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ENRICO Lanfossi

ENRICO Lanfossi

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Il processo delle stime immobiliari in Italia è sempre stato legato a fattori eminentemente soggettivi; i diversi operatori da sempre hanno finalizzato la stima di immobili in un'espressione di una somma economica corrispondente a un'interpretazione di un dato immobiliare non sempre disponibile e, il più delle volte, costituente una lettura assai approssimativa del mercato immobiliare. Certamente, anche nei casi ove questo fosse stato disponibile, non era possibile con gli strumenti a disposizione fornire un quadro trasparente e logico del processo che aveva portato all'espressione di quel dato valore. Invero la preoccupazione di ogni estimatore - se parliamo della determinazione del solo valore di mercato - era “azzeccare” il più probabile valore e non tanto seguire un processo strutturato e trasparente tale da fornire una dimostrazione di come si era giunti a quel risultato. La realtà italiana - con qualche limitatissima eccezione - fino a oggi è stata questa. Ha, nei fatti, scontato, di fronte alla scarsa trasparenza del mercato immobiliare, del carente livello di informazione e della diffusione di criteri di stima empirici e convenzionali, un'assoluta assenza di sviluppo della professione del valutatore. Questa non si è mai evoluta restando imprigionata dalla condizione di difficoltà nel reperimento dei dati reali di mercato e quindi, in un certo senso, ha ritenuto di essere esonerata dalla loro rilevazione diretta sopperendo con i procedimenti empirici, facendo così di necessità virtù. Non si sono mai create le condizioni per favorire la proposizione di standard valutativi, né si è sviluppata una struttura organizzativa di settore come invece esistono da molti anni negli altri Paesi, come pure la scienza dell'estimo in Italia si è curata poco di introdurre gli studi compiuti a livello internazionale salvo qualche rara eccezione. Come detto, il panorama delle valutazioni immobiliari in Italia fino a oggi è stato fortemente in contrasto da quello degli altri Paesi avanzati. Tale condizione si è registrata innanzitutto per l'assoluta assenza di uno standard specifico nel settore estimativo e nel mancato reperimento di quelli internazionali e dalla difficoltà che da sempre si è avuta nel reperimento di dati immobiliari reali. A ciò si lega il problema, per la verità tutto italiano, dell'assenza dello sviluppo della professione estimativa che a differenza di altri settori della professione tecnica - pensiamo su tutti a quello della topografia, della progettazione e delle attività a essa correlate - non ha mai avuto un'evoluzione, una propria crescita, essendo mancato uno sviluppo nelle metodologie e nelle pratiche operative che inevitabilmente si sono legate alle suddette limitatezze. La carenza di dati immobiliari reali, di un lungo periodo contraddistinto da una crescente inflazione e della preponderanza di stime di tipo convenzionale hanno causato una situazione di dissonanza rispetto al resto dei Paesi avanzati determinando il prevalere dell'utilizzo di procedimenti di stima empirici basati su un giudizio sintetico e soggettivo. La valutazione immobiliare per l'ottenimento del “più probabile valore di mercato”, nella maggior parte dei casi, si è da sempre affidata alla “scorciatoia” della stima sintetica monoparametrica, ovvero il calcolo estimativo ottenuto dal prodotto della superficie commerciale dell'immobile da stimare per un prezzo unitario medio derivante da un'osservazione del mercato immobiliare nella zona di ubicazione dell'immobile. Tale criterio, affidato esclusivamente alla sensibilità di ciascun valutatore e quindi anche alla maggiore o minore competenza di ciascuno di essi, non è stato mai in grado di sostituire un'informazione tratta da dati di contrattazioni reali di mercato e da un'osservazione puntuale e pertinente del mercato immobiliare, fondendosi esclusivamente sull'unico parametro della superficie commerciale e producendo poi in un risultato sintetico che non può considerare i fattori endogeni ed esogeni del bene in una concreta comparabilità con beni simili ai fini della stima se non attraverso alcuni correttivi talvolta stabiliti da normative o, nella migliore delle ipotesi, definiti dalla letteratura estimativa con orientamenti su larga scala. L'effetto di questa semplificazione metodologica si è da sempre tradotto in un dilatamento dell'errore del risultato della stima e nella pratica impossibilità di rendere trasparente il processo che ha condotto al risultato della valutazione. Non è di fatti raro trovarsi di fronte a un bene stimato da tre valutatori diversi che presenta tre valori di mercato anche notevolmente divergenti; ciò produce la particolare - e disagevole - condizione che nella realtà nessuno dei tre è in grado di comprovare la giustezza delle operazioni compiute in quanto in carenza di dati reali e metodologie corrette e con processi, frequentemente, non riconducibili a criteri trasparenti. Di fatto con molta probabilità nessuno dei tre si è basato per la propria stima su beni “comparabili” reali e specifici, su un “dato immobiliare” veritiero e su contrattazioni effettive, su di una “osservazione del mercato immobiliare” puntuale e precisa attraverso “il segmento immobiliare” proprio dell'immobile oggetto di valutazione o ancora la “superficie commerciale” non è stata ottenuta mediante una metodologia di misurazione uniforme e condivisa, così come il rapporto tra la superficie principale e quelle secondarie è stata calcolata senza applicazione di “rapporti mercantili” rilevati dal mercato immobiliare del segmento corrispondente come