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Il portale del CTU

Venerdì 23 Aprile 2010 17:37

L'istanza di ammissione al patrocinio a carico dello Stato va presentata all'ORDINE DEGLI AVVOCATI di Varese, che ha sede presso il Tribunale, al piano terra del Palazzo di Giustizia. Lo sportello funziona a sabati alternati, dalle 10,00 alle 12,00. Per conoscere il sabato di apertura e ricezione delle domande e per ritirare il modulo, telefonare all' ORDINE DEGLI AVVOCATI di Varese (telefono 0332.289.574)

Il patrocinio a spese dello Stato può essere concesso nell'ambito dei giudizi civili, amministrativi, contabili o tributari già pendenti ed anche nelle controversie civili, amministrative, contabili o tributarie per le quali si intende agire in giudizio.


Chi può richiedere l'ammissione - Se la pretesa non è manifestatamene infondata possono richiedere il patrocinio a carico dello Stato:

  • i cittadini italiani;
  • gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare;
  • gli apolidi;
  • gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica.

L'ammissione può essere richiesta in ogni stato e grado del processo ed è valida per tutti i successivi gradi del giudizio. Se la parte ammessa al beneficio rimane soccombente, non può utilizzare il beneficio per proporre impugnazione.

Dove si presenta la domanda - La domanda si presenta presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, competente in base al:

  • luogo dove ha sede il magistrato davanti al quale è in corso il processo;
  • luogo dove ha sede il magistrato competente a conoscere del merito, se il processo non è ancora in corso;
  • luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato per i ricorsi in Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti.

Come si fa - I moduli per le domande sono disponibili presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. La domanda deve essere presentata personalmente dall'interessato con allegata fotocopia di un documento di identità valido, oppure può essere presentata dal difensore che dovrà autenticare la firma di chi sottoscrive la domanda. Può essere inviata a mezzo raccomandata a.r. con allegata fotocopia di un documento di identità valido del richiedente.

La domanda, sottoscritta dall'interessato, va presentata in carta semplice e deve contenere:

  • la richiesta di ammissione al patrocinio;
  • le generalità anagrafiche e codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare;
  • l'attestazione dei redditi percepiti l'anno precedente alla domanda (autocertificazione);
  • l'impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al beneficio;
  • se trattasi di causa già pendente;
  • la data della prossima udienza;
  • generalità e residenza della controparte;
  • ragioni di fatto e diritto utili a valutare la fondatezza della pretesa da far valere;
  • prove (documenti, contatti, testimoni, consulenza tecniche, ecc. da allegare in copia).

Il Consiglio dell'Ordine valuta la fondatezza di quanto sostenuto dal richiedente e se ricorrono le condizioni per l'ammissibilità,

  • entro 10 giorni:
    • accoglie la domanda
    • dichiara non ammissibile la domanda
    • rigetta la domanda
  • trasmette copia del provvedimento all'interessato, al giudice competente e all'Ufficio finanziario per la verifica dei redditi dichiarati.

Se la domanda è accolta l'interessato può nominare un difensore, scegliendo il nominativo dall'Elenco degli Avvocati abilitati alle difese per il patrocinio a spese dello Stato appositamente predisposto dai Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto della competente Corte di Appello.

Se la domanda non viene accolta l'interessato può proporre la richiesta di ammissione al giudice competente per il giudizio, che decide con decreto.

Se la decisione del Consiglio dell'Ordine non è adottata entro termini ragionevoli, l'interessato può inviare una nota al Consiglio dell'Ordine stesso e per conoscenza al Ministero della Giustizia - Dipartimento Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Civile- Ufficio III.

Esclusione dal patrocinio in ambito civile - Il beneficio non è ammesso nelle cause per cessione di crediti e ragioni altrui (salvo se la cessione appaia fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti).

 
Venerdì 23 Aprile 2010 00:00 ENRICO Lanfossi

Come fare per .... proporre istanze e ricorsi o richiedere copie di atti e certificati

Questa sezione del portale vuole offrire al Cittadino una Carta dei Servizi, mettendo a sua disposizione, una modulistica e, anche attraverso il collegamento con altre sezioni del Sito

La Carta si propone, perciò, di essere per l'utente dei servizi del Tribunale un "consulente" soprattutto nel settore della "Volontaria Giurisdizione", materia nella quale non occorrono, di regola, specifiche competenze tecniche, realizzando un rapporto immediato e diretto con il territorio e consentendo al Cittadino, senza necessità di accedere fisicamente al Palazzo di Giustizia, di avere informazioni sui servizi, sulle cancellerie e su eventuali prassi dell'Ufficio.

