1.0 PREMESSA - CONCETTO
È opportuno prima ancora di esaminare le poche norme del c.p.c. riguardanti il
Consulente precisarne il concetto stesso. Il Consulente del Giudice non è un
perito ma un ausiliario del Giudice nel senso che si pone di fronte a questi
non per esprimere un parere ma per assisterlo, col consiglio, nel campo della
propria particolare esperienza.
Alla luce di tale criterio il legislatore ha dettato le relative norme del c.p.c.
L’art. 61 c.p.c recita appunto che il Giudice nomina un Consulente per “farsi
assistere per il compimento di singoli atti o per tutto il processo ...”
La norma dispone quindi che le operazioni avvengano in presenza dell’Ufficio,
nel qual caso si redige il verbale. Solo eccezionalmente si prevede che il
Consulente operi da solo, nel qual caso redigerà relazione scritta.
Questa è la teoria, nella prassi la consulenza degrada a mera perizia.
Il Consulente Tecnico opera sempre da solo e, pur non potendosi ritenere che
sussista un divieto di redigere verbali da parte del C T.U, si può affermare
l’inopportunità di farlo per incompetenza formale ed anche sostanziale perché
quasi mai si riesce a verbalizzare le questioni rigorosamente tecniche.
Il “parere”’ dato dal Consulente diventa generalmente, un mezzo di prova e cioè
un mezzo attraverso il quale il Giudice valuta il materiale probatorio
acquisito. Sul punto ancora si discute perché in certi casi il Consulente,
attraverso l’indagine affidatagli, accerta i fatti stessi assumendo dunque un
ruolo non sussidiario.
Il Consulente va tenuto distinto dall’esperto (art. 68 c.p.c.) che svolge
un’attività operativa o addirittura concorre a costituire il collegio con
funzione deliberativa. Nonostante il diverso termine usato dal G.p.C. è da
considerarsi Consulente l’Ispettore di cui parla l’art 2409 c.p.c
2.0 - NOMINA
La nomina del Consulente è rimessa all’insindacabile giudizio del Giudice che,
in quanto doverosamente prudente, lo farà tutte le volte che il “thema
decidendum’ presenti una complessità tale che supera la comune esperienza.
La nomina può avvenire in primo e secondo grado anche dopo che la causa sia
stata rimessa al collegio per la decisione.
3.0 - SCELTA
La regola: deve essere nominato un solo Consulente, non è peraltro rara
l’ipotesi che sia nominato un collegio peritale quando le indagini da compiere
siano per vastità e complessità tali che si pone la necessità di una nomina
congiunta.
La scelta di norma deve cadere su “tecnici” iscritti in speciali albi. La non
iscrizione non è di ostacolo alla nomina ma, in questi casi, il provvedimento
deve essere preceduto dal parere del Capo dell’ufficio giudiziario e per giunta
deve essere motivato.
La norma, pur ammettendo la deroga, dispone la nomina “a rotazione” e prevede
che debbano essere registrati in un libro tenuto presso la cancelleria gli
incarichi ed i rispettivi compensi.
3.1 - ACCETTAZIONE, ASTENSIONE, RICUSAZIONE E SOSTITUZIONE
Il Giudice con l’ordinanza ammissiva della C.T.U., fissa l’udienza per il
conferimento dell’incarico e per il giuramento del Consulente. L’ordinanza a
cura della cancelleria, è notificata al Consulente con invito a comparire per
l’udienza fissata. Se il Giudice ha operato la sua scelta prescindendo dagli
appositi albi, il Consulente ha facoltà di rifiutare l’incarico altrimenti non
può rifiutare senza incorrere nelle sanzioni di cui all’art. 366 c.p. richiamato
dall’art. 64 c.p.c.
Se non intende accettare l’incarico perché non iscritto all’albo o perché
sussiste un “giusto motivo” di astensione (art. 51 c.p.c.) il Consulente doveva
comunicarlo almeno tre giorni prime della udienza di comparizione.
Le parti stesse, nel medesimo termine, possono proporre istanza di ricusazione
per i motivi di cui all’art. 51 c.p.c.
Il termine di cui sopra non è perentorio e dunque la non accettazione, la
ricusazione o l’astensione possono avvenire anche in un periodo successivo ma
non oltre il giuramento.
Compiuto tale ultimo atto la sostituzione può avvenire solo se sussistono “gravi
motivi” di cui all’art. 196 c.p.c.
4.0 - ATTRIBUZIONI GIURAMENTO E RESPONSABILITÀ
Nell’ordinanza che nomina il Consulente sono esposte le ragioni della nomina sia
pur sinteticamente ma è solo al momento dell’incarico che sono analiticamente e
compiutamente delineate le attribuzioni del Consulente.