pure magari non è stato dichiarato se la misura è stata ottenuta mediante un rilievo metrico o un calcolo da elaborati grafici. Con molta probabilità poi - ed è condizione assai diffusa per non dire costante - la parte “valutativa” dell'elaborato è quella a cui i nostri estimatori hanno dedicato meno spazio racchiudendola in pochi passaggi; infatti è sempre stata ritenuta ben più importante ed essenziale, al fine valutativo nelle perizia di stima, la parte definita “due diligence” ovvero quella comprendente gli accertamenti sulla conformità edilizio-urbanistica del bene immobile, la sua corretta rappresentazione e censimento catastale con tutti i dati generali come la consistenza, ubicazione, livello di piano ecc., ciò come se la valutazione immobiliare si limitasse a un diretto accertamento immobiliare teso a soddisfare le condizioni di commerciabilità dell'immobile e non anche a fornire - con limitazioni nelle assunzioni relative all'incarico del valutatore, come accade in tutti i mercati immobiliari avanzati - il valore immobiliare che l'immobile, in ogni caso, indipendentemente dalle sue condizioni giuridiche e urbanistiche, è in grado di esprimere. E ancora, certamente nessuno dei tre valutatori ha redatto il proprio rapporto di valutazione in funzione di uno standard tale da consentire l'inserimento di tutti gli elementi indispensabili e necessari alla definizione della stessa stima e consentire un confronto corretto e omogeneo dei tre elaborati. D'altra parte non è responsabilità dei valutatori italiani se la condizione in cui si sono trovati a operare è stata questa. La continua ascesa dei prezzi immobiliari, un periodo con un'inflazione crescente e la difficoltà di reperire i prezzi reali scontati nelle compravendite immobiliari hanno quanto mai reso trascurabile l'opera del valutatore nel nostro Paese che è rimasto a operare con metodologie e criteri privi di quei requisiti di trasparenza, attendibilità e condivisione. Ciò ha portato, anche qualora si fosse voluto, alla pratica impossibilità di applicare gli standard estimativi internazionali e alla difficoltà di ottenere un riconoscimento internazionale del nostro settore delle stime immobiliari. Oggi, di fatto, il mercato chiede in modo non più differibile al mondo immobiliare e finanziario di dotarsi di metodologie e processi di stima idonei e riconosciuti a livello internazionale per consentire l'adeguamento della distonia presente in Italia e il resto delle nazioni comunitarie e al fine di permettere la piena utilizzazione dei rapporti di valutazione nelle operazioni finanziarie, contabili e immobiliari in un quadro di condivisione e omogeneità di regole e standard. Anche nel campo giudiziario è necessario che le perizie siano redatte secondo precisi standard per garantire al giudice la qualità della prestazione professionale. Sta emergendo infatti sempre più la necessità della determinazione corretta e puntuale del valore di mercato (fallimenti, esecuzioni immobiliari, concordati preventivi, processi di cognizione). In moltissime circoscrizioni giudiziarie il quesito definito dalla norma di procedura civile è stato integrato, dai giudici delegati, con la richiesta di fondare le proprie analisi estimative su comparazioni reali di mercato tratte da contrattazioni effettive di beni simili ai fini della stima. Ciò risulta ancor più necessario dall'entrata in vigore della riforma del processo civile (legge 80/2005) ove nel processo di esecuzione in forma generica, in particolare l'art. 173-bis che delinea i compiti dell'esperto, il legislatore riconosce alle parti (creditore procedente, intervenuto e debitore) di proporre osservazioni alla relazione dell'esperto richiedendo di fatto all'esperto del giudice di produrre una relazione motivata, trasparente e aderente a criteri di stima riconosciuti. È perciò compito primario delle categorie professionali comprendere la reale portata della svolta che sta avvenendo nel settore e consentire ai propri iscritti l'adeguamento dell'operare le stime immobiliari in conformità agli standard e alle regole condivise al fine di preservare il ruolo di primo piano che nel mondo delle valutazioni immobiliari in Italia i liberi professionisti oggi hanno riconosciuto.
Il danno alla persona (inteso in senso ampio) è una nozione che contempla tutto l'insieme dei danni, patrimoniali e non, che un soggetto subisce in conseguenza di un evento illecito. All'interno di questo insieme più ampio possiamo ritagliare la categoria dei danni alla persona in senso stretto (altrimenti definito danno biologico), intesi quali danni subiti primariamente e direttamente sulla sua persona dal soggetto leso da un illecito. Tale nozione, di elaborazione pretoria, ancor oggi non ha ricevuto un recepimento normativo organico e completo; le uniche regolamentazioni si sono avute infatti in normative settoriali come il D.lgs.38/2000 (che aggiorna il sistema di indennizzi previsto per gli infortuni sul lavoro prevedendo anche l'indennizzo del danno biologico) ed il Dl 70/2000 (recante la disciplina della liquidazione del danno biologico e del danno morale in ipotesi di danno alla persona di lieve entità e per altro decaduto in seguito a mancata ratifica del Parlamento) che nulla hanno chiarito (né d'altronde potevano fare) circa la nozione generale del danno biologico e/o le modalità per la liquidazione del medesimo. L'esperienza giurisprudenziale è dunque punto di riferimento obbligato nella trattazione dell'istituto il quale ha, nella propria evoluzione, il proprio fondamentale spartiacque nella pronuncia sulla legittimità costituzionale dell'art.2059 del codice civile pronunciata dalla Corte Costituzionale nel 1986 (sentenza numero 184). Prima di tale