Di regola, nei procedimenti civili contenziosi la parte non può stare in giudizio personalmente, salvo che non sia avvocato. Lo può fare solo in casi determinati. Ad es. è sempre consentito presentare il ricorso personalmente, senza il patrocinio di un legale,

  • al Giudice di Pace nelle cause di valore inferiore a € 516,46
  • al Giudice del Lavoro nelle cause di valore non superiore a € 129,11 
  • nel giudizio di opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione ai sensi della Legge 689 del 1981 (per ulteriori informazioni vedi la sezione "LE CANCELLERIE" - Cancelleria Contenzioso)

Lo può fare, inoltre, nei procedimenti cd. di "volontaria giurisdizione", in quei procedimenti, cioè, caratterizzati dal fatto che non vi sono due o più parti contrapposte, portatrici di interessi in conflitto (sempreché il procedimento non attenga alla tutela di situazioni sostanziali di diritti o di stati della persona, nel qual caso è sempre necessaria l'assistenza di un difensore).

E' bene chiarire, però, che le informazioni su pratiche che riguardano attività giurisdizionali sono fornite per agevolare il rapporto con gli Uffici giudiziari e sono, quindi, solo indicative. E' opportuno, quindi, assumere ulteriori informazioni in Cancelleria, anche perché l'autonoma interpretazione di ogni Giudice, garantita dalla Costituzione, può dare luogo alla possibilità di differenti orientamenti giurisprudenziali anche nell'ambito dello stesso Tribunale.


Per agevolarne la consultazione, i principali servizi sono raggruppati per materia e per ordine alfabetico e distinti in sezioni. Dopo la descrizione del servizio, secondo uno schema standardizzato ("Competenza", "Dove", "Orario di apertura al pubblico", "Documenti", "Attività svolta" ed, infine, "Regime fiscale"), sono indicati i relativi moduli, scaricabili, secondo i casi, in formato Pdf o Word . Le sezioni sono:

  • ALBO DEI CONSULENTI TECNICI: contiene informazioni sui compiti e doveri del Consulente Tecnico di Ufficio, sulle modalità di iscrizione all'Albo, sulla responsabilità disciplinare in caso di condotta non conforme ai propri doveri, sul conferimento degli incarichi nonché i moduli occorrenti per l'iscrizione.
  • ASSISTENZA GIUDIZIARIA: comprende le informazioni sul come e a chi rivolgersi per essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato (cd. "gratuito patrocinio").
  • ATTI GIUDIZIARI: contiene informazioni su come richiedere copia di atti o su come asseverare perizie e traduzioni.
  • CERTIFICATI: contiene informazioni su come richiedere i certificati del casellario giudiziale, dei carichi pendenti, del godimento dei diritti civili, su come fare per gli atti notori e su come e in quali casi si può fare l'autocertificazione o rendere l'autodichiarazione.
  • EREDITA' E SUCCESSIONI: spiega cosa fare nel caso di successione ereditaria, in particolare per l'accettazione con beneficio d'inventario, per la rimozione ed apposizione dei sigilli ai beni ereditari, per la nomina del curatore delle eredità giacente, per l'esecuzione testamentaria, la rinuncia all'eredità e la vendita dei beni ereditari.
  • ESPROPRIAZIONI E FALLIMENTI: questa sezione dà una prima informazione su come tutelarsi nel caso in cui si è destinatari di procedure esecutive (pignoramenti mobiliari o immobiliari), oppure su come partecipare a vendite giudiziarie di beni mobili o immobili, o, ancora, su come richiedere l'ammissione dei propri crediti al passivo fallimentare.
  • FAMIGLIA E PERSONE: contiene le informazioni su tutti quei rapporti riguardanti la famiglia (ad esempio; la pubblicazione di matrimonio e la dispensa dagli impedimenti; la separazione dei coniugi, giudiziale e consensuale, il divorzio giudiziale e quello congiunto, e le modifiche delle condizioni di separazione e di divorzio; le cautele che si possono richiedere per tutelarsi nei confronti del coniuge inadempiente o i provvedimenti che si possono richiedere in caso di abusi familiari; la mediazione familiare; ecc.) e le persone fisiche (ad esempio: l'adozione di persona maggiorenne; la rettifica di atti dello stato civile; il rilascio del passaporto; la donazione di organi tra persone viventi, ecc.); soggiorno e allontanamento o espulsione di cittadino straniero.
  • GIUDICE DI PACE: al Giudice di pace è dedicata una sezione autonoma; nella sezione dell'area < CITTADINO >- Come fare per ….> sono fornite le prime informazioni con i moduli di più frequente uso (moduli per proporre istanza di conciliazione oppure una domanda giudiziale nonché l'opposizione a sanzioni amministrative pecuniarie e a quelle derivanti dalla violazione dei regole del codice della strada, comunemente denominate "multe").
  • LAVORO E PREVIDENZA: è spiegato cosa fare, e sono allegati i relativi moduli, per proporre domanda giudiziale o per resistere a domande di altri nel caso in cui la parte può agire personalmente, senza assistenza di difensore.
  • REGISTRO DELLA STAMPA: comprende le istruzioni e i moduli su come fare per la registrazione (o per la variazione di precedente registrazione) di giornali o altro prodotto editoriale nonché i moduli delle autocertificazioni da allegare alla domanda.
  • SOCIETA': contiene indicazioni sulla cancelleria a cui rivolgersi per i procedimenti societari.
  • SPESE DI GIUSTIZIA: spiega cosa fare per richiedere la dilazione o la rateizzazione del pagamento delle spese processuali o delle sanzioni processuali e offre il relativo modulo.
  • TITOLI DI CREDITO: contiene le informazioni e i moduli su come fare per richiedere la cancellazione di protesti bancari, come richiedere la riabilitazione da un protesto, come fare per la cancellazione del protesto in caso di usura e, infine, come fare per l'ammortamento dei titoli di credito (ad esempio: cambiali, assegni, i buoni fruttiferi ed i libretti di risparmio) in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione.
  • VENDITA DEI VEICOLI: spiega la procedura per l'autenticazione di atti di vendita di veicoli
 
