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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 25 marzo 2010, n. 40

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Giovedì 27 Maggio 2010 08:32
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ESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 25 marzo 2010 , n. 40 

Testo del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 (in Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 71 del 26 marzo 2010), coordinato con la legge di
conversione  22  maggio  2010,  n.  73  (in  questa  stessa  Gazzetta
Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti  tributarie  e
finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali
e  nazionali  operate,  tra  l'altro,  nella  forma  dei   cosiddetti
"caroselli" e "cartiere", di potenziamento e razionalizzazione  della
riscossione  tributaria   anche   in   adeguamento   alla   normativa
comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al  finanziamento
di un Fondo per incentivi e sostegno  della  domanda  in  particolari
settori.». (10A06582) 

Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico al solo fine di facilitare la lettura  sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sul video sono tra i segni ((.....)) 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge  23  agosto  1988,  n.
400:  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla
legge di conversione, hanno efficacia dal giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni in materia di contrasto alle frodi fiscali e finanziarie
  internazionali e nazionali operate, tra l'altro,  nella  forma  dei
  cosiddetti «caroselli» e «cartiere» 
  1. Per contrastare  l'evasione  fiscale  operata  nella  forma  dei
cosiddetti «caroselli» e  «cartiere»,  anche  in  applicazione  delle
nuove regole europee e sulla  fatturazione  elettronica,  i  soggetti
passivi all'imposta sul valore  aggiunto  comunicano  telematicamente
all'Agenzia delle entrate, secondo modalita' e termini  definiti  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,
tutte le cessioni di beni e le prestazioni di  servizi  effettuate  e
ricevute, registrate o soggette a  registrazione,  nei  confronti  di
operatori economici aventi  sede,  residenza  o  domicilio  in  Paesi
cosiddetti black list di cui al decreto del Ministro delle finanze in
data  4  maggio  1999,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 107 del  10  maggio  1999  e  al  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre  2001,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  273  del  23
novembre 2001. 
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze  puo'  escludere,  con
proprio decreto di natura non  regolamentare,  l'obbligo  di  cui  al
comma 1 nei riguardi di Paesi di cui al  medesimo  comma,  ovvero  di
settori di  attivita'  svolte  negli  stessi  Paesi;  con  lo  stesso
decreto, al fine di prevenire fenomeni a particolare rischio di frode
fiscale,  l'obbligo  puo'  essere  inoltre  esteso  anche   a   Paesi
cosiddetti non black list, nonche' a specifici settori di attivita' e
a particolari tipologie di soggetti. 
  3. Per l'omissione delle comunicazioni di cui al  comma  1,  ovvero
per la loro effettuazione con dati  incompleti  o  non  veritieri  si
applica, elevata al doppio, la sanzione di cui  all'articolo  11,  ((
comma 1, )) del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.  471.  Nella
stessa logica non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. 
  4. Ai fini del contrasto degli illeciti fiscali internazionali (( e
ai fini della tutela del diritto di credito dei  soggetti  residenti,
)) con decorrenza dal 1º maggio 2010, anche la comunicazione relativa
alle  deliberazioni  di   modifica   degli   atti   costitutivi   per
trasferimento all'estero della sede sociale delle societa' (( nonche'
tutte le comunicazioni relative alle altre operazioni  straordinarie,
quali conferimenti d'azienda, fusioni e  scissioni  societarie,  sono
obbligatorie,  ))  da  parte  dei  soggetti   tenuti,   mediante   la
comunicazione unica  di  cui  all'articolo  9  del  decreto-legge  31
gennaio 2007, n. 7, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  2
aprile 2007, n. 40, nei confronti degli Uffici del  Registro  imprese
delle Camere di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura,
dell'Agenzia delle entrate, dell'Istituto nazionale per la previdenza
sociale e dell'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli
infortuni sul lavoro. 
  5. Per gli stessi fini di cui ai commi da 1 a  4,  le  disposizioni
contenute negli articoli 15 e 17 della legge 26 luglio 1984, n.  413,
e nell'articolo 156,  comma  9,  del  codice  della  navigazione,  si
applicano anche all'Istituto di previdenza per il  settore  marittimo
(IPSEMA) e all'Agenzia delle entrate. Con riferimento a  quest'ultima
il previo accertamento di cui all'articolo 15 della legge  26  luglio
1984,  n.  413,  deve  intendersi  riferito  all'assenza  di  carichi
pendenti risultanti dall'Anagrafe tributaria  concernenti  violazioni
degli obblighi relativi ai tributi dalla stessa amministrati,  ovvero
alla prestazione, per l'intero ammontare di detti carichi, di  idonea
garanzia, mediante fideiussione rilasciata da un'azienda  o  istituto
di credito o polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa
di assicurazione, fino alla data in cui le  violazioni  stesse  siano
definitivamente accertate. I crediti per i premi dovuti all'IPSEMA di
cui all'articolo 2778, primo comma, numero 8), del codice civile sono
collocati, per l'intero ammontare, tra quelli indicati al  numero  1)
del primo comma del medesimo articolo. 
  6. Al fine di contrastare  fenomeni  di  utilizzo  illegittimo  dei
crediti d'imposta e per accelerare le procedure di recupero nei  casi
di utilizzo illegittimo dei  crediti  d'imposta  agevolativi  la  cui
fruizione e' autorizzata da amministrazioni ed enti  pubblici,  anche
territoriali,   l'Agenzia   delle   entrate    trasmette    a    tali
amministrazioni ed enti, tenuti al detto recupero, entro i termini  e
secondo  le  modalita'  telematiche   stabiliti   con   provvedimenti
dirigenziali generali adottati d'intesa, i dati relativi ai  predetti
crediti utilizzati in diminuzione delle imposte  dovute,  nonche'  ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Le somme recuperate sono riversate  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato e restano acquisite  all'erario.  Resta  ferma  l'alimentazione
della contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle  entrate-fondi  di
bilancio» da  parte  delle  amministrazioni  e  degli  enti  pubblici
gestori dei crediti d'imposta, sulla base degli stanziamenti previsti
a  legislazione  vigente  per   le   compensazioni   esercitate   dai
contribuenti ai sensi dell'articolo  17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997,  n.  241,  attraverso  i  codici  tributo  appositamente
istituiti. 
  (( 6-bis. Fatta salva la disciplina vigente in materia di  indebiti
relativi a prestazioni previdenziali  e  assistenziali,  il  recupero
coattivo delle somme indebitamente  erogate  dall'Istituto  nazionale
della  previdenza  sociale  (INPS)  nonche'   dei   crediti   vantati
dall'Istituto medesimo ai sensi  dell'articolo  4,  comma  12,  della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, e riconosciuti ai sensi dell'articolo
6, comma 26, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, e' effettuato
mediante ruoli ai sensi e con le modalita' previste dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 
  6-ter. L'INPS provvede a determinare i  criteri,  i  termini  e  le
modalita' di gestione delle somme e dei crediti di cui al comma 6-bis
nelle fasi antecedenti l'iscrizione a ruolo. 
  6-quater.  All'articolo  3,  comma  25-bis,  primo   periodo,   del
decreto-legge  30   settembre   2005,   n.   203,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo  le  parole:
«l'attivita' di riscossione» sono inserite le seguenti: «,  spontanea
e coattiva,». 
  6-quinquies. Il comma 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo  13
aprile 1999, n. 112, e' abrogato con effetto dal 1º gennaio 2011. )) 

        
                    Riferimenti normativi 
              - Il decreto del Ministro delle finanze 4  maggio  1999
          reca «Individuazione di Stati e territori aventi un  regime
          fiscale privilegiato». 
              - Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
          21 novembre  2001  reca  «Individuazione  degli  Stati  non
          appartenenti all'Unione europea soggetti ad  un  regime  di
          tassazione non privilegiato  di  cui  all'articolo  96-bis,
          comma 2-ter, del testo unico delle imposte sui redditi (cd.
          «white list»)». 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 11  del
          decreto legislativo  18  dicembre  1997,  n.  471,  recante
          «Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di
          imposte dirette,  di  imposta  sul  valore  aggiunto  e  di
          riscossione dei tributi, a  norma  dell'articolo  3,  comma
          133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662»: 
              «Art.  11  (Altre  violazioni  in  materia  di  imposte
          dirette e di imposta sul valore aggiunto). - 1. Sono punite
          con la sanzione amministrativa da  lire  cinquecentomila  a
          lire quattro milioni le seguenti violazioni: 
                a) omissione di ogni comunicazione  prescritta  dalla
          legge tributaria anche se  non  richiesta  dagli  uffici  o
          dalla  Guardia  di  finanza  al  contribuente  o  a   terzi
          nell'esercizio dei poteri di verifica  ed  accertamento  in
          materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto
          o invio di tali comunicazioni con  dati  incompleti  o  non
          veritieri; 
                b) mancata restituzione dei  questionari  inviati  al
          contribuente o a terzi nell'esercizio  dei  poteri  di  cui
          alla precedente lettera a) o loro restituzione con risposte
          incomplete o non veritiere; 
                c)  inottemperanza  all'invito  a   comparire   e   a
          qualsiasi  altra  richiesta  fatta  dagli  uffici  o  dalla
          Guardia  di  finanza   nell'esercizio   dei   poteri   loro
          conferiti». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  12  del  decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante «Disposizioni
          generali in  materia  di  sanzioni  amministrative  per  le
          violazioni di norme tributarie, a  norma  dell'articolo  3,
          comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662»: 
              «Art. 12 (Concorso di violazioni e continuazione). - 1.
          E' punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi  per  la
          violazione piu' grave, aumentata da un  quarto  al  doppio,
          chi, con  una  sola  azione  od  omissione,  viola  diverse
          disposizioni  anche  relative  a  tributi  diversi   ovvero
          commette, anche  con  piu'  azioni  od  omissioni,  diverse
          violazioni formali della medesima disposizione. 
              2. Alla stessa sanzione soggiace chi,  anche  in  tempi
          diversi,  commette  piu'   violazioni   che,   nella   loro
          progressione, pregiudicano  o  tendono  a  pregiudicare  la
          determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche
          periodica del tributo. 
              3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, se le  violazioni
          rilevano ai  fini  di  piu'  tributi,  si  considera  quale
          sanzione base cui riferire  l'aumento,  quella  piu'  grave
          aumentata di un quinto. 
              4. Le previsioni dei  commi  1,  2  e  3  si  applicano
          separatamente rispetto ai tributi erariali e ai tributi  di
          ciascun altro ente impositore e, tra  i  tributi  erariali,
          alle imposte doganali e alle imposte sulla produzione e sui
          consumi. 
              5.  Quando  violazioni  della  stessa  indole   vengono
          commesse in periodi  di  imposta  diversi,  si  applica  la
          sanzione base aumentata dalla meta' al triplo. Se l'ufficio
          non contesta tutte le violazioni o non irroga  la  sanzione
          contemporaneamente rispetto a tutte, quando in  seguito  vi
          provvede determina la sanzione  complessiva  tenendo  conto
          delle violazioni oggetto del precedente  provvedimento.  Se
          piu' atti di irrogazione danno luogo a processi non riuniti
          o comunque introdotti avanti a giudici diversi, il  giudice
          che prende cognizione dell'ultimo di  essi  ridetermina  la
          sanzione  complessiva  tenendo   conto   delle   violazioni
          risultanti dalle sentenze precedentemente emanate. 
              6. Il concorso e la continuazione sono interrotti dalla
          constatazione della violazione. 
              7. Nei casi previsti dal presente articolo la  sanzione
          non puo' essere comunque superiore a quella risultante  dal
          cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni. 
              8. Nei casi di accertamento con adesione, in deroga  ai
          commi 3 e 5, le disposizioni sulla  determinazione  di  una
          sanzione  unica  in  caso  di  progressione  si   applicano
          separatamente per ciascun tributo  e  per  ciascun  periodo
          d'imposta.   La   sanzione   conseguente   alla   rinuncia,
          all'impugnazione   dell'avviso   di   accertamento,    alla
          conciliazione giudiziale e alla  definizione  agevolata  ai
          sensi degli articoli 16 e 17 del presente decreto non  puo'
          stabilirsi in  progressione  con  violazioni  non  indicate
          nell'atto  di  contestazione   o   di   irrogazione   delle
          sanzioni.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto-legge
          31 gennaio 2007, n.  7,  recante  «Misure  urgenti  per  la
          tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo
          sviluppo di  attivita'  economiche,  la  nascita  di  nuove
          imprese,      la       valorizzazione       dell'istruzione
          tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli»: 
              «Art.   9   (Comunicazione   unica   per   la   nascita
          dell'impresa).  -  1.  Ai  fini  dell'avvio  dell'attivita'
          d'impresa, l'interessato presenta all'ufficio del  registro
          delle  imprese,  per   via   telematica   o   su   supporto
          informatico, la comunicazione unica per gli adempimenti  di
          cui al presente articolo. 
              2. La comunicazione unica vale  quale  assolvimento  di
          tutti   gli   adempimenti   amministrativi   previsti   per
          l'iscrizione al  registro  delle  imprese  ed  ha  effetto,
          sussistendo i presupposti di legge, ai fini  previdenziali,
          assistenziali, fiscali individuati con il decreto di cui al
          comma 7, secondo periodo,  nonche'  per  l'ottenimento  del
          codice fiscale e della partita IVA. 
              3. L'ufficio del registro delle imprese contestualmente
          rilascia  la   ricevuta,   che   costituisce   titolo   per
          l'immediato  avvio  dell'attivita'   imprenditoriale,   ove
          sussistano i presupposti  di  legge,  e  da'  notizia  alle
          Amministrazioni  competenti   dell'avvenuta   presentazione
          della comunicazione unica. 
              4.    Le    Amministrazioni    competenti    comunicano
          all'interessato e all'ufficio del registro  delle  imprese,
          per via telematica, immediatamente il codice fiscale  e  la
          partita  IVA  ed  entro  i  successivi  sette  giorni   gli
          ulteriori   dati   definitivi   relativi   alle   posizioni
          registrate. 
              5. La procedura di cui al presente articolo si  applica
          anche in caso  di  modifiche  o  cessazione  dell'attivita'
          d'impresa. 
              6.  La  comunicazione,   la   ricevuta   e   gli   atti
          amministrativi di cui al presente articolo sono adottati in
          formato elettronico e trasmessi per via telematica. A  tale
          fine le  Camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e
          agricoltura assicurano, gratuitamente, previa intesa con le
          associazioni  imprenditoriali,   il   necessario   supporto
          tecnico ai soggetti privati interessati. 
              7. Con decreto adottato  dal  Ministro  dello  sviluppo
          economico,  entro  quarantacinque  giorni  dalla  data   di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, di concerto con i Ministri per  le  riforme  e  le
          innovazioni nella pubblica amministrazione, dell'economia e
          delle finanze, e del lavoro e della previdenza sociale,  e'
          individuato il modello di comunicazione  unica  di  cui  al
          presente articolo. Con decreto del Presidente del Consiglio
          dei Ministri o del Ministro per le riforme e le innovazioni
          nella pubblica amministrazione, di concerto con i  Ministri
          dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze,  e
          del  lavoro  e   della   previdenza   sociale,   ai   sensi
          dell'articolo 71 del codice  dell'amministrazione  digitale
          di cui al decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e
          successive modificazioni, entro quarantacinque giorni dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto, sono individuate le regole  tecniche  per
          l'attuazione  delle  disposizioni  di   cui   al   presente
          articolo, le modalita'  di  presentazione  da  parte  degli
          interessati  e   quelle   per   l'immediato   trasferimento
          telematico dei dati  tra  le  Amministrazioni  interessate,
          anche ai fini dei necessari controlli. 
              8. La disciplina di  cui  al  presente  articolo  trova
          applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2009. 
              9. A decorrere dalla data  di  cui  al  comma  8,  sono
          abrogati l'articolo 14, comma 4, della  legge  30  dicembre
          1991, n. 412, e successive modificazioni,  e  l'articolo  1
          del decreto-legge 15 gennaio 1993, n.  6,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17  marzo  1993,  n.  63,  ferma
          restando la facolta' degli interessati,  per  i  primi  sei
          mesi di applicazione della nuova disciplina, di  presentare
          alle Amministrazioni competenti le comunicazioni di cui  al
          presente articolo secondo la normativa previgente. 
              10.  Al  fine  di  incentivare  l'utilizzo  del   mezzo
          telematico   da   parte    delle    imprese    individuali,
          relativamente agli atti di cui  al  presente  articolo,  la
          misura dell'imposta di bollo di cui all'articolo  1,  comma
          1-ter, della tariffa  annessa  al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642,  come  sostituita
          dal decreto del Ministro delle finanze 20  agosto  1992,  e
          successive  modificazioni,  e'  rideterminata,   garantendo
          comunque  l'invarianza  del  gettito,   con   decreto   del
          Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
          Ministero dello  sviluppo  economico,  da  adottarsi  entro
          quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
          legge di conversione del presente decreto.». 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli  15  e  17
          della legge 26 luglio 1984, n. 413, recante  «Riordinamento
          pensionistico dei lavoratori marittimi»: 
              «Art. 15 (Dismissione di  bandiera  per  vendita  della
          nave a stranieri o per  demolizione).  -  Non  puo'  essere
          accordata dalle autorita' marittime  l'autorizzazione  alla
          dismissione di bandiera per vendita della nave a  stranieri
          o per demolizione della nave stessa, di cui  agli  articoli
          156 e 160 del  codice  della  navigazione,  se  non  previo
          accertamento, presso l'Istituto, dell'avvenuto pagamento di
          tutti i crediti contributivi relativi agli equipaggi  della
          nave interessata dalle procedure anzidette,  assistiti  dal
          privilegio di cui all'articolo 552 del predetto  codice,  o
          dell'avvenuta costituzione a favore dell'Istituto stesso di
          un congruo deposito cauzionale o  di  idonea  garanzia  dei
          crediti stessi nella misura e con le modalita'  determinate
          dall'Istituto.». 
              «Art. 17 (Notizie relative alla nave,  all'armamento  e
          alla proprieta').  -  1.  Gli  Uffici  marittimi,  nei  cui
          registri o matricole sono iscritte le navi, sono  tenuti  a
          comunicare  all'Istituto,  con  tempestivita',  le  notizie
          concernenti l'armamento e la proprieta' delle navi  stesse,
          ai fini dell'applicazione delle disposizioni  di  cui  alla
          presente legge. 
              2.  Quando   per   provvedimento   giudiziale   avverso
          l'armatore o il proprietario della nave si debba  procedere
          nei confronti degli stessi, la cancelleria  del  competente
          Ufficio  giudiziario  deve  darne   immediatamente   avviso
          all'Istituto    affinche'    questo    possa     provvedere
          tempestivamente alla tutela dei suoi crediti. 
              3. L'obbligo previsto dal comma precedente  sussiste  a
          carico  dei  consolati  per  i  provvedimenti  assunti   da
          autorita' giudiziarie straniere,  di  cui  siano  venuti  a
          conoscenza, aventi ad oggetto la nave.». 
              - Si riporta il testo dei commi 9  e  10  dell'articolo
          156  del  regio  decreto  30  marzo  1942:  «Codice   della
          navigazione»: 
              «9. Il proprietario che intende alienare la nave o che,
          mantenendone  la  proprieta',  intende  cancellarla   dalle
          matricole o dai registri nazionali per l'iscrizione  in  un
          registro di un altro Paese dell'Unione europea  deve  farne
          dichiarazione all'ufficio di  iscrizione  della  nave  che,
          subordinatamente all'assenza o all'avvenuto soddisfacimento
          o estinzione dei crediti o  diritti  reali  o  di  garanzia
          risultanti dalle matricole o  dai  registri,  procede  alla
          cancellazione della nave previo  ritiro  dei  documenti  di
          bordo  e  dismissione  della   bandiera.   Della   avvenuta
          cancellazione  deve  essere  data  immediata  comunicazione
          all'Istituto nazionale della  previdenza  sociale,  nonche'
          pubblicita' mediante affissione negli uffici del  porto  ed
          inserzione nel foglio degli annunci legali. 
              10. I privilegi  sulle  navi  di  cui  al  comma  9  si
          estinguono nel termine di un anno a decorrere dalla data di
          cancellazione dell'unita'.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  2778  del  codice
          civile: 
              «Art. 2778 (Ordine degli altri privilegi sui mobili). -
          Salvo quanto e' disposto dall'articolo 2777,  nel  concorso
          di crediti aventi  privilegio  generale  o  speciale  sulla
          medesima cosa, la prelazione si  esercita  nell'ordine  che
          segue: 
                1) i crediti per contributi ad istituti, enti o fondi
          speciali - compresi quelli sostitutivi o integrativi -  che
          gestiscono  forme   di   assicurazione   obbligatoria   per
          l'invalidita',  la  vecchiaia  ed  i  superstiti,  indicati
          dall'articolo 2753; 
                2) i crediti per le imposte sui redditi  immobiliari,
          indicati  dall'articolo  2771,  quando  il  privilegio   si
          esercita separatamente sopra i frutti, i fitti e le pigioni
          degli immobili; 
                3) 
                4) i crediti per prestazioni e spese di conservazione
          e miglioramento  di  beni  mobili,  indicati  dall'articolo
          2756; 
                5) i crediti per  le  mercedi  dovute  ai  lavoratori
          impiegati  nelle  opere  di  coltivazione  e  di  raccolta,
          indicati dall'articolo 2757; 
                6) i crediti per sementi e  materie  fertilizzanti  e
          antiparassitarie  e  per  somministrazione  di  acqua   per
          irrigazione, nonche' i crediti per i lavori di coltivazione
          e di raccolta indicati  dall'articolo  2757.  Qualora  tali
          crediti vengano in concorso tra loro, sono preferiti quelli
          di raccolta, seguono quelli di coltivazione e, infine,  gli
          altri crediti indicati dallo stesso articolo; 
                7)  i  crediti  per  i  tributi  indiretti,  indicati
          dall'articolo 2758, salvo che la legge speciale accordi  un
          diverso grado di preferenza, e i crediti per le imposte sul
          reddito, indicati dall'articolo 2759; 
                8) i crediti per contributi dovuti a istituti ed enti
          per forme di tutela previdenziale e assistenziale  indicati
          dall'articolo 2754, nonche' gli accessori, limitatamente al
          cinquanta per cento del loro  ammontare,  relativi  a  tali
          crediti ed a quelli  indicati  dal  precedente  n.  1)  del
          presente articolo; 
                9) 
                10)  i  crediti   dipendenti   da   reato,   indicati
          dall'articolo 2768, sulle  cose  sequestrate,  nei  casi  e
          secondo l'ordine stabiliti dal codice penale e  dal  codice
          di procedura penale; 
                11)   i   crediti    per    risarcimento,    indicati
          dall'articolo 2767; 
                12)    i    crediti    dell'albergatore,     indicati
          dall'articolo 2760; 
                13)  i  crediti  del  vettore,  del  mandatario,  del
          depositario e del  sequestratario,  indicati  dall'articolo
          2761; 
                14) i crediti del venditore di macchine o della banca
          per le anticipazioni  del  prezzo,  indicati  dall'articolo
          2762; 
                15)  i  crediti  per  canoni  enfiteutici,   indicati
          dall'articolo 2763; 
                16) i crediti del locatore e i crediti del concedente
          dipendenti dai contratti di mezzadria e  colonia,  indicati
          rispettivamente dagli articoli 2764 e 2765; 
                17) i crediti per spese  funebri,  d'infermita',  per
          somministrazioni   ed   alimenti,   nell'ordine    indicato
          dall'articolo 2751; 
                18)  i  crediti  dello  Stato  per  tributi  diretti,
          indicati dal primo comma dell'articolo 2752; 
                19) i crediti dello Stato indicati  dal  terzo  comma
          dell'articolo 2752; 
                20) i crediti degli enti locali per tributi, indicati
          dal quarto comma dell'articolo 2752.». 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  17  del
          decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  recante  «Norme
          di semplificazione degli adempimenti  dei  contribuenti  in
          sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
          aggiunto,  nonche'  di  modernizzazione  del   sistema   di
          gestione delle dichiarazioni»: 
              «Art.  17  (Oggetto).  -  1.  I  contribuenti  eseguono
          versamenti unitari delle  imposte,  dei  contributi  dovuti
          all'INPS e delle altre somme a favore  dello  Stato,  delle
          regioni  e  degli   enti   previdenziali,   con   eventuale
          compensazione  dei  crediti,  dello  stesso  periodo,   nei
          confronti   dei   medesimi   soggetti,   risultanti   dalle
          dichiarazioni  e  dalle   denunce   periodiche   presentate
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
          data di presentazione della  dichiarazione  successiva.  La
          compensazione del credito  annuale  o  relativo  a  periodi
          inferiori all'anno dell'imposta sul  valore  aggiunto,  per
          importi  superiori  a  10.000  euro  annui,   puo'   essere
          effettuata a partire dal giorno sedici del mese  successivo
          a   quello   di   presentazione   della   dichiarazione   o
          dell'istanza da cui il credito emerge. 
              2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
          i crediti e i debiti relativi: 
                a)  alle   imposte   sui   redditi,   alle   relative
          addizionali e alle ritenute alla  fonte  riscosse  mediante
          versamento diretto ai sensi dell'articolo 3 del decreto del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;  per
          le ritenute di cui al secondo comma del citato  articolo  3
          resta ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la
          competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
          tal caso non e' ammessa la compensazione; 
                b) all'imposta sul valore aggiunto  dovuta  ai  sensi
          degli articoli 27 e 33 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e  quella  dovuta  dai
          soggetti di cui all'articolo 74; 
                c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi
          e dell'imposta sul valore aggiunto; 
                d) all'imposta prevista dall'articolo 3,  comma  143,
          lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
                d-bis) 
                e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari  di
          posizione assicurativa in una delle  gestioni  amministrate
          da enti previdenziali, comprese le quote associative; 
                f)  ai  contributi  previdenziali  ed   assistenziali
          dovuti  dai  datori  di  lavoro  e   dai   committenti   di
          prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa  di
          cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del  testo  unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
                g) ai premi per l'assicurazione contro gli  infortuni
          sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi  del
          testo unico approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; 
                h) agli  interessi  previsti  in  caso  di  pagamento
          rateale ai sensi dell'articolo 20; 
                h-bis)  al  saldo  per  il  1997   dell'imposta   sul
          patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
          30 settembre 1992, n. 394, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del  contributo  al
          Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo  31  della
          legge 28 febbraio 1986, n. 41, come  da  ultimo  modificato
          dall'articolo 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n.  41,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22  marzo  1995,
          n. 85; 
                h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
          Ministro delle finanze, di concerto  con  il  Ministro  del
          tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,  e
          con i Ministri competenti per settore; 
                h-quater)  al  credito   d'imposta   spettante   agli
          esercenti sale cinematografiche.». 
              - Si riporta il testo  del  comma  12  dell'articolo  4
          della legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante «Disposizioni
          in materia di finanza pubblica»: 
              «Art. 4 (Assistenza sanitaria). - 1.-11. (omissis). 
              12. Quanto disposto dall'articolo  2,  comma  6,  della
          legge 28 luglio 1989, n. 262, non si applica nei  confronti
          delle istituzioni ed enti, non aventi fini  di  lucro,  che
          erogano prestazioni  di  natura  sanitaria  direttamente  o
          convenzionalmente sovvenzionate dallo Stato, dalle  regioni
          o dalle unita' sanitarie locali. 
              13.-18. (omissis).». 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   29
          settembre  1973,   n.   602,   reca   «Disposizioni   sulla
          riscossione delle imposte sul reddito». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
          30 settembre 2005, n. 203,  recante  «Misure  di  contrasto
          all'evasione fiscale  e  disposizioni  urgenti  in  materia
          tributaria e finanziaria», convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 3 (Disposizioni in materia di servizio  nazionale
          della riscossione). - 1.- 23. (omissis). 
              24. Fino al momento dell'eventuale cessione,  totale  o
          parziale, del proprio  capitale  sociale  alla  Riscossione
          S.p.a., ai  sensi  del  comma  7,  o  contestualmente  alla
          stessa, le aziende  concessionarie  possono  trasferire  ad
          altre societa' il ramo d'azienda  relativo  alle  attivita'
          svolte in  regime  di  concessione  per  conto  degli  enti
          locali, nonche' a quelle di cui all'articolo 53,  comma  1,
          del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In questo
          caso: 
                a) fino al 31 dicembre 2010 ed in mancanza di diversa
          determinazione degli stessi  enti,  le  predette  attivita'
          sono gestite dalle societa' cessionarie del  predetto  ramo
          d'azienda, se queste  ultime  possiedono  i  requisiti  per
          l'iscrizione all'albo di cui al medesimo articolo 53, comma
          1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, in presenza dei
          quali tale iscrizione avviene di diritto; 
                b) la riscossione coattiva delle entrate di spettanza
          dei predetti enti e' effettuata con la  procedura  indicata
          dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, salvo che  per  i
          ruoli consegnati fino alla data del  trasferimento,  per  i
          quali il rapporto con l'ente locale e' regolato dal decreto
          legislativo 13 aprile  1999,  n.  112,  e  si  procede  nei
          confronti dei soggetti iscritti a ruolo  sulla  base  delle
          disposizioni  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 29 settembre  1973,  n.  602,  applicabili  alle
          citate  entrate  ai  sensi  dell'articolo  18  del  decreto
          legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. 
              25.  Fino  al  31  dicembre  2010,   in   mancanza   di
          trasferimento effettuato ai sensi del comma 24 e di diversa
          determinazione dell'ente creditore,  le  attivita'  di  cui
          allo stesso comma 24 sono gestite dalla Riscossione  S.p.a.
          o dalle societa' dalla  stessa  partecipate  ai  sensi  del
          comma 7, fermo il rispetto di procedure di gara ad evidenza
          pubblica. Fino alla stessa data possono essere prorogati  i
          contratti in corso  tra  gli  enti  locali  e  le  societa'
          iscritte all'albo di cui  all'articolo  53,  comma  1,  del
          decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 
              25-bis. Salvo quanto previsto al comma 25, le  societa'
          di cui al comma 24, lettera a), la Riscossione S.p.a. e  le
          societa'  da  quest'ultima  partecipate  possono   svolgere
          l'attivita'  di  riscossione,  spontanea  e  coattiva,delle
          entrate degli enti pubblici territoriali soltanto a seguito
          di affidamento mediante procedure ad  evidenza  pubblica  e
          dal 1° gennaio 2011. Le altre attivita' di cui al comma  4,
          lettera b), numero 1),  relativamente  agli  enti  pubblici
          territoriali, possono essere svolte da Riscossione S.p.a. e
          dalle societa' da quest'ultima partecipate a decorrere  dal
          1° gennaio 2011, e nel rispetto di  procedure  di  gara  ad
          evidenza pubblica.». 
              - Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo  3  del
          decreto  legislativo  13  aprile  1999,  n.  112,   recante
          «Riordino del  servizio  nazionale  della  riscossione,  in
          attuazione della delega prevista dalla legge  28  settembre
          1998, n. 337»: 
              «Art. 3 (Procedura di affidamento). - 1.-5. (omissis). 
              6. La riscossione coattiva delle entrate di province  e
          comuni che non abbiano esercitato la facolta' di  cui  agli
          articoli  52  e  59,  comma  1,  lettera  n),  del  decreto
          legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, viene effettuata  dai
          concessionari del servizio nazionale della riscossione. 
              6-bis.-8. (omissis).». 