data, nel valutare la risarcibilità del danno alla persona la giurisprudenza limitava il proprio interesse a due soli profili: il peggioramento delle capacità produttive del soggetto (lucro cessante) ed i patimenti sopportati in ragione della lesione (c.d. danno morale). Al di fuori del 2059 c.civ. dunque, il danno ingiusto di cui all'art.2043 del codice civile era individuato nella limitazione della capacità lavorativa generica, ossia l'astratta capacità di lavoro del soggetto; venendo ad incidere negativamente su questa, l'invalidità permanente comportava un danno di natura patrimoniale proporzionale al reddito della persona lesa e capitalizzato per il numero degli anni di lavoro a venire. Tale sistema presentava tuttavia un duplice limite: per un verso infatti non si riusciva ad assicurare un ristoro (se non in virtù di una mera fictio) a quanti, privi di un reddito proprio, si trovavano comunque a subire un danno alla propria persona (disoccupati, casalinghe ecc.); di converso inoltre non si riusciva a giustificare l'entità del risarcimento quando la lesione non avesse un riflesso sul guadagno (come nel caso della prevalenza del capitale sul fattore umano nell'ambito dell'attività economica svolta). Un sistema di calcolo tabellare fondato sul parametro del danno personale aveva inoltre la iniqua conseguenza di indennizzare diversamente menomazioni fisiche di eguale entità favorendo le persone più ricche. Consapevole che il danno alla persona dovesse essere ancorato ad un riferimento alla lesione di interessi umani che prescindessero dalla capacità lavorativa, la giurisprudenza iniziò così un lungo cammino verso l'elaborazione del concetto di danno biologico. I primi tentativi si rivolsero a sfere diverse di danno come il danno alla sfera sessuale, il danno estetico, il danno alla vita di relazione alle quali tutte si cercò di offrire ristoro in via equitativa fondandosi sul disposto dell'art.1223 del codice civile. Il passo decisivo fu compiuto tuttavia dalla Corte Costituzionale la quale, con le sentenze 87 ed 88 del 1979, affermò la legittimità costituzionale dell'art.2059 del codice civile giustificandola col fatto che la lesione del diritto alla salute rientrasse nella nozione di danno ingiusto di cui all'art.2043 cod. civ. Nella pronuncia si affermava infatti il carattere assolutamente primario ed assoluto del diritto alla salute, tutelato dalla Costituzione non solo come interesse della collettività ma anche come diritto fondamentale del singolo, direttamente applicabile anche nei rapporti tra i singoli. La sua violazione costituisce dunque un atto illecito e legittima al risarcimento del danno in via autonoma, indipendentemente dalle conseguenze sulla capacità produttiva (concetto ribadito dalla Corte di Cassazione che si esprime per la prima volta positivamente in tal senso con la sentenza 3675 del 1981). Da quel momento in avanti si delinea allora la nozione di danno biologico inteso come "menomazione dell'integrità della persona in sé e per sè considerata, in quanto incidente sul valore uomo in tutta la sua concreta dimensione che non si esaurisce nella sola attitudine a produrre ricchezza ma si collega alla somma delle funzioni naturali afferenti al soggetto nell'ambiente in cui la vita si esplica ed aventi rilevanza non solo economica, ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica". In una tale configurazione il danno biologico assorbe dunque tutte quelle specie di danno precedentemente elaborate dalla giurisprudenza come il danno estetico ed il danno alla vita di relazione (si vedano in tal senso ad esempio le pronunce della Cassazione civile n-10762 del 1999 e della Cassazione civile numero 12740 del 1999). Il concetto venne poi meglio chiarito dalla Corte Costituzionale la quale, con la sentenza 184 del 1986 ebbe modo di precisare che il danno biologico è distinto dal danno morale di cui all'art.2059 ed è fondato sulla lesione diretta del diritto alla salute tutelato dall'art.32 della Costituzione. La Corte distinse in particolare il danno evento, che è intrinseco al fatto illecito in quanto costituito dalla lesione (la menomazione dell'integrità psico fisica del soggetto), dal danno conseguenza, ossia dalle conseguenze dannose del fatto collocandoli tuttavia entrambi nell'ampio genus del danno patrimoniale, soluzione accolta proprio per non limitare la risarcibilità del danno biologico. Da quella pronuncia in avanti il concetto di danno biologico non è stato modificato dalla giurisprudenza la quale ha piuttosto precisato come per esso si debba intendere qualsiasi lesione della integrità psico fisica che abbia riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le attività, le situazioni ed i rapporti in cui la persona esplica se stessa nella propria vita. Non bisogna riferirsi dunque solo alla sfera produttiva ma anche a quella spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva ed ogni altro ambito in cui il soggetto svolge e realizza la propria personalità. Questo carattere omnicomprensivo del danno biologico ha finito ovviamente con l'assorbire tutte le voci di danno precedentemente elaborate dalla giurisprudenza (danno estetico [il quale, si badi bene, rientra nei danni patrimoniali quando lede la capacità produttiva del soggetto, come nel caso di una fotomodella, e va pertanto in questi casi liquidato due volte], danno alla vita sessuale [riconosciuto ad esempio al congiunto di un soggetto leso il quale non può più avere rapporti sessuali; la lesione costituisce una specie del danno alla vita di relazione e viene ad incidere nell'ambito dei diritti familiari inviolabili e reciproci tra i conugi, Cass. 6607/86], danno alla vita di relazione, danno alla capacità lavorativa