Martedì 20 Aprile 2010 14:22

1.0 PREMESSA - CONCETTO


È opportuno prima ancora di esaminare le poche norme del c.p.c. riguardanti il
Consulente precisarne il concetto stesso. Il Consulente del Giudice non è un
perito ma un ausiliario del Giudice nel senso che si  pone di fronte a questi
non per esprimere un parere ma per assisterlo, col consiglio, nel campo della
propria particolare esperienza.
Alla luce di tale criterio il legislatore ha dettato le relative norme del c.p.c.
L’art. 61 c.p.c recita appunto che il Giudice nomina un Consulente per “farsi
assistere per il compimento di singoli atti o per tutto il processo ...”
La norma dispone quindi che le operazioni avvengano in presenza dell’Ufficio,
nel qual caso si redige il verbale. Solo eccezionalmente si prevede che il
Consulente operi da solo, nel qual caso redigerà relazione scritta.
Questa è la teoria, nella prassi la consulenza degrada a mera perizia.
Il Consulente Tecnico opera sempre da solo e, pur non potendosi ritenere che
sussista un divieto di redigere verbali da parte del C T.U, si può affermare
l’inopportunità di farlo per incompetenza formale ed anche sostanziale perché
quasi mai si riesce a verbalizzare le questioni rigorosamente tecniche.
Il “parere”’ dato dal Consulente diventa generalmente, un mezzo di prova e cioè
un mezzo attraverso il quale il Giudice valuta il materiale probatorio
acquisito. Sul punto ancora si discute perché in certi casi il Consulente,
attraverso l’indagine affidatagli, accerta i fatti stessi assumendo dunque un
ruolo non sussidiario.
Il Consulente va tenuto distinto dall’esperto (art. 68 c.p.c.) che svolge
un’attività operativa o addirittura concorre a costituire il collegio con
funzione deliberativa. Nonostante il diverso termine usato dal G.p.C. è da
considerarsi Consulente l’Ispettore di cui parla l’art 2409 c.p.c

2.0 - NOMINA
La nomina del Consulente è rimessa all’insindacabile giudizio del Giudice che,
in quanto doverosamente prudente, lo farà tutte le volte che il “thema
decidendum’ presenti una complessità tale che supera la comune esperienza.
La nomina può avvenire in primo e secondo grado anche dopo che la causa sia
stata rimessa al collegio per la decisione.