        
      
                               Art. 2 
 
Disposizioni  in  materia   di   potenziamento   dell'amministrazione
  finanziaria  ed  effettivita'  del  recupero  di  imposte  italiane
  all'estero e di adeguamento comunitario 
  1. In fase di prima applicazione  della  direttiva  Ecofin  del  19
gennaio 2010 in materia di recupero all'estero di crediti per imposte
italiane: 
    a) all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, dopo il terzo comma sono inseriti i seguenti: 
  «Salvo quanto previsto dai commi precedenti  ed  in  alternativa  a
quanto stabilito dall'articolo 142 del codice di procedura civile, la
notificazione ai contribuenti non residenti e' validamente effettuata
mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento
all'indirizzo  della   residenza   estera   rilevato   dai   registri
dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o  a  quello  della
sede legale estera risultante  dal  registro  delle  imprese  di  cui
all'articolo  2188  del  codice  civile.  In  mancanza  dei  predetti
indirizzi, la spedizione della lettera  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento  e'  effettuata   all'indirizzo   estero   indicato   dal
contribuente nelle domande  di  attribuzione  del  numero  di  codice
fiscale o variazione dati e nei modelli di cui al terzo comma,  primo
periodo. In caso di esito negativo della notificazione  si  applicano
le disposizioni di cui al primo comma, lettera e). 
  La notificazione  ai  contribuenti  non  residenti  e'  validamente
effettuata ai sensi del quarto comma qualora i medesimi  non  abbiano
comunicato all'Agenzia delle entrate l'indirizzo della loro residenza
o sede estera o del domicilio eletto per la notificazione degli atti,
e  le  successive  variazioni,  con   le   modalita'   previste   con
provvedimento  del   Direttore   dell'Agenzia   delle   entrate.   La
comunicazione e le successive variazioni hanno effetto dal trentesimo
giorno successivo a quello della ricezione.»; 
    b) le nuove disposizioni  in  materia  di  notificazione  operano
simmetricamente ai fini della  riscossione  e,  conseguentemente,  al
quinto comma  dell'articolo  26  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo la parola: «decreto»  sono
aggiunte le seguenti: «;  per  la  notificazione  della  cartella  di
pagamento ai contribuenti non residenti si applicano le  disposizioni
di cui al quarto e quinto comma  dell'articolo  60  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600». 
  (( 1-bis. Al fine di contribuire al  perseguimento  della  maggiore
efficienza        e        funzionalita'         dell'amministrazione
economico-finanziaria, fermo restando quanto  previsto  dall'articolo
21, comma 9, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e dall'articolo  2,
comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.  25,  i  soggetti
gia'   appartenenti   alle    diverse    categorie    di    personale
dell'amministrazione economico-finanziaria, ivi  compreso  quello  di
cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n. 165, in possesso  di  specifiche  esperienze  e  professionalita',
possono  essere  trasferiti,  a  domanda,  nei  ruoli  del  personale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di  Stato,  delle  Agenzie
fiscali  o  del  Ministero  dell'economia  e   delle   finanze,   con
provvedimento  adottato  dall'Agenzia   ovvero   dall'amministrazione
interessata, d'intesa con l'amministrazione  di  provenienza,  previa
verifica della disponibilita' di  organico  e  valutate  le  esigenze
organizzative  e  funzionali  sulla  base  di  apposita  tabella   di
corrispondenza approvata con decreto di natura non regolamentare  del
Ministro dell'economia e delle finanze. In ogni caso il passaggio  di
ruolo avviene senza maggiori oneri rispetto alle risorse assegnate  a
legislazione vigente ai predetti organismi. I  dipendenti  trasferiti
mantengono   il   trattamento    economico    corrisposto    all'atto
dell'inquadramento. Per le  finalita'  indicate  al  presente  comma,
all'articolo 83, comma 12, primo periodo, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, dopo le parole: «Agenzie  fiscali»,  sono  inserite  le
seguenti:  «,  nonche'  tra  le  predette  Agenzie  e  il   Ministero
dell'economia e  delle  finanze,»;  nello  stesso  periodo,  dopo  le
parole: «fascia in servizio» sono inserite le  seguenti:  «presso  il
Ministero ovvero»; nel secondo periodo, dopo le parole: «di lavoro in
essere presso»  sono  inserite  le  seguenti:  «il  Ministero  ovvero
presso». La presente disposizione non  si  applica  al  personale  in
servizio a tempo determinato. 
  1-ter.  Al   fine   di   razionalizzare   l'assetto   organizzativo
dell'amministrazione        economico-finanziaria,        potenziando
l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in vista  della  sua
trasformazione,  ai  sensi  dell'articolo  40  del  decreto-legge  1º
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla  legge  29
novembre 2007, n. 222, in Agenzia fiscale disciplinata dalla  sezione
II del capo II del titolo V del decreto legislativo 30  luglio  1999,
n.  300,  e  successive  modificazioni,  le  direzioni   territoriali
dell'economia e delle finanze  sono  soppresse.  La  riduzione  delle
dotazioni organiche di livello dirigenziale non generale e di livello
non dirigenziale derivante dal presente comma concorre  a  realizzare
gli obiettivi fissati dall'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge
30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla  legge
26  febbraio  2010,  n.  25.  Le  funzioni  svolte  dalle   direzioni
territoriali  dell'economia   e   delle   finanze   sono   riallocate
prioritariamente  presso  gli  uffici   centrali   del   Dipartimento
dell'amministrazione generale, del personale e  dei  servizi,  ovvero
presso le ragionerie territoriali dello Stato, con uno o piu' decreti
di natura  non  regolamentare  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze; con i predetti decreti sono stabilite le date  di  effettivo
esercizio delle funzioni riallocate ai sensi  del  presente  comma  e
sono individuate le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  da
trasferire. Il personale in servizio presso le direzioni territoriali
dell'economia   e   delle   finanze   e'   trasferito,   a   domanda,
prioritariamente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di  Stato,
anche in soprannumero con riassorbimento al momento della  cessazione
dal servizio a qualunque titolo, ovvero e' assegnato alle  ragionerie
territoriali dello Stato. Si applica  il  comma  5-bis  dell'articolo
4-septies del decreto-legge 3 giugno 2008,  n.  97,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  2  agosto  2008,  n.  129,  e  successive
modificazioni.  Nei  confronti  dell'Amministrazione   autonoma   dei
monopoli  di  Stato  non  si  applicano  le   disposizioni   di   cui
all'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e  successive
modificazioni.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e   delle
finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma  4-bis,  lettera
e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro  novanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto,  sono  apportate  le  modifiche  all'assetto   organizzativo
interno del Ministero. )) 
  2. Per garantire il pieno rispetto dei  principi  comunitari  sulla
concorrenza in materia di concessioni pubbliche  statali  generatrici
di entrate erariali,  si  considerano  lesivi  di  tali  principi,  e
conseguentemente vietati, ogni pratica ovvero rapporto  negoziale  di
natura commerciale con soggetti terzi non precedentemente previsti in
forma  espressa  e  regolati  negli  atti  di  gara;   ogni   diverso
provvedimento di assenso amministrativo di tali pratiche e  rapporti,
anche  se  gia'  adottato,  e'  nullo  e  le  somme   percepite   dai
concessionari sono versate all'amministrazione statale concedente. Le
amministrazioni   statali    concedenti,    attraverso    adeguamenti
convenzionali ovvero l'adozione di carte  dei  servizi,  ivi  incluse
quelle relative alle reti fisiche di raccolta del  gioco,  assicurano
l'effettivita' di  clausole  idonee  a  garantire  l'introduzione  di
sanzioni patrimoniali, nel rispetto dei principi  di  ragionevolezza,
proporzionalita'  e  non  automaticita',  a   fronte   di   casi   di
inadempimento  delle  clausole  della   convenzione   imputabile   al
concessionario, anche a titolo  di  colpa,  la  graduazione  di  tali
sanzioni  in  funzione  della  gravita'  dell'inadempimento,  nonche'
l'introduzione di meccanismi tesi  alla  migliore  realizzazione  del
principio  di  effettivita'  della  clausola   di   decadenza   dalla
concessione,  oltre  che  di  maggiore   efficienza,   efficacia   ed
economicita' del relativo procedimento nel rispetto del principio  di
partecipazione e del contraddittorio. 
  (( 2-bis. Fermo quanto previsto  dall'articolo  24  della  legge  7
luglio 2009, n. 88, in materia di raccolta del  gioco  a  distanza  e
fuori dei casi ivi disciplinati, il gioco con vincita in denaro  puo'
essere  raccolto  dai  soggetti  titolari   di   valida   concessione
rilasciata  dal   Ministero   dell'economia   e   delle   finanze   -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato  esclusivamente  nelle
sedi e con  le  modalita'  previste  dalla  relativa  convenzione  di
concessione, con esclusione di  qualsiasi  altra  sede,  modalita'  o
apparecchiatura che ne  permetta  la  partecipazione  telematica;  e'
conseguentemente abrogata la lettera b) del  comma  11  dell'articolo
11-quinquiesdecies del  decreto-legge  30  settembre  2005,  n.  203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. 
  2-ter. L'articolo 88  del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
sicurezza, di cui  al  regio  decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  e
successive modificazioni, si interpreta nel senso che la licenza  ivi
prevista, ove rilasciata per esercizi commerciali nei quali si svolge
l'esercizio e la raccolta di giochi pubblici con vincita  in  denaro,
e' da intendersi efficace solo a seguito del rilascio ai titolari dei
medesimi esercizi  di  apposita  concessione  per  l'esercizio  e  la
raccolta di tali giochi da parte del Ministero dell'economia e  delle
finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. 
  2-quater. La licenza di cui all'articolo 88 del testo unico di  cui
al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive  modificazioni,
e' richiesta altresi' per la gestione delle sale  ove  si  installano
gli apparecchi di cui all'articolo 110,  comma  6,  lettera  b),  del
predetto testo unico, e  successive  modificazioni.  Nell'ambito  del
piano  straordinario  di  contrasto  del  gioco   illegale   di   cui
all'articolo  15-ter  del  decreto-legge  1º  luglio  2009,  n.   78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2009,  n.  102,
sono elaborate specifiche azioni finalizzate al costante monitoraggio
e alla repressione dei fenomeni elusivi  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 88 del testo unico di cui al  regio  decreto  18  giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni. 
  2-quinquies. Le maggiori entrate derivanti dai  commi  da  2-bis  a
2-quater,   accertate   annualmente   con   decreto   del   Ministero
dell'economia e delle finanze, affluiscono, per l'anno 2010, al fondo
di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre  2006,  n.
296, e, per l'anno 2011, sono destinate al rifinanziamento per l'anno
2011 del regime di devoluzione  del  5  per  mille  dell'imposta  sul
reddito delle persone fisiche. A decorrere dall'anno 2012 le medesime
maggiori entrate, accertate annualmente  con  decreto  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  affluiscono  al   fondo   di   cui
all'articolo 7-quinquies, comma  1,  del  decreto-legge  10  febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, per essere destinate  alle  esigenze  di  finanziamento  delle
missioni internazionali di pace. 
  2-sexies.  Stante  il  protrarsi,   per   motivi   tecnici,   della
sperimentazione dei sistemi di gioco di cui all'articolo 12, comma 1,
lettera l), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,  con
modificazioni, dalla legge  24  giugno  2009,  n.  77,  e  successive
modificazioni, e al fine di determinare la certezza delle  condizioni
di  affidamento  dell'esercizio  e  della  raccolta  agli   operatori
interessati, le procedure previste dall'articolo  21,  comma  7,  del
decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono avviate a  far  data  dal  16
maggio 2011. Conseguentemente, al n. 4) del richiamato  articolo  12,
comma 1, lettera l), del decreto-legge n. 39  del  2009,  convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2009, le parole: «30  giugno
2010» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2010». 
  2-septies.   Al   fine   della   deflazione   del   contenzioso   e
dell'economicita'  delle  relative  procedure,  i  soggetti  di   cui
all'articolo 3, comma 10, del decreto-legge  30  settembre  2005,  n.
203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre  2005,  n.
248, possono definire le controversie, pendenti alla data di  entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto e  relative
alle attivita' svolte, fino al 30 giugno 1999, in proprio o  da  loro
partecipate,  nell'esercizio   in   concessione   del   servizio   di
riscossione, derivanti dalle contestazioni di cui agli articoli 83  e
90 del decreto del Presidente della Repubblica 28  gennaio  1988,  n.
43, dalle pretese risarcitorie recate da  inviti  a  dedurre  di  cui
all'articolo  5  del  decreto-legge  15  novembre   1993,   n.   453,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19,  e
successive modificazioni, ovvero da atti di citazione introduttivi di
giudizi di responsabilita'. 
  2-octies. La definizione di cui al comma 2-septies si realizza  con
il versamento di un importo  pari  ad  una  percentuale  delle  somme
dovute in base alla  sentenza  impugnata  o  impugnabile  ovvero,  in
mancanza, all'ultimo atto amministrativo o  all'invito  a  dedurre  o
all'atto di citazione. Tale percentuale e' individuata,  con  decreto
del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  in  misura  pari  al
rapporto tra il riscosso nel triennio 2006-2008  sui  ruoli  affidati
dall'Agenzia delle entrate e il carico affidato dalla stessa  Agenzia
negli anni 2006 e 2007, al netto di sgravi e sospensioni. Il  decreto
individua, altresi', il termine e le modalita' per il versamento. 
  2-novies. Una copia della ricevuta del versamento di cui  al  comma
2-octies e'  prodotta  all'organo  amministrativo  o  giurisdizionale
presso il quale pende la controversia. 
  2-decies.  Restano  escluse  dalla  definizione  di  cui  al  comma
2-septies le controversie relative all'attivita' di  riscossione  dei
tributi e delle altre entrate delle  regioni,  degli  enti  locali  e
delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e  di
quella delle entrate costituenti risorse proprie dell'Unione europea. 
  2-undecies. Le maggiori entrate derivanti dai commi da 2-septies  a
2-decies, pari a 50 milioni di euro  nell'anno  2010,  accertate  con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, affluiscono  nel
medesimo anno, nel limite di 17 milioni di  euro,  al  fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  e
nel  limite  di  3  milioni  di  euro  sono  destinate  a   copertura
finanziaria  di  quota  parte  degli  oneri   derivanti   dal   comma
4-quinquies del presente articolo. La parte  residua  delle  maggiori
entrate derivanti dai predetti commi e'  destinata  ad  incrementare,
nel limite di 30 milioni di euro per  l'anno  2010,  lo  stanziamento
iscritto nella tabella C allegata alla legge  23  dicembre  2009,  n.
191,  alla  rubrica  «Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  »,
missione «comunicazioni»,  programma  «sostegno  all'editoria»,  voce
«legge n. 67 del 1987». A tal  fine,  all'articolo  1  comma  2,  del
decreto-legge   24   dicembre   2003,   n.   353,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, sono soppresse le
parole da: «le associazioni le  cui  pubblicazioni  periodiche»  fino
alla fine del comma. A fronte del  citato  stanziamento,  le  tariffe
postali a favore dei soggetti di cui all'articolo  1,  comma  2,  del
citato decreto-legge  24  dicembre  2003,  n.  353,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46,  come  modificato
dal presente comma, possono essere ridotte con decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei  Ministri;  in
ogni caso la tariffa agevolata non deve essere superiore  al  50  per
cento della tariffa ordinaria e deve comunque  rispettare  il  limite
massimo di spesa indicato al presente comma.  Il  rimborso  dovuto  a
favore della societa' Poste italiane Spa non puo' essere superiore al
predetto importo. Il Ministero dello sviluppo economico  provvede  al
monitoraggio degli oneri derivanti dal presente  comma  con  riguardo
alle disposizioni di cui al terzultimo  e  quartultimo  periodo;  nel
caso in cui l'andamento  della  spesa  sia  tale  da  determinare  un
possibile superamento della spesa autorizzata, con  decreto  adottato
con  le  modalita'  indicate  al  presente  comma  e'  stabilita   la
sospensione o la riduzione dell'agevolazione. 
  3. Ai fini della rideterminazione dei principi  fondamentali  della
disciplina di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21,  secondo  quanto
previsto dall'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10  febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, ed allo scopo di assicurare  omogeneita'  di  applicazione  di
tale disciplina in ambito nazionale, con decreto del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto  con  il  Ministro  dello
sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata di  cui
al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate, entro e
non oltre il termine di sessanta  giorni  decorrenti  dalla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,   urgenti   disposizioni
attuative,  tese  ad  impedire  pratiche  di  esercizio  abusivo  del
servizio di taxi  e  del  servizio  di  noleggio  con  conducente  o,
comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali che  regolano  la
materia.  Con  il  suddetto  decreto  sono,  altresi',  definiti  gli
indirizzi  generali  per   l'attivita'   di   programmazione   e   di
pianificazione delle regioni, ai fini  del  rilascio,  da  parte  dei
Comuni, dei titoli autorizzativi. 
  4. A fini di razionalizzazione della  disciplina  della  liquidita'
giacente su conti  e  rapporti  definiti  dormienti  ai  sensi  della
normativa vigente, fatti salvi gli importi che, alla data di  entrata
in vigore del  presente  provvedimento,  siano  stati  comunque  gia'
versati al fondo di cui all'articolo 1, comma  343,  della  legge  23
dicembre 2005, n. 266,  le  disposizioni  del  comma  345-quater  del
citato articolo 1 si applicano  esclusivamente  ai  contratti  per  i
quali il termine di prescrizione del diritto  dei  beneficiari  scade
successivamente al 28  ottobre  2008.  Dall'attuazione  del  presente
comma non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica. 
  4-bis. Al  fine  di  assicurare  il  pieno  rispetto  dei  principi
comunitari in materia di imposta sul valore aggiunto, il  numero  16)
del primo comma dell'articolo 10 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e  successive  modificazioni,  e'
sostituito dal seguente: 
    «16) le prestazioni del servizio postale universale,  nonche'  le
cessioni di beni e le prestazioni di  servizi  a  queste  accessorie,
effettuate dai soggetti obbligati ad assicurarne l'esecuzione». 
  4-ter. Le disposizioni  di  cui  al  comma  4-bis  si  applicano  a
decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente  decreto;  sono  fatti
salvi i comportamenti posti in essere fino a tale data  dal  soggetto
obbligato a fornire il servizio postale  universale  in  applicazione
della norma di esenzione previgente. 
  4-quater. Al fine di potenziare l'Amministrazione  finanziaria,  al
comma 23-novies dell'articolo 1 del decreto-legge 30  dicembre  2009,
n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio  2010,
n. 25, le parole: «di 3.400.000 euro a decorrere dall'anno 2011» sono
sostituite dalle seguenti: «di 9.300.000 euro a  decorrere  dall'anno
2011». 
  4-quinquies. Per favorire la trasparenza dei mercati  e  promuovere
un consumo consapevole anche al  fine  di  garantire  ai  consumatori
un'informazione chiara e inequivoca sull'origine dei prodotti immessi
in commercio e proteggerli dai falsi, e' istituito un fondo presso il
Ministero dell'economia e  delle  finanze  con  una  dotazione  di  5
milioni di euro per l'anno 2010 destinato  a  misure  di  sostegno  e
incentivazione in favore delle  imprese  dei  distretti  del  settore
tessile e dell'abbigliamento che volontariamente applicano il sistema
di etichettatura dei prodotti, di cui alla legge 8  aprile  2010,  n.
55. Le modalita' di attuazione del presente comma sono stabilite  con
decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentite  le  associazioni  di
categoria  delle  imprese  e  le   associazioni   sindacali   e   dei
consumatori, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto. 
  4-sexies. Agli oneri derivanti  dal  comma  4-quater,  pari  a  5,9
milioni di euro a decorrere dall'anno  2011,  si  provvede  a  valere
sulle  maggiori  entrate  derivanti  dal  comma  4-bis.  Agli   oneri
derivanti dal comma 4-quinquies, pari a 5 milioni di euro per  l'anno
2010, si provvede, quanto  a  3  milioni  di  euro,  a  valere  sulle
maggiori entrate di cui al comma 2-undecies, e, quanto a 2 milioni di
euro, a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 4-bis. 
  4-septies. Al fine di assicurare il  pieno  rispetto  dei  principi
comunitari, al decreto  legislativo  21  novembre  2007,  n.  231,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 14, comma 1, la lettera e)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
    «e) offerta, attraverso la rete internet e altre reti telematiche
o di telecomunicazione, di giochi, scommesse con vincite  in  denaro,
con esclusione del lotto, delle lotterie ad estrazione  istantanea  o
ad estrazione differita e  concorsi  pronostici,  in  presenza  o  in
assenza delle autorizzazioni concesse dal Ministero  dell'economia  e
delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli  di  Stato,  ai
sensi dell'articolo 1, comma 539, della legge 23  dicembre  2005,  n.
266»; 
    b) all'articolo 14, comma 1,  la  lettera  e-bis)  e'  sostituita
dalla seguente: 
    «e-bis) offerta di giochi o scommesse con vincite in denaro,  con
esclusione del lotto, delle lotterie ad estrazione  istantanea  o  ad
estrazione differita e concorsi pronostici, su rete fisica, da  parte
di soggetti in possesso delle concessioni  rilasciate  dal  Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato». 
  4-octies. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,  con  provvedimento
dirigenziale  del  Ministero  dell'economia   e   delle   finanze   -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' stabilita  la  data
entro la quale i soggetti risultati aggiudicatari della gara  di  cui
all'articolo 21 del medesimo decreto-legge 1º  luglio  2009,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2009,  n.  102,
effettuano   il   versamento    delle    somme    dovute    all'esito
dell'aggiudicazione. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma
per l'anno 2010, accertate con decreto del Ministero dell'economia  e
delle finanze, affluiscono al fondo  di  cui  all'articolo  1,  comma
1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
  4-novies.  Per  l'anno  finanziario  2010,  con  riferimento   alle
dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta  2009,  sulla
base dei criteri e delle modalita' di cui al decreto  del  Presidente
del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2006, fermo  quanto  gia'  dovuto  dai
contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle  persone  fisiche,
una quota pari al cinque per mille dell'imposta stessa  e'  destinata
in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalita': 
    a) sostegno del volontariato e  delle  altre  organizzazioni  non
lucrative di utilita' sociale di  cui  all'articolo  10  del  decreto
legislativo 4 dicembre 1997,  n.  460,  e  successive  modificazioni,
nonche'  delle  associazioni  di  promozione  sociale  iscritte   nei
registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo  7
della  legge  7  dicembre  2000,  n.  383,  e  delle  associazioni  e
fondazioni riconosciute che operano nei settori di  cui  all'articolo
10, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo  n.  460  del
1997; 
    b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'universita'; 
    c) finanziamento della ricerca sanitaria; 
    d)  sostegno  delle  attivita'  sociali  svolte  dal  comune   di
residenza del contribuente; 
    e)  sostegno  delle   associazioni   sportive   dilettantistiche,
riconosciute  ai  fini  sportivi  dal  Comitato  olimpico   nazionale
italiano a norma di legge, che svolgono una  rilevante  attivita'  di
interesse sociale. 
  4-decies. Resta fermo il meccanismo dell'otto per mille di cui alla
legge 20 maggio 1985, n. 222. 
  4-undecies. I soggetti di cui al comma 4-novies ammessi al  riparto
redigono,  entro  un  anno  dalla  ricezione  delle  somme  ad   essi
destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche
a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro  e  trasparente
la destinazione delle somme ad essi attribuite. 
  4-duodecies. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia  e
delle  finanze,  di  concerto  con   il   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e il  Ministro  della  salute,  sono  stabiliti  le
modalita' di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le
modalita' del riparto delle somme stesse nonche'  le  modalita'  e  i
termini del recupero delle somme non spettanti. 
  4-terdecies. Per le associazioni sportive dilettantistiche, di  cui
al comma  4-novies,  lettera  e),  ai  fini  dell'individuazione  dei
soggetti che possono  accedere  al  contributo,  delle  modalita'  di
rendicontazione e  dei  controlli  sui  rendiconti  si  applicano  le
disposizioni contenute negli articoli  1,  3  e  4  del  decreto  del
Ministro dell'economia e delle  finanze  2  aprile  2009,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile  2009,  come  modificato
dal decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  16  aprile
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2  maggio  2009.
Sono fatti salvi gli effetti del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri adottato per la disciplina delle modalita' di ammissione
al riparto del cinque per mille per l'anno 2010. 
  4-quaterdecies. All'attuazione delle disposizioni di cui  ai  commi
da  4-novies  a  4-terdecies  si  provvedera'  solo   successivamente
all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che integrino  le
risorse finanziarie rese disponibili ai sensi del comma 2-quinquies. 
  4-quinquiesdecies. Alla lettera a) del comma 1234  dell'articolo  1
della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  e  successive  modificazioni,
sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:  «e  delle  fondazioni
riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460». 
  4-sexiesdecies. Alla lettera a) del comma 5 dell'articolo  3  della
legge 24 dicembre 2007, n.  244,  e  successive  modificazioni,  sono
aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «e  delle  altre  fondazioni
riconosciute che senza scopo di lucro  operano  in  via  esclusiva  o
prevalente nei settori di cui all'articolo 10, comma 1,  lettera  a),
del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460». 
  4-septiesdecies. Sono prorogati al 30 giugno 2010 i termini per  la
presentazione delle dichiarazioni sostitutive previste  dall'articolo
1, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  16
marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del  4  giugno
2007, e dall'articolo 1, comma 6,  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri  19  marzo  2008,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 128 del 3 giugno 2008,  per  l'integrazione  documentale
delle  domande  tempestivamente   presentate   in   via   telematica,
rispettivamente per l'esercizio finanziario 2007 e per  quello  2008,
dagli enti individuati nei commi 4-quinquiesdecies e  4-sexiesdecies.
)) 