generica, il danno "edonistico" [per il mancato godimento del congiunto, liquidabile nella misura della metà del danno morale, Cassazione 451/2000]) le quali continuano tuttavia ad avere una rilevanza quali componenti del danno biologico nel momento in cui bisogna giungere ad una sua liquidazione. L'analisi del contenuto del danno biologico e delle sue componenti non può a questo punto non considerare il danno biologico di natura psichica, ossia quei danni che interessano il funzionamento della psiche ed i suoi processi mentali, danni che non si concretizzano in una menomazione organica o e/o neurologica che sia evidenziabile con esami di laboratorio. Quale malattia ed alterazione della psiche tale danno si distingue allora dall'angoscia e dal patema d'animo che possono conseguire all'accadimento di un fatto illecito (potendo ad esempio manifestarsi in una fobia, in un'ansia permanente o in una ossessione). Sul piano concreto la differenza tra i due tipi di danno non è tuttavia agevole tanto che, per esempio, la giurisprudenza (Sgrilli c. Colzi, Corte Cost. 27 ottobre 1994, n.372) per distinguere i due danni, ha fatto riferimento ai criteri della durata e della intensità del turbamento psichico (la Corte ha più esattamente richiesto la sussistenza di una patologia di natura psichica consolidata ed accertata in sede medico - legale), criteri che non tengono invece conto della differenza tra danno evento e danno conseguenza invece delineata in generale dalla Corte Costituzionale per individuare esattamente il danno biologico. Interessanti applicazioni del danno biologico psichico si sono avute nel campo del diritto del lavoro ove si è risarcito ad esempio l'esaurimento nervoso determinato da un illegittimo licenziamento (Cass. Sez. Lavoro, 411/90) o di dequalificazione delle sue mansioni (Pretura di Roma, 17/4/1992, Calzolari c B.N.L.) Sul piano soggettivo invece la risarcibilità del danno biologico è stata assicurata anche a favore del nascituro, il quale non è ancora soggetto dell'ordinamento e non ha il diritto di nascere ma ha una legittima aspettativa di nascere e di nascere come soggetto sano (Trib. Verona, 25/1990, principio poi confermato dalla Cassazione 11503/93- sarebbe però qui opportuna una specifica legislazione, sul modello del Congenital Disabilities Act 1976). In questo caso, inoltre, la giurisprudenza ritiene risarcibile anche il danno biologico subito dagli stretti congiunti del soggetto leso per la impossibilità di avere una normale vita di relazione. Discussioni di converso si hanno anche riguardo alla possibilità di far valere, da parte dei congiunti, il danno biologico della vittima principale. Qui la giurisprudenza si è al lungo divisa su due posizioni: secondo una prima posizione la morte della persona fa istantaneamente sorgere il diritto al risarcimento che entra nell'asse ereditario e si trasmette agli eredi; al contrario altra parte della giurisprudenza affermava il carattere personalissimo e dunque la natura intrasmissibile del diritto alla salute escludendo dunque la possibilità di agire iure hereditario per il risarcimento del danno biologico. Il punto intermedio tra le due teorie è stato invece trovato ancora una volta trovato dalla Cassazione la quale ha affermato, (11169/94 e 8177/94) secondo la quale se dal fatto illecito deriva prima una menomazione e, dopo una fase di malattia, la morte del soggetto leso, allora gli eredi possono far valere il diritto al risarcimento del danno biologico subito dal congiunto in quel periodo. Il risarcimento non spetta dunque nel caso in cui la persona sia deceduta istantaneamente con il fatto lesivo. IL PROBLEMA DELLA LIQUIDAZIONE DEL DANNO BIOLOGICO Abbandonata la precedente soluzione del ricorso al metodo equitativo puro, considerato più volte illegittimo dalla corte di cassazione (3170/97), nonché quello del triplo della pensione sociale (criticato dalla Corte di Cassazione nella sentenza 2678 del 1998), la giurisprudenza maggioritaria fa riferimento al cosiddetto metodo tabellare che considera come parametri di riferimento il punto di invalidità e l'età del soggetto leso. Ampiamente applicato dalla giurisprudenza di merito, il metodo è stato di recente (Cassazione 2000 n.4225) avallato da quella di legittimità la quale ha sottolineato il fondamento logico di un sistema che assicura uniformità ed equità di giudizio, nonché flessibilità del ristoro. Le tabelle sono state infatti elaborate in maniera tale da differenziare il ristoro all'età del soggetto leso e facendo aumentare l'entità dell'indennizzo in maniera progressiva rispetto all'aumentare della menomazione. Tale sistema è probabilmente il punto di arrivo migliore che potesse essere escogitato: esso risponde infatti sia alle esigenze di uniformità pecuniaria di base (a lesione uguale deve corrispondere risarcimento eguale) sia alla esigenza di flessibilità legata alla entità della menomazione. Un intervento normativo uniforme potrebbe addirittura essere deleterio in quanto toglierebbe al giudice quel margine di discrezionalità equitativa che gli consente di intervenire sui casi anomali. In sintesi dunque i metodi per la liquidazione del danno biologico oggi utilizzati sono i seguenti: Il cosiddetto metodo genovese che consiste nella moltiplicazione del triplo della pensione sociale annua per il coefficiente di capitalizzazione relativo all'età ed al sesso della persona lesa per il grado percentuale dei postumi permanenti; Il cosiddetto metodo pisano (che considera tanto l'aspetto statico quanto quello dinamico del danno) che si basa su un valore iniziale del punto percentuale di invalidità, desunto dalla media statistica delle somme liquidate in precedenti giurisprudenziali riguardanti