutamente obiettivo nell’espletamento dell’incarico;
confrontarsi con i rispettivi consulenti di parte se nominati;
riferire al giudice tutte quelle circostanze che possono interferire con l’espletamento dell’incarico;
chiedere eventualmente al giudice l’autorizzazione ad agire nel caso si verifichino circostanze non previste al tempo del conferimento dell’incarico (ad es. spese considerevoli da sostenere per l’incarico e per eventuali indagini).
I Consulenti Tecnici d'Ufficio sono iscritti - dopo una procedura di accertamento dell'esperienza - all'interno di specifici albi, suddivisi per categorie (ad esempio: architetti, ingegneri, agronomi, periti industriali, geometri, grafologi, esperti in mobili ed antiquariato, esperti in musica, ecc) tenuti dai tribunali.
Il Consulente Tecnico d'Ufficio, se nominato dal Giudice tra gli esperti iscritti all'Albo, è obbligato a svolgere il mandato a meno che non ricorrano le particolari motivazioni previste dal CPC per le quali lo stesso ha facoltà di rinunciare all'incarico (ad esempio: parentela con una delle parti in causa, aver già prestato l'opera di CTU in un precedente grado di giudizio nella stessa causa, ecc).
Il giudice, trattandosi di un ausilio tecnico per il quale è fondamentale il rapporto fiduciario, ha la facoltà di nominare CTU anche ad esperti non compresi nell'Albo del Tribunale, a patto che ne motivi il ricorso. In questo caso il Consulente chiamato dal Giudice non è obbligato ad accettare l'incarico e può rinunciarvi anche in assenza di particolari motivi.
L'accettazione dell'incarico comporta un giuramento di rito nel quale il Consulente
Il Consulente Tecnico d'Ufficio opera prestando particolarmente attenzione a garantire la propria imparzialità nei confronti delle parti alle quali deve consentire - in ogni momento - il contradditorio. È soggetto, inoltre, a tutti i limiti di garanzia del giusto processo ai quali è sottoposto il giudice e può quindi utilizzare esclusivamente la propria esperienza e capacità e la documentazione contenuta nel fascicolo, limitandosi a rispondere ai quesiti posti dal giudice stesso.
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Mercoledì 09 Giugno 2010 16:38
Responsabilità per danni causati dall’umidità e muffa nei muri.
Umidità e Muffa sui muri di una casa nuova!
Anche in una casa nuova si possono generare le muffe per via della non corretta posa dell’isolamento termico sulle pareti.
I fenomeni legati alla presenza di umidità negli edifici sono tra le principali cause non solo del degrado degli immobili, ma anche della diminuzione del confort abitativo nonché della loro salubrità ed igiene.
Vi possono essere varie cause che portano ad avere umidità e muffa nei muri di casa, anche in case di nuova costruzione, queste vanno ricercate: in fenomeni di infiltrazioni d’acqua, umidità per risalita capillare, fenomeni di condensazione dell’umidità dell’aria nei punti freddi delle pareti.
In questo articolo mi occuperò, in particolare, del problema della umidità e muffa provocati dalla condensa, la quale, durante l’inverno, può comparire anche sulle pareti di edifici nuovi dando luogo a segni di degrado superficiale come la formazione di muffe, l’alterazioni delle tinteggiature e, nei casi più pesanti, possono portare al distacco dell’intonaco e alla disgregazione progressiva dei muri.
Aspetti tecnci della presenza di umidità e muffa sui muri
Muffa sulle pareti con segni ad andamento tipico dell’umidità dovuta a risalita per capillarità.
I fenomeni legati alla presenza di umidità hanno tre categorie di cause:
infiltrazioni, dovute alla mancanza di continuità e/o sovrapposizione tra gli elementi costruttivi destinati al loro contenimento quali impermeabilizzazioni e barriere al vapore;
umidità da risalita capillare, dovuta in prevalenza all’assorbimento di umidità dal suolo da parte degli elementi costruttivi porosi;
fenomeni di condensazione dell’umidità relativa dell’aria, per capire questo particolare fenomeno è necessario fare alcune considerazioni generali.
La quantità d’acqua presente nell’aria dipende dalla temperatura e dalla pressione, ad ogni valore di temperatura e pressione corrisponde un certo quantitativo massimo di acqua che può restare allo stato di vapore, in un dato volume di aria.
Con la Termografia è possibile mettere in evidenza le differenze di temperature sulle pareti generate dai ponti termici, nei punti più freddi non correttamente isolati condensa l’umidità dell’aria formado poi la muffa.
Più elevata è la temperatura dell’aria, maggiore sarà il quantitativo di acqua in forma di vapore che potrà rimanere nell’ambiente, senza dare luogo a fenomeni di condensazione.
Se una massa d’aria calda e umida entra in contatto con una superficie fredda, in quel punto può accadere che si raggiunga la cosi detta temperatura di rugiada, ovvero che l’acqua, presente nell’aria, diminuendo repentinamente di temperatura superi la concentrazione massima possibile a causa della nuova temperatura e che quindi inizi a condensarsi depositandosi proprio sulla superficie più fredda.