        
                    Riferimenti normativi 
              - La direttiva Ecofin del 19 gennaio 2010 e'  confluita
          nella direttiva 2010/24/UE del Consiglio del 16 marzo 2010,
          concernente l'assistenza  reciproca  tra  Stati  membri  in
          materia  di  recupero  dei  crediti  risultanti  dai  dazi,
          imposte  ed  altre  misure   (pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione Europea n. 84 -  serie  L  -  del  31
          marzo 2010). 
              - Si riporta il testo dell'articolo 60 del decreto  del
          Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,
          recante «Disposizioni comuni  in  materia  di  accertamento
          delle imposte sui redditi», come modificato dalla  presente
          legge: 
              «Art. 60  (Notificazioni).  -  La  notificazione  degli
          avvisi e degli altri  atti  che  per  legge  devono  essere
          notificati al contribuente e'  eseguita  secondo  le  norme
          stabilite dagli articoli  137  e  seguenti  del  codice  di
          procedura civile, con le seguenti modifiche: 
                a) la notificazione e' eseguita  dai  messi  comunali
          ovvero dai messi speciali  autorizzati  dall'ufficio  delle
          imposte; 
                b) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario
          l'atto o l'avviso ovvero indicare i motivi per i  quali  il
          consegnatario non ha sottoscritto; 
                b-bis) se il consegnatario  non  e'  il  destinatario
          dell'atto o dell'avviso, il messo consegna  o  deposita  la
          copia dell'atto da  notificare  in  busta  che  provvede  a
          sigillare e su cui trascrive il  numero  cronologico  della
          notificazione,  dandone  atto  nella  relazione  in   calce
          all'originale e alla copia dell'atto  stesso.  Sulla  busta
          non sono  apposti  segni  o  indicazioni  dai  quali  possa
          desumersi il contenuto  dell'atto.  Il  consegnatario  deve
          sottoscrivere  una  ricevuta  e  il   messo   da'   notizia
          dell'avvenuta  notificazione  dell'atto  o  dell'avviso,  a
          mezzo di lettera raccomandata; 
                c) salvo il caso di consegna dell'atto o  dell'avviso
          in mani proprie, la notificazione  deve  essere  fatta  nel
          domicilio fiscale del destinatario; 
                d)  e'  in  facolta'  del  contribuente  di  eleggere
          domicilio presso una persona o un ufficio  nel  comune  del
          proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o
          degli avvisi che lo riguardano. In tal caso  l'elezione  di
          domicilio deve risultare espressamente dalla  dichiarazione
          annuale ovvero da altro atto comunicato successivamente  al
          competente ufficio imposte a mezzo di lettera  raccomandata
          con avviso di ricevimento; 
                e) quando nel comune  nel  quale  deve  eseguirsi  la
          notificazione non vi e' abitazione, ufficio o  azienda  del
          contribuente,    l'avviso    del    deposito     prescritto
          dall'articolo 140 del c.p.c., in busta chiusa e  sigillata,
          si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini
          della decorrenza  del  termine  per  ricorrere  si  ha  per
          eseguita  nell'ottavo  giorno  successivo   a   quello   di
          affissione; 
                e-bis) e' facolta' del contribuente  che  non  ha  la
          residenza nello Stato e non vi ha eletto domicilio ai sensi
          della  lettera  d),  o  che   non   abbia   costituito   un
          rappresentante fiscale, comunicare  al  competente  ufficio
          locale, con le modalita' di cui  alla  stessa  lettera  d),
          l'indirizzo estero per  la  notificazione  degli  avvisi  e
          degli altri atti  che  lo  riguardano;  salvo  il  caso  di
          consegna  dell'atto  o  dell'avviso  in  mani  proprie,  la
          notificazione  degli  avvisi  o  degli  atti  e'   eseguita
          mediante spedizione a mezzo  di  lettera  raccomandata  con
          avviso di ricevimento; 
                f) le disposizioni contenute negli articoli 142, 143,
          146, 150 e 151  del  codice  di  procedura  civile  non  si
          applicano. 
              L'elezione   di   domicilio   non   risultante    dalla
          dichiarazione annuale  ha  effetto  dal  trentesimo  giorno
          successivo  a  quello  della  data  di  ricevimento   delle
          comunicazioni   previste   alla   lettera   d)   ed    alla
          letterae-bis) del comma precedente. 
              Le variazioni e  le  modificazioni  dell'indirizzo  non
          risultanti dalla dichiarazione annuale  hanno  effetto,  ai
          fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno  successivo
          a quello dell'avvenuta variazione  anagrafica,  o,  per  le
          persone  giuridiche  e  le  societa'  ed  enti   privi   di
          personalita' giuridica, dal trentesimo giorno successivo  a
          quello  della  ricezione  da   parte   dell'ufficio   della
          comunicazione prescritta nel  secondo  comma  dell'articolo
          36. Se la comunicazione e' stata omessa la notificazione e'
          eseguita  validamente  nel  comune  di  domicilio   fiscale
          risultante dall'ultima dichiarazione annuale. 
              Salvo  quanto  previsto  dai  commi  precedenti  ed  in
          alternativa a quanto stabilito dall'articolo 142 del codice
          di procedura civile, la notificazione ai  contribuenti  non
          residenti e' validamente effettuata mediante spedizione  di
          lettera   raccomandata   con    avviso    di    ricevimento
          all'indirizzo della residenza estera rilevato dai  registri
          dell'Anagrafe  degli  italiani  residenti  all'estero  o  a
          quello della sede legale  estera  risultante  dal  registro
          delle imprese di cui all'articolo 2188 del  codice  civile.
          In mancanza dei predetti  indirizzi,  la  spedizione  della
          lettera  raccomandata  con   avviso   di   ricevimento   e'
          effettuata all'indirizzo estero indicato  dal  contribuente
          nelle domande di attribuzione del numero di codice  fiscale
          o variazione dati e nei modelli  di  cui  al  terzo  comma,
          primo  periodo.   In   caso   di   esito   negativo   della
          notificazione si applicano le disposizioni di cui al  primo
          comma, lettera e). 
              La  notificazione  ai  contribuenti  non  residenti  e'
          validamente effettuata ai sensi del quarto comma qualora  i
          medesimi non abbiano comunicato all'Agenzia  delle  entrate
          l'indirizzo della  loro  residenza  o  sede  estera  o  del
          domicilio eletto per la  notificazione  degli  atti,  e  le
          successive  variazioni,  con  le  modalita'  previste   con
          provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.  La
          comunicazione e le successive variazioni hanno effetto  dal
          trentesimo giorno successivo a quello della ricezione. 
              Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si
          considera fatta nella data della spedizione; i termini  che
          hanno inizio dalla notificazione decorrono  dalla  data  in
          cui l'atto e' ricevuto.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 26 del decreto  del
          Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,
          recante «Disposizioni sulla riscossione delle  imposte  sul
          reddito», come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 26 (Notificazione della cartella  di  pagamento).
          -La  cartella   e'   notificata   dagli   ufficiali   della
          riscossione   o   da   altri   soggetti    abilitati    dal
          concessionario nelle forme  previste  dalla  legge  ovvero,
          previa eventuale convenzione tra comune  e  concessionario,
          dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale.
          La notifica puo' essere eseguita anche  mediante  invio  di
          raccomandata con avviso di ricevimento;  in  tal  caso,  la
          cartella e' notificata in plico chiuso  e  la  notifica  si
          considera  avvenuta  nella  data  indicata  nell'avviso  di
          ricevimento sottoscritto da una delle persone previste  dal
          secondo  comma  o  dal  portiere  dello  stabile  dove   e'
          l'abitazione, l'ufficio o l'azienda. 
              Quando la notificazione  della  cartella  di  pagamento
          avviene  mediante   consegna   nelle   mani   proprie   del
          destinatario o di persone di famiglia o addette alla  casa,
          all'ufficio   o   all'azienda,   non   e'   richiesta    la
          sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario. 
              Nei casi  previsti  dall'articolo  140  del  codice  di
          procedura  civile,  la  notificazione  della  cartella   di
          pagamento  si   effettua   con   le   modalita'   stabilite
          dall'articolo  60  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per  eseguita
          nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito
          e' affisso nell'albo del comune. 
              Il concessionario deve conservare per  cinque  anni  la
          matrice  o  la  copia  della  cartella  con  la   relazione
          dell'avvenuta notificazione o l'avviso del  ricevimento  ed
          ha  l'obbligo  di  farne  esibizione   su   richiesta   del
          contribuente o dell'amministrazione. 
              Per quanto non e' regolato  dal  presente  articolo  si
          applicano le disposizioni  dell'articolo  60  del  predetto
          decreto; per la notificazione della cartella  di  pagamento
          ai contribuenti non residenti si applicano le  disposizioni
          di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 60del decreto
          del Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.
          600.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 21del decreto legge
          1º luglio 2009, n. 78,  recante  «Provvedimenti  anticrisi,
          nonche' proroga di termini», convertito, con modificazioni,
          dalla legge 3 agosto 2009, n. 102: 
              «Art.  21  (Rilascio  di  concessioni  in  materia   di
          giochi).  -  1.  Per  garantire  la  tutela  di  preminenti
          interessi pubblici nelle attivita' di raccolta  del  gioco,
          qualora  attribuite  a  soggetti  estranei  alla   pubblica
          amministrazione, la gestione di queste attivita' e'  sempre
          affidata  in  concessione  attribuita,  nel  rispetto   dei
          principi e delle regole comunitarie e nazionali,  di  norma
          ad una pluralita' di  soggetti  scelti  mediante  procedure
          aperte,     competitive     e     non      discriminatorie.
          Conseguentemente,  per  assicurare  altresi'  la   maggiore
          concorrenzialita', economicita' e capillarita' distributiva
          della  raccolta  delle  lotterie  nazionali  ad  estrazione
          istantanea  e  differita,  in  previsione  della   prossima
          scadenza della vigente concessione per l'esercizio di  tale
          forma di gioco, entro trenta giorni dalla data  di  entrata
          in vigore del presente decreto, il Ministero  dell'economia
          e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli  di
          Stato  avvia  le  procedure   occorrenti   per   conseguire
          tempestivamente   l'aggiudicazione    della    concessione,
          relativa anche alla  raccolta  a  distanza  delle  predette
          lotterie, ai piu' qualificati operatori di gioco, nazionali
          e comunitari, individuati in numero comunque non  superiore
          a quattro e muniti di  idonei  requisiti  di  affidabilita'
          morale, tecnica ed economica. 
              2. La concessione di cui al comma 1 prevede  un  aggio,
          comprensivo del compenso dell'8 per cento dovuto  ai  punti
          vendita per le  lotterie  ad  estrazione  istantanea,  pari
          all'11,90  per  cento  della  raccolta  e  valori  medi  di
          restituzione  della  raccolta  in  vincite,   per   ciascun
          concessionario aggiudicatario,  non  superiori  al  75  per
          cento. 
              3. La  selezione  concorrenziale  per  l'aggiudicazione
          della  concessione  e'  basata  sul  criterio  dell'offerta
          economicamente piu' vantaggiosa,  nell'ambito  della  quale
          valore prioritario e' attribuito ai seguenti criteri: 
                a)  rialzo  delle  offerte  rispetto  ad   una   base
          predefinita     che     assicuri,     comunque,     entrate
          complessivamente  non  inferiori  a  500  milioni  di  euro
          nell'anno 2009 e a 300  milioni  di  euro  nell'anno  2010,
          indipendentemente   dal   numero   finale   dei    soggetti
          aggiudicatari; 
                b) offerta di standard qualitativi  che  garantiscano
          la piu' completa sicurezza dei consumatori  in  termini  di
          non alterabilita' e non imitabilita' dei biglietti, nonche'
          di sicurezza del sistema di pagamento delle vincite; 
                c) capillarita' della  distribuzione  attraverso  una
          rete  su  tutto  il  territorio  nazionale,  esclusiva  per
          concessionario, costituita da un  numero  non  inferiore  a
          10.000 punti vendita, da  attivare  entro  il  31  dicembre
          2010, fermo restando il divieto, a  pena  di  nullita',  di
          clausole  contrattuali  che  determinino  restrizioni  alla
          liberta' contrattuale dei fornitori di beni o servizi. 
              4. Le concessioni di  cui  al  comma  1,  eventualmente
          rinnovabili per non piu' di  una  volta,  hanno  la  durata
          massima  di   nove   anni,   suddivisi   in   due   periodi
          rispettivamente di cinque e quattro anni.  La  prosecuzione
          della concessione per il  secondo  periodo  e'  subordinata
          alla positiva valutazione dell'andamento della gestione  da
          parte dell'Amministrazione concedente, da  esprimere  entro
          il primo semestre del quinto anno di concessione. 
              5. Per garantire il mantenimento  dell'utile  erariale,
          le lotterie ad estrazione istantanea  indette  in  costanza
          della vigente concessione continuano ad essere  distribuite
          dalla rete esclusiva dell'attuale  concessionario,  che  le
          gestisce, comunque non oltre il 31 gennaio 2012, secondo le
          regole vigenti, a condizione che quest'ultimo sia risultato
          aggiudicatario anche della nuova concessione. 
              6. La gestione e l'esercizio delle  lotterie  nazionali
          ad estrazione differita restano in ogni caso  riservati  al
          Ministero dell'economia e delle finanze  -  Amministrazione
          autonoma  dei  monopoli   di   Stato,   che   vi   provvede
          direttamente  ovvero  mediante  una   societa'   a   totale
          partecipazione pubblica. 
              7.  Per  garantire  l'esito  positivo  della   concreta
          sperimentazione e dell'avvio a regime di sistemi  di  gioco
          costituiti  dal  controllo  remoto  del  gioco   attraverso
          videoterminali di cui all'articolo 12, comma 1, lettera l),
          del decreto-legge 28 aprile 2009, n.  39,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, entro  il
          15  settembre  2009  il  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze - Amministrazione autonoma dei  monopoli  di  Stato
          avvia le procedure occorrenti per un nuovo  affidamento  in
          concessione della rete per la gestione telematica del gioco
          lecito prevista dall'articolo 14-bis, comma 4, del  decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640,  e
          successive modificazioni, prevedendo: 
                a)  l'affidamento  della  concessione  agli   attuali
          concessionari  che  ne  facciano  richiesta  entro  il   20
          novembre   2009   e    che    siano    stati    autorizzati
          all'installazione  dei  videoterminali,   con   conseguente
          prosecuzione  della  stessa  senza  alcuna   soluzione   di
          continuita'; 
                b)  l'affidamento  della  concessione  ad   ulteriori
          operatori di gioco, nazionali e comunitari,  di  dimostrata
          qualificazione morale, tecnica ed economica,  mediante  una
          selezione aperta  basata  sull'accertamento  dei  requisiti
          definiti dall'Amministrazione concedente  in  coerenza  con
          quelli   gia'   richiesti   e   posseduti   dagli   attuali
          concessionari. Gli operatori di cui alla presente  lettera,
          al pari dei concessionari di  cui  alla  lettera  a),  sono
          autorizzati all'installazione dei videoterminali fino a  un
          massimo del 14 per cento del  numero  di  nulla  osta  gia'
          posseduti per apparecchi di cui all'articolo 110, comma  6,
          lettera  a),  del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
          sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.  773,
          e successive modificazioni, e a fronte  del  versamento  di
          euro 15.000 per ciascun terminale; 
                c) la durata delle  autorizzazioni  all'installazione
          dei videoterminali, previste  dall'articolo  12,  comma  1,
          lettera l), numero 4), del decreto-legge 28 aprile 2009, n.
          39, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24  giugno
          2009, n. 77, fino al termine delle concessioni di cui  alle
          lettere a) e b) del presente comma. La perdita di  possesso
          dei nulla osta di apparecchi di cui all'articolo 110, comma
          6, lettera a), del testo unico di cui  alregio  decreto  18
          giugno  1931,  n.  773,  e  successive  modificazioni,  non
          determina la decadenza dalle autorizzazioni acquisite. 
              8.  All'articolo  12,  comma   1,   lettera   l),   del
          decreto-legge  28  aprile  2009,  n.  39,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, il numero
          5) e' sostituito dal seguente: 
                "5)  le   modalita'   con   cui   le   autorizzazioni
          all'installazione dei videoterminali di cui  al  numero  4)
          possono essere  cedute  tra  i  soggetti  affidatari  della
          concessione e  possono  essere  prestate  in  garanzia  per
          operazioni   connesse   al   finanziamento    della    loro
          acquisizione    e    delle    successive    attivita'    di
          installazione". 
              9. All'articolo 4-septies del  decreto-legge  3  giugno
          2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla  legge  2
          agosto 2008, n. 129, il comma 5 e' sostituito dai seguenti: 
              "5. Al fine di incrementare l'efficienza e  l'efficacia
          dell'azione di contrasto dell'illegalita'  e  dell'evasione
          fiscale, con particolare riferimento al settore  del  gioco
          pubblico,   anche   attraverso   l'intensificazione   delle
          attivita' di controllo sul territorio, e di  utilizzare  le
          risorse  ordinariamente  previste  per  la  formazione  del
          personale dell'amministrazione  finanziaria  a  cura  della
          Scuola di cui  al  presente  articolo,  ferme  restando  le
          riduzioni    degli    assetti    organizzativi    stabilite
          dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, e successive modificazioni, le dotazioni  organiche
          dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e delle
          agenzie fiscali possono essere  rideterminate  con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri,  diminuendo,  in
          misura equivalente  sul  piano  finanziario,  la  dotazione
          organica del Ministero dell'economia e  delle  finanze.  Il
          personale  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
          transita prioritariamente  nei  ruoli  dell'Amministrazione
          autonoma dei monopoli di Stato e nelle agenzie  interessate
          dalla rideterminazione delle dotazioni organiche di cui  al
          primo periodo del presente comma, anche mediante  procedure
          selettive.5-bis.  Agli  eventuali   oneri   derivanti   dal
          transito di cui al comma 5 si provvede a valere nei  limiti
          delle  risorse  di  cui  all'articolo  1,  comma  14,   del
          decreto-legge 3  ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre  2006,  n.  286;  le
          predette  risorse  sono  utilizzate  secondo  le  modalita'
          previste  dall'articolo  1,  comma  530,  della  legge   27
          dicembre  2006,  n.  296.  Il  personale  interessato   dal
          transito di cui al comma 5 e' destinatario di  un  apposito
          programma di riqualificazione da effettuare a valere e  nei
          limiti delle risorse destinate alla formazione a cura della
          Scuola di cui al presente articolo". 
              10. All'articolo 12,  comma  1,  del  decreto-legge  28
          aprile 2009, n. 39, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo la lettera p) e' aggiunta
          la seguente: 
                "p-bis) disporre, in via sperimentale e  fino  al  31
          dicembre  2010,  che,  nell'ambito  del  gioco  del  bingo,
          istituito dal regolamento di cui al  decreto  del  Ministro
          delle finanze 31 gennaio 2000,  n.  29,  le  somme  giocate
          vengano destinate per almeno il 70 per cento a monte premi,
          per l'11 per cento a prelievo erariale e per l'1 per  cento
          a compenso dell'affidatario del controllo centralizzato del
          gioco,  prevedendo,  inoltre,  la   possibilita'   per   il
          concessionario  di  versare  il  prelievo  erariale   sulle
          cartelle di gioco in maniera differita e  fino  a  sessanta
          giorni dal ritiro delle stesse, ferma restando la  garanzia
          della   copertura   fideiussoria    gia'    prestata    dal
          concessionario, eventualmente integrata nel caso in cui  la
          stessa dovesse risultare incapiente". 
              11. Al fine di consentire la parita' di trattamento tra
          i  soggetti  che  parteciperanno  alle  selezioni  previste
          dall'articolo 12, comma 1, lettera l), del decreto-legge 28
          aprile 2009, n. 39, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 giugno 2009, n. 77, nonche' dal presente articolo,
          qualora il nuovo  aggiudicatario  sia  gia'  concessionario
          dello  specifico  gioco,  il  trasferimento  in  proprieta'
          all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di tutti
          i  beni  materiali  e  immateriali  costituenti   la   rete
          distributiva fisica, previsto dalle concessioni in  essere,
          e' differito alla scadenza della convenzione di concessione
          sottoscritta all'esito delle citate procedure di selezione. 
              12. Relativamente al gioco istituito dal regolamento di
          cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio  2000,
          n. 29, e' possibile adottare  ulteriori  formule  di  gioco
          derivabili  dall'estrazione  fino  ad  un  massimo  di  100
          numeri, dall'1 al 100, ambedue inclusi,  e  stabilire,  per
          tali formule di gioco, l'aliquota del prelievo erariale  in
          misura pari all'11 per cento delle cartelle acquistate,  la
          percentuale delle somme da distribuire in vincite in misura
          non inferiore al  70  per  cento  della  raccolta  di  ogni
          partita  e  il  compenso  dell'affidatario  del   controllo
          centralizzato del gioco in misura pari allo 0,80 per  cento
          del valore delle cartelle acquistate. 
              13. Il termine di pagamento  dell'imposta  unica  sulle
          scommesse ippiche e sulle scommesse su eventi diversi dalle
          corse dei cavalli e' stabilito,  per  l'anno  2009,  al  31
          ottobre con riferimento all'imposta  unica  dovuta  per  il
          periodo  da  aprile  dell'anno   precedente   a   settembre
          dell'anno in corso e, per l'anno 2010, al 30 aprile e al 31
          ottobre, rispettivamente, con riferimento all'imposta unica
          dovuta per il periodo da  ottobre  dell'anno  precedente  a
          marzo dell'anno in corso e per quella dovuta  da  aprile  a
          settembre dell'anno in corso.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2, commi 8 e  8-bis
          del  decreto-legge  30  dicembre  2009,  n.  194,   recante
          «Proroga di termini previsti da disposizioni  legislative»,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio
          2010, n. 25: 
              «Art.   2   (Proroga   di   termini   in   materia   di
          comunicazione,  di  riordino  di  enti  e  di   pubblicita'
          legale). - 1.-7-ter. (omissis). 
              8.  All'articolo  5,  comma  1,  del  decreto-legge  30
          dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 febbraio 2009, n.  14,  le  parole:  "31  dicembre
          2009" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2010". 
              8-bis. In considerazione di quanto previsto al comma 8,
          le amministrazioni indicate nell'articolo 74, comma 1,  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e
          successive modificazioni, all'esito della  riduzione  degli
          assetti organizzativi prevista dal  predetto  articolo  74,
          provvedono, anche con le modalita'  indicate  nell'articolo
          41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008,  n.  207,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio
          2009, n. 14: 
                a)  ad  apportare,   entro   il   30   giugno   2010,
          un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello
          non generale, e  delle  relative  dotazioni  organiche,  in
          misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a
          seguito dell'applicazione del predetto articolo 74; 
                b) alla rideterminazione  delle  dotazioni  organiche
          del personale non dirigenziale,  ad  esclusione  di  quelle
          degli enti di ricerca, apportando una  ulteriore  riduzione
          non inferiore al  10  per  cento  della  spesa  complessiva
          relativa al numero dei posti di organico di tale  personale
          risultante  a  seguito   dell'applicazione   del   predetto
          articolo 74. 
              8-ter.-8-decies. (omissis).». 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 3,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  «Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni pubbliche»: 
              «Art. 3 (Personale in regime di diritto pubblico). - 1.
          In  deroga  all'articolo  2,  commi  2   e   3,   rimangono
          disciplinati  dai  rispettivi  ordinamenti:  i   magistrati
          ordinari,  amministrativi  e  contabili,  gli  avvocati   e
          procuratori dello Stato, il personale militare e  le  Forze
          di  polizia  di  Stato,   il   personale   della   carriera
          diplomatica  e  della  carriera   prefettizia   nonche'   i
          dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita'  nelle
          materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo
          del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691,  e
          dalle  leggi  4  giugno  1985,   n.   281,   e   successive
          modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287. 
              1-bis.-2. (omissis).». 
              - Si riporta il testo del comma 12,  dell'articolo  83,
          del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   recante
          «Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo   economico,   la
          semplificazione,  la  competitivita',  la   stabilizzazione
          della    finanza     pubblica     e     la     perequazione
          tributaria»,convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6
          agosto 2008, n. 133, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 83 (Efficienza dell'Amministrazione finanziaria).
          - 1.-11. (omissis). 
              12. Al  fine  di  favorire  lo  scambio  di  esperienze
          professionali e  amministrative  tra  le  Agenzie  fiscali,
          nonche'  tra   le   predette   Agenzie   e   il   Ministero
          dell'economia e delle finanze, attraverso la mobilita'  dei
          loro  dirigenti  generali  di  prima  fascia,  nonche'   di
          contribuire al perseguimento della  maggiore  efficienza  e
          funzionalita' di tali Agenzie, su richiesta nominativa  del
          direttore di  una  Agenzia  fiscale,  che  indica  altresi'
          l'alternativa fra almeno due  incarichi  da  conferire,  il
          Ministro dell'economia  e  delle  finanze  assegna  a  tale
          Agenzia il dirigente generale di prima fascia  in  servizio
          presso il Ministero ovvero presso  altra  Agenzia  fiscale,
          sentito il direttore della Agenzia presso la  quale  e'  in
          servizio il dirigente generale richiesto.  Qualora  per  il
          nuovo    incarico    sia    prevista    una    retribuzione
          complessivamente inferiore a quella percepita dal dirigente
          generale in relazione all'incarico gia' ricoperto,  per  la
          differenza sono  fatti  salvi  gli  effetti  economici  del
          contratto  individuale  di  lavoro  in  essere  presso   il
          Ministero ovvero presso l'Agenzia  fiscale  di  provenienza
          fino alla data di scadenza di tale contratto, in ogni  caso
          senza maggiori oneri  rispetto  alle  risorse  assegnate  a
          legislazione vigente alla Agenzia fiscale  richiedente.  In
          caso di rifiuto ad accettare gli incarichi alternativamente
          indicati nella  richiesta,  il  dirigente  generale  e'  in
          esubero ai sensi e per gli  effetti  dell'articolo  33  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
              (omissis).». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   40   del
          decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, recante  «Interventi
          urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e
          l'equita' sociale», convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 29 novembre 2007, n. 222: 
              «Art. 40  (Amministrazione  autonoma  dei  Monopoli  di
          Stato e disposizioni fiscali). - 1. Al fine di garantire la
          continuita' di esercizio del gioco Enalotto e del suo gioco
          opzionale,  nonche'  la  tutela  dei  preminenti  interessi
          pubblici connessi,  considerato  che  l'assegnazione  della
          nuova concessione, avviata con il  bando  di  gara  del  29
          giugno 2007, ai sensi  dell'articolo  1,  comma  90,  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296, sara' operativa  nel  corso
          dell'anno 2008, la gestione del gioco continuera' ad essere
          assicurata  dall'attuale  concessionario   fino   a   piena
          operativita' della nuova concessione e comunque  non  oltre
          il 30 settembre 2008. 
              2.  Per   la   gestione   delle   funzioni   esercitate
          dall'Amministrazione autonoma  dei  Monopoli  di  Stato  e'
          istituita, a decorrere  dal  1°  marzo  2008,  senza  oneri
          aggiuntivi a carico della  finanza  pubblica,  una  Agenzia
          fiscale, alla quale sono  trasferiti  i  relativi  rapporti
          giuridici, poteri  e  competenze,  che  vengono  esercitati
          secondo   la   disciplina    dell'organizzazione    interna
          dell'Agenzia stessa. 
              3.  In  fase  di   prima   applicazione   il   Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze  stabilisce,  sentite   le
          organizzazioni     rappresentative      dei      dipendenti
          dell'Amministrazione e le  associazioni  di  categoria  dei
          soggetti titolari di concessione alla rivendita  di  generi
          di monopolio, con decreto  i  servizi  da  trasferire  alla
          competenza dell'Agenzia. 
              4. Entro il termine  di  quattro  mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto vengono nominati  il
          direttore e il comitato direttivo dell'Agenzia. Con  propri
          decreti il Ministro dell'economia e delle  finanze  approva
          lo statuto provvisorio  e  le  disposizioni  necessarie  al
          primo funzionamento dell'Agenzia. 
              5. Il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce
          la  data  a  decorrere  dalla  quale  le  funzioni   svolte
          dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato secondo
          l'ordinamento vigente sono esercitate dall'Agenzia. Da tale
          data   le   funzioni   cessano   di    essere    esercitate
          dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, che e'
          soppressa.  Con  il  regolamento  previsto  dal  comma   15
          dell'articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006,  n.  262,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  novembre
          2006,   n.   286,   alcune   funzioni    gia'    esercitate
          dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato possono
          essere  assegnate,  senza  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica,  ad  altre  Agenzie  fiscali;  con  il   predetto
          regolamento sono apportate modifiche all'organizzazione del
          Dipartimento per le politiche fiscali. 
              5-bis. I decreti del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze previsti ai commi 3, 4 e 5 sono adottati sentite le
          competenti  Commissioni  parlamentari.  Il  Ministro  invia
          periodicamente una relazione al Parlamento sul processo  di
          trasformazione dell'Amministrazione autonoma  dei  Monopoli
          di Stato. 
              6. Si applica l'articolo  73,  commi  2,  5  e  6,  del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 
              6-bis. Il Ministro dell'economia e delle  finanze,  con
          propri  decreti,  definisce,  relativamente  al   gioco   a
          distanza: 
                a)  per  i  giochi,  concorsi  e  scommesse  il   cui
          esercizio e' affidato in concessione a piu'  concessionari,
          i requisiti minimi  richiesti  ai  soggetti  affidatari  di
          concessioni per l'esercizio dei giochi e  per  la  raccolta
          dei giochi stessi; 
                b)  per  i  giochi,  concorsi  e  scommesse  il   cui
          esercizio  e'   affidato   in   concessione   a   un   solo
          concessionario, i requisiti minimi  richiesti  ai  soggetti
          abilitati alla loro raccolta; 
                c) le modalita' per la  partecipazione  al  gioco  da
          parte dei consumatori. 
              6-ter. I provvedimenti  di  cui  al  comma  6-bis  sono
          definiti in conformita' ai seguenti principi e criteri: 
                a) tutela del consumatore; 
                b)  tutela  della   concorrenza,   anche   ai   sensi
          dell'articolo 49 del Trattato  istitutivo  della  Comunita'
          europea, nel rispetto della tutela del consumatore e  della
          difesa dell'ordine e della sicurezza  pubblica,  perseguite
          in ossequio ai principi di necessita', di  proporzionalita'
          e di non discriminazione tra soggetti italiani ed esteri; 
                c) rispetto dei diritti di esercizio e di raccolta di
          giochi, concorsi e scommesse determinati dalle  concessioni
          in essere; 
                d)   esplicita   abrogazione   delle    disposizioni,
          concernenti  la  regolazione  dei  requisiti   minimi   per
          l'esercizio e per la raccolta del gioco a distanza  nonche'
          delle relative modalita' di  partecipazione,  in  contrasto
          con quelle definite  dai  provvedimenti  di  cui  al  comma
          6-bis; 
                e) pluralita' dei soggetti  raccoglitori  del  gioco,
          anche relativamente ai giochi il cui esercizio e'  affidato
          in concessione ad un unico soggetto; 
                f) obbligo della nominativita' del gioco a distanza; 
                g) esercizio della promozione e della pubblicita' dei
          prodotti di gioco, nel rispetto dei principi di tutela  dei
          minori, dell'ordine pubblico e del gioco responsabile. 
              6-quater. I requisiti minimi richiesti ai concessionari
          unici affidatari  dell'esercizio  dei  giochi,  concorsi  e
          scommesse sono definiti  dalle  specifiche  convenzioni  di
          concessione. 
              6-quinquies.  La   regolazione   dei   singoli   giochi
          esercitati a distanza e'  definita  con  specifici  decreti
          direttoriali. 
              6-sexies. All'articolo 1, comma 287, lettera i),  della
          legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed all'articolo  38,  comma
          4, lettera i), del decreto-legge 4  luglio  2006,  n.  223,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,
          n. 248, le parole: ", previo versamento di un corrispettivo
          non inferiore  a  euro  duecentomila"  sono  soppresse.  Il
          Ministero dell'economia e delle finanze  -  Amministrazione
          autonoma dei Monopoli di Stato  definisce,  in  conformita'
          con i  principi  di  tutela  della  concorrenza  e  di  non
          discriminazione dei soggetti titolari delle concessioni  in
          essere, l'importo del corrispettivo a carico  dei  soggetti
          che intendono acquisire il diritto del gioco a distanza, ai
          sensi dell'articolo  9,  comma  2,  della  convenzione  per
          l'affidamento in concessione dei giochi pubblici, di cui al
          decreto   del   direttore   generale   dell'Amministrazione
          autonoma dei Monopoli di Stato  in  data  28  agosto  2006,
          adottata ai sensi  dell'articolo  38,  commi  2  e  4,  del
          predetto decreto-legge. 
              7. All'articolo 1 del decreto legislativo 28  settembre
          1998, n. 360, l'ultimo periodo del comma  4  e'  sostituito
          dal seguente: "Ai fini della  determinazione  dell'acconto,
          l'aliquota di cui al comma 3 e la soglia  di  esenzione  di
          cui al  comma  3-bis  sono  assunte  nella  misura  vigente
          nell'anno precedente,  salvo  che  la  pubblicazione  della
          delibera sia effettuata entro  il  31  dicembre  precedente
          l'anno di riferimento.". 
              8. All'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15
          dicembre 1997, n. 446, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
          periodo:   "Le   regioni   possono   deliberare   che    la
          maggiorazione,  se  piu'  favorevole  per  il  contribuente
          rispetto a quella vigente, si applichi anche al periodo  di
          imposta al quale si riferisce l'addizionale".». 
              - Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,
          recante «Riforma dell'organizzazione del Governo,  a  norma
          dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» reca  al
          titolo V - Disposizioni finali e transitorie -  Capo  II  -
