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Venerdì 11 Giugno 2010 07:13

Forme e funzioni della conciliazione In primo piano

Scritto da Vittorio
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Nonostante gli interventi legislativi recenti, lo strumento rimane marginale nella risoluzione delle controversie Una prima considerazione rilevante che si impone a chi osservi tutti i dati che la ricerca1 offre in materia di conciliazione è che questa si articola in una pluralità di forme. Diventa sempre più improprio, quindi, pensare e discutere della conciliazione come si è spess
o fatto, ossia supponendo che si tratti di un fenomeno unitario e facilmente catalogabile sotto l'etichetta di un accordo tra le parti di una controversia, solitamente raggiunto tramite i buoni uffici prestati da un terzo in funzione di conciliatore. Vale dunque la pena, sia pure senza avanzare alcuna pretesa di esaustività, di tentare un'analisi tipologica di queste forme di conciliazione.   Pluralità delle forme di conciliazione Una prima distinzione all'interno delle forme di conciliazione può essere fondata sulle modalità del relativo procedimento. Naturalmente un importante fattore di variazione di queste modalità è rappresentato dalla natura e dalle caratteristiche degli organi di fronte ai quali la conciliazione viene tentata. Si possono allora distinguere anzitutto le conciliazioni giudiziali, che appunto si svolgono di fronte al giudice (giudice di pace o tribunale, principalmente) e che hanno luogo nei tempi e con le modalità previste dalla legge (v. gli artt. 183 e 185 cod. proc. civ.), nel corso di un processo già iniziato davanti a quel giudice. Si tratta di un fenomeno che non ha mai avuto rilevante importanza ma che risulta essere ulteriormente in diminuzione. Il fatto è che quando le parti sono già davanti al giudice è abbastanza improbabile che in quella sede trovino un accordo conciliativo. Le ragioni di questo fatto possono essere varie: ad esempio, il tentativo di conciliazione fatto alla prima udienza di trattazione è forse troppo precoce; il giudice, che dovrà decidere la causa se il tentativo di conciliazione fallisce, non è un buon conciliatore ed ha le mani legate non potendo "anticipare il giudizio" (ossia indicare alle parti il suo orientamento rispetto al merito della controversia) al fine di indurre le parti a trovare un accordo. Non che manchino gli accordi transattivi conseguiti in corso di causa: al contrario, essi sembrano essere piuttosto frequenti. In tal caso le parti preferiscono però non porre il loro accordo sotto gli occhi del giudice, ed usano lo strumento della transazione stragiudiziale (anche se questa ha minore efficacia di un verbale di conciliazione giudiziale, essendo soltanto un contratto privo di efficacia esecutiva immediata). Raggiunto l'accordo, le parti abbandonano la causa lasciando estinguere il processo. Un secondo tipo di conciliazione, che si potrebbe definire come quasi-giudiziale perché ha luogo davanti al giudice di pace, è la conciliazione non contenziosa. Si tratta di un tipo di conciliazione che è sempre esistito nel nostro ordinamento processuale, e che oggi è ancora previsto dall'art. 322 cod. proc. civ. In realtà esso ha sempre svolto un ruolo assolutamente marginale nella risoluzione delle controversie, benché sia possibile relativamente a controversie di qualunque valore, e tale ruolo rimane tuttora marginale, riguardando all'incirca il 4% delle cause. Una spiegazione potrebbe risiedere nel fatto che il relativo verbale ha efficacia di titolo esecutivo solo se la controversia rientra nella competenza per valore (piuttosto limitata, salvo che nel caso di risarcimento dei danni da circolazione) del giudice di pace (mentre negli altri casi vale solo come scrittura privata riconosciuta). Peraltro, si può ipotizzare in linea più generale che se le parti intendono raggiungere un accordo in via stragiudiziale, lo fanno senza prendersi il disturbo di recarsi dal giudice di pace, e stipulano una transazione che ha minore efficacia del verbale di conciliazione non contenziosa, ma che è pur sempre un accordo negoziale. Un terzo tipo di conciliazione che va assumendo notevole importanza, anche se non mancano i problemi, è quello che ha luogo presso apposite commissioni. Qui le ipotesi più importanti sono due: quella delle commissioni istituite presso le Direzioni provinciali del lavoro per le conciliazioni in materia di lavoro privato e pubblico (art. 410 ss. cod. proc. civ.) e quella delle Commissioni di conciliazione istituite presso