microinvalidità, valore che è aumentato del 50% nel caso delle lesioni più gravi; Liquidazione secondo il metodo tabellare a punto (metodo introdotto dal tribunale di Milano): in tale sistema il valore del punto di invalidità (ricavato dalle medie dei precedenti giurisprudenziali) viene fatto variare in dipendenza del grado di invalidità e dell'età del danneggiato. ASPETTI PROCESSUALI DEL TEMA Fermo quanto detto sul piano sostanziale, dal punto di vista strettamente processuale la giurisprudenza di merito ha più volte chiarito invece che il risarcimento del danno biologico è subordinato alla sua richiesta; questa non necessariamente deve essere espressa ma può avvenire anche in modo tacito allorquando si faccia riferimento a tutti i danni cagionati dall'illecito (per es. con le formule "tutti i danni, nessuno escluso" o "tutti i danni patrimoniali e non"; qui la giurisprudenza, non ritenendo sufficiente il riferimento ad i danni patrimoniali contraddice in realtà la precedente qualificazione attribuita alla natura del danno biologico). Naturalmente l'onere della prova di tale danno spetta alla parte la quale si può avvalere di un consulente tecnico d'ufficio il quale, per essere all'altezza della situazione, dovrebbe riferirsi non già a quella che era la vecchia diminuzione della capacità lavorativa generica, quanto piuttosto riferirsi alla lesione della integrità psico fisica nella somma delle sue funzioni. Dovrebbe inoltre sempre tenersi a mente il concetto fondamentale espresso dall'Organizzazione mondiale della Sanità nel 1947 quando definì la salute non come assenza di malattia ma come perfetto benessere fisico, psichico e sociale del benessere. L'avvocato diligente ha dunque l'onere di controllare le motivazioni del C.T.U. per accertarsi che siano state considerate le singole funzioni vitali lese e le relative conseguenze sulla vita del soggetto. Onde considerare la lesione nel suo intero, non bisogna tuttavia fermarsi a considerare (come fa ad es. la magistratura genovese) la lesione dell'integrità psico fisica nel suo aspetto statico dell'integrità facendone conseguire rigidamente un risarcimento stabilito in maniera tabellare. Bisogna piuttosto (come nella prassi della magistratura pisana) considerare la lesione dell'integrità nel suo aspetto dinamico che è riferito alla qualità ed al tipo di vita condotto dal soggetto che ha subito la lesione. Risponde probabilmente a questa esigenza l'elaborazione di una nuova figura di danno: il danno esistenziale, inteso come la forzosa rinuncia allo svolgimento di attività non lavorative che sono fonte di compiacimento o benessere del danneggiato. Tale danno si distingue dal danno biologico poiché non è legato ad una lesione della integrità psico fisica. Naturalmente in questo caso alla parte per provare il danno non sarà sufficiente provare la lesione ma si dovrà anche dare prova delle attività concrete svolte dalla parte e la consulenza del C.T.U. dovrà accertare se la menomazione andrà ad incidere sul loro normale svolgimento. Sebbene appaia come una necessaria ed evoluzione della teoria del danno biologico, l'orientamento non sembra tuttavia essere facilmente accoglibile dalla giurisprudenza di legittimità la quale sembra invece ancorare sempre la risarcibilità del danno alla persona alla lesione concreta del bene salute. Nella pratica non bisogna dimenticare infine che è risarcibile anche l'invalidità temporanea ossia il danno alla salute consistente nel patimento della malattia. Tale danno può essere ristorato o mediante un accrescimento del punto di invalidità iniziale o mediante una liquidazione separata, soluzione quest'ultima solitamente accolta dalla giurisprudenza la quale liquida il 50.000 giornaliere il danno subito. Compito degli avvocati è tuttavia quello di sottolineare la necessità di un accertamento autonomo ed effettivo poichè molto spesso il patimento fisico subito dall'interessato durante il periodo di malattia può addirittura risultare maggiore delle stesse conseguenze permanenti. Il danno riflesso Il danno riflesso è tematica che si interseca in più punti con il danno biologico tanto da necessitare alcune precisazioni che superino l'equivoco che può nascere per una eccessiva semplificazione terminologica. Subisce infatti sicuramente un danno biologico "riflesso" colui il quale, a causa della perdita del proprio congiunto soffre una vera e propria patologia psichica che va al di là del mero patimento occasionato dall'evento- ossia il cosiddetto danno biologico psichico (Cassazione civile, sentenza numero 2134 del 2000). Diverso dal precedente è invece il cosiddetto danno "edonistico", figura derivata dall'esperienza americana e consistente nel mancato godimento del congiunto, danno la cui risarcibilità è stata riconosciuta dalla Cassazione 451/2000 come forma di danno esistenziale che non è legato né alla lesione del patrimonio, né a quella del bene salute ma è piuttosto legata alle espressioni della personalità umana. Sembra farsi dunque largo una nuova figura di danno che affianca alle tre già elaborate dalla giurisprudenza, tant'è che si è di recente ritenuto che il genitore che non provveda a pagare l'assegno di mantenimento al proprio figlio possa essere condannato al risarcimento del danno per la lesione dei diritti fondamentali del minore che non ha modo di esplicare a pieno la propria personalità (Cassazione 7713/2000). Al contrario invece non ha nulla a che vedere con il danno biologico il danno che un creditore può subire in conseguenza della lesione dell'integrità fisica del proprio debitore. Il danno deriva infatti in questo caso solo dalla interferenza del soggetto terzo nel rapporto obbligatorio intercorrente tra le parti; il danno