          Riforma del Ministero delle finanze e  dell'amministrazione
          fiscale - Sezione II - Le agenzie fiscali. 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  4-septies  del
          decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97,  recante  «Disposizioni
          urgenti  in  materia  di  monitoraggio  e  trasparenza  dei
          meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonche'  in
          materia fiscale e di proroga di termini.», convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129: 
              «Art.  4-septies  (Disposizioni  relative  alla  Scuola
          superiore dell'economia e delle finanze). -  1.  La  Scuola
          superiore dell'economia e delle finanze non puo' promuovere
          la partecipazione a societa' e consorzi ne'  partecipare  a
          societa' e consorzi gia'  costituiti.  Conseguentemente  le
          partecipazioni societarie detenute dalla  Scuola  superiore
          dell'economia e delle  finanze  alla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto sono
          trasferite a titolo gratuito al Ministero  dell'economia  e
          delle finanze - Dipartimento del tesoro. 
              2. Il ruolo dei professori ordinari di cui all'articolo
          5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del  Ministro
          delle finanze 28 settembre  2000,  n.  301,  e'  soppresso.
          L'articolo 19, comma 15, della legge 28 dicembre  2001,  n.
          448, nonche' i commi 4-bis  e  5-bis  dell'articolo  5  del
          citato decreto ministeriale 28 settembre 2000, n. 301, sono
          abrogati. La Scuola superiore dell'economia e delle finanze
          puo'  continuare  ad   avvalersi   di   personale   docente
          collocato,  per  un  periodo  non  superiore  a  tre   anni
          eventualmente  rinnovabile,  in   posizione   di   comando,
          aspettativa o fuori ruolo. 
              3. All'articolo 12, comma  3,  secondo  periodo,  della
          legge 18 ottobre 2001, n.  383,  dopo  le  parole:  "previa
          autorizzazione," sono inserite le seguenti: "per un periodo
          non superiore a due anni suscettibile di rinnovo,". 
              4. I professori ordinari inquadrati nel  ruolo  di  cui
          all'articolo 5, comma 5, del citato decreto ministeriale 28
          settembre 2000, n.  301,  ed  i  ricercatori  della  Scuola
          superiore dell'economia e delle finanze  in  servizio  alla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente  decreto  sono  inseriti  in  appositi  ruoli   ad
          esaurimento. Qualora essi esercitino il diritto di  opzione
          per  il  rientro  nei  ruoli   delle   amministrazioni   di
          provenienza, anche  ad  ordinamento  militare,  le  risorse
          finanziarie per la corresponsione del relativo  trattamento
          retributivo  sono   trasferite   dalla   Scuola   superiore
          dell'economia   e   delle    finanze    all'amministrazione
          interessata. In tal caso, entro trenta giorni dal  rientro,
          il militare ha  diritto  alla  ricostruzione  di  carriera,
          anche  con   eventuale   collocamento   in   posizione   di
          soprannumero.  La   ricostruzione   di   carriera   avviene
          conferendo  le  promozioni   con   la   stessa   decorrenza
          attribuita al primo dei militari promossi  che  lo  seguiva
          nel ruolo di provenienza. Ai  fini  del  posizionamento  in
          ruolo,   il   dipendente   e'   collocato   in    posizione
          immediatamente antecedente a  quella  conseguita  dal  pari
          grado promosso che ha ottenuto  il  miglior  posizionamento
          nella graduatoria tra coloro che lo seguivano nel ruolo  di
          provenienza. Per il  conseguimento  del  grado  vertice  il
          militare  e'  sottoposto  al  giudizio  della   Commissione
          superiore di avanzamento. 
              5. Al fine di incrementare l'efficienza  e  l'efficacia
          dell'azione di contrasto dell'illegalita'  e  dell'evasione
          fiscale, con particolare riferimento al settore  del  gioco
          pubblico,   anche   attraverso   l'intensificazione   delle
          attivita' di controllo sul territorio, e di  utilizzare  le
          risorse  ordinariamente  previste  per  la  formazione  del
          personale dell'amministrazione  finanziaria  a  cura  della
          Scuola di cui  al  presente  articolo,  ferme  restando  le
          riduzioni    degli    assetti    organizzativi    stabilite
          dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, e successive modificazioni, le dotazioni  organiche
          dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e delle
          agenzie fiscali possono essere  rideterminate  con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri,  diminuendo,  in
          misura equivalente  sul  piano  finanziario,  la  dotazione
          organica del Ministero dell'economia e  delle  finanze.  Il
          personale  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
          transita prioritariamente  nei  ruoli  dell'Amministrazione
          autonoma dei monopoli di Stato e nelle agenzie  interessate
          dalla rideterminazione delle dotazioni organiche di cui  al
          primo periodo del presente comma, anche mediante  procedure
          selettive. 
              5-bis. Agli eventuali oneri derivanti dal  transito  di
          cui al comma 5  si  provvede  a  valere  nei  limiti  delle
          risorse di cui all'articolo 1, comma 14, del  decreto-legge
          3 ottobre 2006,  n.  262,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; le  predette  risorse
          sono utilizzate secondo le modalita' previste dall'articolo
          1, comma 530, della legge 27  dicembre  2006,  n.  296.  Il
          personale interessato dal transito di cui  al  comma  5  e'
          destinatario di un apposito programma  di  riqualificazione
          da effettuare a valere e nei limiti delle risorse destinate
          alla formazione a cura della  Scuola  di  cui  al  presente
          articolo.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  74  del  citato
          decreto-legge 112 del 2008: 
              «Art. 74 (Riduzione degli assetti organizzativi). -  1.
          Le  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad   ordinamento
          autonomo, le agenzie, incluse le  agenzie  fiscali  di  cui
          agli articoli 62, 63e 64 del decreto legislativo 30  luglio
          1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, gli
          enti pubblici non economici, gli enti di  ricerca,  nonche'
          gli enti pubblici di cui  all'articolo  70,  comma  4,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive
          modificazioni  ed  integrazioni,  provvedono  entro  il  30
          novembre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti: 
                a)  a  ridimensionare   gli   assetti   organizzativi
          esistenti, secondo principi di efficienza, razionalita'  ed
          economicita',   operando   la   riduzione   degli    uffici
          dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non
          generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e
          al 15  per  cento  di  quelli  esistenti.  A  tal  fine  le
          amministrazioni adottano misure volte: 
                  alla concentrazione dell'esercizio  delle  funzioni
          istituzionali,  attraverso  il  riordino  delle  competenze
          degli uffici; 
                  all'unificazione  delle  strutture   che   svolgono
          funzioni  logistiche  e   strumentali,   salvo   specifiche
          esigenze organizzative, derivanti anche  dalle  connessioni
          con la rete periferica, riducendo, in ogni caso, il  numero
          degli uffici dirigenziali di livello generale e  di  quelli
          di livello non generale adibiti allo  svolgimento  di  tali
          compiti. 
              Le dotazioni  organiche  del  personale  con  qualifica
          dirigenziale  sono   corrispondentemente   ridotte,   ferma
          restando   la   possibilita'   dell'immissione   di   nuovi
          dirigenti, nei termini previsti dall'articolo 1, comma 404,
          lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
                b) a ridurre il contingente di personale adibito allo
          svolgimento di compiti logistico-strumentali e di  supporto
          in misura non inferiore al dieci per cento con  contestuale
          riallocazione delle risorse  umane  eccedenti  tale  limite
          negli uffici che svolgono funzioni istituzionali; 
                c) alla rideterminazione  delle  dotazioni  organiche
          del personale non dirigenziale,  ad  esclusione  di  quelle
          degli  enti  di  ricerca,  apportando  una  riduzione   non
          inferiore  al  dieci  per  cento  della  spesa  complessiva
          relativa al numero dei posti di organico di tale personale. 
              2. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al comma
          1,  le  amministrazioni  possono   disciplinare,   mediante
          appositi  accordi,  forme  di  esercizio   unitario   delle
          funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del
          personale, nonche' l'utilizzo congiunto delle risorse umane
          in servizio presso le strutture centrali e periferiche. 
              3. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma  1,  le
          amministrazioni   dello   Stato   rideterminano   la   rete
          periferica su base regionale o interregionale,  oppure,  in
          alternativa,   provvedono   alla   riorganizzazione   delle
          esistenti   strutture   periferiche    nell'ambito    delle
          prefetture-uffici territoriali  del  Governo  nel  rispetto
          delle  procedure  previste  dall'articolo  1,  comma   404,
          lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
              4. Ai fini dell'attuazione delle  misure  previste  dal
          comma 1, lettera a), da parte dei Ministeri possono  essere
          computate altresi' le riduzioni derivanti  dai  regolamenti
          emanati,  nei  termini  di  cui  al  comma  1,   ai   sensi
          dell'articolo 1, comma 404,  lettera  a),  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296, avuto riguardo  anche  ai  Ministeri
          esistenti anteriormente alla data di entrata in vigore  del
          decreto-legge  16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. In  ogni
          caso per le  amministrazioni  che  hanno  gia'  adottato  i
          predetti  regolamenti  resta  salva  la   possibilita'   di
          provvedere   alla   copertura   dei   posti   di   funzione
          dirigenziale generale previsti in attuazione delle relative
          disposizioni, nonche' nelle disposizioni di rango  primario
          successive alla data di  entrata  in  vigore  della  citata
          legge n. 296 del 2006.  In  considerazione  delle  esigenze
          generali   di   compatibilita'   nonche'   degli    assetti
          istituzionali, la Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri
          assicura il conseguimento delle economie, corrispondenti  a
          una riduzione degli organici dirigenziali  pari  al  7  per
          cento della dotazione di livello dirigenziale generale e al
          15 per  cento  di  quella  di  livello  non  generale,  con
          l'adozione di provvedimenti specifici  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri ai sensi del decreto legislativo  30
          luglio  1999,  n.  303,  e  successive  modificazioni,  che
          tengono comunque conto dei criteri e dei principi di cui al
          presente articolo. 
              5. Sino all'emanazione  dei  provvedimenti  di  cui  al
          comma  1  le  dotazioni  organiche  sono   provvisoriamente
          individuate in misura pari ai posti coperti alla  data  del
          30  settembre  2008.  Sono   fatte   salve   le   procedure
          concorsuali e di mobilita' avviate alla data di entrata  in
          vigore del presente decreto. 
              5-bis.  Al  fine  di  assicurare  il   rispetto   della
          disciplina   vigente   sul   bilinguismo   e   la   riserva
          proporzionale di posti nel  pubblico  impiego,  gli  uffici
          periferici delle amministrazioni dello Stato,  inclusi  gli
          enti previdenziali situati sul territorio  della  provincia
          autonoma di Bolzano, sono autorizzati per  l'anno  2008  ad
          assumere personale risultato vincitore o idoneo  a  seguito
          di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari
          a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui  all'articolo
          1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
              6. Alle amministrazioni che  non  abbiano  adempiuto  a
          quanto previsto dai  commi  1  e  4  e'  fatto  divieto  di
          procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi  titolo  e
          con qualsiasi contratto. 
              6-bis. Restano escluse dall'applicazione  del  presente
          articolo le strutture del comparto sicurezza,  delle  Forze
          Armate e del Corpo nazionale dei Vigili  del  Fuoco,  fermi
          restando  gli  obiettivi  fissati  ai  sensi  del  presente
          articolo   da   conseguire    da    parte    di    ciascuna
          amministrazione.». 
              - Si riporta il testo del comma 4-bis dell'articolo  17
          della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri»: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1.-4. (omissis). 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                b)   individuazione   degli   uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                d)   indicazione   e   revisione   periodica    della
          consistenza delle piante organiche; 
                e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. (omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 24  della  legge  7
          luglio 2009, n. 88, recante «Disposizioni per l'adempimento
          di obblighi derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia  alle
          Comunita' europee - Legge comunitaria 2008»: 
              «Art.  24  (Adeguamento  comunitario  di   disposizioni
          tributarie). - 1. Il comma 3 dell'articolo 27  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,
          e' sostituito dal seguente: 
              "3. La ritenuta e' operata a  titolo  d'imposta  e  con
          l'aliquota del 27  per  cento  sugli  utili  corrisposti  a
          soggetti non residenti nel territorio dello  Stato  diversi
          dalle  societa'  ed  enti  indicati  nel  comma  3-ter,  in
          relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di
          cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del  testo  unico
          delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e  ai  contratti
          di associazione in partecipazione di cui all'articolo  109,
          comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relative
          a  stabili  organizzazioni  nel  territorio  dello   Stato.
          L'aliquota della ritenuta e' ridotta al 12,50 per cento per
          gli utili pagati  ad  azionisti  di  risparmio.  L'aliquota
          della ritenuta e' ridotta  all'11  per  cento  sugli  utili
          corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati  membri
          dell'Unione europea  e  negli  Stati  aderenti  all'Accordo
          sullo spazio economico europeo inclusi nella lista  di  cui
          al decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          emanato ai sensi  dell'articolo  168-bis  del  testo  unico
          delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I  soggetti  non
          residenti, diversi dagli azionisti di risparmio, dai  fondi
          pensione di cui al periodo precedente e dalle  societa'  ed
          enti indicati nel comma 3-ter, hanno diritto  al  rimborso,
          fino  a  concorrenza  dei  quattro  noni  della   ritenuta,
          dell'imposta che dimostrino di aver  pagato  all'estero  in
          via definitiva sugli stessi utili  mediante  certificazione
          del competente ufficio fiscale dello Stato estero". 
              2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano  agli
          utili distribuiti a decorrere  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge. 
              3.  Fino  all'emanazione  del  decreto   del   Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze  ai  sensi   dell'articolo
          168-bis del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui
          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1986, n. 917, ai fini dell'applicazione delle  disposizioni
          del comma 3 dell'articolo 27  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato
          dal comma 1  del  presente  articolo,  gli  Stati  aderenti
          all'Accordo sullo  spazio  economico  europeo  sono  quelli
          inclusi nella lista di cui al decreto  del  Ministro  delle
          finanze  4  settembre  1996,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale,  n.  220  del  19  settembre  1996,  emanato  in
          attuazione dell'articolo  11,  comma  4,  lettera  c),  del
          decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239. 
              4. Nel  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
          ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche: 
                a)  all'articolo  7,   quarto   comma,   la   lettera
          f-quinquies) e' sostituita dalla seguente: 
                "f-quinquies)  le  prestazioni  di   intermediazione,
          relative ad  operazioni  diverse  da  quelle  di  cui  alla
          lettera  d)  del  presente  comma  e  da  quelle   di   cui
          all'articolo 40, commi 5 e 6, del decreto-legge  30  agosto
          1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
          ottobre  1993,  n.  427,  si  considerano  effettuate   nel
          territorio  dello  Stato  quando  le   operazioni   oggetto
          dell'intermediazione si considerano ivi effettuate, a  meno
          che non siano commesse da  soggetto  passivo  in  un  altro
          Stato membro dell'Unione europea; le  suddette  prestazioni
          si considerano in ogni caso effettuate nel territorio dello
          Stato se  il  committente  delle  stesse  e'  ivi  soggetto
          passivo  d'imposta,  sempre  che  le  operazioni   cui   le
          intermediazioni  si  riferiscono   siano   effettuate   nel
          territorio della Comunita'"; 
                b) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente: 
              "Art. 13 (Base imponibile). -  1.  La  base  imponibile
          delle cessioni di beni e delle prestazioni  di  servizi  e'
          costituita  dall'ammontare  complessivo  dei  corrispettivi
          dovuti  al  cedente  o  prestatore  secondo  le  condizioni
          contrattuali,  compresi  gli  oneri  e  le  spese  inerenti
          all'esecuzione  e  i  debiti  o  altri  oneri  verso  terzi
          accollati al cessionario o al committente, aumentato  delle
          integrazioni  direttamente  connesse  con  i  corrispettivi
          dovuti da altri soggetti. 
              2. Agli  effetti  del  comma  1  i  corrispettivi  sono
          costituiti: 
                a) per le  cessioni  di  beni  e  le  prestazioni  di
          servizi  dipendenti  da  atto  della  pubblica   autorita',
          dall'indennizzo comunque denominato; 
                b)  per  i  passaggi  di  beni  dal  committente   al
          commissionario o dal commissionario al committente, di  cui
          al  numero  3)   del   secondo   comma   dell'articolo   2,
          rispettivamente  dal  prezzo  di   vendita   pattuito   dal
          commissionario, diminuito della provvigione, e  dal  prezzo
          di acquisto pattuito dal  commissionario,  aumentato  della
          provvigione; per le prestazioni di servizi rese o  ricevute
          dai mandatari senza rappresentanza, di cui al terzo periodo
          del terzo comma dell'articolo 3, rispettivamente dal prezzo
          di  fornitura  del  servizio   pattuito   dal   mandatario,
          diminuito della provvigione, e dal prezzo di  acquisto  del
          servizio   ricevuto   dal   mandatario,   aumentato   della
          provvigione; 
                c) per le cessioni indicate ai numeri 4), 5) e 6) del
          secondo comma dell'articolo 2, dal prezzo di acquisto o, in
          mancanza, dal prezzo di costo dei beni o  di  beni  simili,
          determinati  nel  momento  in  cui   si   effettuano   tali
          operazioni; per le prestazioni di servizi di cui al primo e
          al secondo periodo del terzo comma dell'articolo  3,  dalle
          spese sostenute dal soggetto passivo per  l'esecuzione  dei
          servizi medesimi; 
                d) per le cessioni e le prestazioni di servizi di cui
          all'articolo 11, dal valore normale dei beni e dei  servizi
          che formano oggetto di ciascuna di esse; 
                e) per le cessioni di beni vincolati al regime  della
          temporanea importazione, dal corrispettivo  della  cessione
          diminuito  del  valore  accertato   dall'ufficio   doganale
          all'atto della temporanea importazione. 
              3. In deroga al comma 1: 
                a)  per  le  operazioni  imponibili  effettuate   nei
          confronti di un  soggetto  per  il  quale  l'esercizio  del
          diritto alla detrazione e' limitato a  norma  del  comma  5
          dell'articolo 19, anche per  effetto  dell'opzione  di  cui
          all'articolo 36-bis, la base imponibile e'  costituita  dal
          valore normale dei beni e  dei  servizi  se  e'  dovuto  un
          corrispettivo inferiore a tale valore e  se  le  operazioni
          sono   effettuate   da   societa'   che   direttamente    o
          indirettamente   controllano   tale   soggetto,   ne   sono
          controllate o sono controllate dalla  stessa  societa'  che
          controlla il predetto soggetto; 
                b) per le operazioni esenti effettuate da un soggetto
          per il quale l'esercizio del  diritto  alla  detrazione  e'
          limitato a norma del comma  5  dell'articolo  19,  la  base
          imponibile e' costituita dal valore normale dei beni e  dei
          servizi se e' dovuto  un  corrispettivo  inferiore  a  tale
          valore e se le operazioni sono effettuate nei confronti  di
          societa' che direttamente o indirettamente controllano tale
          soggetto, ne sono  controllate  o  sono  controllate  dalla
          stessa societa' che controlla il predetto soggetto; 
                c) per le operazioni imponibili, nonche'  per  quelle
          assimilate  agli  effetti  del  diritto  alla   detrazione,
          effettuate da un soggetto  per  il  quale  l'esercizio  del
          diritto alla detrazione e' limitato a  norma  del  comma  5
          dell'articolo 19, la  base  imponibile  e'  costituita  dal
          valore normale dei beni e  dei  servizi  se  e'  dovuto  un
          corrispettivo superiore a tale valore e  se  le  operazioni
          sono effettuate nei confronti di societa' che  direttamente
          o  indirettamente  controllano  tale  soggetto,   ne   sono
          controllate o sono controllate dalla  stessa  societa'  che
          controlla il predetto soggetto; 
                d) per la messa a disposizione di veicoli stradali  a
          motore  nonche'  delle  apparecchiature  terminali  per  il
          servizio     radiomobile     pubblico     terrestre      di
          telecomunicazioni e delle relative prestazioni di  gestione
          effettuata dal datore di lavoro nei confronti  del  proprio
          personale dipendente la base imponibile e'  costituita  dal
          valore normale dei servizi se e'  dovuto  un  corrispettivo
          inferiore a tale valore. 
              4. Ai fini della determinazione della base imponibile i
          corrispettivi dovuti e le spese e gli  oneri  sostenuti  in
          valuta estera sono computati secondo il cambio  del  giorno
          in cui e' stata effettuata  l'operazione  e,  in  mancanza,
          secondo il cambio del giorno antecedente piu' prossimo. 
              5. Per le cessioni che hanno per oggetto  beni  per  il
          cui acquisto o importazione la detrazione e' stata  ridotta
          ai sensi dell'articolo 19-bis.1 o di altre disposizioni  di
          indetraibilita'   oggettiva,   la   base   imponibile    e'
          determinata moltiplicando per la percentuale detraibile  ai
          sensi di tali disposizioni l'importo determinato  ai  sensi
          dei commi precedenti"; 
                c) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente: 
              "Art. 14 (Determinazione del valore normale). - 1.  Per
          valore  normale  si  intende  l'intero   importo   che   il
          cessionario  o  il  committente,  al  medesimo  stadio   di
          commercializzazione di quello in cui avviene la cessione di
          beni o la  prestazione  di  servizi,  dovrebbe  pagare,  in
          condizioni  di  libera  concorrenza,  ad   un   cedente   o
          prestatore indipendente per ottenere i beni  o  servizi  in
          questione  nel  tempo  e  nel  luogo  di  tale  cessione  o
          prestazione. 
              2. Qualora non siano accertabili  cessioni  di  beni  o
          prestazioni di servizi  analoghe,  per  valore  normale  si
          intende: 
                a) per le cessioni di beni, il prezzo di acquisto dei
          beni o di beni simili o, in mancanza, il prezzo  di  costo,
          determinati  nel  momento  in  cui   si   effettuano   tali
          operazioni; 
                b) per le prestazioni di servizi, le spese  sostenute
          dal soggetto passivo per l'esecuzione dei servizi medesimi. 
              3. Per le operazioni indicate nell'articolo  13,  comma
          3, lettera d), con decreto  del  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze  sono   stabiliti   appositi   criteri   per
          l'individuazione del valore normale"; 
                d) all'articolo 17, il terzo comma e' sostituito  dal
          seguente: 
              "Gli obblighi relativi alle cessioni  di  beni  e  alle
          prestazioni di  servizi  effettuate  nel  territorio  dello
          Stato  da  soggetti  non  residenti,  che  non   si   siano
          identificati direttamente ai  sensi  dell'articolo  35-ter,
          ne' abbiano nominato un rappresentante fiscale ai sensi del
          secondo comma, sono adempiuti dai cessionari o committenti,
          residenti nel territorio dello Stato, che acquistano i beni
          o utilizzano i servizi nell'esercizio di  imprese,  arti  o
          professioni. La disposizione non si  applica  relativamente
          alle operazioni imponibili ai sensi dell'articolo 7, quarto
          comma, lettera f), effettuate  da  soggetti  domiciliati  o
          residenti  o  con  stabili  organizzazioni   operanti   nei
          territori esclusi a norma  del  primo  comma,  lettera  a),
          dello  stesso  articolo  7.  Gli  obblighi  relativi   alle
          cessioni  di  cui  all'articolo  7,  secondo  comma,  terzo
          periodo, ed alle prestazioni di servizi di cui all'articolo
          7,  quarto  comma,  lettere  d)  e  f-quinquies),  rese  da
          soggetti  non  residenti   a   soggetti   domiciliati   nel
          territorio dello Stato, a soggetti ivi  residenti  che  non
          abbiano stabilito il domicilio all'estero ovvero a  stabili
          organizzazioni  in  Italia  di   soggetti   domiciliati   e
          residenti all'estero, sono adempiuti dai cessionari  e  dai
          committenti medesimi  qualora  agiscano  nell'esercizio  di
          imprese, arti o professioni"; 
                e) all'articolo 38-ter, primo comma, il primo periodo
          e' sostituito dal seguente: 
              "I soggetti domiciliati e residenti negli Stati  membri
          dell'Unione  europea,  che  non   si   siano   identificati
          direttamente  ai  sensi  dell'articolo  35-ter  e  che  non
          abbiano nominato un rappresentante  ai  sensi  del  secondo
          comma  dell'articolo  17,  assoggettati  all'imposta  nello
          Stato in cui hanno il domicilio o  la  residenza,  che  non
          hanno effettuato operazioni in Italia, ad  eccezione  delle
          prestazioni di trasporto e relative prestazioni  accessorie
          non imponibili ai  sensi  dell'articolo  9,  nonche'  delle
          operazioni indicate nell'articolo 17, commi terzo,  quinto,
          sesto e settimo,  e  nell'articolo  74,  commi  settimo  ed
          ottavo, del presente decreto e nell'articolo 44,  comma  2,
          del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, possono
          ottenere, in relazione a  periodi  inferiori  all'anno,  il
          rimborso dell'imposta, se detraibile a norma  dell'articolo
          19 del presente decreto,  relativa  ai  beni  mobili  e  ai
          servizi  importati  o  acquistati,  sempreche'  di  importo
          complessivo non inferiore a duecento euro"; 
                f) all'articolo 54, il terzo comma e' sostituito  dal
          seguente: 
              "L'ufficio  puo'  tuttavia  procedere  alla   rettifica
          indipendentemente dalla previa ispezione della contabilita'
          del  contribuente   qualora   l'esistenza   di   operazioni
          imponibili per ammontare superiore a quello indicato  nella
          dichiarazione, o l'inesattezza delle  indicazioni  relative
          alle operazioni che danno diritto alla detrazione,  risulti
          in modo certo e  diretto,  e  non  in  via  presuntiva,  da
          verbali, questionari e fatture di cui ai numeri 2), 3) e 4)
          del secondo comma dell'articolo 51, dagli elenchi  allegati
          alle dichiarazioni  di  altri  contribuenti  o  da  verbali
          relativi ad  ispezioni  eseguite  nei  confronti  di  altri
          contribuenti, nonche' da altri  atti  e  documenti  in  suo
          possesso". 
              5. Il primo comma  dell'articolo  39  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  e'
          sostituito dal seguente: "Per  i  redditi  d'impresa  delle
          persone fisiche l'ufficio procede alla rettifica: 
                a) se gli elementi indicati nella  dichiarazione  non
          corrispondono a quelli del bilancio, del conto dei profitti
          e delle perdite e dell'eventuale prospetto di cui al  comma
          1 dell'articolo 3; 
                b)  se  non  sono  state  esattamente  applicate   le
          disposizioni del titolo I, capo VI, del testo  unico  delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.   917,   e   successive
          modificazioni; 
                c) se l'incompletezza, la  falsita'  o  l'inesattezza
          degli elementi indicati nella dichiarazione e nei  relativi
          allegati risulta in modo certo e diretto dai verbali e  dai
          questionari di cui ai  numeri  2)  e  4)  del  primo  comma
          dell'articolo 32, dagli atti, documenti e registri  esibiti
          o trasmessi ai sensi del  numero  3)  dello  stesso  comma,
          dalle  dichiarazioni  di  altri  soggetti  previste   negli
          articoli 6 e 7, dai verbali relativi ad ispezioni  eseguite
          nei confronti di altri  contribuenti  o  da  altri  atti  e
          documenti in possesso dell'ufficio; 
                d) se l'incompletezza, la  falsita'  o  l'inesattezza
          degli elementi indicati nella dichiarazione e nei  relativi
          allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili e
          dalle altre verifiche di cui  all'articolo  33  ovvero  dal
          controllo della completezza, esattezza e veridicita'  delle
          registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e  degli
          altri atti e documenti  relativi  all'impresa  nonche'  dei
          dati  e  delle  notizie  raccolti  dall'ufficio  nei   modi
          previsti dall'articolo 32.  L'esistenza  di  attivita'  non
          dichiarate o la inesistenza  di  passivita'  dichiarate  e'
          desumibile  anche  sulla  base  di  presunzioni   semplici,
          purche' queste siano gravi, precise e concordanti". 
              6.  Il  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze di cui all'articolo 14, comma 3,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  come
          modificato dal comma 4, lettera c), del presente  articolo,
          e' emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in
          vigore della presente legge. Fino  alla  data  dalla  quale
          trovano applicazione le disposizioni del  suddetto  decreto
          del Ministro dell'economia e delle finanze, per la messa  a
          disposizione di veicoli stradali  a  motore  da  parte  del
          datore di lavoro nei confronti del personale dipendente  si
          assume come  valore  normale  quello  determinato  a  norma
          dell'articolo 51, comma 4,  lettera  a),  del  testo  unico
          delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,  comprensivo
          delle somme eventualmente trattenute  al  dipendente  e  al
          netto dell'imposta sul valore aggiunto  compresa  in  detto
          importo. 
              7.  Nel  decreto-legge  30   agosto   1993,   n.   331,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
          n. 427, sono apportate le seguenti modifiche: 
                a) all'articolo 38: 
                  1) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: 
              "4-bis. Agli effetti dell'imposta sul valore  aggiunto,
          costituiscono prodotti  soggetti  ad  accisa  l'alcole,  le
          bevande  alcoliche,  i  tabacchi  lavorati  ed  i  prodotti
          energetici,  esclusi  il  gas  fornito   dal   sistema   di
          distribuzione di gas naturale e l'energia elettrica,  quali
          definiti dalle disposizioni comunitarie in vigore"; 
                  2) al comma 5, la lettera c)  e'  sostituita  dalla
          seguente: 
                "c) gli  acquisti  di  beni,  diversi  dai  mezzi  di
          trasporto nuovi e da quelli soggetti ad accisa,  effettuati
          dai soggetti indicati nel comma 3, lettera c), dai soggetti
          passivi per i quali l'imposta e' totalmente indetraibile  a
          norma dell'articolo 19,  secondo  comma,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e  dai
          produttori agricoli di cui  all'articolo  34  dello  stesso
          decreto  che  non   abbiano   optato   per   l'applicazione
          dell'imposta nei modi ordinari se  l'ammontare  complessivo
          degli acquisti intracomunitari  e  degli  acquisti  di  cui
          all'articolo 40, comma 3, del presente decreto,  effettuati
          nell'anno solare precedente, non ha superato 10.000 euro  e
          fino a quando, nell'anno  in  corso,  tale  limite  non  e'
          superato. L'ammontare complessivo degli acquisti e' assunto
          al netto dell'imposta sul valore aggiunto e al netto  degli
          acquisti di mezzi di trasporto nuovi di cui al comma 4  del
          presente articolo e degli acquisti di prodotti soggetti  ad
          accisa"; 
                b) all'articolo 40: 
                  1) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
              "4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano: 
                a) alle cessioni di mezzi  di  trasporto  nuovi  e  a
          quelle di beni da installare, montare o assiemare ai  sensi
          dell'articolo 7, secondo comma, del decreto del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; 
                b) alle cessioni di beni, diversi da quelli  soggetti
          ad accisa, effettuate nel territorio dello Stato,  fino  ad
          un ammontare nel corso dell'anno  solare  non  superiore  a
          35.000 euro e sempreche' tale limite non sia stato superato
          nell'anno precedente. La  disposizione  non  opera  per  le
          cessioni di cui al comma 3 effettuate da parte di  soggetti
          passivi in altro Stato membro  che  hanno  ivi  optato  per
          l'applicazione dell'imposta nel territorio dello Stato"; 
                  2) il comma 8 e' abrogato; 
                  3) il comma 9 e' sostituito dal seguente: 
              "9. Non si considerano effettuate nel territorio  dello
          Stato le cessioni intracomunitarie di cui  all'articolo  41
          nonche' le  prestazioni  di  servizio,  le  prestazioni  di
          trasporto  intracomunitario,   quelle   accessorie   e   le
          prestazioni di intermediazione di cui ai commi 4-bis, 5 e 6
          rese a soggetti passivi d'imposta in altro Stato membro"; 
                c)  all'articolo  41,  comma  1,  la  lettera  b)  e'
          sostituita dalla seguente: 
                "b)  le   cessioni   in   base   a   cataloghi,   per
          corrispondenza e simili, di beni diversi da quelli soggetti
          ad accisa, spediti o trasportati  dal  cedente  o  per  suo
          conto nel territorio di altro Stato membro nei confronti di
          cessionari ivi non  tenuti  ad  applicare  l'imposta  sugli
          acquisti  intracomunitari  e  che  non  hanno  optato   per
          l'applicazione della stessa. La disposizione non si applica
          per le cessioni di mezzi di trasporto nuovi e  di  beni  da
          installare, montare o assiemare ai sensi della lettera  c).
          La disposizione non  si  applica  altresi'  se  l'ammontare
          delle cessioni effettuate in  altro  Stato  membro  non  ha
          superato nell'anno solare precedente e non supera in quello
          in corso 100.000 euro, ovvero l'eventuale minore  ammontare
          al riguardo stabilito da questo Stato a norma dell'articolo
          34  della  direttiva  2006/112/CE  del  Consiglio,  del  28
          novembre  2006.  In  tal  caso  e'  ammessa  l'opzione  per
          l'applicazione dell'imposta nell'altro Stato membro dandone
          comunicazione  all'ufficio  nella  dichiarazione,  ai  fini
          dell'imposta  sul  valore   aggiunto,   relativa   all'anno
          precedente   ovvero   nella   dichiarazione    di    inizio
          dell'attivita' o comunque  anteriormente  all'effettuazione
          della  prima  operazione  non  imponibile.   L'opzione   ha
          effetto,  se  esercitata   nella   dichiarazione   relativa
          all'anno precedente, dal 1° gennaio dell'anno in  corso  e,
          negli altri casi, dal momento in cui e' esercitata, fino  a
          quando non sia revocata e, in ogni caso, fino al compimento
          del biennio successivo all'anno solare nel corso del  quale
          e' esercitata; la revoca deve essere comunicata all'ufficio
          nella dichiarazione annuale  ed  ha  effetto  dall'anno  in
          corso"; 
                d) l'articolo 43 e' sostituito dal seguente: 
              "Art. 43 (Base imponibile ed aliquota). -  1.  Per  gli
          acquisti intracomunitari di  beni  la  base  imponibile  e'
          determinata secondo le disposizioni di  cui  agli  articoli