le Camere di Commercio. Nel primo caso si tratta di un'istituzione che risale all'indietro nel tempo, che è stata nuovamente disciplinata dalla legge del 1973 di riforma del processo del lavoro, e che è stata oggetto di riforme in particolare nel 1998. Queste commissioni hanno svolto, a partire dal 1973, una funzione piuttosto utile, nel senso che numeri non trascurabili di controversie venivano risolte in quella sede. Al riguardo la novità più importante, introdotta dal d.lgs. n. 80 del 31 marzo 1998 è stata nel senso di rendere obbligatorio, a pena di improcedibilità, il tentativo stragiudiziale di conciliazione che in precedenza era soltanto facoltativo. L'esito di questa innovazione, che era evidentemente diretta a far sì che più numerose controversie di lavoro venissero conciliate stragiudizialmente, così evitandosi il ricorso al giudice, è stato a dir poco paradossale. Da un lato, infatti, sono diventati assai numerose le istanze alle Commissioni per il tentativo di conciliazione, com'era ovvio essendo esso diventato obbligatorio. Dall'altro lato, è notevolmente diminuito il numero delle conciliazioni riuscite, non solo in senso relativo, in quanto la maggior frequenza dei tentativi (obbligatori) non implica affatto un corrispondente incremento negli esiti positivi della conciliazione, ma anche in senso assoluto: risulta infatti che ora si concilino meno controversie di lavoro che in passato, a fronte di un maggior numero di tentativi esperiti. Le ragioni di questo fenomeno possono essere varie: una, probabilmente rilevante, è nel senso che ora le Commissioni sono sommerse da una massa di istanze alla quale non possono far fronte, sicché accade ora meno di prima che anche le parti che sono disponibili a trovare un accordo riescano davvero a raggiungerlo di fronte alla Commissione. Pare inoltre frequente l'impiego del meccanismo previsto dall'art. 410-bis cod. proc. civ. (pure introdotto nel 1998), secondo il quale il tentativo di conciliazione si considera esperito se non viene fatto nei 60 giorni successivi alla richiesta. In base a questo meccanismo il tentativo non dev'essere esperito davvero (il che spiega come mai vi siano pochissime conciliazioni in rapporto alle istanze obbligatorie), ma il tutto si traduce in null'altro che una sorta di automatica dilazione della proposizione della domanda giudiziale. L'altra ipotesi rilevante di conciliazione presso apposite commissioni è quella delle Commissioni di conciliazione istituite presso le Camere di Commercio. Si tratta di organi davanti ai quali può essere tentata la conciliazione di controversie tra imprese e tra imprese e consumatori. Essi vengono istituiti dalla Camere di Commercio in attuazione di una funzione istituzionale attribuita a questi enti nel 1990, e funzionano secondo appositi regolamenti. Si tratta di modalità di conciliazione "istituzionalizzata" molto interessanti, la cui funzione è però ancora quantitativamente limitata, come si vedrà più oltre, pur essendo possibili - ed auspicabili - sviluppi futuri. Una sottospecie di questa forma di conciliazione è quella che la legge del 1998 in materia di contratti di subfornitura ha previsto come (forse) obbligatoria presso apposite commissioni istituite presso le Camere di Commercio. Questa previsione non ha avuto alcun successo se presso la commissione di Milano sono state finora proposte solo due domande di conciliazione in materia di subfornitura. Altre indicazioni interessanti riguardo alla tipologia delle conciliazioni riguardano il valore delle controversie che vengono conciliate. Dai dati relativi alle conciliazioni effettuate presso le Camere di Commercio risultano valori piuttosto limitati, che si attestano mediamente intorno a cifre inferiori ai 7 milioni di lire presso la Camera di Commercio di Milano, e sono pure limitati nel resto della Lombardia, anche se con qualche isolata eccezione. Questa situazione si spiega se si tiene conto dei soggetti di cui si tratta, e quindi della natura delle controversie che vengono conciliate. Dai dati relativi alle conciliazioni presso la Camera di Commercio di Milano risulta che quasi sempre (93,3% dei casi) la controversia che viene sottoposta al tentativo di conciliazione vede come attore un consumatore. Ciò significa che dei due tipi di controversie che dovrebbero essere conciliate presso le Camere di Commercio, ossia quelle tra consumatore e impresa, e quelle tra imprese, il primo è assolutamente dominante. Questi dati indicano che in linea generale la conciliazione è scarsamente utilizzata dalle imprese, il