Si suole distinguere un triplice ordine di attribuzioni:
a)assistenza al Giudice, la c.d. “consulenza in senso stretto”;
b)indagini che sono propriamente di carattere peritale;
c)esame contabile, ai fini conciliativi;
Questa ripartizione non è naturalmente rigida perché l’incarico può assumere
connotazioni plurime. All’udienza di comparizione il Consulente deve giurare (il
rifiuto equivale al rifiuto dell’incarico prima dell’inizio dell’attività
altrimenti gli accertamenti fatti equivalgono alle perizie stragiudiziali.
La formula del giuramento sarà sostituita a breve da una dichiarazione del
Consulente di impegno solenne di adempimento del compito che gli è stato
attribuito. Quanto alla responsabilità il Consulente è soggetto alle
disposizioni del codice penale relative ai periti (art. 314, 366, 373, 375, 377,
382); può essere condannato ad una pecuniaria se incorre in colpa grave
nell’esecuzione degli atti richiestigli ed in caso di colpa grave è responsabile
civilmente dei dati che provoca e ciò indipendentemente dalla responsabilità
penale o dalla irrogazione della pena pecuniaria.
Infine, se iscritto all’albo, e soggetto passivo delle sanzioni disciplinari
previste nel c.p.c.19 -21)
5.0 -ASSISTENZA AL GIUDICE
Il primo compito che può essere affidato al Consulente come dicevamo poco sopra,
è quello di assistere il Giudice nelle indagini che lo stesso compie
personalmente, dando chiarimenti o suggerendo percorsi di indagine.
In tali ipotesi l’attività del Consulente è documentata dal Cancelliere salvo
che il Giudice non richieda relazione scritta che naturalmente ha solo natura
valutativa.
6.0- INDAGINI
In questo caso al Consulente è richiesto qualcosa di più dell’assistenza perché
gli viene attribuito il compito di svolgere indagini e cioè domandare
chiarimenti alle parti assumere informazioni da terzi eseguire piante, calcoli e
rilievi.
In tal caso, avendo l’incarico di natura particolare, deve essere osservato il
principio del contraddittorio e pertanto il Consulente deve : dare avviso alle
parti del giorno, dell’ora e del luogo di inizio delle operazioni peritali. Se
il contraddittorio risulta violato, l’indagine compiuta è nulla ma il vizio deve
essere eccepito nella prima udienza o difesa successiva al deposito della
relazione.
Le parti possono far pervenire al Consulente osservazioni e distanze. Se nel
corso delle indagini sorgono questioni sui poteri e sui limiti dell’incarico, il
Consulente deve informare il Giudice ma le parti stesse possono prevenirlo
investendo subito il Giudice della questione e quest’ultimo, sentite le parti,
dirime la vertenza.
Completate le operazioni il Consulente, nel termine ordinatorio concessogli dal
Giudice, deve depositare la relazione nella quale deve inserire anche le
osservazioni dei Consulenti di parte. Il mancato rispetto del termine per il
deposito non comporta alcuna sanzione.
Nel caso in cui il Giudice rileva il mancato deposito della relazione e fissa un
termine mandando la cancelleria per la notifica, detto termine è perentorio ed
il mancato rispetto dello stesso comporta la responsabilità penale.
La relazione eseguita non fa pubblica fede, ne per gli apprezzamenti ne per gli
accertamenti per cui non è necessario, sotto tale profilo, richiedere la querela
di falso.
Il Giudice dunque può tranquillamente disattendere quanto afferma il Consulente.
A seguito della consulenza il Giudice può disporre mezzi di prova oppure altre
indagini o anche il rinnovo delle operazioni già eseguite senza che perciò
stesso debba essere sostituito il Consulente, salvo i “gravi motivi” di cui
discorrevamo poco sopra.
10.0 - QUALCHE CONSIGLIO PER I CONSULENTI DEL GIUDICE
Il Consulente, di norma riceve la convocazione per l’affidamento dell’incarico
mediante notifica dell’Ufficiale Giudiziario. Nel documento notificato ci sono
sempre la data e l’ora dell’udienza, il nome del Giudice, numero del registro
generale ed i nomi delle parti. Altre notizie a volte ci sono, altre volte no.