          13, escluso il comma 4, 14 e 15 del decreto del  Presidente
          della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  633.  Per  i  beni
          soggetti ad accisa concorre a formare  la  base  imponibile
          anche l'ammontare di detta imposta, se assolta o  esigibile
          in dipendenza dell'acquisto. 
              2. La base imponibile, nell'ipotesi di cui all'articolo
          40, comma  2,  primo  periodo,  e'  ridotta  dell'ammontare
          assoggettato ad imposta nello Stato membro di  destinazione
          del bene. 
              3. Ai fini della determinazione della base imponibile i
          corrispettivi, le spese e gli oneri di cui all'articolo  13
          del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre
          1972, n. 633, in valuta estera sono  computati  secondo  il
          cambio  del  giorno,  se   indicato   nella   fattura,   di
          effettuazione  dell'operazione  o,  in  mancanza  di   tale
          indicazione, della data della fattura. 
              4. Per le introduzioni di cui all'articolo 38, comma 3,
          lettera b), e per gli invii di cui all'articolo  41,  comma
          2, lettera c), la base imponibile e' costituita dal  prezzo
          di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni  o
          di  beni  simili,  determinati  nel  momento  in   cui   si
          effettuano tali operazioni. 
              5. Per gli acquisti intracomunitari di beni si  applica
          l'aliquota relativa ai beni, secondo le disposizioni di cui
          all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica
          26 ottobre 1972, n. 633"; 
                e) all'articolo 44, il  comma  2  e'  sostituito  dal
          seguente: 
              "2. In deroga al comma 1, l'imposta e' dovuta: 
                a) per le cessioni di cui al  comma  7  dell'articolo
          38,  dal  cessionario  designato  con  l'osservanza   degli
          adempimenti di cui agli articoli 46, 47 e 50, comma 6; 
                b) per le prestazioni di cui all'articolo  40,  commi
          4-bis, 5 e  6,  rese  da  soggetti  passivi  d'imposta  non
          residenti,  dal  committente  se   soggetto   passivo   nel
          territorio dello Stato"; 
                f) l'articolo 46 e' sostituito dal seguente: 
              "Art.     46     (Fatturazione     delle     operazioni
          intracomunitarie). - 1. La  fattura  relativa  all'acquisto
          intracomunitario  deve  essere  numerata  e  integrata  dal
          cessionario   o   committente   con    l'indicazione    del
          controvalore  in  euro  del  corrispettivo  e  degli  altri
          elementi  che  concorrono  a  formare  la  base  imponibile
          dell'operazione,  espressi  in   valuta   estera,   nonche'
          dell'ammontare dell'imposta, calcolata  secondo  l'aliquota
          dei beni o servizi acquistati. La disposizione  si  applica
          anche  alle  fatture  relative  alle  prestazioni  di   cui
          all'articolo 40, commi  4-bis,  5  e  6,  rese  a  soggetti
          passivi d'imposta nel territorio dello Stato.  Se  trattasi
          di acquisto intracomunitario senza pagamento dell'imposta o
          non  imponibile   o   esente,   in   luogo   dell'ammontare
          dell'imposta nella fattura deve essere indicato  il  titolo
          unitamente alla relativa norma. 
              2. Per le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo
          41 e per le  prestazioni  di  cui  all'articolo  40,  commi
          4-bis, 5 e 6, non soggette all'imposta, deve essere  emessa
          fattura numerata a norma dell'articolo 21 del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  con
          l'indicazione, in luogo  dell'ammontare  dell'imposta,  che
          trattasi  di  operazione  non  imponibile  o  non  soggetta
          all'imposta, con la specificazione della relativa norma. La
          fattura deve inoltre contenere l'indicazione del numero  di
          identificazione attribuito, agli effetti  dell'imposta  sul
          valore aggiunto, al cessionario o committente  dallo  Stato
          membro di appartenenza; in caso di  consegna  del  bene  al
          cessionario  di  questi  in  diverso  Stato  membro,  dalla
          fattura deve risultare specifico  riferimento.  La  fattura
          emessa per la cessione di beni, spediti  o  trasportati  da
          uno Stato membro in altro Stato  membro,  acquistati  senza
          pagamento dell'imposta a norma dell'articolo 40,  comma  2,
          secondo   periodo,   deve   contenere    il    numero    di
          identificazione  attribuito  al  cessionario  dallo   Stato
          membro di destinazione dei beni  e  la  designazione  dello
          stesso quale debitore dell'imposta. 
              3. La fattura di cui al comma 2, se  trattasi  di  beni
          spediti o trasportati dal soggetto passivo o per suo conto,
          ai  sensi  dell'articolo  41,  comma  2,  lettera  c),  nel
          territorio  di  altro  Stato  membro,  deve  recare   anche
          l'indicazione del numero  di  identificazione  allo  stesso
          attribuito da tale Stato; se trattasi di cessioni  di  beni
          in base a cataloghi, per corrispondenza e  simili,  di  cui
          all'articolo 41, comma 1, lettera b),  non  si  applica  la
          disposizione di cui al secondo periodo del comma 2. 
              4. Se la cessione riguarda mezzi di trasporto nuovi  di
          cui all'articolo 38, comma 4, nella fattura  devono  essere
          indicati anche i dati di identificazione degli  stessi;  se
          la cessione non e' effettuata  nell'esercizio  di  imprese,
          arti  e  professioni  tiene  luogo  della  fattura   l'atto
          relativo alla cessione o altra documentazione equipollente. 
              5.  Il  cessionario  o  committente  di   un   acquisto
          intracomunitario di cui  all'articolo  38,  commi  2  e  3,
          lettere b) e c), o committente  delle  prestazioni  di  cui
          all'articolo 40, commi 4-bis, 5 e 6, che non ha ricevuto la
          relativa fattura entro  il  mese  successivo  a  quello  di
          effettuazione dell'operazione deve emettere entro  il  mese
          seguente, in unico esemplare, la fattura di cui al comma  1
          con  l'indicazione  anche  del  numero  di  identificazione
          attribuito, agli effetti dell'imposta sul valore  aggiunto,
          al cedente o prestatore dallo Stato membro di appartenenza;
          se ha  ricevuto  una  fattura  indicante  un  corrispettivo
          inferiore a quello reale deve emettere fattura  integrativa
          entro il quindicesimo giorno successivo alla  registrazione
          della fattura originaria"; 
                g) all'articolo 50, il  comma  1  e'  sostituito  dal
          seguente: 
              "1. Le cessioni intracomunitarie  di  cui  all'articolo
          41, commi 1, lettera a), e 2, lettera c), e le  prestazioni
          di cui all'articolo 40, commi 4-bis, 5 e 6, sono effettuate
          senza   applicazione   dell'imposta   nei   confronti   dei
          cessionari e dei  committenti  che  abbiano  comunicato  il
          numero di  identificazione  agli  stessi  attribuito  dallo
          Stato membro di appartenenza"; 
                h) all'articolo 50, il  comma  3  e'  sostituito  dal
          seguente: 
              "3. Chi effettua acquisti intracomunitari o commette le
          prestazioni di cui all'articolo 40, commi  4-bis,  5  e  6,
          soggetti  all'imposta  deve  comunicare   all'altra   parte
          contraente il proprio numero di partita IVA, come integrato
          agli effetti delle operazioni intracomunitarie, tranne  che
          per l'ipotesi di acquisto di mezzi di  trasporto  nuovi  da
          parte di persone fisiche  non  operanti  nell'esercizio  di
          imprese, arti e professioni". 
              8. Le disposizioni di cui al comma 4, lettere b) e  c),
          e al comma 7, lettera  d),  si  applicano  alle  operazioni
          effettuate dal sessantesimo giorno successivo a  quello  di
          entrata in vigore della presente legge. 
              9. Le altre disposizioni di cui  ai  commi  4  e  7  si
          applicano a decorrere dal giorno  successivo  a  quello  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   presente
          legge; tuttavia, per le operazioni effettuate  a  decorrere
          dal 1° gennaio 2008 per le quali sia stata  gia'  applicata
          la disciplina risultante da tali disposizioni, resta  fermo
          il trattamento fiscale applicato. 
              10. Il Governo, entro il termine di cui all'articolo 1,
          comma  1,  ultimo  periodo,  della  presente  legge,   puo'
          adottare  decreti   legislativi   contenenti   disposizioni
          modificative ed integrative di quelle di cui ai commi da  4
          a 9 del presente articolo, al fine di effettuare  ulteriori
          coordinamenti con  la  normativa  comunitaria  in  tema  di
          imposta sul valore aggiunto. 
              11. Al fine di contrastare in Italia la diffusione  del
          gioco irregolare ed  illegale,  nonche'  di  perseguire  la
          tutela dei consumatori e dell'ordine  pubblico,  la  tutela
          dei  minori  e  la  lotta  al  gioco   minorile   ed   alle
          infiltrazioni della criminalita'  organizzata  nel  settore
          dei giochi, tenuto conto del monopolio statale  in  materia
          di giochi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo  14
          aprile 1948, n. 496, e nel rispetto degli articoli 43 e  49
          del Trattato CE, oltre che  delle  disposizioni  del  testo
          unico delle leggi di pubblica sicurezza, di  cui  al  regio
          decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonche' dei principi di non
          discriminazione,     necessita',     proporzionalita'     e
          trasparenza, i commi da  12  a  26  del  presente  articolo
          recano disposizioni in materia di esercizio e di raccolta a
          distanza dei seguenti giochi: 
                a) scommesse, a quota fissa  e  a  totalizzatore,  su
          eventi, anche simulati, sportivi, inclusi  quelli  relativi
          alle corse dei cavalli, nonche' su altri eventi; 
                b) concorsi a pronostici sportivi e ippici; 
                c) giochi di ippica nazionale; 
                d) giochi di abilita'; 
                e) scommesse a quota fissa  con  interazione  diretta
          tra i giocatori; 
                f) bingo; 
                g) giochi numerici a totalizzatore nazionale; 
                h) lotterie ad estrazione istantanea e differita. 
              12. La disciplina dei giochi di  cui  al  comma  11  e'
          introdotta ovvero adeguata con regolamenti emanati ai sensi
          degli articoli 16 della legge 13 maggio  1999,  n.  133,  e
          successive modificazioni, e 12 della legge 18 ottobre 2001,
          n. 383, e  successive  modificazioni.  Nel  rispetto  della
          predetta  disciplina,  con  provvedimenti   del   direttore
          generale  dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di
          Stato si provvede alla istituzione di singoli giochi,  alla
          definizione delle condizioni  generali  di  gioco  e  delle
          relative regole  tecniche,  anche  d'infrastruttura,  della
          posta unitaria di  partecipazione  al  gioco,  anche  sotto
          forma di prezzo di acquisto del  titolo  di  legittimazione
          alla  partecipazione  al  gioco,  nonche'  della   relativa
          variazione   in   funzione   dell'andamento   del    gioco,
          considerato singolarmente ovvero in rapporto ad altri, alla
          individuazione della misura di aggi, diritti o proventi  da
          corrispondere  in  caso  di  organizzazione  indiretta  del
          gioco, alla variazione della misura del prelievo, anche per
          imposte, nell'ambito  della  misura  massima  prevista  per
          ciascun gioco ed in funzione del predetto andamento. 
              13. L'esercizio e la raccolta a distanza di uno o  piu'
          dei giochi di cui al comma 11, lettere da a) a f), ferma la
          facolta'  dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di
          Stato di stabilire, ai sensi  del  comma  26,  in  funzione
          delle effettive esigenze di mercato, in un  numero  massimo
          di duecento, le concessioni di  cui  alla  lettera  a)  del
          presente comma da attribuire in fase di prima applicazione,
          e' consentito: 
                a) ai  soggetti  in  possesso  dei  requisiti  e  che
          assumono  gli  obblighi  di  cui  al  comma  15,  ai  quali
          l'Amministrazione   autonoma   dei   monopoli   di    Stato
          attribuisce concessione per la durata di nove anni; 
                b) ai soggetti che, alla data di  entrata  in  vigore
          della presente legge, sono gia' titolari di concessione per
          l'esercizio e la raccolta di uno o piu' dei giochi  di  cui
          al comma 11 attraverso rete  fisica,  rete  di  raccolta  a
          distanza, ovvero entrambe. 
              14. L'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi  di
          cui al comma 11, lettere g) e h), sono effettuati fino alla
          data di scadenza delle relative  concessioni  dai  soggetti
          che, alla data di entrata in vigore della  presente  legge,
          sono titolari unici di concessione per  la  gestione  e  lo
          sviluppo   dei   medesimi   giochi.    Su    autorizzazione
          dell'Amministrazione autonoma dei  monopoli  di  Stato,  la
          raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 11,  lettere
          g) e h), e' altresi' consentita ai soggetti di cui al comma
          13 ai quali i titolari unici di  concessione  abbiano  dato
          licenza con la previsione  di  un  aggio  non  inferiore  a
          quello percepito dai  titolari  di  punti  di  vendita  dei
          medesimi giochi  che  fanno  parte  della  rete  fisica  di
          raccolta dei predetti titolari unici di concessione. 
              15. La concessione richiesta dai  soggetti  di  cui  al
          comma 13, lettera a),  e'  rilasciata  subordinatamente  al
          rispetto di tutti i seguenti requisiti e condizioni: 
                a) esercizio dell'attivita' di gestione e di raccolta
          di giochi, anche a  distanza,  in  uno  degli  Stati  dello
          Spazio  economico  europeo,  avendovi  sede  legale  ovvero
          operativa,  sulla  base  di  valido  ed   efficace   titolo
          abilitativo  rilasciato  secondo  le  disposizioni  vigenti
          nell'ordinamento  di   tale   Stato,   con   un   fatturato
          complessivo, ricavato da tale attivita', non  inferiore  ad
          euro 1.500.000 nel corso degli ultimi due  esercizi  chiusi
          anteriormente alla data di presentazione della domanda; 
                b) fuori dai casi di cui alla lettera a), possesso di
          una  capacita'  tecnico-infrastrutturale  non  inferiore  a
          quella richiesta dal capitolato  tecnico  sottoscritto  dai
          soggetti di cui al comma  16,  lettera  b),  comprovata  da
          relazione tecnica sottoscritta  da  soggetto  indipendente,
          nonche' rilascio all'Amministrazione autonoma dei  monopoli
          di Stato di una garanzia bancaria  ovvero  assicurativa,  a
          prima richiesta  e  di  durata  biennale,  di  importo  non
          inferiore ad euro 1.500.000; 
                c) costituzione in forma  giuridica  di  societa'  di
          capitali, con sede legale in uno degli Stati  dello  Spazio
          economico  europeo,   anteriormente   al   rilascio   della
          concessione   ed   alla   sottoscrizione   della   relativa
          convenzione accessiva; 
                d)  possesso   da   parte   del   presidente,   degli
          amministratori  e  dei   procuratori   dei   requisiti   di
          affidabilita'    e    professionalita'    richiesti    alle
          corrispondenti figure dei soggetti  di  cui  al  comma  16,
          lettera b); 
                e)  residenza  delle   infrastrutture   tecnologiche,
          hardware e software, dedicate  alle  attivita'  oggetto  di
          concessione in  uno  degli  Stati  dello  Spazio  economico
          europeo; 
                f)  versamento   all'Amministrazione   autonoma   dei
          monopoli di Stato di un corrispettivo una  tantum,  per  la
          durata della concessione e a titolo di contributo spese per
          la gestione tecnica  ed  amministrativa  dell'attivita'  di
          monitoraggio e controllo, pari ad euro 300.000,  piu'  IVA,
          per le domande di concessione riferite ai giochi di cui  al
          comma 11, lettere da a) ad e), e ad euro 50.000, piu'  IVA,
          per le domande di concessione riferite al gioco di  cui  al
          comma 11, lettera f); 
                g) sottoscrizione dell'atto d'obbligo di cui al comma
          17. 
              16. I soggetti di cui al  comma  13,  lettera  b),  che
          chiedono la concessione per l'esercizio  e  la  raccolta  a
          distanza dei giochi di cui al comma 11, lettere da a) a f),
          al fine di ampliare ovvero completare la gamma  dei  giochi
          per i quali gli stessi sono gia' abilitati all'esercizio  e
          alla  raccolta  a  distanza,  versano   all'Amministrazione
          autonoma dei monopoli di Stato  il  contributo  di  cui  al
          comma 15, lettera f), nelle seguenti misure: 
                a)  euro  300.000,  per  i  concessionari  del  gioco
          previsto dal regolamento di cui  al  decreto  del  Ministro
          delle finanze 31  gennaio  2000,  n.  29,  relativamente  a
          domande di concessione riferite ai giochi di cui  al  comma
          11, lettere da a) ad e); 
                b) euro 50.000, per i concessionari  di  esercizio  a
          distanza dei giochi di cui all'articolo 1, comma 287, della
          legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni,
          e all'articolo 38, comma  4,  del  decreto-legge  4  luglio
          2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge  4
          agosto 2006, n. 248, relativamente a domande di concessione
          riferite al gioco di cui al comma 11, lettera f); 
                c) euro 350.000, per  i  concessionari  di  rimanenti
          giochi, non gia' abilitati alla loro raccolta  a  distanza,
          relativamente a domande di concessione riferite  ai  giochi
          di cui al comma 11, lettere da a) a f). 
              17. La sottoscrizione della domanda di concessione,  il
          cui  modello  e'  reso   disponibile   dall'Amministrazione
          autonoma dei  monopoli  di  Stato  sul  proprio  sito  web,
          implica  altresi'  l'assunzione  da  parte   del   soggetto
          richiedente dei seguenti  obblighi  valevoli  per  l'intera
          durata della concessione: 
                a) dimostrazione, su  richiesta  dell'Amministrazione
          autonoma dei  monopoli  di  Stato,  della  persistenza  dei
          requisiti e delle condizioni di cui al comma 15, lettere da
          a) a e); 
                b)  comunicazione  all'Amministrazione  autonoma  dei
          monopoli di Stato di ogni variazione relativa ai  requisiti
          ed alle condizioni di cui al comma 15, lettere da a) ad e); 
                c) accesso dei giocatori all'area operativa del  sito
          web del concessionario dedicata all'offerta dei  giochi  di
          cui al comma 11, lettere da a)  a  f),  esclusivamente  sub
          registrazione telematica  da  parte  del  sistema  centrale
          dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; 
                d) esclusione dei  consumatori  residenti  in  Italia
          dall'offerta dei giochi di cui al comma 11, lettere da a) a
          f),  attraverso  siti  diversi  da   quelli   gestiti   dai
          concessionari  in  aderenza   a   quanto   previsto   dalla
          concessione, ancorche' gestiti dallo stesso concessionario,
          direttamente  ovvero  attraverso   societa'   controllanti,
          controllate o collegate; 
                e) adozione ovvero messa a disposizione di  strumenti
          ed   accorgimenti   per   l'autolimitazione   ovvero    per
          l'autoesclusione dal gioco,  l'esclusione  dall'accesso  al
          gioco  da  parte  di  minori,  nonche'  l'esposizione   del
          relativo divieto in modo visibile negli  ambienti  virtuali
          di gioco gestiti dal concessionario; 
                f) promozione di comportamenti responsabili di  gioco
          e vigilanza sulla loro adozione  da  parte  dei  giocatori,
          nonche' di misure a tutela  del  consumatore  previste  dal
          codice  del  consumo,  di  cui  al  decreto  legislativo  6
          settembre 2005, n. 206; 
                g) nell'ambito dell'esercizio e  della  raccolta  dei
          giochi di  cui  al  comma  11,  svolgimento  dell'eventuale
          attivita' di commercializzazione esclusivamente mediante il
          canale prescelto; 
                h)     trasmissione     al      sistema      centrale
          dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di  Stato  delle
          informazioni anonime  relative  alle  singole  giocate,  ai
          prelievi ed ai versamenti effettuati sui singoli  conti  di
          gioco, ai relativi saldi, nonche',  utilizzando  protocolli
          di    comunicazione     stabiliti     con     provvedimento
          dell'Amministrazione autonoma dei  monopoli  di  Stato,  ai
          movimenti, da identificare con apposita codifica,  relativi
          ad attivita' di gioco  effettuate  dal  giocatore  mediante
          canali che non prevedono la sub registrazione da parte  del
          sistema centrale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli
          di Stato; 
                i) messa a disposizione, nei tempi e con le modalita'
          indicati  dall'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di
          Stato all'atto della sua richiesta, di tutti i documenti  e
          le  informazioni  occorrenti   per   l'espletamento   delle
          attivita'  di  vigilanza   e   controllo   della   medesima
          Amministrazione; 
                l) consenso all'Amministrazione autonoma dei monopoli
          di Stato per  l'accesso,  nei  tempi  e  con  le  modalita'
          indicati dalla stessa Amministrazione, di suoi dipendenti o
          incaricati alle sedi del concessionario a fini di controllo
          e ispezione, nonche', ai medesimi fini, impegno di  massima
          assistenza e collaborazione a tali dipendenti o incaricati; 
                m) utilizzo  di  conti  correnti  bancari  o  postali
          dedicati alla gestione delle somme depositate sui conti  di
          gioco di titolarita' dei giocatori. 
              18. L'Amministrazione autonoma dei  monopoli  di  Stato
          effettua l'istruttoria delle domande di  concessione  entro
          novanta giorni dalla data del loro ricevimento complete  di
          tutta la documentazione occorrente  per  il  riscontro  dei
          requisiti e delle condizioni di cui al comma 15. In caso di
          incompletezza   della   domanda   ovvero   della   relativa
          documentazione, il termine e' sospeso fino alla data  della
          sua regolarizzazione. Il termine e'  altresi'  sospeso,  in
          caso di richiesta di  integrazioni  documentali  ovvero  di
          chiarimenti  chiesti  dall'Amministrazione   autonoma   dei
          monopoli di Stato, dalla data della richiesta e  fino  alla
          loro ricezione. In deroga alle disposizioni del testo unico
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 2000, n. 445, fatti, stati e qualita' relativi  ai
          requisiti ovvero alle condizioni di cui  al  comma  15  non
          possono      essere       attestati       nella       forma
          dell'autocertificazione    ovvero    della    dichiarazione
          sostitutiva dell'atto di notorieta'. In caso di decorso del
          termine  per   l'istruttoria   senza   l'adozione   di   un
          provvedimento     conclusivo     espresso     da      parte
          dell'Amministrazione autonoma dei  monopoli  di  Stato,  la
          domanda di concessione si intende respinta. 
              19. La raccolta a distanza dei giochi di cui  al  comma
          11 e' subordinata alla stipula, anche per  via  telematica,
          di un contratto di conto di gioco tra  il  giocatore  e  il
          concessionario. Lo schema di riferimento del  contratto  di
          conto  di  gioco,  reso  disponibile   dall'Amministrazione
          autonoma dei monopoli di Stato sul  proprio  sito  web,  e'
          predisposto nel rispetto delle seguenti condizioni  minime,
          cui restano senz'altro soggetti i  contratti  di  conto  di
          gioco in essere  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge: 
                a) accettazione da  parte  del  concessionario  della
          regolazione del contratto  secondo  la  legge  dello  Stato
          italiano e che italiano  sia  il  foro  competente  per  le
          eventuali controversie, nel rispetto  delle  norme  vigenti
          anche di fonte comunitaria,  con  esclusione  di  forme  di
          risoluzione arbitrale delle controversie medesime; 
                b) utilizzo del conto di gioco  in  osservanza  delle
          disposizioni di cui  al  decreto  legislativo  21  novembre
          2007, n. 231,  di  attuazione  della  direttiva  2005/60/CE
          concernente  la  prevenzione  dell'utilizzo   del   sistema
          finanziario  a  scopo  di  riciclaggio  dei   proventi   di
          attivita' criminose  e  di  finanziamento  del  terrorismo,
          nonche' della direttiva 2006/70/CE recante disposizioni per
          la relativa esecuzione; 
                c) unicita' del  contratto  di  conto  di  gioco  con
          ciascun giocatore, divieto di utilizzazione  del  conto  di
          gioco di un giocatore per la raccolta  o  l'intermediazione
          di giocate altrui, improduttivita' di frutti del  conto  di
          gioco per il giocatore, nonche'  gratuita'  della  relativa
          utilizzazione per il giocatore; 
                d) indisponibilita' da parte del concessionario delle
          somme  depositate  sul  conto  di  gioco,  fatte  salve  le
          operazioni di addebito e di accredito direttamente connesse
          all'esercizio dei giochi oggetto di concessione; 
                e)   tempestiva   contabilizzazione   e    messa    a
          disposizione al giocatore delle vincite  e  delle  relative
          somme,  comunque  non  oltre  un'ora  dalla  certificazione
          ufficiale del  verificarsi  dell'evento  che  determina  la
          vincita, salvo specifica diversa disposizione prevista  dal
          regolamento di un singolo gioco; 
                f) accredito al giocatore, entro e  non  oltre  sette
          giorni dalla  richiesta  e  con  valuta  corrispondente  al
          giorno della richiesta, delle somme giacenti sul  conto  di
          gioco di cui  il  giocatore  chieda  al  concessionario  il
          prelievo; 
                g)  durata  del  contratto  di  conto  di  gioco  non
          superiore alla data di scadenza della concessione; 
                h)  informativa  relativa  al  trattamento  dei  dati
          personali rispettosa della normativa vigente in materia; 
                i) assenso preventivo ed incondizionato del giocatore
          alla   trasmissione    da    parte    del    concessionario
          all'Amministrazione autonoma  dei  monopoli  di  Stato,  su
          richiesta di quest'ultima, di  tutti  i  dati  relativi  ai
          movimenti e ai saldi del conto di gioco; 
                l) devoluzione all'erario dell'intero saldo del conto
          di gioco decorsi tre  anni  dalla  data  della  sua  ultima
          movimentazione. 
              20.   Con   provvedimento   del   direttore    generale
          dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato  i
          contributi di cui ai commi 15, lettera  f),  e  16  possono
          essere  adeguati  in  aumento  ogni  tre  anni  sulla  base
          dell'indice nazionale dei prezzi al  consumo  per  l'intera
          collettivita' (NIC) pubblicato dall'I-STAT. 
              21. L'Amministrazione autonoma dei  monopoli  di  Stato
          adotta la carta dei servizi in materia di giochi al fine di
          assicurare la piu'  corretta  informazione  dei  giocatori,
          anche in tema di doveri di condotta dei concessionari,  con
          particolare riguardo a quelli di cui al comma  17,  lettera
          e). 
              22. Entro novanta giorni dalla data stabilita ai  sensi
          del comma 26, i soggetti di cui al comma 13, lettera b), ai
          quali sono gia' consentiti  l'esercizio  e  la  raccolta  a
          distanza dei giochi  di  cui  al  comma  11,  sottoscrivono
          l'atto di integrazione  della  convenzione  accessiva  alla
          concessione  occorrente  per  adeguarne  i  contenuti  alle
          disposizioni dei commi da 11 a 26. 
              23. All'articolo 4, comma 1, della  legge  13  dicembre
          1989, n. 401, e successive modificazioni, sono aggiunti, in
          fine, i  seguenti  periodi:  "E'  punito  altresi'  con  la
          reclusione da sei  mesi  a  tre  anni  chiunque  organizza,
          esercita  e  raccoglie  a  distanza,  senza  la  prescritta
          concessione,  qualsiasi  gioco  istituito  o   disciplinato
          dall'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli   di   Stato.
          Chiunque, ancorche' titolare della prescritta  concessione,
          organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi  gioco
          istituito o disciplinato dall'Amministrazione autonoma  dei
          monopoli di Stato  con  modalita'  e  tecniche  diverse  da
          quelle previste dalla legge e' punito con l'arresto da  tre
          mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000". 
              24. Salvo che il fatto costituisca reato,  in  caso  di
          inadempimento   da   parte   del    concessionario    delle
          disposizioni di cui ai commi  17  e  19,  l'Amministrazione
          autonoma dei monopoli di Stato dispone: 
                a) per l'inadempimento delle disposizioni di  cui  al
          comma 17, lettere a), b), d), e),  f),  i)  e  l),  nonche'
          delle disposizioni di cui al comma 19, la sospensione della
          concessione fino alla data in  cui  il  concessionario  non
          ottemperi    alle     prescrizioni     comunicate     dalla
          Amministrazione, e, nel caso in cui l'inadempimento perduri
          per i  trenta  giorni  successivi  alla  comunicazione,  la
          revoca della concessione; 
                b) per l'inadempimento delle disposizioni di  cui  al
          comma 17, lettera h), la sospensione della concessione fino
          alla data in  cui  il  concessionario  non  ottemperi  alle
          prescrizioni comunicate dalla Amministrazione, e, nel  caso
          in  cui  l'inadempimento  perduri  per   i   dieci   giorni
          successivi alla comunicazione, la revoca della concessione; 
                c) al primo inadempimento delle disposizioni  di  cui
          al comma 17, lettera m), la sospensione  della  concessione
          per la durata di quindici giorni; al secondo  inadempimento
          delle   medesime   disposizioni,   la   sospensione   della
          concessione per trenta giorni; al  terzo  inadempimento  la
          revoca della concessione; 
                d)  in  ogni  caso  al  terzo   inadempimento   delle
          disposizioni di cui ai  commi  17  e  19  l'Amministrazione
          dispone la revoca della concessione. 
              25. I termini di cui alle lettere a) e b) del comma  24
          sono  ridotti  a  meta'  in  caso  di  nuovo  inadempimento
          rilevato  prima  che  siano  trascorsi  dodici  mesi  dalla
          notifica  del  primo.  In  caso  di   terzo   inadempimento
          nell'arco di dodici  mesi,  e'  disposta  la  revoca  della
          concessione. 
              26.   Con   provvedimento   del   direttore    generale
          dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,  sulla
          base di apposito progetto di fattibilita'  tecnica  redatto
          dal partner tecnologico, e' stabilita la data  dalla  quale
          decorrono, in tutto o in parte,  gli  obblighi  di  cui  ai
          commi da  11  a  25.  Fino  a  tale  data  i  concessionari
          continuano   ad   effettuare   al    partner    tecnologico
          dell'Amministrazione autonoma  dei  monopoli  di  Stato  la
          trasmissione dei dati in conformita' alla disciplina a tale
          riguardo vigente anteriormente  alla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge. 
              27. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo  16,
          comma 1, della legge 13 maggio 1999, n.  133,  adottato  di
          concerto con il Ministro dell'interno, sono disciplinati  i
          tornei non a distanza di poker sportivo;  con  il  medesimo
          regolamento sono  altresi'  determinati  l'importo  massimo
          della quota di modico valore di partecipazione al torneo  e
          le modalita' che escludono i fini di lucro e  la  ulteriore
          partecipazione al torneo una  volta  esaurita  la  predetta
          quota, nonche' l'impossibilita' per  gli  organizzatori  di
          prevedere piu' tornei nella stessa giornata e nella  stessa
          localita'. 
              28.  Nel   rispetto   dell'articolo   1   del   decreto
          legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato con legge 22
          aprile  1953,  n.  342,  della  direttiva  2005/60/CE   del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del  26  ottobre  2005,
          recepita con il decreto legislativo 21  novembre  2007,  n.
          231, e degli articoli 43 e 49 del Trattato istitutivo della
          Comunita' europea, l'esercizio e la raccolta dei tornei  di
          poker sportivo non a distanza sono consentiti  ai  soggetti
          titolari di concessione per l'esercizio e  la  raccolta  di
          uno o piu' dei giochi di cui al comma  11  attraverso  rete
          fisica nonche' ai soggetti che rispettino i requisiti e  le
          condizioni  di  cui  al  comma  15  previa   autorizzazione
          dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. 
              29. Il Fondo di cui  all'articolo  81,  comma  29,  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e'
          integrato di 6 milioni di euro per  l'anno  2009  e  di  15
          milioni di euro a decorrere  dall'anno  2010.  Al  relativo
          onere nonche' alle minori entrate recate dai commi da 1 a 3
          del presente articolo,  valutate  in  22  milioni  di  euro
          dall'anno  2009,  si  provvede  mediante   utilizzo   delle
          maggiori entrate  derivanti  dai  commi  da  11  a  26  del
          presente   articolo,   al   netto   dei   costi   sostenuti
          dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per  la
          realizzazione e la  gestione  degli  strumenti  informatici
          occorrenti. 
              30. Il Ministro dell'economia e delle finanze  provvede
          al monitoraggio degli oneri di cui  al  presente  articolo,
          anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di
          cui all'articolo 11-ter, comma  7,  della  legge  5  agosto
          1978, n. 468, e successive modificazioni. 
              31.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare con propri decreti  le  occorrenti
          variazioni di bilancio. 
              32. All'articolo 1, comma 287, lettera h), della  legge
          30 dicembre 2004, n. 311, come sostituita dall'articolo 38,
          comma  2,  del  decreto-legge  4  luglio  2006,   n.   223,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,
          n.     248,     le     parole:     "venticinquemila"      e
          "settemilacinquecento"  sono  sostituite  dalle   seguenti:
          "cinquantamila" e "diciassettemilacinquecento".». 
              - Si  riporta  il  testo  del  comma  11  dell'articolo
          11-quinquiesdecies del decreto-legge 30 settembre 2005,  n.
          203, recante «Misure di contrasto  all'evasione  fiscale  e
          disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.»,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
          n. 248, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 11-quinquiesdecies (Contrasto alla diffusione del
          gioco illegale). - 1.-10. (omissis). 
              11. Ferme restando le previsioni dell'articolo 1, commi
          290 e 291, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,  entro  il
          31 gennaio 2006 il Ministero dell'economia e delle  finanze
          - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato definisce,
          con propri provvedimenti, misure  per  la  regolamentazione
          della raccolta a distanza  delle  scommesse,  del  bingo  e
          delle lotterie attraverso Internet,  televisione  digitale,
          terrestre e satellitare, nonche'  attraverso  la  telefonia
          fissa e mobile. I provvedimenti, nel quadro di modalita' di
          gioco atte a  garantire  la  sicurezza  del  giocatore,  la
          tutela  dell'ordine   pubblico   e   la   possibilita'   di
          connessione a  tutti  gli  altri  operatori,  prevedono  in
          particolare: 
                a) la possibilita' di raccolta da parte dei  soggetti
          titolari di concessione per l'esercizio di giochi, concorsi
          o scommesse riservati allo Stato, i quali dispongano di  un
          sistema  di  raccolta  conforme  ai  requisiti  tecnici  ed
          organizzativi stabiliti dall'Amministrazione  autonoma  dei
          monopoli di Stato, delle lotterie differite  ed  istantanee
          con partecipazione a  distanza  previste  dall'articolo  1,
          comma 292, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.  Per  tale
          attivita' e' riconosciuto un aggio  pari  all'8  per  cento
          della raccolta effettuata; 
                b) (soppressa); 
                c)  le  modalita'  di  estrazione  centralizzata,  di
          gestione gioco e di  raccolta  a  distanza,  affidata  agli
          attuali concessionari, del gioco previsto  dal  regolamento
          di cui al decreto del Ministro  delle  finanze  31  gennaio
          2000, n. 29. 
              12.-13. (omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo88 del regio decreto
          18 giugno 1931, n. 773,  recante  «Approvazione  del  testo
          unico delle leggi di pubblica sicurezza»: 
              «Art. 88(Articolo 86 T.U. 1926). - 1.  La  licenza  per
          l'esercizio   delle   scommesse   puo'   essere    concessa
          esclusivamente a soggetti concessionari  o  autorizzati  da
          parte di Ministeri o  di  altri  enti  ai  quali  la  legge
          riserva la facolta'  di  organizzazione  e  gestione  delle