3.0 - SCELTA
La regola: deve essere nominato un solo Consulente, non è peraltro rara
l’ipotesi che sia nominato un collegio peritale quando le indagini da compiere
siano per vastità e complessità tali che si pone la necessità di una nomina
congiunta.
La scelta di norma deve cadere su “tecnici” iscritti in speciali albi. La non
iscrizione non è di ostacolo alla nomina ma, in questi casi, il provvedimento
deve essere preceduto dal parere del Capo dell’ufficio giudiziario e per giunta
deve essere motivato.
La norma, pur ammettendo la deroga, dispone la nomina “a rotazione” e prevede
che debbano essere registrati in un libro tenuto presso la cancelleria gli
incarichi ed i rispettivi compensi.


3.1 - ACCETTAZIONE, ASTENSIONE, RICUSAZIONE E SOSTITUZIONE
Il Giudice con l’ordinanza ammissiva della C.T.U., fissa l’udienza per il
conferimento dell’incarico e per il giuramento del Consulente. L’ordinanza a
cura della cancelleria, è notificata al Consulente con invito a comparire per
l’udienza fissata. Se il Giudice ha operato la sua scelta prescindendo dagli
appositi albi, il Consulente ha facoltà di rifiutare l’incarico altrimenti non
può rifiutare senza incorrere nelle sanzioni di cui all’art. 366 c.p. richiamato
dall’art. 64 c.p.c.
Se non intende accettare l’incarico perché non iscritto all’albo o perché
sussiste un “giusto motivo” di astensione (art. 51 c.p.c.) il Consulente doveva
comunicarlo almeno tre giorni prime della udienza di comparizione.
Le parti stesse, nel medesimo termine, possono proporre istanza di ricusazione
per i motivi di cui all’art. 51 c.p.c.
Il termine di cui sopra non è perentorio e dunque la non accettazione, la
ricusazione o l’astensione possono avvenire anche in un periodo successivo ma
non oltre il giuramento.
Compiuto tale ultimo atto la sostituzione può avvenire solo se sussistono “gravi
motivi” di cui all’art. 196 c.p.c.

4.0 - ATTRIBUZIONI GIURAMENTO E RESPONSABILITÀ
Nell’ordinanza che nomina il Consulente sono esposte le ragioni della nomina sia
pur sinteticamente ma è solo al momento dell’incarico che sono analiticamente e
compiutamente delineate le attribuzioni del Consulente.
Si suole distinguere un triplice ordine di attribuzioni:
a)assistenza al Giudice, la c.d. “consulenza in senso stretto”;
b)indagini che sono propriamente di carattere peritale;
c)esame contabile, ai fini conciliativi;
Questa ripartizione non è naturalmente rigida perché l’incarico può assumere
connotazioni plurime. All’udienza di comparizione il Consulente deve giurare (il
rifiuto equivale al rifiuto dell’incarico prima dell’inizio dell’attività
altrimenti gli accertamenti fatti equivalgono alle perizie stragiudiziali.
La formula del giuramento sarà sostituita a breve da una dichiarazione del
Consulente di impegno solenne di adempimento del compito che gli è stato
attribuito. Quanto alla responsabilità il Consulente è soggetto alle
disposizioni del codice penale relative ai periti (art. 314, 366, 373, 375, 377,
382); può essere condannato ad una pecuniaria se incorre in colpa grave
nell’esecuzione degli atti richiestigli ed in caso di colpa grave è responsabile
civilmente dei dati che provoca e ciò indipendentemente dalla responsabilità
penale o dalla irrogazione della pena pecuniaria.
Infine, se iscritto all’albo, e soggetto passivo delle sanzioni disciplinari
previste nel c.p.c.19 -21)

5.0 -ASSISTENZA AL GIUDICE
Il primo compito che può essere affidato al Consulente come dicevamo poco sopra,
è quello di assistere il Giudice nelle indagini che lo stesso compie
personalmente, dando chiarimenti o suggerendo percorsi di indagine.
In tali ipotesi l’attività del Consulente è documentata dal Cancelliere salvo
che il Giudice non richieda relazione scritta che naturalmente ha solo natura
valutativa.