biologico è allora mero elemento accidentale della fattispecie. Vero è invece che proprio con riferimento a questa casistica si è sviluppata quella dottrina e giurisprudenza che ammette la possibilità del risarcimento del danno cagionato per la lesione di una posizione giuridica relativa (il principio fu affermato nel famosissimo caso Meroni, Cass. 174/71, anche se poi in concreto si ritenne che la società non avesse subito alcun danno). Oggi il principio è esteso dalla dottrina ad i casi di lesione dei diritti di godimento altrui, alla lesione della capacità lavorativa del lavoratore rispetto al danno cagionato al datore di lavoro, al caso del terzo che maliziosamente invita taluno a sottrarsi alle proprie obbligazioni, al terzo che conclude un contratto incompatibile con un altro già concluso. I precedenti giurisprudenziali riguardano tuttavia tutti la lesione del patrimonio del datore di lavoro costretto a remunerare il lavoratore nel periodo di malattia cagionato da altri (Cass. Sez. Un. 6132/88). Rientrano del pari interamente nel campo dei danni patrimoniali i danni risarcibili ai congiunti per la mancata corresponsione delle prestazioni alimentarie e quelli derivanti dal venir meno di una futura probabile fonte di reddito (Cass. 23/88). Il danno patrimoniale che consegue al danno biologico Stante dunque la nozione di danno biologico quale diminuzione della integrità psico fisica del soggetto, si può ritenere che il profilo patrimoniale della lesione del bene della salute sia individuabile, sotto il profilo del lucro cessante, nella diminuita capacità lavorativa specifica. Come per il danno emergente (consistente nelle spese mediche affrontate dal soggetto leso) e per il danno economico derivante da invalidità temporanea (che per i lavoratori dipendenti, in caso di continuata percezione di stipendio è commisurabile solo nelle indennità o nei premi che si poteva incassare, mentre per il lavoratore autonomo è presunto) spetta alla parte la prova di tale danno. Poiché inoltre è ormai risarcibile la lesione dell'integrità psico fisica in sé, resta escluso dall'ambito di tale risarcibilità la capacità di lavoro generica e bisognerà fare riferimento alla capacità lavorativa specifica, al danno effettivamente subito dalla parte. Qui tuttavia la giurisprudenza si divide in due filoni: una prima posizione ritiene che il danno debba effetivamente verificarsi in modo attuale nel patrimonio del danneggiato che lo deve dunque dimostrare facendo riferimento al proprio reddito attuale. Secondo un'altra impostazione invece si deve far riferimento al danno cessante come probabile danno futuro derivante dall'illecito e si può dunque far ricorso anche a presunzioni. In questo caso bisogna dunque moltiplicare il più alto dei redditi degli ultimi tre anni per la percentuale di invalidità ed infine per il coefficiente di capitalizzazione prevista dalla tabella contenuta nel R.D. La differenza non è di poco conto: si pensi ad esempio al caso del minore non lavoratore per il quale non può essere dimostrato un danno attuale che faccia riferimento alla capacità di rigenerare ed accrescere il reddito derivante dal lavoro attuale; per questo soggetto (così come per la casalinga) il danno sarà risarcibile solo se si farà riferimento al reddito probabile che, sulla base di indici presuntivi, si ritiene il soggetto potrà generare. Prospetto riassuntivo delle voci di danno risarcibile in presenza di una lesione alla integrità psico fisica del soggetto: danno biologico statico = diminuzione delle funzioni vitali del soggetto in quanto essere umano. Il metodo di calcolo è quello del punto tabellare che si avvale di tabelle che fanno crescere l'indennizzo al diminuire dell'età del soggetto ed all'aumentare della percentuale di invalidità. Tale voce assorbe tutti i tipi di danni in precedenza elaborati dalla giurisprudenza come il danno estetico, il danno alla vita di relazione ecc. Il sistema è equo poiché assicura indennità eguali per lesioni uguali. È opportuno tuttavia mantenere un'elasticità legata alla valutazione equitativa che il giudice fa in concreto dei riflessi della lesione sul soggetto eventualmente correggendo le valutazioni del perito di parte (per es. una disfunzione sessuale di un giovane ha riflessi psicologici che vanno ben al di là della percentuale di invalidità astrattamente configurabile; lo stesso è da dirsi per il danno biologico). danno biologico dinamico = è il danno derivante dalla forzosa rinuncia allo svolgimento di attività non lavorative che sono fonte di compiacimento o benessere danno da diminuita capacità lavorativa specifica = è il danno da lucro cessante derivante dalla circostanza che il soggetto perde la capacità di produrre lo stesso reddito per il futuro. Non coincide con la percentuale del danno biologico e dunque deve essere calcolata separatamente dal C.T.U. Viene liquidata moltiplicando la percentuale di reddito che il soggetto non produrrà più per il futuro per il coefficiente stabilito, in relazione all'età, dalla tabella contenuta nel R.D. 9/10/22 n.1403 così come risultante dai Quaderni del Consiglio Superiore della Magistratura. Per i soggetti che non hanno reddito bisogna ricostruire il reddito futuro probabile in relazione al tipo di studi o di conoscenze professionali. Ad i pensionati spetta il solo danno biologico. danno da invalidità permanente temporanea = è liquidato dalla giurisprudenza con una cifra forfettaria di 50.000- 100.000 al giorno. Non spetta ad i lavoratori dipendenti che possono domandare sol la corresponsione di eventuali indennità o premi non percepiti a causa dall'assenza dal lavoro. Spese mediche e legali = risarcibili quale danno emergente.
Mercoledì 16 Febbraio 2011 13:53