          scommesse, nonche' a soggetti incaricati dal concessionario
          o dal titolare di  autorizzazione  in  forza  della  stessa
          concessione o autorizzazione». 
              - Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 110 del
          citato regio decreto 18 giugno 1931, n. 773: 
              «Art. 10.1 (Articolo 108 T.U. 1926). - 1.-5- (omissis). 
              6.  Si  considerano  apparecchi  idonei  per  il  gioco
          lecito: 
                a) quelli che, dotati  di  attestato  di  conformita'
          alle  disposizioni   vigenti   rilasciato   dal   Ministero
          dell'economia e delle finanze  -  Amministrazione  autonoma
          dei Monopoli di Stato e  obbligatoriamente  collegati  alla
          rete telematica di cui all'articolo 14-bis,  comma  4,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          640,  e   successive   modificazioni,   si   attivano   con
          l'introduzione di  moneta  metallica  ovvero  con  appositi
          strumenti   di   pagamento   elettronico    definiti    con
          provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze -
          Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,  nei  quali
          insieme  con  l'elemento  aleatorio  sono  presenti   anche
          elementi  di  abilita',  che  consentono  al  giocatore  la
          possibilita' di scegliere,  all'avvio  o  nel  corso  della
          partita, la propria strategia,  selezionando  appositamente
          le opzioni di gara  ritenute  piu'  favorevoli  tra  quelle
          proposte dal gioco, il costo della  partita  non  supera  1
          euro, la durata minima della partita e' di quattro  secondi
          e che distribuiscono vincite in denaro,  ciascuna  comunque
          di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina.
          Le  vincite,  computate  dall'apparecchio   in   modo   non
          predeterminabile su un ciclo complessivo  di  non  piu'  di
          140.000 partite, devono risultare non inferiori al  75  per
          cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non
          possono riprodurre il gioco del poker  o  comunque  le  sue
          regole fondamentali; 
                a-bis) con provvedimento del Ministero  dell'economia
          e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli  di
          Stato  puo'  essere  prevista  la  verifica   dei   singoli
          apparecchi di cui alla lettera a). 
                b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui
          all'articolo 14-bis, comma 4, del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  640,  e  successive
          modificazioni, che si attivano esclusivamente  in  presenza
          di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete
          stessa. Per tali apparecchi, con regolamento  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze di concerto con  il  Ministro
          dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17,  comma
          3, della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  sono  definiti,
          tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato: 
                  1) il costo e le modalita' di pagamento di ciascuna
          partita; 
                  2)  la  percentuale  minima   della   raccolta   da
          destinare a vincite; 
                  3) l'importo massimo e le modalita' di  riscossione
          delle vincite; 
                  4)  le  specifiche  di   immodificabilita'   e   di
          sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a  cui
          tali apparecchi sono connessi; 
                  5)  le  soluzioni   di   responsabilizzazione   del
          giocatore da adottare sugli apparecchi; 
                  6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi
          pubblici e degli altri punti autorizzati alla  raccolta  di
          giochi nei quali possono essere installati  gli  apparecchi
          di cui alla presente lettera. 
              7.-11. (omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 15-ter  del  citato
          decreto-legge 78 del 2009: 
              «Art. 15-ter  (Piano  straordinario  di  contrasto  del
          gioco illegale). - 1. Il Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze - Amministrazione autonoma dei  monopoli  di  Stato
          promuove un piano  straordinario  di  contrasto  del  gioco
          illegale. 
              2.  Ai  fini  di  cui   al   comma   1   opera   presso
          l'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di   Stato   un
          apposito  comitato,  presieduto  dal   Direttore   generale
          dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di cui
          fanno parte rappresentanti  di  vertice  della  Polizia  di
          Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo  della  guardia
          di finanza e  della  stessa  Amministrazione  autonoma.  Il
          comitato, che puo' avvalersi  dell'ausilio  della  societa'
          SOGEI Spa, di altri organi della pubblica  amministrazione,
          di  enti  pubblici  e  di   associazioni   rappresentative,
          sovraintende  alla   definizione,   secondo   principi   di
          efficienza,  efficacia  ed  economicita',  di  strategie  e
          indirizzi,  alla  pianificazione  e  al  coordinamento   di
          interventi organici, sistematici  e  capillari  sull'intero
          territorio nazionale, per la prevenzione e  la  repressione
          del gioco illegale, la sicurezza del gioco e la tutela  dei
          minori. Particolare e specifica attenzione e' dedicata  dal
          comitato all'attivita' di  prevenzione  e  repressione  dei
          giochi on line illegali. Ai  componenti  del  comitato  non
          spetta alcun compenso ne' rimborso spese a qualsiasi titolo
          dovuto. 
              3. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2 e' istituita,
          senza  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  presso
          l'Amministrazione   autonoma   dei   monopoli   di    Stato
          un'apposita banca dati, alimentata da tutte le informazioni
          derivanti  dall'ordinaria  gestione  dei  giochi  pubblici,
          nonche' dall'attivita' di controllo da chiunque  effettuata
          e  da  qualunque  altra  fonte  conoscitiva.  Lo  studio  e
          l'elaborazione, anche  tecnico-statistica,  degli  elementi
          informativi  della  banca  dati  sono  utilizzati  per   la
          rilevazione di possibili indici di anomalia e  di  rischio,
          quali fonti di innesco delle attivita' di cui al comma 2.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  1,  comma  1240,
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato (legge finanziaria 2007): 
              «1240. E' autorizzata, per ciascuno  degli  anni  2007,
          2008  e  2009,  la  spesa  di  euro  1  miliardo   per   il
          finanziamento della partecipazione italiana  alle  missioni
          internazionali di pace. A tal fine e' istituito un apposito
          fondo nell'ambito dello stato di previsione della spesa del
          Ministero dell'economia e delle finanze.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  7-quinquies,  del
          decreto-legge 10  febbraio  2009,  n.  5,  recante  «Misure
          urgenti  a  sostegno  dei  settori  industriali  in  crisi,
          nonche' disposizioni in materia di  produzione  lattiera  e
          rateizzazione      del       debito       nel       settore
          lattiero-caseario.»convertito,  con  modificazioni,   dalla
          legge 9 aprile 2009, n. 33: 
              «Art. 7-quinquies (Fondi). - 1. Al fine  di  assicurare
          il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, con
          particolare riguardo  ai  settori  dell'istruzione  e  agli
          interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi, e'
          istituito un fondo nello stato di previsione del  Ministero
          dell'economia e  delle  finanze,  con  una  dotazione,  per
          l'anno 2009, di 400 milioni di euro. 
              2. L'utilizzo del fondo di cui al comma 1  e'  disposto
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con
          il quale sono individuati gli interventi da finanziare e  i
          relativi importi, indicando ove necessario le modalita'  di
          utilizzo delle risorse. 
              3. Una quota del fondo di  cui  all'articolo  1,  comma
          343, della legge 23 dicembre  2005,  n.  266,  pari  a  400
          milioni di euro, e' trasferita per l'anno 2009 al fondo  di
          cui al comma 1 del  presente  articolo.  La  dotazione  del
          fondo di cui al citato articolo 1, comma 343,  della  legge
          n. 266 del 2005e'  incrementata,  nell'anno  2012,  di  400
          milioni di euro. 
              4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 400 milioni
          di euro per l'anno 2009, si provvede con le risorse di  cui
          al primo periodo del comma  3.  Agli  oneri  derivanti  dal
          secondo periodo del comma 3, pari a 400 milioni di euro per
          l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente  riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61,  comma
          1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al  Fondo
          per le aree sottoutilizzate, per il medesimo anno. 
              5. In aggiunta  a  quanto  previsto  dal  comma  8  del
          presente articolo, dall'articolo 8, comma  1,  lettera  a),
          terzo periodo,  nonche'  dall'articolo  11,  comma  5,  del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28  gennaio  2009,  n.  2,  sino
          all'emanazione del decreto previsto dall'articolo 1,  comma
          848, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  e  successive
          modificazioni, con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
          economico, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, la dotazione del Fondo di  garanzia  di  cui
          all'articolo 15 della legge 7 agosto  1997,  n.  266,  puo'
          essere  incrementata  anche  mediante   l'assegnazione   di
          risorse rientranti nella dotazione del Fondo per la finanza
          d'impresa ai sensi del  comma  847  dell'articolo  1  della
          citata legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni, e
          riguardanti: 
                a) le risorse destinate alle  imprese  innovative  ai
          sensi dell'articolo 106 della legge 23  dicembre  2000,  n.
          388, e successive modificazioni,  gestita  da  Mediocredito
          Centrale sul conto di tesoreria n. 23514; 
                b) le risorse del Fondo rotativo  nazionale  per  gli
          interventi nel capitale di rischio, di cui all'articolo  4,
          comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, depositate
          sul  conto  corrente  n.  22047  di   tesoreria   centrale,
          intestato all'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e
          dello sviluppo d'impresa Spa. Le risorse di cui al presente
          comma possono essere reintegrate con decreto  del  Ministro
          dello sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze,  a  valere  sulle  eventuali
          disponibilita' del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15
          della legge 7 agosto 1997, n. 266. 
              6. Le disponibilita' dei conti di tesoreria accesi  per
          gli interventi di cui alle lettere a) e b) sono  trasferite
          al conto di tesoreria intestato al Fondo di garanzia di cui
          all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997,  n.  266,  negli
          importi indicati dal decreto di cui al medesimo comma 5. 
              7. Le risorse versate all'entrata  del  bilancio  dello
          Stato nell'ambito dell'unita' previsionale di base 2.2.1.2,
          da far affluire  sul  fondo  per  gli  interventi  previsti
          dall'articolo 1, commi 343, 344, 345-bis, 345-decies, della
          legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dall'articolo 3, comma 2,
          del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166, possono
          essere  destinate  annualmente  ad  apposita   contabilita'
          speciale, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio
          dello Stato negli anni  successivi,  per  essere  destinate
          agli interventi previsti a legislazione vigente. 
              8.  La  dotazione  del  Fondo  di   garanzia   di   cui
          all'articolo 15 della legge  7  agosto  1997,  n.  266,  in
          aggiunta a  quanto  previsto  ai  sensi  del  comma  5  del
          presente  articolo,  nonche'  dell'articolo  8,  comma   1,
          lettera a), terzo periodo, e dall'articolo 11, comma 5, del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  e'
          incrementata per l'anno 2010 di 200 milioni  di  euro,  per
          l'anno 2011 di 300 milioni di  euro,  nonche',  per  l'anno
          2012,  di  ulteriori  500  milioni  di  euro.  Agli   oneri
          derivanti dal presente comma, pari a 200  milioni  di  euro
          per l'anno 2010, a 300 milioni di euro per l'anno 2011 e  a
          500 milioni di euro per l'anno 2012, si  provvede  mediante
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002,
          n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate,  per
          i medesimi anni. 
              9.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio. 
              10. All'articolo 18,  comma  1,  del  decreto-legge  29
          novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  la  lettera  b-bis)   e'
          sostituita dalla seguente: 
                "b-bis) al Fondo strategico per il Paese  a  sostegno
          dell'economia reale, istituito  presso  la  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri". 
              11. La dotazione finanziaria del Fondo  strategico  per
          il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo
          18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29  novembre
          2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
          gennaio 2009, n. 2, come prevista in forza  della  delibera
          del  Comitato  interministeriale  per   la   programmazione
          economica  del  6  marzo   2009,   e'   corrispondentemente
          rideterminata tenendo conto di quanto previsto ai sensi del
          comma 4, secondo periodo, e del comma 8,  secondo  periodo,
          del presente articolo, nonche' dell'articolo 7-octies. 
              12. In relazione a future assegnazioni di diritti d'uso
          di frequenze radio o di risorse di numerazione, per  l'anno
          2009 la quota del  20  per  cento  delle  maggiori  entrate
          conseguenti alle  assegnazioni  medesime,  al  netto  delle
          somme corrisposte dagli operatori  come  contributi  per  i
          diritti d'uso delle frequenze nonche' degli importi stimati
          nei saldi di finanza pubblica,  e'  riassegnata,  entro  un
          mese dalla data in  cui  le  stesse  sono  disponibili,  ad
          appositi capitoli dello stato di previsione  del  Ministero
          dello sviluppo economico per far fronte  alle  esigenze  di
          razionalizzazione e sviluppo delle infrastrutture  di  reti
          di comunicazione  elettronica,  agli  oneri  amministrativi
          relativi alla gestione delle gare  di  affidamento  nonche'
          per l'incremento del Fondo per il passaggio al digitale  di
          cui all'articolo 1, commi 927, 928e  929,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   12   del
          decreto-legge 28 aprile 2009, n.  39,  recante  «Interventi
          urgenti in favore delle popolazioni  colpite  dagli  eventi
          sismici nella regione Abruzzo nel mese  di  aprile  2009  e
          ulteriori     interventi     urgenti     di      protezione
          civile.»,convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
          giugno 2009, n. 77, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 12 (Norme di  carattere  fiscale  in  materia  di
          giochi). - 1. Al fine di assicurare  maggiori  entrate  non
          inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
          2009,  il  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze   -
          Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con  propri
          decreti dirigenziali adottati entro sessanta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto puo': 
                a) indire nuove lotterie ad estrazione istantanea; 
                b) adottare ulteriori modalita' di gioco  del  Lotto,
          nonche' dei giochi  numerici  a  totalizzazione  nazionale,
          inclusa la possibilita' di piu' estrazioni giornaliere; 
                c) concentrare le  estrazioni  del  Lotto,  in  forma
          automatizzata, anche in una o  piu'  citta'  gia'  sedi  di
          ruota; 
                d) consentire l'apertura delle tabaccherie anche  nei
          giorni festivi; 
                e) disporre l'assegnazione del  65  per  cento  della
          posta di gioco  a  montepremi,  del  5,71  per  cento  alle
          attivita' di gestione, dell'8 per cento come  compenso  per
          l'attivita' dei punti di vendita, del  15  per  cento  come
          entrate erariali sotto forma di imposta unica  e  del  6,29
          per cento  a  favore  dell'UNIRE,  relativamente  al  gioco
          istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 87,  della  legge
          27 dicembre 2006, n. 296; 
                f) adeguare, nel rispetto dei criteri  gia'  previsti
          dall'ordinamento   interno,   nonche'    delle    procedure
          comunitarie vigenti in materia, il regolamento emanato  con
          decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  17
          settembre 2007, n. 186, prevedendovi, altresi', la raccolta
          a distanza di giochi di sorte a quota fissa e di giochi  di
          carte   organizzati   in   forma   diversa   dal    torneo,
          relativamente  ai  quali  l'aliquota   di   imposta   unica
          applicata sulle somme giocate e', per ciascun  gioco,  pari
          al 20 per cento delle somme che, in base al regolamento  di
          gioco, non risultano restituite al giocatore; 
                g) relativamente alle scommesse a  distanza  a  quota
          fissa con modalita' di interazione diretta  tra  i  singoli
          giocatori, stabilire l'aliquota di imposta unica nel 20 per
          cento della raccolta, al netto delle somme che, in base  al
          regolamento di gioco, sono restituite in vincite e rimborsi
          al consumatore, disponendo altresi' in cinquanta  centesimi
          di euro la posta unitaria  di  gioco.  Conseguentemente,  a
          decorrere  dalla  data  di  pubblicazione  nella   Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana  del  relativo  decreto
          dirigenziale all'articolo 4, comma 1,  lettera  b),  numero
          3), del decreto legislativo 23 dicembre  1998,  n.  504,  e
          successive modificazioni, le parole: "e  per  le  scommesse
          con  modalita'  di  interazione  diretta  tra   i   singoli
          giocatori", ovunque ricorrano, e le parole: "e  per  quelle
          con  modalita'  di  interazione  diretta  tra   i   singoli
          giocatori" sono soppresse; 
                h) per le scommesse a quota fissa di cui all'articolo
          1, comma 88, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, disporre
          che l'aliquota d'imposta unica sulle giocate, di  cui  alla
          lettera d) del predetto comma, sia pari  al  20  per  cento
          della raccolta  al  netto  delle  somme  che,  in  base  al
          regolamento  di  gioco,  sono  restituite  in  vincite   al
          consumatore, nonche' la fissazione della posta unitaria  di
          gioco in 1 euro. Conseguentemente,  all'articolo  1,  comma
          88, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  nell'alinea,  le
          parole  "introduce  con  uno  o  piu'  provvedimenti"  sono
          sostituite dalle  seguenti:  "disciplina  con  uno  o  piu'
          provvedimenti"  e  la  lettera  b)  e'   sostituita   dalla
          seguente: "b) proposizione delle  scommesse  da  parte  dei
          concessionari di cui alla  lettera  a)  all'Amministrazione
          autonoma dei monopoli di Stato che valuta l'aderenza  della
          scommessa proposta ai principi definiti  dai  provvedimenti
          che disciplinano la materia"; 
                i)   determinare   i   poteri   di   controllo    dei
          concessionari della rete telematica per la  gestione  degli
          apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma  6,  del
          testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,  di  cui  al
          regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,  nonche'  l'eventuale
          esclusione  dalle  sanzioni  relative  alle   irregolarita'
          riscontrate dai medesimi concessionari,  nel  rispetto  dei
          seguenti ulteriori criteri: 
                  1)  potere,  per   i   concessionari   della   rete
          telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, di
          disporre  l'accesso  di  propri   incaricati   nei   locali
          destinati all'esercizio di raccolta di gioco per  procedere
          ad ispezioni tecniche ed amministrative per la verifica del
          corretto esercizio degli apparecchi stessi; 
                  2)  obbligo,  per  i  soggetti   incaricati   delle
          attivita' ispettive di  cui  al  numero  1),  di  segnalare
          tempestivamente all'Amministrazione autonoma  dei  monopoli
          di  Stato  e  agli  organi   di   polizia   le   illiceita'
          riscontrate,  anche  qualora   esse   si   riferiscano   ad
          apparecchi collegati alla rete di altri concessionari; 
                  3) previsione, in relazione agli illeciti accertati
          con   le   procedure   di   cui   ai   punti    precedenti,
          dell'esclusione     delle     responsabilita'      previste
          dall'articolo 39-quater,  comma  2,  del  decreto-legge  30
          settembre 2003,  n.  269,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 24 novembre 2003, n. 326; 
                  4)  applicabilita'  dell'articolo  22  del  decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n.  472,  in  relazione  alle
          somme dovute a qualunque titolo  dai  responsabili  in  via
          principale o in solido, a norma dell'articolo 39-quater del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326.  In
          tali  casi  l'iscrizione  di  ipoteca   ed   il   sequestro
          conservativo, di cui al citato articolo 22, sono  richiesti
          sui   beni    dell'impresa    e    sui    beni    personali
          dell'imprenditore  individuale  o  dell'amministratore,  se
          responsabile  e'   persona   giuridica,   ed   i   medesimi
          provvedimenti sono richiesti, altresi', sui  beni  di  ogni
          altro soggetto, anche non titolare d'impresa,  responsabile
          a qualunque titolo; 
                l) attuare la concreta sperimentazione  e  l'avvio  a
          regime di sistemi di gioco costituiti dal controllo  remoto
          del gioco attraverso videoterminali in  ambienti  dedicati,
          dalla  generazione  remota  e   casuale   di   combinazioni
          vincenti, anche numeriche, nonche'  dalla  restituzione  di
          vincite ciclicamente non  inferiori  all'ottantacinque  per
          cento delle somme giocate, definendo: 
                  1) il prelievo erariale unico applicabile  con  una
          aliquota massima non superiore al 4 per cento  delle  somme
          giocate, con la possibilita' di  graduare,  nel  tempo,  le
          percentuali di tassazione in modo crescente,  per  favorire
          le fasi di avvio dei nuovi sistemi di gioco; 
                  2)  le  caratteristiche  degli  ambienti  dedicati,
          assicurando  che  i  videoterminali  siano   collocati   in
          ambienti destinati esclusivamente  ad  attivita'  di  gioco
          pubblico, nonche' il rapporto tra loro superficie e  numero
          di videoterminali; 
                  3) i requisiti  dei  sistemi  di  gioco,  i  giochi
          offerti,  nonche'  le  modalita'  di  verifica  della  loro
          conformita', tramite il partner tecnologico, coerente  agli
          standard di sicurezza ed affidabilita'  vigenti  a  livello
          internazionale; 
                  4) le procedure di autorizzazione dei concessionari
          all'installazione,  previo  versamento   di   euro   15.000
          ciascuno,  di  videoterminali  fino  ad  un   massimo   del
          quattordici per cento del numero di nulla osta dagli stessi
          gia' posseduti. Il versamento di cui al periodo  precedente
          e'  eseguito  con  due  rate  di  euro  7.500  da   versare
          rispettivamente entro il 30 ottobre 2009  ed  entro  il  30
          novembre 2010; 
                  5)  le  modalita'   con   cui   le   autorizzazioni
          all'installazione dei videoterminali di cui  al  numero  4)
          possono essere  cedute  tra  i  soggetti  affidatari  della
          concessione e  possono  essere  prestate  in  garanzia  per
          operazioni   connesse   al   finanziamento    della    loro
          acquisizione e delle successive attivita' di installazione; 
                m) fissare le modalita' con le quali i  concessionari
          delle scommesse a quota fissa su sport e  su  altri  eventi
          offrono propri programmi di  avvenimenti  personalizzati  e
          complementari  a  quello   ufficiale,   fermo   il   potere
          dell'Amministrazione autonoma  dei  monopoli  di  Stato  di
          certificare i relativi esiti,  nel  rispetto  dei  seguenti
          ulteriori criteri: 
                  1)    asseverazione    preventiva,     da     parte
          dell'Amministrazione,   degli    eventi    del    programma
          complementare del concessionario; 
                  2)  acquisizione  in  tempo  reale,  da  parte  del
          totalizzatore  nazionale,  degli   eventi   del   programma
          complementare e dei loro esiti; 
                n) stabilire la posta unitaria di gioco  e  l'importo
          minimo per ogni biglietto giocato per le scommesse a  quota
          fissa su sport e su altri eventi che comunque  non  possono
          essere inferiori ad 1 euro, nonche' il limite della vincita
          potenziale per il quale  e'  consentita  l'accettazione  di
          scommesse che comunque non puo' essere superiore  a  50.000
          euro; 
                o) rideterminare, di concerto con il Ministero  dello
          sviluppo economico, le forme della comunicazione preventiva
          di avvio dei concorsi a premio, prevedendosi in  ogni  caso
          che i soggetti che intendono svolgere un concorso a  premio
          ne  danno  comunicazione,  almeno  quindici  giorni   prima
          dell'inizio, al Ministero dello sviluppo economico mediante
          compilazione  e  trasmissione  di  apposito  modulo,  dallo
          stesso predisposto,  esclusivamente  secondo  le  modalita'
          telematiche previste dall'articolo 39, comma 13-quater, del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,
          fornendo altresi' il regolamento del concorso,  nonche'  la
          documentazione  comprovante  l'avvenuto  versamento   della
          cauzione. Conseguentemente, in  caso  di  effettuazione  di
          concorsi ed operazioni  a  premio  di  cui  e'  vietato  lo
          svolgimento si applica la sanzione amministrativa  da  euro
          cinquantamila  ad  euro  cinquecentomila.  La  sanzione  e'
          raddoppiata nel caso in cui i concorsi e  le  operazioni  a
          premio siano continuati  quando  ne  e'  stato  vietato  lo
          svolgimento.  La  sanzione  e'  altresi'  applicabile   nei
          confronti  di  tutti  i  soggetti  che  in  qualunque  modo
          partecipano  all'attivita'  distributiva  di  materiale  di
          concorsi a premio e di  operazioni  a  premio  vietati.  Il
          Ministero dello sviluppo economico  dispone  che  sia  data
          notizia al pubblico,  a  spese  del  soggetto  promotore  e
          attraverso  i  mezzi  di   informazione   individuati   dal
          Ministero   stesso,   dell'avvenuto    svolgimento    della
          manifestazione vietata; 
                p) disporre l'attivazione di nuovi  giochi  di  sorte
          legati al consumo; 
                p-bis) disporre, in via sperimentale  e  fino  al  31
          dicembre  2010,  che,  nell'ambito  del  gioco  del  bingo,
          istituito dal regolamento di cui al  decreto  del  Ministro
          delle finanze 31 gennaio 2000,  n.  29,  le  somme  giocate
          vengano destinate per almeno il 70 per cento a monte premi,
          per l'11 per cento a prelievo erariale e per l'1 per  cento
          a compenso dell'affidatario del controllo centralizzato del
          gioco,  prevedendo,  inoltre,  la   possibilita'   per   il
          concessionario  di  versare  il  prelievo  erariale   sulle
          cartelle di gioco in maniera differita e  fino  a  sessanta
          giorni dal ritiro delle stesse, ferma restando la  garanzia
          della   copertura   fideiussoria    gia'    prestata    dal
          concessionario, eventualmente integrata nel caso in cui  la
          stessa dovesse risultare incapiente. 
              2.». 
              - Si riporta  il  testo  vigente  dei  commi  7  e  10,
          dell'articolo 3, del decreto-legge 30  settembre  2005,  n.
          203, recante «Misure di contrasto  all'evasione  fiscale  e
          disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.»,
          convertito, con modificazione, dalla 2  dicembre  2005,  n.
          248: 
              «Art. 3 (Disposizioni in materia di servizio  nazionale
          della riscossione). - 1.- 6. (omissis). 
              7.  La  Riscossione  S.p.a.,  previa  formulazione   di
          apposita proposta diretta alle societa' concessionarie  del
          servizio nazionale della riscossione, puo'  acquistare  una
          quota non inferiore al 51 per cento del capitale sociale di
          tali societa' ovvero il ramo  d'azienda  delle  banche  che
          hanno  operato  la  gestione  diretta   dell'attivita'   di
          riscossione, a condizione che  il  cedente,  a  sua  volta,
          acquisti  una  partecipazione  al  capitale  sociale  della
          stessa Riscossione S.p.a.; il rapporto proporzionale tra  i
          prezzi di acquisto determina le  percentuali  del  capitale
          sociale della Riscossione S.p.a. da assegnare  ai  soggetti
          cedenti,  ferma  restando  la  partecipazione  dell'Agenzia
          delle  entrate  e  dell'INPS,  nelle  medesime  proporzioni
          previste nell'atto costitutivo, in misura non inferiore  al
          51 per cento. Decorsi ventiquattro mesi  dall'acquisto,  le
          azioni  della  Riscossione  S.p.a.  cosi'   trasferite   ai
          predetti soci privati possono essere alienate a terzi,  con
          diritto di prelazione a favore dei soci pubblici. 
              8.-9. (omissis). 
              10.   A   seguito   degli   acquisti   delle   societa'
          concessionarie previsti dal  comma  7,  si  trasferisce  ai
          cedenti   l'obbligo   di   versamento   delle   somme    da
          corrispondere   a   qualunque   titolo    in    conseguenza
          dell'attivita'  di  riscossione  svolta  fino   alla   data
          dell'acquisto, nonche' di  quelle  dovute  per  l'eventuale
          adesione alla sanatoria prevista dall'articolo 1, commi 426
          e 426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.». 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  83  e  90  del
          decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.
          43, recante «Istituzione del Servizio  di  riscossione  dei
          tributi e di altre entrate dello  Stato  e  di  altri  enti
          pubblici, ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  1,  legge  4
          ottobre 1986, n. 657»: 
              «Art. 83 (Ammissione o  diniego  del  rimborso).  -  1.
          L'ufficio dell'amministrazione finanziaria o l'ente che  ha
          emesso il ruolo e al quale e' stata presentata  la  domanda
          dispone, entro il termine di dodici mesi, il rimborso,  per
          ciascuna rata iscritta a ruolo, dell'ammontare delle  quote
          inesigibili  che  non   risultano   gia'   rimborsate.   Il
          provvedimento  dell'ufficio   finanziario   contenente   la
          dichiarazione che le quote ammesse  al  rimborso  non  sono
          state  gia'  rimborsate,  e'  trasmesso  all'intendente  di
          finanza, il quale lo rende esecutorio. 
              2. L'ufficio finanziario o l'ente  impositore,  per  le
          quote di cui non  ritiene  documentata  la  inesigibilita',
          annota le proprie osservazioni sulla domanda che  trasmette
          con la relativa documentazione all'intendente  di  finanza,
          restituendone  un  esemplare  al  concessionario  che  puo'
          presentare deduzioni e documenti. 
              3. L'intendente di  finanza  provvede  al  rimborso  ai
          sensi dell'articolo 84. In caso di rigetto della domanda di
          rimborso trasmette il  provvedimento  motivato  all'ufficio
          finanziario o  all'ente  impositore,  che  lo  notifica  al
          concessionario.». 
              «Art. 90 (Discarico di  quote  inesigibili).  -  1.  Le
          norme del presente Titolo, ad eccezione degli articoli 84 e
          86, si applicano per il discarico delle  quote  inesigibili
          delle entrate affidate  in  riscossione  al  concessionario
          senza obbligo del non riscosso come riscosso. 
              2. In caso di diniego del discarico  il  concessionario
          e' tenuto al versamento  delle  somme  di  cui  non  si  e'
          provveduto al discarico entro dieci giorni  dalla  notifica
          del provvedimento ministeriale.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge
          15 novembre 1993, n. 453, recante «Disposizioni in  materia
          di  giurisdizione  e  controllo  della  Corte  dei  conti»,
          convertito, con modificazione, dalla legge 14 gennaio 1994,
          n. 19: 
              «Art. 5 (Giudizi di responsabilita').  -  1.  Prima  di
          emettere l'atto di citazione in  giudizio,  il  procuratore
          regionale invita  il  presunto  responsabile  del  danno  a
          depositare, entro un termine non inferiore a trenta  giorni
          dalla notifica della comunicazione dell'invito, le  proprie
          deduzioni ed eventuali documenti. Nello stesso  termine  il
          presunto  responsabile  puo'  chiedere  di  essere  sentito
          personalmente. Il procuratore regionale  emette  l'atto  di
          citazione  in  giudizio  entro  centoventi   giorni   dalla
          scadenza del termine per la presentazione  delle  deduzioni
          da parte del presunto  responsabile  del  danno.  Eventuali
          proroghe di quest'ultimo  termine  sono  autorizzate  dalla
          sezione  giurisdizionale  competente,   nella   camera   di
          consiglio a tal fine convocata; la  mancata  autorizzazione
          obbliga il procuratore  ad  emettere  l'atto  di  citazione
          ovvero  a  disporre  l'archiviazione  entro  i   successivi
          quarantacinque giorni. 
              2.   Quando   ne   ricorrano   le   condizioni,   anche
          contestualmente  all'invito  di  cui   al   comma   1,   il
          procuratore regionale puo' chiedere,  al  presidente  della
          sezione competente a conoscere del merito del giudizio,  il
          sequestro  conservativo  di  beni  mobili  e  immobili  del
          convenuto, comprese somme e cose allo  stesso  dovute,  nei
          limiti di legge. 
              3.  Sulla   domanda   il   presidente   della   sezione
          giurisdizionale regionale provvede con decreto  motivato  e
          procede contestualmente a: 
                a) fissare  l'udienza  di  comparizione  delle  parti
          innanzi  al  giudice  designato,  entro  un   termine   non
          superiore a quarantacinque giorni; 
                b) assegnare  al  procuratore  regionale  un  termine
          perentorio  non  superiore   a   trenta   giorni   per   la
          notificazione della domanda e del decreto. 
              4. All'udienza di cui alla lettera a) del comma  3,  il
          giudice, con  ordinanza,  conferma,  modifica  o  revoca  i
          provvedimenti emanati con il decreto. Nel caso  in  cui  la
          notificazione debba effettuarsi all'estero,  i  termini  di
          cui al comma 3 sono quadruplicati. 
              5. Con l'ordinanza di accoglimento, ove la domanda  sia
          stata proposta prima dell'inizio  della  causa  di  merito,
          viene fissato un termine non superiore  a  sessanta  giorni
          per  il  deposito,  presso  la  segreteria  della   sezione
          giurisdizionale regionale, dell'atto di  citazione  per  il
          correlativo giudizio di merito. Il  termine  decorre  dalla
          data di comunicazione  del  provvedimento  all'ufficio  del
          procuratore regionale. 
              6. Ferme restando le disposizioni di  cui  al  comma  4
          dell'articolo   2,   il   procuratore   regionale,    nelle
          istruttorie di sua competenza, puo' disporre: 
                a) l'esibizione di documenti,  nonche'  ispezioni  ed
          accertamenti diretti presso le pubbliche amministrazioni ed
          i terzi contraenti o beneficiari di provvidenze finanziarie
          a carico dei bilanci pubblici; 
                b) il sequestro dei documenti; 
                c) audizioni personali; 
                d) perizie e consulenze. 
              7. 
              8. Il limite di somma di cui all'articolo 55 del  testo
          unico delle leggi sulla Corte dei conti, di  cui  al  regio
          decreto 12 luglio 1934, n.  1214,  e  all'articolo  49  del
          regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, e' elevato  ad  euro
          5000 e puo' essere aggiornato, in relazione alle variazioni
          dell'indice ISTAT sul costo della  vita,  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
          Presidente della Corte dei conti.». 
              - Si riporta la tabella C della legge 23 dicembre 2009,
          n.  191,  recante  «Disposizioni  per  la  formazione   del
          bilancio  annuale  e   pluriennale   dello   Stato   (legge
          finanziaria 2010)»: 
                                                            Tabella C 
          STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN  RELAZIONE  A  DISPOSIZIONI  DI
            LEGGE LA CUI  QUANTIFICAZIONE  ANNUA  E'  DEMANDATA  ALLA
            LEGGE FINANZIARA 
              N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla  presente
          tabella riportano il riferimento alla  unita'  previsionale
          di  base,  con  il  relativo  codice,  sotto  la  quale  e'
          ricompreso il capitolo. 
            