6.0- INDAGINI
In questo caso al Consulente è richiesto qualcosa di più dell’assistenza perché
gli viene attribuito il compito di svolgere indagini e cioè domandare
chiarimenti alle parti assumere informazioni da terzi eseguire piante, calcoli e
rilievi.
In tal caso, avendo l’incarico di natura particolare, deve essere osservato il
principio del contraddittorio e pertanto il Consulente deve : dare avviso alle
parti del giorno, dell’ora e del luogo di inizio delle operazioni peritali. Se
il contraddittorio risulta violato, l’indagine compiuta è nulla ma il vizio deve
essere eccepito nella prima udienza o difesa successiva al deposito della
relazione.
Le parti possono far pervenire al Consulente osservazioni e distanze. Se nel
corso delle indagini sorgono questioni sui poteri e sui limiti dell’incarico, il
Consulente deve informare il Giudice ma le parti stesse possono prevenirlo
investendo subito il Giudice della questione e quest’ultimo, sentite le parti,
dirime la vertenza.
Completate le operazioni il Consulente, nel termine ordinatorio concessogli dal
Giudice, deve depositare la relazione nella quale deve inserire anche le
osservazioni dei Consulenti di parte. Il mancato rispetto del termine per il
deposito non comporta alcuna sanzione.
Nel caso in cui il Giudice rileva il mancato deposito della relazione e fissa un
termine mandando la cancelleria per la notifica, detto termine è perentorio ed
il mancato rispetto dello stesso comporta la responsabilità penale.
La relazione eseguita non fa pubblica fede, ne per gli apprezzamenti ne per gli
accertamenti per cui non è necessario, sotto tale profilo, richiedere la querela
di falso.
Il Giudice dunque può tranquillamente disattendere quanto afferma il Consulente.
A seguito della consulenza il Giudice può disporre mezzi di prova oppure altre
indagini o anche il rinnovo delle operazioni già eseguite senza che perciò
stesso debba essere sostituito il Consulente, salvo i “gravi motivi” di cui
discorrevamo poco sopra.

10.0 - QUALCHE CONSIGLIO PER I CONSULENTI DEL GIUDICE
Il Consulente, di norma riceve la convocazione per l’affidamento dell’incarico
mediante notifica dell’Ufficiale Giudiziario. Nel documento notificato ci sono
sempre la data e l’ora dell’udienza, il nome del Giudice, numero del registro
generale ed i nomi delle parti. Altre notizie a volte ci sono, altre volte no.
È consigliabile:
- comporre un fascicolo personale del Consulente riportando in copertina tutti i
dati disponibili di identificazione della procedura;
- all’interno si può predisporre qualche pagina, in genere un foglio “uso bollo”
o simile nel quale poi si terrà il diario di tutte le attività;
- presentarsi all’udienza fissata con un minimo di anticipo. In genere,
nell’attesa, s’incontrano i legali e si può conoscere la materia in
contestazione ed eventuali particolarità processuali interessanti;
- all’udienza non interloquire se non richiesti;
- attendere a sedersi di aver pronunciato l’impegno solenne. I Giudici chiedono
ancora il giuramento, ma la prassi sta cambiando. Comunque adeguarsi a quanto
richiesto;
- annotare chi sono i presenti;
- scrivere diligentemente il quesito che viene posto;
- chiedere un termine (di solito 60 gg.) per rispondere con relazione scritta e
fissare, seduta stante data, ora e luogo dell’inizio dell’operazione, per
evitare di dover poi fare comunicazioni formali;
- annotare le generalità degli eventuali C.T.P. e/o eventuali termini concessi
dai Giudice alle parti per la nomina;
- chiedere i fascicoli delle parti o almeno gli atti e documenti necessari per
l’espletamento della consulenza;
- qualora sia opportuno che il Consulente disponga delle copie dei verbali di
udienza, fissare con chiarezza le modalità per acquisirli. In genere uno dei
legali si impegna a fornirli;
- spesso capita di ricevere un incarico contestualmente all’affidamento ad altro
professionista di altro incarico nella stessa causa. Classico,
nell’infortunistica stradale, il contemporaneo incarico al tecnico meccanico ed
al medico. In questi casi i consulenti riceveranno ciascuno gli atti e documenti
di rispettiva competenza;
- ci possono essere sovrammissioni;
- cercare di essere pratici, prendere accordi chiari con i colleghi e
soprattutto non creare difficoltà ne per ragioni di principio, ne di prassi;
- nel caso nel quale il Consulente sia impossibilitato a comparire all’udienza
fissata, sarà opportuno che ne dia notizia tempestivamente, per quanto
possibile;
- si ricordi che si vive in tempi di grave difficoltà per l’amministrazione
della Giustizia. Si va da un’udienza all’altra con intervalli di molti mesi
spesso oramai di anni;
- per quanto e possibile, il Consulente deve cercare di non indurre per causa
propria anche involontaria necessità di rinvio.
In genere si riesce, nei casi di impossibilità prima accennati, con accorti
interventi, a sanare la situazione senza troppo difficoltà