È consigliabile:
- comporre un fascicolo personale del Consulente riportando in copertina tutti i
dati disponibili di identificazione della procedura;
- all’interno si può predisporre qualche pagina, in genere un foglio “uso bollo”
o simile nel quale poi si terrà il diario di tutte le attività;
- presentarsi all’udienza fissata con un minimo di anticipo. In genere,
nell’attesa, s’incontrano i legali e si può conoscere la materia in
contestazione ed eventuali particolarità processuali interessanti;
- all’udienza non interloquire se non richiesti;
- attendere a sedersi di aver pronunciato l’impegno solenne. I Giudici chiedono
ancora il giuramento, ma la prassi sta cambiando. Comunque adeguarsi a quanto
richiesto;
- annotare chi sono i presenti;
- scrivere diligentemente il quesito che viene posto;
- chiedere un termine (di solito 60 gg.) per rispondere con relazione scritta e
fissare, seduta stante data, ora e luogo dell’inizio dell’operazione, per
evitare di dover poi fare comunicazioni formali;
- annotare le generalità degli eventuali C.T.P. e/o eventuali termini concessi
dai Giudice alle parti per la nomina;
- chiedere i fascicoli delle parti o almeno gli atti e documenti necessari per
l’espletamento della consulenza;
- qualora sia opportuno che il Consulente disponga delle copie dei verbali di
udienza, fissare con chiarezza le modalità per acquisirli. In genere uno dei
legali si impegna a fornirli;
- spesso capita di ricevere un incarico contestualmente all’affidamento ad altro
professionista di altro incarico nella stessa causa. Classico,
nell’infortunistica stradale, il contemporaneo incarico al tecnico meccanico ed
al medico. In questi casi i consulenti riceveranno ciascuno gli atti e documenti
di rispettiva competenza;
- ci possono essere sovrammissioni;
- cercare di essere pratici, prendere accordi chiari con i colleghi e
soprattutto non creare difficoltà ne per ragioni di principio, ne di prassi;
- nel caso nel quale il Consulente sia impossibilitato a comparire all’udienza
fissata, sarà opportuno che ne dia notizia tempestivamente, per quanto
possibile;
- si ricordi che si vive in tempi di grave difficoltà per l’amministrazione
della Giustizia. Si va da un’udienza all’altra con intervalli di molti mesi
spesso oramai di anni;
- per quanto e possibile, il Consulente deve cercare di non indurre per causa
propria anche involontaria necessità di rinvio.
In genere si riesce, nei casi di impossibilità prima accennati, con accorti
interventi, a sanare la situazione senza troppo difficoltà
10.1 RELAZIONI CON I CONSULENTI TECNICI DI PARTE
Le parti, in proprio o tramite i relativi consulenti, hanno diritto di assistere
alle operazioni e di produrre istanze, memorie e o documenti.
Non hanno diritto formale di discutere con il C.T.U. ne tanto meno di pretendere
di conoscerne i pareri.
Devono essere tenute al corrente dell’attività e basta. Quando la parte ha avuto
notizia dell’inizio delle operazioni o di altra attività, l’obbligo di
comunicazione da parte del C.T.U. cessa.
Se il C.T.P. non compare, è suo onere informarsi del proseguo. Va da se che
nella pratica corrono in genere i rapporti di cortesia fra colleghi. Occorre
stare attenti:
- a non uscire dagli schemi procedurali fondamentali, pur usando comprensione e
cortesia
- a non creare disparità di opportunità fra le parti.
- a non favorire manovre di chiaro intento dilatorio
Una volta terminate le attività, il C.T.U. deve fornire ai C.T.P., o comunque
alle parti, tutti i risultati obbiettivi (analisi prove tecnologiche, misure e
simili) senza alcun commento ed assegnare un termine per l’eventuale deposito di
memorie e/o documenti.
Le produzioni devono essere scambiate fra le parti, curando anche qui di non
favorire l’una o l’altra parte facendole conoscere in anticipo le produzioni
avversarie.
Quando il C.T.U., per motivi esulanti dalla sua volontà, non riesce a concludere
nel termine assegnatogli deve chiedere, motivando, proroga al Giudice Istruttore
mediante istanza in carta bollata giudiziaria
Il C.T.U. ricordi che il nostro ordinamento prevede un giudizio che si svolge
secondo i principi dialettico e di disponibilità.
Le parti assumono le iniziative che credono e si lavora sul materiale prodotto.
Il C.T.U. non può imporre l’esibizione, ne la produzione di alcunché.
Eventualmente potrà rivolgersi al Giudice Istruttore perché provveda, ma ricordi
che lo stesso Giudice non può costringere le parti manu militari.
È un argomento complesso e difficile che qui non è il caso di approfondire.
Importante è che il C.T.U. non assuma atteggiamenti autoritari sbagliati.
In sintesi, l’atteggiamento del C.T.U. deve essere cortese e disponibile, ma
fermo nel rispetto della procedura e delle prerogative del Giudice, che in
sostanza rappresenta, e della “propria dignità assicurando col buon senso ed
equilibrio, la possibilità di contraddittori fra le parti.
Non anticiperà pareri o conclusioni; deve riferire esclusivamente al Giudice
Istruttore.
È prassi consueta che, dopo aver depositato la propria relazione in Cancelleria,
il C.T.U, ne passi una copia ai colleghi: C.T.P. o, in mancanza, ai legali. Non
è un obbligo, anzi nei tempi passati era considerato un abuso. Ora è un gesto di
cortesia tollerato ed apprezzato.