         Parte di provvedimento in formato grafico

            
              - Si riporta il testo  dell'articolo  1  comma  2,  del
          decreto-legge   24   dicembre   2003,   n.   353,   recante
          «Disposizioni  urgenti  in  materia  di   tariffe   postali
          agevolate  per  i  prodotti   editoriali»,convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004,  n.  46,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art.  1  (Agevolazioni  tariffarie  postali   per   le
          spedizioni di prodotti editoriali). - 1. A decorrere dal 1°
          gennaio 2004, le imprese editrici di quotidiani e periodici
          iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC)
          e le imprese editrici di libri possono usufruire di tariffe
          agevolate postali per la spedizione di prodotti editoriali.
          Le tariffe agevolate sono determinate,  anche  in  funzione
          del rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 3, con
          decreto del Ministro delle comunicazioni, di  concerto  con
          il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  applicando   la
          tariffa piu' bassa per le spedizioni di  stampe  periodiche
          la cui tiratura per singolo numero  non  superi  le  20.000
          copie.  Per  l'anno   2004,   l'entita'   dell'agevolazione
          tariffaria per i soggetti identificati dal presente decreto
          resta  quella  definita  dal  decreto  del  Ministro  delle
          comunicazioni 13 novembre 2002. 
              2.  Accedono  altresi'  alle   tariffe   agevolate   le
          associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro. 
              3. Ai fini dell'applicazione del presente  decreto  per
          associazioni ed  organizzazioni  senza  fini  di  lucro  si
          intendono  quelle  di  cui  all'articolo  10  del   decreto
          legislativo  4  dicembre  1997,  n.   460,   e   successive
          modificazioni, le organizzazioni  di  volontariato  di  cui
          alla  legge  11  agosto  1991,   n.   266,   e   successive
          modificazioni,   le    organizzazioni    non    governative
          riconosciute ai  sensi  dell'articolo  28  della  legge  26
          febbraio 1987, n. 49, le associazioni di promozione sociale
          di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, le fondazioni ed
          associazioni senza fini di lucro  aventi  scopi  religiosi,
          nonche' gli enti ecclesiastici,  le  associazioni  storiche
          operanti, per statuto, da  almeno  cinquanta  anni  per  la
          conoscenza, la difesa  e  la  valorizzazione  dell'ambiente
          naturale,  le   associazioni   riconosciute   a   carattere
          nazionale  aventi  per  oggetto  statutario,  da  piu'   di
          quaranta anni, lo svolgimento o la promozione di  attivita'
          di  ricerca  oncologica  e  le  associazioni  dei  profughi
          istriani, fiumani e dalmati. 
              3-bis. A decorrere dall'anno 2005,  i  soggetti  aventi
          titolo  presentano  domanda  per  ogni  anno  entro  il  30
          settembre dell'anno precedente.». 
              - La legge 15 gennaio 1992, n. 21, reca  «Legge  quadro
          per il trasporto di persone mediante  autoservizi  pubblici
          non di linea». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 7-bis, comma 1  del
          citato decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con
          modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33: 
              «Art. 7-bis (Sospensione dell'efficacia di disposizioni
          in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non
          di linea).  -  1.  Nelle  more  della  ridefinizione  della
          disciplina dettata dalla legge 15 gennaio 1992, n.  21,  in
          materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di
          linea,  da  effettuare  nel   rispetto   delle   competenze
          attribuite dal quadro costituzionale e  ordinamentale  alle
          regioni e agli enti locali, l'efficacia  dell'articolo  29,
          comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio
          2009, n. 14, e' sospesa fino al 31 marzo 2010.» 
              - Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  reca
          «Definizione  ed  ampliamento  delle   attribuzioni   della
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed
          unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di  interesse
          comune delle regioni, delle province e dei comuni,  con  la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali». 
              - Si riporta il testo dei commi da  343  a  345-quater,
          dell'articolo 1, della legge  23  dicembre  2005,  n.  266,
          recante  «Disposizioni  per  la  formazione  del   bilancio
          annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge   finanziaria
          2006)»: 
              «343. Per indennizzare i risparmiatori che,  investendo
          sul mercato finanziario,  sono  rimasti  vittime  di  frodi
          finanziarie e che hanno  sofferto  un  danno  ingiusto  non
          altrimenti risarcito, e' costituito, a decorrere  dall'anno
          2006, un apposito  fondo  nello  stato  di  previsione  del
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.  Il  fondo  e'
          alimentato con le risorse di cui al comma 345, previo  loro
          versamento al bilancio dello Stato. 
              344. Ai benefici di cui al comma 343 sono ammessi anche
          i risparmiatori che hanno sofferto  il  predetto  danno  in
          conseguenza del default  dei  titoli  obbligazionari  della
          Repubblica argentina. 
              345. Il fondo  e'  alimentato  dall'importo  dei  conti
          correnti e dei rapporti  bancari  definiti  come  dormienti
          all'interno  del  sistema  bancario  nonche'  del  comparto
          assicurativo  e  finanziario,  definiti   con   regolamento
          adottato ai sensi dell'articolo 17 della  legge  23  agosto
          1988, n. 400, e successive modificazioni, su  proposta  del
          Ministro dell'economia  e  delle  finanze;  con  lo  stesso
          regolamento  sono  altresi'  definite   le   modalita'   di
          rilevazione dei predetti conti e rapporti. 
              345-bis. Quota parte del fondo di  cui  al  comma  345,
          stabilita con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze,  e'  destinata  al   finanziamento   della   carta
          acquisti,  di  cui   all'articolo   81,   comma   32,   del
          decreto-legge  25  giugno   2008,   n.   112,   finalizzata
          all'acquisto di beni  e  servizi  a  favore  dei  cittadini
          residenti che versano  in  condizione  di  maggior  disagio
          economico. 
              345-ter.  Gli  importi  degli  assegni  circolari   non
          riscossi entro il  termine  di  prescrizione  del  relativo
          diritto, di cui all'articolo 84, secondo comma,  del  regio
          decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, entro  il  31  marzo  di
          ogni anno  sono  comunicati  dagli  istituti  emittenti  al
          Ministero dell'economia e delle finanze e versati al  fondo
          di  cui  al  comma  343,  entro  il  31  maggio   dell'anno
          successivo  a  quello  in   cui   scade   il   termine   di
          prescrizione. Resta impregiudicato nei confronti del  fondo
          di  diritto  del   richiedente   l'emissione   dell'assegno
          circolare  non  riscosso  alla  restituzione  del  relativo
          importo. 
              345-quater.  Gli  importi  dovuti  ai  beneficiari  dei
          contratti di cui all'articolo 2, comma 1, del codice  delle
          assicurazioni private, di  cui  al  decreto  legislativo  7
          settembre 2005, n. 209, che non  sono  reclamati  entro  il
          termine di prescrizione del relativo diritto, sono devoluti
          al fondo di cui al comma 343 entro il 31  maggio  dell'anno
          successivo  a  quello  in   cui   scade   il   termine   di
          prescrizione. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 14,
          comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005,  n.  252,
          in materia di forme pensionistiche complementari». 
              - Si riporta il testo del numero 16) del  primo  comma,
          dell'articolo  10  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzione  e
          disciplina  dell'imposta   sul   valore   aggiunto»,   come
          sostituito dalla presente legge: 
              «Art.  10  (Operazioni  esenti  dall'imposta).  -  Sono
          esenti dall'imposta: 
              1.-15. (omissis); 
              16) le prestazioni  del  servizio  postale  universale,
          nonche' le cessioni di beni e le prestazioni di  servizi  a
          queste accessorie, effettuate  dai  soggetti  obbligati  ad
          assicurarne l'esecuzione 
              (omissis).». 
              - Si riporta il testo del comma 23-novies dell'articolo
          1 del citato decreto-legge 194 del  2009,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 1  (Proroga  di  termini  tributari,  nonche'  in
          materia economico-finanziaria). - (omissis). 
              23-novies.   L'autorizzazione   di   spesa    di    cui
          all'articolo 70, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio
          1999, n. 300, come  rideterminata  dalla  Tabella  C  della
          legge  23  dicembre  2009,  n.  191,  e'  incrementata   di
          2.000.000 di euro per l'anno 2010 e  di  9.300.000  euro  a
          decorrere dall'anno 2011. 
              (omissis).». 
              - La legge 8 aprile 2010,  n.  55,  reca  «Disposizioni
          concernenti la  commercializzazione  di  prodotti  tessili,
          della pelletteria e calzaturieri». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  14,  del  decreto
          legislativo 21 novembre 2007, n. 231,  recante  «Attuazione
          della  direttiva  2005/60/CE  concernente  la   prevenzione
          dell'utilizzo  del   sistema   finanziario   a   scopo   di
          riciclaggio  dei  proventi  di  attivita'  criminose  e  di
          finanziamento  del  terrorismo  nonche'   della   direttiva
          2006/70/CE  che  ne  reca  misure  di   esecuzione»,   come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 14 (Altri soggetti). - 1. Ai  fini  del  presente
          decreto per «altri soggetti» si intendono gli operatori che
          svolgono le attivita' di seguito elencate, il cui esercizio
          resta    subordinato    al    possesso    delle    licenze,
          autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero  alla
          preventiva    dichiarazione     di     inizio     attivita'
          specificatamente richieste dalla norme  a  fianco  di  esse
          riportate: 
                a) recupero di crediti per conto terzi,  in  presenza
          della licenza di cui all'articolo 115 del TULPS; 
                b) custodia e  trasporto  di  denaro  contante  e  di
          titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate,  in
          presenza della licenza di cui all'articolo 134 del TULPS; 
                c) trasporto di  denaro  contante,  titoli  o  valori
          senza l'impiego di guardie particolari giurate, in presenza
          dell'iscrizione   nell'albo   delle   persone   fisiche   e
          giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto
          di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298; 
                d) gestione di  case  da  gioco,  in  presenza  delle
          autorizzazioni concesse dalle leggi in vigore,  nonche'  al
          requisito di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge
          30 dicembre 1997, n. 457,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30; 
                e) offerta, attraverso la rete internet e altre  reti
          telematiche o di telecomunicazione,  di  giochi,  scommesse
          con vincite in denaro,  con  esclusione  del  lotto,  delle
          lotterie ad estrazione istantanea o ad estrazione differita
          e concorsi pronostici,  in  presenza  o  in  assenza  delle
          autorizzazioni concesse dal Ministero dell'economia e delle
          finanze -Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai
          sensi dell'articolo 1, comma 539, della legge  23  dicembre
          2005, n. 266; 
                e-bis) offerta di giochi o scommesse con  vincite  in
          denaro,  con  esclusione  del  lotto,  delle  lotterie   ad
          estrazione istantanea o ad estrazione differita e  concorsi
          pronostici,  su  rete  fisica,  da  parte  di  soggetti  in
          possesso  delle  concessioni   rilasciate   dal   Ministero
          dell'economia e delle finanze  -  Amministrazione  autonoma
          dei monopoli di Stato. 
                f) agenzia di affari in  mediazione  immobiliare,  in
          presenza dell'iscrizione nell'apposita  sezione  del  ruolo
          istituito  presso  la  camera  di   commercio,   industria,
          artigianato e agricoltura, ai sensi della legge 3  febbraio
          1989, n. 39.». 
              -  Si  riporta  il  testo  del  comma  1,  lettera  a),
          dell'articolo 16, del citato decreto-legge n. 78 del 2009: 
              «Art. 16 (Flussi finanziari). - 1. Alle minori  entrate
          e  alle   maggiori   spese   derivanti   dall'articolo   5,
          dall'articolo 7, dall'articolo 19, comma  4,  dall'articolo
          24, commi 74 e 76, e dall'articolo 25, commi 1, 2 e 3, pari
          complessivamente a 1.334,7 milioni di euro per l'anno 2009,
          a 2.141,5 milioni di euro per l'anno 2010, a 2.469  milioni
          di euro per l'anno 2011, a 336 milioni di euro  per  l'anno
          2012, a 275 milioni di euro per l'anno 2013, a 315  milioni
          di euro per l'anno 2014, a 478 milioni di euro  per  l'anno
          2015, a 652 milioni di euro per l'anno 2016 e a 360 milioni
          di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede: 
                a) mediante utilizzo di quota  parte  delle  maggiori
          entrate recate dall'articolo 5, dall'articolo 12, commi 1 e
          2, dall'articolo 13, dall'articolo  14,  dall'articolo  15,
          commi 2 e 7, dall'articolo 21e dall'articolo 25, commi 2  e
          3, pari a 1.184,4  milioni  di  euro  per  l'anno  2009,  a
          1.534,4 milioni di euro per l'anno 2010, a 1.371,9  milioni
          di euro per l'anno 2011, a 336 milioni di euro  per  l'anno
          2012, a 275 milioni di euro per l'anno 2013, a 315  milioni
          di euro per l'anno 2014, a 478 milioni di euro  per  l'anno
          2015, a 652 milioni di euro per l'anno 2016 e a 360 milioni
          di euro annui a decorrere dall'anno 2017; 
              (omissis).». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          20 gennaio 2006, reca la «Definizione  della  modalita'  di
          destinazione  della  quota  pari  al   cinque   per   mille
          dell'imposta sul reddito delle  persone  fisiche,  in  base
          alla   scelta   del   contribuente,   per   finalita'    di
          volontariato,  ricerca  scientifica   e   dell'universita',
          ricerca sanitaria e attivita' sociali svolte dal comune  di
          residenza». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  10  del  decreto
          legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, recante«Riordino della
          disciplina tributaria degli enti non  commerciali  e  delle
          organizzazioni non lucrative di utilita' sociale»: 
              «Art. 10  (Organizzazioni  non  lucrative  di  utilita'
          sociale).  -  1.  Sono  organizzazioni  non  lucrative   di
          utilita' sociale (ONLUS) le associazioni,  i  comitati,  le
          fondazioni, le societa' cooperative e  gli  altri  enti  di
          carattere privato, con o senza  personalita'  giuridica,  i
          cui  statuti  o  atti  costitutivi,  redatti  nella   forma
          dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata  o
          registrata, prevedono espressamente: 
                a) lo svolgimento di attivita'  in  uno  o  piu'  dei
          seguenti settori: 
                  1) assistenza sociale e socio-sanitaria; 
                  2) assistenza sanitaria; 
                  3) beneficenza; 
                  4) istruzione; 
                  5) formazione; 
                  6) sport dilettantistico; 
                  7) tutela, promozione e valorizzazione  delle  cose
          d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno
          1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di  cui
          al decreto del Presidente  della  Repubblica  30  settembre
          1963, n. 1409; 
                  8)  tutela  e   valorizzazione   della   natura   e
          dell'ambiente, con  esclusione  dell'attivita',  esercitata
          abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,
          speciali e pericolosi di cui  all'articolo  7  del  decreto
          legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; 
                  9) promozione della cultura e dell'arte; 
                  10) tutela dei diritti civili; 
                  11) ricerca scientifica  di  particolare  interesse
          sociale svolta direttamente da fondazioni  ovvero  da  esse
          affidata  ad  universita',  enti  di   ricerca   ed   altre
          fondazioni  che  la  svolgono  direttamente,  in  ambiti  e
          secondo modalita'  da  definire  con  apposito  regolamento
          governativo emanato ai sensi dell'articolo 17  della  legge
          23 agosto 1988, n. 400; 
                b)  l'esclusivo   perseguimento   di   finalita'   di
          solidarieta' sociale; 
                c) il divieto di svolgere attivita' diverse da quelle
          menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle  ad  esse
          direttamente connesse; 
                d)  il  divieto  di  distribuire,   anche   in   modo
          indiretto,  utili  e  avanzi  di  gestione  nonche'  fondi,
          riserve o capitale durante la vita  dell'organizzazione,  a
          meno che la  destinazione  o  la  distribuzione  non  siano
          imposte per legge o siano  effettuate  a  favore  di  altre
          ONLUS che per legge,  statuto  o  regolamento  fanno  parte
          della medesima ed unitaria struttura; 
                e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli  avanzi  di
          gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali
          e di quelle ad esse direttamente connesse; 
                f)   l'obbligo    di    devolvere    il    patrimonio
          dell'organizzazione,  in  caso  di  suo  scioglimento   per
          qualunque causa, ad altre organizzazioni non  lucrative  di
          utilita' sociale o a fini  di  pubblica  utilita',  sentito
          l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma  190,
          della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  salvo  diversa
          destinazione imposta dalla legge; 
                g) l'obbligo di redigere  il  bilancio  o  rendiconto
          annuale; 
                h) disciplina uniforme  del  rapporto  associativo  e
          delle   modalita'    associative    volte    a    garantire
          l'effettivita'   del    rapporto    medesimo,    escludendo
          espressamente la temporaneita'  della  partecipazione  alla
          vita  associativa  e  prevedendo  per   gli   associati   o
          partecipanti  maggiori  d'eta'  il  diritto  di  voto   per
          l'approvazione e  le  modificazioni  dello  statuto  e  dei
          regolamenti  e  per  la  nomina  degli   organi   direttivi
          dell'associazione; 
                i) l'uso,  nella  denominazione  ed  in  qualsivoglia
          segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della
          locuzione  "organizzazione  non   lucrativa   di   utilita'
          sociale" o dell'acronimo "ONLUS". 
              2. Si  intende  che  vengono  perseguite  finalita'  di
          solidarieta' sociale  quando  le  cessioni  di  beni  e  le
          prestazioni di servizi relative alle  attivita'  statutarie
          nei  settori  dell'assistenza  sanitaria,  dell'istruzione,
          della  formazione,  dello  sport   dilettantistico,   della
          promozione della cultura e dell'arte  e  della  tutela  dei
          diritti  civili  non  sono  rese  nei  confronti  di  soci,
          associati o  partecipanti,  nonche'  degli  altri  soggetti
          indicati alla  lettera  a)  del  comma  6,  ma  dirette  ad
          arrecare benefici a: 
                a) persone  svantaggiate  in  ragione  di  condizioni
          fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari; 
                b)  componenti  collettivita'  estere,  limitatamente
          agli aiuti umanitari. 
              2-bis. Si considera attivita' di beneficenza, ai  sensi
          del comma 1, lettera a), numero 3), anche la concessione di
          erogazioni  gratuite  in  denaro  con  utilizzo  di   somme
          provenienti dalla  gestione  patrimoniale  o  da  donazioni
          appositamente raccolte, a favore di  enti  senza  scopo  di
          lucro che operano prevalentemente nei  settori  di  cui  al
          medesimo comma 1, lettera a), per la realizzazione  diretta
          di progetti di utilita' sociale. 
              3. Le finalita'  di  solidarieta'  sociale  s'intendono
          realizzate anche quando tra i beneficiari  delle  attivita'
          statutarie dell'organizzazione  vi  siano  i  propri  soci,
          associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla
          lettera a)  del  comma  6,  se  costoro  si  trovano  nelle
          condizioni di svantaggio di cui alla lettera a)  del  comma
          2. 
              4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e
          3,  si  considerano  comunque  inerenti  a   finalita'   di
          solidarieta' sociale le attivita' statutarie  istituzionali
          svolte   nei   settori   della   assistenza    sociale    e
          sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione
          e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico
          di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese  le
          biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 30 settembre  1963,  n.  1409,  della  tutela  e
          valorizzazione della natura e dell'ambiente con  esclusione
          dell'attivita',  esercitata  abitualmente,  di  raccolta  e
          riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali  e  pericolosi  di
          cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
          n. 22, della ricerca scientifica di  particolare  interesse
          sociale svolta direttamente da fondazioni  ovvero  da  esse
          affidate  ad  universita',  enti  di   ricerca   ed   altre
          fondazioni  che  la  svolgono  direttamente,  in  ambiti  e
          secondo modalita'  da  definire  con  apposito  regolamento
          governativo emanato ai sensi dell'articolo 17  della  legge
          23 agosto 1988, n. 400, nonche' le attivita' di  promozione
          della cultura e dell'arte per le  quali  sono  riconosciuti
          apporti economici da  parte  dell'amministrazione  centrale
          dello Stato. 
              5.  Si  considerano  direttamente  connesse  a   quelle
          istituzionali  le  attivita'   statutarie   di   assistenza
          sanitaria, istruzione, formazione,  sport  dilettantistico,
          promozione della cultura e dell'arte e tutela  dei  diritti
          civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del comma
          1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni  previste
          ai commi 2 e 3, nonche' le attivita' accessorie per  natura
          a quelle statutarie istituzionali,  in  quanto  integrative
          delle  stesse.  L'esercizio  delle  attivita'  connesse  e'
          consentito  a  condizione  che,  in  ciascun  esercizio   e
          nell'ambito di ciascuno dei settori elencati  alla  lettera
          a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti  rispetto  a
          quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino
          il    66    per    cento    delle     spese     complessive
          dell'organizzazione. 
              6. Si considerano in ogni caso distribuzione  indiretta
          di utili o di avanzi di gestione: 
                a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi  a
          soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti
          gli organi amministrativi e di controllo, a  coloro  che  a
          qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano
          parte, ai soggetti che  effettuano  erogazioni  liberali  a
          favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il  terzo
          grado ed ai loro affini entro  il  secondo  grado,  nonche'
          alle  societa'  da  questi  direttamente  o  indirettamente
          controllate  o  collegate,  effettuate  a  condizioni  piu'
          favorevoli in  ragione  della  loro  qualita'.  Sono  fatti
          salvi, nel caso delle attivita' svolte nei settori  di  cui
          ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i  vantaggi
          accordati a soci, associati o partecipanti ed  ai  soggetti
          che effettuano erogazioni liberali, ed ai  loro  familiari,
          aventi significato puramente onorifico e  valore  economico
          modico; 
                b) l'acquisto di beni  o  servizi  per  corrispettivi
          che, senza valide ragioni economiche,  siano  superiori  al
          loro valore normale; 
                c)  la  corresponsione  ai  componenti   gli   organi
          amministrativi e di  controllo  di  emolumenti  individuali
          annui superiori al compenso massimo  previsto  dal  decreto
          del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645,  e
          dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito  dalla
          legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive  modificazioni  e
          integrazioni, per  il  presidente  del  collegio  sindacale
          delle societa' per azioni; 
                d) la corresponsione a soggetti diversi dalle  banche
          e dagli intermediari finanziari autorizzati,  di  interessi
          passivi,  in  dipendenza  di  prestiti  di   ogni   specie,
          superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto; 
                e) la  corresponsione  ai  lavoratori  dipendenti  di
          salari o stipendi superiori del 20  per  cento  rispetto  a
          quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro  per  le
          medesime qualifiche. 
              7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del  comma  1
          non si applicano alle fondazioni,  e  quelle  di  cui  alle
          lettere h) ed i) del medesimo comma 1 non si applicano agli
          enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le  quali
          lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese. 
              8. Sono in ogni caso considerati  ONLUS,  nel  rispetto
          della loro struttura e delle loro finalita', gli  organismi
          di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991,  n.  266,
          iscritti nei  registri  istituiti  dalle  regioni  e  dalle
          province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni
          non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26
          febbraio 1987, n. 49, e le cooperative sociali di cui  alla
          legge 8 novembre 1991, n. 381, nonche' i  consorzi  di  cui
          all'articolo 8 della predetta legge n.  381  del  1991  che
          abbiano la base sociale formata per il cento per  cento  da
          cooperative sociali. Sono  fatte  salve  le  previsioni  di
          maggior favore relative  agli  organismi  di  volontariato,
          alle organizzazioni  non  governative  e  alle  cooperative
          sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi  n.  266
          del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991. 
              9. Gli enti ecclesiastici delle  confessioni  religiose
          con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o  intese
          e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra  gli
          enti di cui all'articolo 3,  comma  6,  lettera  e),  della
          legge  25  agosto  1991,   n.   287,   le   cui   finalita'
          assistenziali    siano    riconosciute    dal     Ministero
          dell'interno,   sono   considerati   ONLUS    limitatamente
          all'esercizio delle attivita' elencate alla lettera a)  del
          comma 1; fatta eccezione per la prescrizione  di  cui  alla
          lettera c) del comma 1, agli stessi enti e associazioni  si
          applicano le disposizioni anche  agevolative  del  presente
          decreto, a condizione che per tali attivita'  siano  tenute
          separatamente le scritture contabili previste  all'articolo
          20-bis del  decreto  del  Presidente  delle  Repubblica  29
          settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 25,  comma
          1. 
              10. Non si considerano in  ogni  caso  ONLUS  gli  enti
          pubblici,  le  societa'  commerciali  diverse   da   quelle
          cooperative, gli enti  conferenti  di  cui  alla  legge  30
          luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti  politici,  le
          organizzazioni sindacali,  le  associazioni  di  datori  di
          lavoro e le associazioni di categoria.». 
              - Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  7  della
          legge 7 dicembre 2000, n. 383,  recante  «Disciplina  delle
          associazioni di promozione sociale»: 
              «Art. 7 (Registri).  -  1.  Presso  la  Presidenza  del
          Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  per  gli  affari
          sociali e' istituito un registro nazionale al quale possono
          iscriversi, ai fini dell'applicazione della presente legge,
          le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale
          in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, costituite
          ed operanti da almeno un anno. Alla tenuta del registro  si
          provvede con le  ordinarie  risorse  finanziarie,  umane  e
          strumentali del Dipartimento per gli affari sociali. 
              2. Per associazioni di promozione sociale  a  carattere
          nazionale si intendono quelle  che  svolgono  attivita'  in
          almeno cinque regioni  ed  in  almeno  venti  province  del
          territorio nazionale. 
              3.   L'iscrizione   nel   registro   nazionale    delle
          associazioni a carattere nazionale comporta il  diritto  di
          automatica iscrizione nel registro  medesimo  dei  relativi
          livelli  di  organizzazione  territoriale  e  dei   circoli
          affiliati, mantenendo a tali soggetti i  benefici  connessi
          alla iscrizione nei registri di cui al comma 4. 
              4. Le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano istituiscono, rispettivamente,  registri  su  scala
          regionale e provinciale, cui possono  iscriversi  tutte  le
          associazioni in possesso dei requisiti di cui  all'articolo
          2,  che  svolgono  attivita',  rispettivamente,  in  ambito
          regionale o provinciale.». 
              - La legge 20 maggio 1985, n. 222,  reca  «Disposizioni
          sugli  enti  e  beni  ecclesiastici  in  Italia  e  per  il
          sostentamento  del  clero  cattolico  in   servizio   nelle
          diocesi». 
              - Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
          16  aprile  2009,  reca  «Modalita'  di  ammissione   delle
          associazioni sportive dilettantistiche al  riparto  di  una
          quota pari al 5 per mille dell'IRPEF.». 
              - Si riporta il testo del comma  1234  dell'articolo  1
          della citata legge  n.  296  del  2006  (legge  finanziaria
          2007), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1. - 1.-1233. (omissis). 
              1234. Per l'anno finanziario 2007,  fermo  quanto  gia'
          dovuto dai contribuenti a titolo  di  imposta  sul  reddito
          delle persone fisiche,  una  quota  pari  al  5  per  mille
          dell'imposta stessa e' destinata in base  alla  scelta  del
          contribuente alle seguenti finalita': 
                a) sostegno delle  organizzazioni  non  lucrative  di
          utilita'  sociale  di  cui  all'articolo  10  del   decreto
          legislativo  4  dicembre  1997,  n.   460,   e   successive
          modificazioni, nonche'  delle  associazioni  di  promozione
          sociale  iscritte  nei  registri  nazionale,  regionali   e
          provinciali, previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3  e  4,
          della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e  delle  associazioni
          riconosciute che operano nei settori  di  cui  all'articolo
          10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre
          1997,  n.  460,  nonche'  delle  fondazioni  nazionali   di
          carattere culturale e  delle  fondazioni  riconosciute  che
          operano nei  settori  di  cui  all'articolo  10,  comma  1,
          lettera a), del decreto legislativo  4  dicembre  1997,  n.
          460; 
                b) finanziamento agli enti della ricerca  scientifica
          e dell'universita'; 
                c) finanziamento agli enti della ricerca sanitaria. 
              1235.-1364. (omissis).». 
              - Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 3 della
          citata  legge  n.  244  del  2007,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art.  3  (Disposizioni  in  materia   di:   Fondi   da
          ripartire; Contenimento  e  razionalizzazione  delle  spese