10.1 RELAZIONI CON I CONSULENTI TECNICI DI PARTE
Le parti, in proprio o tramite i relativi consulenti, hanno diritto di assistere
alle operazioni e di produrre istanze, memorie e o documenti.
Non hanno diritto formale di discutere con il C.T.U. ne tanto meno di pretendere
di conoscerne i pareri.
Devono essere tenute al corrente dell’attività e basta. Quando la parte ha avuto
notizia dell’inizio delle operazioni o di altra attività, l’obbligo di
comunicazione da parte del C.T.U. cessa.
Se il C.T.P. non compare, è suo onere informarsi del proseguo. Va da se che
nella pratica corrono in genere i rapporti di cortesia fra colleghi. Occorre
stare attenti:
- a non uscire dagli schemi procedurali fondamentali, pur usando comprensione e
cortesia
- a non creare disparità di opportunità fra le parti.
- a non favorire manovre di chiaro intento dilatorio
Una volta terminate le attività, il C.T.U. deve fornire ai C.T.P., o comunque
alle parti, tutti i risultati obbiettivi (analisi prove tecnologiche, misure e
simili) senza alcun commento ed assegnare un termine per l’eventuale deposito di
memorie e/o documenti.
Le produzioni devono essere scambiate fra le parti, curando anche qui di non
favorire l’una o l’altra parte facendole conoscere in anticipo le produzioni
avversarie.
Quando il C.T.U., per motivi esulanti dalla sua volontà, non riesce a concludere
nel termine assegnatogli deve chiedere, motivando, proroga al Giudice Istruttore
mediante istanza in carta bollata giudiziaria
Il C.T.U. ricordi che il nostro ordinamento prevede un giudizio che si svolge
secondo i principi dialettico e di disponibilità.
Le parti assumono le iniziative che credono e si lavora sul materiale prodotto.
Il C.T.U. non può imporre l’esibizione, ne la produzione di alcunché.
Eventualmente potrà rivolgersi al Giudice Istruttore perché provveda, ma ricordi
che lo stesso Giudice non può costringere le parti manu militari.
È un argomento complesso e difficile che qui non è il caso di approfondire.
Importante è che il C.T.U. non assuma atteggiamenti autoritari sbagliati.
In sintesi, l’atteggiamento del C.T.U. deve essere cortese e disponibile, ma
fermo nel rispetto della procedura e delle prerogative del Giudice, che in
sostanza rappresenta, e della “propria dignità assicurando col buon senso ed
equilibrio, la possibilità di contraddittori fra le parti.
Non anticiperà pareri o conclusioni; deve riferire esclusivamente al Giudice
Istruttore.
È prassi consueta che, dopo aver depositato la propria relazione in Cancelleria,
il C.T.U, ne passi una copia ai colleghi: C.T.P. o, in mancanza, ai legali. Non
è un obbligo, anzi nei tempi passati era considerato un abuso. Ora è un gesto di
cortesia tollerato ed apprezzato.

 
Venerdì 16 Aprile 2010 00:00

Professioni, il ministro Alfano: faremo la riforma

Il Ministro della Giustizia Angelino Alfano ha assicurato che la riforma delle professioni si farà. “Ora ci siamo noi e la riforma la faremo” ha detto ieri al termine dell’incontro con i vertici di 25 Ordini professionali.

“Dobbiamo riuscire - ha spiegato il Guardasigilli - a fare la riforma mettendo al centro il cittadino, garantendo un’alta qualità delle prestazioni rese dai professionisti, tariffe chiare e trasparenti che non siano un labirinto ma un rettilineo e, allo stesso tempo, assicurando ai professionisti la dignità e il prestigio che derivano dal loro essere laureati che hanno superato un esame di Stato”.