SENTENZA N. 1782 DEL 26 GENNAIO 2011

GIURISDIZIONE CIVILE – GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA CONTRIBUTO ANNUALE PREVISTO DALL'ART. 14 DEL D.LGT N. 382 DEL 1944 A FAVORE DEL CNF - CONTROVERSIE SUL PAGAMENTO - DEVOLUZIONE ALLA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA Le Sezioni Unite decidendo su un regolamento preventivo di giurisdizione hanno ritenuto che la controversia concernente il pagamento del contributo annuale previsto dall'art. 14 del d.lgt n. 382 del 1944 a carico degli avvocati ed a favore del Consiglio nazionale forense (CNF) è devoluta alla giurisdizione tributaria. Apri la Sentenza
Mercoledì 15 Dicembre 2010 17:21

SENTENZA N. 24418 DEL 2 DICEMBRE 2010

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - ANATOCISMO – CONTO CORRENTE BANCARIO Le S.U. hanno affermato che l’azione di ripetizione, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta a prescrizione decennale decorrente, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Dichiarata la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale, contemplata nel contratto di conto corrente bancario, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall’art. 1283 c.c., gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna.
Mercoledì 17 Novembre 2010 08:17

Sentenza N. 21799 delL 25 Ottobre 2010

STRANIERO - MINORE SOGGIORNANTE IN ITALIA - AUTORIZZAZIONE ALL'INGRESSO O ALLA PERMANENZA DEL GENITORE IRREGOLARE - CONDIZIONI Le Sezioni Unite, componendo un contrasto interno alla prima sezione, relativo all’interpretazione dell’art. 31, terzo comma del d.lgs n. 286 del 1998, hanno stabilito che la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare, irregolarmente soggiornante, del minore, prevista dalla norma, non richieda necessariamente l’esistenza di situazioni d’emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che, in considerazione dell’età e delle condizioni di salute ricollegabili al suo complessivo equilibrio psico-fisico, deriva o deriverà certamente al minore dall’allontanamento del familiare o dal definitivo sradicamento dall’ambiente in cui è cresciuto. Deve trattarsi di situazioni di per sé non di lunga ed indeterminabile durata che, pur non prestandosi ad essere preventivamente catalogate e standardizzate, si concretino in eventi traumatici e non prevedibili nella vita del minore, trascendendo il normale e comprensibile disagio derivante dalla prospettiva del rimpatrio.
Mercoledì 11 Agosto 2010 14:58