che individua da un lato un campo che dovrebbe essere meglio coltivato dalle stesse Camere di Commercio, e dall'altro lato una sorta di polarizzazione della prassi della conciliazione come rimedio utilizzato dai consumatori per ottenere qualche soddisfazione - peraltro entro ambiti economici limitati - delle loro pretese nei confronti dei fornitori di merci o servizi. Marginalità della conciliazione I dati risultanti dalla ricerca indicano che, malgrado le novità legislative in materia, e malgrado l'attività posta in essere dalle Camere di Commercio che - come quella di Milano - sono molto attive in questo campo, la conciliazione rimane ancora un fenomeno tutto sommato marginale nella prassi della risoluzione delle controversie. Come già si è detto, la conciliazione non contenziosa davanti al giudice di pace ha luogo in non più del 4% delle cause. Inoltre, come pure si è ricordato, la conciliazione giudiziale ha a sua volta frequenze molto limitate, e la conciliazione in materia di lavoro è andata in crisi nel momento in cui è stata resa obbligatoria. Peraltro anche la conciliazione presso le Camere di Commercio, che per certi aspetti potrebbe essere uno strumento importante proprio per la collocazione e funzione istituzionale di questi enti, rimane tutto sommato un fenomeno limitato nel quadro generale delle modalità di risoluzione delle controversie. Per un verso, come già si è detto, il valore medio delle controversie che vengono conciliate è piuttosto basso (con poche eccezioni). Per altro verso, anche la frequenza di queste conciliazioni è notevolmente limitata. Presso lo sportello di conciliazione della Camera di Milano, che è sicuramente tra le più attive in questo campo, vi sono state solo 103 domande nel 1999 e 125 domande nel 2000. Si tratta di un fenomeno che segue un trend positivo, ma che si attesta tuttavia su numeri molto bassi. La situazione pare poi ancor meno favorevole altrove, se è vero che presso le altre Camere di Commercio lombarde le domande sono state soltanto 79 nel 1999 e 74 nel 2000. D'altra parte, in tutta Italia le domande di conciliazione sono state soltanto 1554 nel periodo che va dal 1996 al 2000. Se si raffrontano questi dati, di per sé apprezzabili, con il quadro generale delle modalità di risoluzione delle controversie, e si tiene presente il numero delle cause civili che vengono iniziate ogni anno, non si può non derivarne l'impressione che ci troviamo di fronte ad uno strumento senz'altro utile, ma che allo stato attuale delle cose svolge una funzione assolutamente marginale. Questa essendo la situazione che risulta dai dati empirici, qualche riflessione può esser fatta. Da un lato, appaiono essenzialmente errate, o comunque prive di effetto, le recenti iniziative legislative in materia di conciliazione. Prevedere la possibilità della conciliazione non è sufficiente, se non si configurano politiche efficaci di incentivo alle parti a servirsi dello strumento conciliativo. Rendere obbligatorio il tentativo di conciliazione non solo non serve assolutamente a nulla, come l'esperienza delle controversie di lavoro dimostra, ma è addirittura controproducente. Pare infatti evidente che la conciliazione funziona abbastanza bene, e quindi svolge una funzione positiva, quando non è obbligatoria, mentre provoca problemi, e ne risolve di meno, quando è obbligatoria. Malgrado la scarsa frequenza della conciliazione, peraltro, pare piuttosto diffusa (ad esempio tra le imprese) una certa soddisfazione nei confronti del metodo conciliativo e dei risultati ai quali mette capo. Ne deriva allora l'impressione che lo scarso ricorso agli strumenti conciliativi stragiudiziali non sia dovuto a valutazioni negative su di essi, quanto piuttosto a disinformazione da parte di coloro che potrebbero farne uso. Se questa impressione è fondata, allora la conseguenza che se ne può trarre - in particolare per quanto riguarda le conciliazioni gestite dalle Camere di Commercio - è che esiste un'area di controversie "conciliabili" che può anche essere molto ampia sia sotto il profilo dei soggetti che potrebbero servirsi della conciliazione, sia sotto quello delle controversie (in particolare tra imprese) che potrebbero essere conciliate. "Occupare" quest'area significa allora insistere nell'esperimento e lavorare per una più ampia informazione presso i possibili utenti, oltre che - naturalmente - per il miglioramento qualitativo dei servizi offerti.
Ultima modifica Mercoledì 12 Settembre 2012 14:36
Vittorio

Vittorio

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