Come annunciato nei giorni scorsi, oggi è stato costituito un gruppo di lavoro per la formulazione di uno Statuto delle libere professioni. L’obiettivo principale è lo snellimento degli ordinamenti per un’impostazione più rispondente alle moderne esigenze di ambiti professionali proiettati ormai in uno scenario internazionale. Alfano ha ricordato che la riforma delle professioni è attesa da decenni, ma si è detto fiducioso che il lavoro iniziato oggi porterà a una riforma che incentiverà la ripresa economica del Paese.

Massimo Gallione, presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, ha invitato a puntare sulla formazione e sui giovani. Al Ministro della Giustizia gli Ordini hanno chiesto che i professionisti possano costituirsi in società multidisciplinari, anche per fruire degli strumenti normativi  e fiscali riservati alle imprese. Gallione ha confermato poi il ruolo di sussidiarietà dell’architetto nei confronti della Pubblica Amministrazione che, di fatto, ‘alleggerisce’ le strutture pubbliche di numerosi interventi  soprattutto nel campo dell’edilizia.

Sulle tariffe minime Gallione ha ribadito l’esigenza di ripristinarle al più presto per i lavori pubblici, “nel rispetto dei principi di equa competitività e tenendo conto anche dei costi effettivi, poiché la politica del massimo ribasso sta ampiamente dimostrando le conseguenze drammatiche della sua applicazione, in relazione ad una evidente diminuzione della qualità di progetti ed opere realizzate.”

Piena soddisfazione per l’esito dell’incontro con il Ministro Alfano è stata espressa da Gianni Rolando, Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri. Secondo Rolando occorre partire mettendo mano a due aspetti rilevanti: il controllo deontologico e l’aggiornamento per garantire che gli ingegneri possano sempre fornire prestazioni di alto livello qualitativo.

Sulla questione delle tariffe, il Presidente del CNI ha evidenziato come il fallimento del decreto Bersani sia stato provato dai fatti, visto che “non si è avuto un allargamento del mercato e quindi l’ampliamento della scelta per gli utenti, ma è seguita una lotta selvaggia con ribassi anche del 90%, 95%. Per questo il CNI riafferma la necessità di annullare il decreto Bersani e di procedere ad una riforma delle professioni dinamica con modalità snelle di gestione e un’ampia tutela per i cittadini, nel rispetto della dignità professionale e tariffe chiare.

 
Mercoledì 14 Aprile 2010 14:04

Il decreto legge n. 40/2010 del Ministero dello Sviluppo Economico ha istituito un fondo di 300 milioni di euro a sostegno dei consumi e della ripresa produttiva in alcuni comparti, individuati perseguendo obiettivi di efficienza energetica e informatica, eco-compatibilità e sicurezza sul lavoro. Si va dagli eco-scooter agli elettrodomestici, dai mobili da cucina alle abitazioni ad alta efficienza energetica, ma anche gru per l'edilizia, macchine agricole e movimento terra, motori nautici, rimorchi e motori ad alta efficienza energetica.

Il decreto prevede incentivi per l' acquisto di immobili di nuova costruzione ad alta efficienza energetica.

In particolare:

•se l'immobile è di classe A sono previsti 116,00 euro al mq, fino ad un massimo di 7.000,00 euro;

•se l'immobile è di classe B sono previsti 83,00 al mq, fino ad un massimo di 5.000,00 euro;

Per richiedere il contributo, l'acquirente deve essere in possesso dell'attestato di certificazione energetica dell'immobile e del contratto preliminare di compravendita .

La prenotazione deve essere effettuata entro i 20 giorni precedenti la stipula del contratto di compravendita dell' immobile, per i quale il preliminare di compravendita sia stato stipulato con atto di data certa successivo alla data di entrata in vigore del decreto (6 aprile 2010), disponendo dei dati seguenti:

•settore di appartenenza del prodotto;

•tipologia di prodotto (classe A, classe B);

•superficie utile sulla quale viene calcolato il contributo;

•estremi dell'acquirente (codice fiscale e dati bancari);

•prezzo base (al lordo di IVA).

A cura dell'acquirente, deve essere inviata la documentazione entro 90 giorni dal momento della stipula del contratto definitivo di compravendita.

I documenti richiesti sono:

•richiesta di rimborso contenente la ricevuta di registrazione e l'autodichiarazione firmata in formato Check list dei documenti allegati, (compilabile e scaricabile dal portale);

•copia documento identità dell'acquirente;

•codice fiscale dell'acquirente;

•dati bancari dell'acquirente;

•copia del contratto definitivo di compravendita che dovrà riportare l'indicazione dell'incentivo.

 

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