Sentenza n. 16508 del 14 luglio 2010

FALLIMENTO - DOMANDA DI AMMISSIONE AL PASSIVO - DEDUZIONE DELLA COMPENSAZIONE PARZIALE CON IL MINOR DEBITO VERSO IL FALLITO - AMMISSIONE AL PASSIVO PER IL CREDITO RESIDUO - GIUDICATO ENDOFALLIMENTARE - RIVALUTAZIONE DELLA QUESTIONE DELL'EFFICACIA DEL TITOLO IN ALTRO GIUDIZIO PROMOSSO DAL CURATORE - AMMISSIBILITA' - PRECLUSIONE L’ammissione al passivo fallimentare di un credito nella misura risultante dalla differenza dell’importo originario rispetto ad un minor debito verso il fallito, per il quale sia stata invocata dal creditore una concorrente causa di compensazione parziale, investe ogni questione attinente al fondamento, la consistenza e l’efficacia del titolo posto a base della domanda e dunque implica che, formatosi su di essa il giudicato endofallimentare, diviene preclusa l’autonoma azione con cui il curatore contesti il medesimo titolo sotto il profilo dell’efficacia, agendo in revocatoria degli atti giustificativi della dedotta ed ammessa causa di estinzione parziale del maggiore credito.   Testo Completo: Sentenza n. 16508 del 14 luglio 2010 (Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore C. Piccininni) Documenti: Apri:    Dimensione:    --> Formato: pdf    
Mercoledì 11 Agosto 2010 14:56

Sentenza n. 16037 del 7 luglio 2010

PROCEDIMENTO CIVILE – OMESSA PRONUNZIA SULL’ISTANZA DI DISTRAZIONE DELLE SPESE – AMMISSIBILITA’ DEL PROCEDIMENTO DI CORREZIONE – SUSSISTENZA- FONDAMENTO In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore è ammissibile – anche valorizzando il disposto del secondo comma dell’art. 93 c.p.c. - il procedimento di correzione degli errori materiali, poiché la suddetta omissione si configura, ordinariamente, come il frutto di una mera svista o dimenticanza in relazione all’adozione di un provvedimento sul quale il giudice non può, di norma, esercitare alcun sindacato, con l’applicabilità, in sede di legittimità, dello stesso procedimento come richiamato dall’art. 391 bis dello stesso codice di rito.   Testo Completo: Sentenza n. 16037 del 7 luglio 2010 (Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore S. Salvago) Documenti: Apri:    Dimensione:    --> Formato: pdf    
Mercoledì 11 Agosto 2010 14:54

Sentenza n. 15168 del 23 giugno 2010

GIURISDIZIONE – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DA FISCALIZZAZIONE ONERI SOCIALI - RISCOSSIONE CON CARTELLA ESATTORIALE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e non al giudice tributario la controversia riguardante la debenza di contributi previdenziali collegati ad interventi di fiscalizzazione degli oneri sociali in favore di un’impresa, ancorché richiesti dall’I.N.P.S. mediante cartella esattoriale,conseguente ad iscrizione a ruolo della pretesa contributiva.   Testo Completo: Sentenza n. 15168 del 23 giugno 2010 (Sezioni Unite Civili, Presidente P. Vittoria, Relatore M. D'Alonzo) Documenti: Apri:    Dimensione:    --> Formato: pdf    
Mercoledì 30 Giugno 2010 15:30

Sentenza n. 14893 del 21 giugno 2010

GIURISDIZIONE CIVILE – RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO DECISIONI DEI GIUDICI AMMINISTRATIVI SULLE VALUTAZIONI TECNICHE DELLE COMMISSIONE DI CONCORSO – SUSSISTENZA DELLA GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA – CONDIZIONI Le valutazioni tecniche delle commissioni esaminatrici dei pubblici concorsi sono assoggettabili al sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo – senza comportare un’invasione della sfera del merito amministrativo - qualora risultino affette da almeno uno dei vizi riconducibili all’illogicità manifesta o travisamento del fatto od irragionevolezza evidente o grave, l’ultimo dei quali si configura anche quando la valutazione negativa sia stata conseguenza dell’attribuzione alla traccia di una prova di una portata delimitante i risultati “accettabili” in termini indebitamente restrittivi (fattispecie relativa a concorso notarile).   Testo Completo: Sentenza n. 14893 del 21 giugno 2010 (Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore L. Macioce)    
Mercoledì 30 Giugno 2010 15:29

Ordinanza n. 14828 del 18 giugno 2010

REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE – NUOVA DISCIPLINA SULLE QUESTIONI DI GIURISDIZIONE PREVISTA DALL’ART. 59 LEGGE N. 69 DEL 2009 – CONSEGUENZE SULLA PRECLUSIONE ALLA PROPOSIZIONE DEL RIMEDIO EX ART. 41 CPC Nell'attuale quadro normativo processuale determinatosi a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 59 della legge n. 69 del 2009 non è più possibile limitare la preclusione del regolamento preventivo di giurisdizione dopo che il giudice di merito abbia emesso una pronuncia declinatoria della propria giurisdizione alla sola ipotesi di proposizione dell'indicato rimedio nell'ambito del giudizio instaurato dinanzi a detto giudice, estendendosi tale preclusione, in difetto di impugnativa sulla pronuncia di difetto di giurisdizione, anche al giudizio riassunto dinanzi al secondo giudice in virtù della formazione del giudicato implicito sulla giurisdizione.   Testo Completo: Ordinanza n. 14828 del 18 giugno 2010 (Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore M. R. San Giorgio) Documenti: Apri:    Dimensione:    --> Formato: pdf    
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