Nella stagione invernale il fenomeno sopra descritto può manifestarsi anche sulle superfici degli edifici facendo accumulare umidità nelle pareti che nel giro di poco tempo portano a evidenti segni di degrado quali la formazione di muffe, deterioramenti della tinteggiatura, sino alla disgregazione di intonaci e muri.
Queste manifestazioni sono più frequentemente visibili negli sgabuzzini, poco isolati o esposti alle intemperie, in bagni, lavanderie, cucinini e in tutti quegli ambienti di piccole dimensioni nei quali, per ragioni legate all’uso, l’umidità è più elevata.
Negli edifici più recenti il fenomeno è paradossalmente accentuato dall’isolamento termico posato nei muri, infatti la parte interna delle pareti risulta per via dell’isolamento posto nel muro molto più calda di un tempo e se l’isolamento non è stato posato con molta cura e continuità si vengono a formare i cosiddetti ponti termici ovvero punti sulla parete non isolati che costituiscono un collegamento diretto tra l’interno caldo e l’esterno freddo. Questi ponti termici oltre a disperdere calore verso l’esterno sono dunque la vera causa della formazione di umidità e muffa nelle case nuove sono come dei catalizzatori dell’umidità presente nell’aria.
Aspetti giuridici: Responsabilità per danni causati dall’umidità e muffa nei muri.
Poiché la presenza di umidità sulle pareti può dipendere dalla mancanza prolungata di areazione degli ambienti, nell’ipotesi in cui il fenomeno della condensazione sia dunque ascrivibile alla malconduzione e gestione dell’immobile da parte del proprietario (insufficiente areazione degli ambienti, collocazione degli stendini all’interno degli ambienti, ecc.) la risoluzione dei problemi di umidità e muffa dovrà gravare solo sul proprietario stesso, così si sono espresse alcune sentenze della corte di cassazione.
Se il tuo caso non è riconducibile a quelli sopra menzionati occorre verificare quali vizi e difetti affigono la tua casa.
Questo è possibile accertarlo solo facendosi redigere una perizia tecnica per l’individuazione di tutti i vizi e difetti costruttivi.
Appurato che l’umidità e la muffa sui muri dipendono da gravi vizi costuttivi avrai sicuramente diritto ad un risarcimento dei danni stimabili in danni diretti ed in minor valore dell’immobile da te acquistato o fatto costruire.
Cosa si intende per “gravi difetti o vizi”?
Per gravi difetti ai sensi dell‘art. 1669 c.c. non si intendono solo quei difetti che incidono sulla stabilità dell‘edificio (es. gravi crepe nei muri o cedimento di solai e pavimenti) – qui la legge parla più appropriatamente di pericolo di rovina“ dell‘immobile – bensì possono consistere in tutte quelle alterazioni che, pur riguardando anche una sola parte dell‘opera, che incidono sulla struttura e funzionalità globale, menomando apprezzabilmente il godimento dell‘opera stessa (così la Cassazione).
I difetti devono essere inoltre “gravi”, cioè devono essere tali da incidere in maniera sensibile sul godimento dell‘immobile.
Grave può essere ad es. una non esigua infiltrazione d‘acqua nei locali dell‘immobile, una non esigua presenza di umidità sui muri oppure ancora evidenti crepe nei muri oppure un difetto serio nell‘impianto di riscaldamento.
La gravità dei vizi viene comunque in genere valutata dal Giudice, anche a mezzo di perizia tecnica d’ufficio commissionata ad un suo esperto del settore di fiducia (accertamento tecnico preventivo o consulenza tecnica d‘ufficio).
Ecco alcune sentenze della Cassazione in merito:
Cass. civ., Sent. n. 3753, 15 aprile 1999, Sez. II
L’umidità conseguente a inadeguata coibentazione delle strutture perimetrali di un edificio, può integrare, ove sia compromessa l’abitabilità e il godimento del bene, grave difetto dell’edificio ai fini della responsabilità del costruttore ex art. 1669 cod. civ.
Cassazione , sez. I civile, sentenza 12.04.2006 n° 8520
La Corte di Cassazione ha ribadito che l’art. 1669 c.c. è da intendersi come norma speciale c.c rispetto alla disposizione contenuta nell’art. 2043 c.c., risultando la seconda applicabile qualora la prima non lo sia in concreto.
Quindi, oltre all`azione di responsabilità dell`appaltatore per vizi e difetti costruttivi prevista dall`art. 1669 del codice civile, che ha durata decennale e quindi limitata, potrà essere sempre invocata, ricorrendone i presupposti, la norma generale di risarcimento danni di cui all`art. 2043.
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Martedì 01 Giugno 2010 09:21
La liquidazione del CTU
Egregi colleghi, nell’ultimo anno le difficoltà a ricevere dalle parti la liquidazione stabilita dal Giudice è notevolmente aumentata. A me personalmente è capitato e capita sempre più sovente che alcune delle parti in causa siano fallite, se non tutte. Per cui non è sempre detto che rivolgendosi all’attore si possa recuperare quanto non è stato versato dai convenuti. Ritengo che si debba discutere per tutelare la nostra posizione da questo punto di vista, ed io proporrei in merito di stabilire un congruo fondo spese a carico della parte che ha promosso la procedura. Un fondo di garanzia di quanto verrà liquidato dal CTU. Bisogna capire come stabilire l’entità di tale somma.
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