        
      
(continuazione)
        
          valide per  tutte  le  missioni;  Pubblico  impiego;  Norme
          finali). - 1.-4. (omissis). 
              5. Per  l'anno  finanziario  2008,  fermo  quanto  gia'
          dovuto dai contribuenti a titolo  di  imposta  sul  reddito
          delle persone fisiche, una quota pari al cinque  per  mille
          dell'imposta netta, diminuita  del  credito  d'imposta  per
          redditi prodotti all'estero e degli altri crediti d'imposta
          spettanti, e' destinata, nel limite dell'importo di cui  al
          comma  8,  in  base  alla  scelta  del  contribuente,  alle
          seguenti finalita': 
                a) sostegno delle  organizzazioni  non  lucrative  di
          utilita'  sociale  di  cui  all'articolo  10  del   decreto
          legislativo  4  dicembre  1997,  n.   460,   e   successive
          modificazioni, nonche'  delle  associazioni  di  promozione
          sociale  iscritte  nei  registri  nazionale,  regionali   e
          provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2,  3  e  4,
          della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e  delle  associazioni
          riconosciute che  senza  scopo  di  lucro  operano  in  via
          esclusiva o prevalente nei settori di cui all'articolo  10,
          comma 1, lettera a), del  decreto  legislativo  4  dicembre
          1997,  n.  460,  nonche'  delle  fondazioni  nazionali   di
          carattere culturale e delle altre  fondazioni  riconosciute
          che senza  scopo  di  lucro  operano  in  via  esclusiva  o
          prevalente nei settori di cui  all'articolo  10,  comma  1,
          lettera a), del decreto legislativo  4  dicembre  1997,  n.
          460; 
                b) finanziamento agli enti della ricerca  scientifica
          e dell'universita'; 
                c) finanziamento agli enti della ricerca sanitaria; 
                c-bis)   sostegno    alle    associazioni    sportive
          dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal  CONI  a
          norma di legge. 
              6.-164. (omissis).». 

        
      
                               Art. 3 
 
 
                     Deflazione del contenzioso 
                e razionalizzazione della riscossione 
 
  1. Al fine di potenziare il contrasto all'evasione  concentrando  e
razionalizzando  le  risorse  dell'Amministrazione  finanziaria,   si
dispone quanto segue per deflazionare e semplificare  il  contenzioso
tributario in essere e accelerarne la riscossione: 
    a) all'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 31  dicembre
1992, n. 546, le parole: «a norma degli articoli 137 e  seguenti  del
codice di procedura civile» sono sostituite dalle seguenti: «a  norma
dell'articolo 16» e, dopo le  parole:  «dell'originale  notificato,»,
sono inserite le seguenti: «ovvero  copia  autentica  della  sentenza
consegnata o spedita per  posta,  con  fotocopia  della  ricevuta  di
deposito o della spedizione per raccomandata  a  mezzo  del  servizio
postale unitamente all'avviso di ricevimento»; 
    b) all'articolo 48, comma 3, del  predetto  decreto  legislativo,
dopo le parole: «previa prestazione» sono inserite le seguenti: «, se
l'importo delle rate successive alla  prima  e'  superiore  a  50.000
euro,»  e,  coerentemente,  all'articolo  8,  comma  2,  del  decreto
legislativo 19 giugno 1997,  n.  218,  dopo  le  parole:  «e  per  il
versamento di tali somme» sono inserite le seguenti: «, se  superiori
a 50.000 euro,»; 
    c) il comma 2 dell'articolo 52 del predetto  decreto  legislativo
e' abrogato. 
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 68 del  decreto  legislativo
31 dicembre 1992, n. 546, relative alle  sentenze  delle  commissioni
tributarie regionali, si intendono applicabili alle  decisioni  della
Commissione tributaria centrale. 
  (( 2-bis. Al fine di contenere la durata dei processi tributari nei
termini di durata ragionevole dei processi, previsti ai  sensi  della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
liberta' fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955,
n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole
di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della  predetta  Convenzione,  le
controversie tributarie pendenti che originano da ricorsi iscritti  a
ruolo nel primo grado, alla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto, da oltre dieci anni, per  le  quali
risulti soccombente l'Amministrazione  finanziaria  dello  Stato  nei
primi due gradi di giudizio, sono definite con le seguenti modalita': 
      a) le controversie tributarie pendenti innanzi alla Commissione
tributaria centrale, con  esclusione  di  quelle  aventi  ad  oggetto
istanze  di  rimborso,  sono  automaticamente  definite  con  decreto
assunto dal presidente del collegio o da altro  componente  delegato.
Il compenso in misura  variabile  previsto  per  i  componenti  della
Commissione tributaria centrale e' riconosciuto  solo  nei  confronti
dell'estensore del provvedimento  di  definizione.  Il  Consiglio  di
presidenza della giustizia tributaria stabilisce i carichi di  lavoro
minimi  per  garantire  che  l'attivita'   delle   sezioni   di   cui
all'articolo 1, comma 351, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  sia
esaurita entro il 31 dicembre 2012; il mancato rispetto dei  predetti
carichi e' motivo di decadenza dall'incarico. Entro il  30  settembre
2010 il predetto Consiglio provvede alle eventuali applicazioni  alle
citate sezioni, su domanda da presentare al medesimo Consiglio  entro
il 31  luglio  2010,  anche  dei  presidenti  di  sezione,  dei  vice
presidenti di sezione e dei componenti delle  commissioni  tributarie
provinciali istituite nelle sedi delle sezioni stesse; 
      b) le controversie tributarie pendenti innanzi  alla  Corte  di
cassazione possono essere estinte con il pagamento di un importo pari
al 5 per cento del valore della  controversia  determinato  ai  sensi
dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002,  n.  289,  e
successive modificazioni, e contestuale rinuncia  ad  ogni  eventuale
pretesa di equa riparazione ai sensi della legge 24  marzo  2001,  n.
89. A tal fine, il contribuente puo' presentare apposita istanza alla
competente segreteria o cancelleria entro novanta giorni  dalla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
con attestazione del relativo pagamento. I procedimenti di  cui  alla
presente lettera restano sospesi fino alla scadenza  del  termine  di
cui al secondo periodo e sono definiti  con  compensazione  integrale
delle spese del processo. In ogni caso non si fa luogo a rimborso. Le
maggiori entrate derivanti dal presente comma, accertate  annualmente
con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,  affluiscono
al fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del  decreto-legge
10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge  9
aprile  2009,  n.  33,  per  essere  destinate   alle   esigenze   di
finanziamento delle missioni internazionali di pace. 
  2-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione del presente decreto, l'agente della riscossione non puo'
iscrivere l'ipoteca di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente
della  Repubblica  29  settembre   1973,   n.   602,   e   successive
modificazioni, se l'importo complessivo del credito per  cui  procede
e' inferiore complessivamente ad 8.000 euro. )) 
  3. In caso di crisi di societa' di riscossione delle entrate  degli
enti locali, le societa' che, singolarmente ovvero appartenendo ad un
medesimo gruppo di imprese,  hanno  esercitato  le  funzioni  di  cui
all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446,  e
successive modificazioni, per conto di non  meno  di  cinquanta  enti
locali e che siano cancellate, con deliberazione ancorche' non dotata
di definitivita', dall'albo  di  cui  all'articolo  53  del  predetto
decreto legislativo n. 446 del 1997 ai  sensi  dell'articolo  11  del
decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000,  n.  289,  sono
ammesse di diritto, su domanda della societa' ovvero  della  societa'
capogruppo, alle procedure di cui al decreto-legge 23 dicembre  2003,
n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio  2004,
n. 39. Sono altresi' ammesse di diritto a tali  procedure,  anche  in
assenza  di  domanda,  le  predette  societa'  per  le  quali   venga
dichiarato dal tribunale lo stato di  insolvenza.  In  tali  casi  il
commissario e' nominato dal Ministro  dello  sviluppo  economico,  su
proposta del Ministro dell'economia  e  delle  finanze.  L'ammissione
alle  procedure,  fino  all'esaurimento  delle  stesse,  comporta  la
persistenza nei riguardi delle predette  societa'  delle  convenzioni
vigenti con gli  enti  locali  immediatamente  prima  della  data  di
cancellazione dall'albo di cui al  citato  articolo  53  del  decreto
legislativo n. 446 del 1997, ferme in ogni caso  le  riaggiudicazioni
eventualmente effettuate nel frattempo con gara, nonche' dei  poteri,
anche  di  riscossione,  di  cui  le  predette  societa'  disponevano
anteriormente alla medesima data di cancellazione. ((  Sono  comunque
fatte  salve  le  disdette,  le  revoche  o  le   risoluzioni   degli
affidamenti o delle convenzioni gia' intervenute, o che interverranno
nel corso della procedura,  per  cause  diverse  dalla  cancellazione
delle medesime societa' dall'albo di cui al citato  articolo  53  del
decreto legislativo n. 446 del 1997. )) Su istanza degli enti locali,
creditori di somme dovute in adempimento delle predette  convenzioni,
il commissario puo'  certificare,  secondo  modalita'  e  termini  di
attuazione stabiliti con decreto del Ministro dell'economia  e  delle
finanze, se il relativo credito  sia  certo,  liquido  ed  esigibile,
anche al fine di consentire all'ente locale la cessione pro soluto  a
favore  di  banche  o  intermediari  finanziari  riconosciuti   dalla
legislazione vigente. (( Con decreto del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, di concerto con  il  Ministero  dell'interno,  possono
essere corrispondentemente ridefiniti i termini di  approvazione  dei
bilanci annuali e pluriennali  e  relative  variazioni,  nonche'  del
rendiconto. )) I regolamenti emanati in attuazione dell'articolo  53,
comma 3, del decreto legislativo n.  446  del  1997  sono  aggiornati
entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto  prevedendo,  fra  l'altro,  i  requisiti  per   l'iscrizione
all'albo  di  cui  al  medesimo  articolo,  in   particolare   quelli
tecnico-finanziari, di onorabilita', professionalita' e di assenza di
cause di  incompatibilita',  che  sono  disciplinati  graduandoli  in
funzione delle dimensioni e della natura,  pubblica  o  privata,  del
soggetto che chiede l'iscrizione, del numero degli  enti  locali  per
conto dei quali il medesimo soggetto, singolarmente ovvero in  gruppo
di imprese, svolge le funzioni di cui all'articolo  52  del  medesimo
decreto  legislativo  n.  446  del   1997,   nonche'   dell'eventuale
sospensione,  cancellazione  o  decadenza  dall'albo  in   precedenza
disposta nei riguardi di tale soggetto. (( Gli  amministratori  delle
societa' ammesse, secondo le disposizioni di cui al  presente  comma,
alle procedure di cui al decreto-legge  23  dicembre  2003,  n.  347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004,  n.  39,
non possono esercitare le funzioni di amministratore e di revisore di
societa' di riscossione di tributi per un periodo di dieci anni. 
  3-bis. All'articolo 49 del decreto del Presidente della  Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
      a) al comma 1, dopo le parole: «costituisce  titolo  esecutivo»
sono inserite le seguenti: «, fatto salvo il diritto del debitore  di
dimostrare, con apposita documentazione rilasciata ai sensi del comma
1-bis, l'avvenuto pagamento delle  somme  dovute  ovvero  lo  sgravio
totale riconosciuto dall'ente creditore»; 
      b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
  «1-bis. I pagamenti delle somme dovute all'ente creditore ovvero il
riconoscimento dello sgravio da parte dell'ente creditore, effettuati
in una data successiva a quella di iscrizione a ruolo, devono  essere
tempestivamente  comunicati  dall'ente  creditore  al  concessionario
della riscossione. L'ente creditore rilascia al debitore, in triplice
copia, una dichiarazione attestante l'avvenuto  pagamento  ovvero  lo
sgravio  totale  riconosciuto;  la  dichiarazione  e'  opponibile  al
concessionario. 
  1-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,  da
emanare entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione, sono  stabilite  le  modalita'  di  attuazione
delle disposizioni di cui al comma 1-bis ed e' approvato  il  modello
di dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento o lo sgravio totale.
La  dichiarazione  deve  essere  rilasciata  dall'ente  creditore  in
triplice copia. 
  1-quater. Nei casi di opposizione all'attivita' di  riscossione  di
cui al comma 1-bis, il concessionario ha diritto  al  rimborso  delle
spese  sostenute  per  l'attivita'  di  riscossione  qualora   l'ente
creditore non abbia inviato la comunicazione dell'avvenuto  pagamento
o dello sgravio totale riconosciuto al debitore». )) 

        
                    Riferimenti normativi 
              - Si riporta il testo degli articoli 38, 48  e  52  del
          decreto legislativo  31  dicembre  1992,  n.  546,  recante
          «Disposizioni sul processo tributario in  attuazione  della
          delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30
          dicembre 1991, n.  413»,  come  modificati  dalla  presente
          legge: 
              «Art. 38 (Richiesta  di  copie  e  notificazione  della
          sentenza).  -  1.  Ciascuna  parte  puo'  richiedere   alla
          segreteria copie autentiche della sentenza e la  segreteria
          e'  tenuta  a  rilasciarle  entro   cinque   giorni   dalla
          richiesta, previa corresponsione delle spese. 
              2. Le parti hanno l'onere  di  provvedere  direttamente
          alla notificazione della sentenza alle altre parti a  norma
          dell'articolo 16 depositando, nei successivi trenta giorni,
          l'originale o copia  autentica  dell'originale  notificato,
          ovvero copia autentica della sentenza consegnata o  spedita
          per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della
          spedizione per raccomandata a mezzo  del  servizio  postale
          unitamente all'avviso di ricevimento nella segreteria,  che
          ne rilascia ricevuta e l'inserisce nel fascicolo d'ufficio. 
              3. Se nessuna delle parti provvede  alla  notificazione
          della sentenza, si applica l'articolo  327,  comma  1,  del
          codice  di  procedura  civile.  Tale  disposizione  non  si
          applica se la parte non costituita dimostri  di  non  avere
          avuto  conoscenza   del   processo   per   nullita'   della
          notificazione del ricorso e della comunicazione dell'avviso
          di fissazione d'udienza.». 
              «Art. 48  (Conciliazione  giudiziale).  -  1.  Ciascuna
          delle parti con l'istanza prevista dall'articolo  33,  puo'
          proporre all'altra parte la conciliazione totale o parziale
          della controversia. 
              2. La conciliazione puo' aver luogo solo  davanti  alla
          commissione provinciale e non oltre la prima udienza, nella
          quale il tentativo di conciliazione  puo'  essere  esperito
          d'ufficio anche dalla commissione. 
              3. Se la conciliazione ha luogo, viene redatto apposito
          processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute  a
          titolo d'imposta, di sanzioni e di interessi.  Il  processo
          verbale costituisce titolo per la riscossione  delle  somme
          dovute mediante versamento diretto  in  un'unica  soluzione
          ovvero in  forma  rateale,  in  un  massimo  di  otto  rate
          trimestrali di pari importo, ovvero in un massimo di dodici
          rate trimestrali  se  le  somme  dovute  superano  i  cento
          milioni di lire, previa  prestazione,  se  l'importo  delle
          rate successive alla prima e' superiore a 50.000  euro,  di
          idonea   garanzia   mediante   polizza    fideiussoria    o
          fideiussione bancaria ovvero  rilasciata  dai  consorzi  di
          garanzia  collettiva  dei  fidi  (Confidi)  iscritti  negli
          elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del  testo  unico
          delle leggi in materia bancaria e  creditizia,  di  cui  al
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
          modificazioni.  La  conciliazione  si  perfeziona  con   il
          versamento, entro il termine di venti giorni dalla data  di
          redazione del processo verbale, dell'intero importo  dovuto
          ovvero della prima rata e con la prestazione della predetta
          garanzia sull'importo delle  rate  successive,  comprensivo
          degli interessi al saggio legale calcolati con  riferimento
          alla stessa data, e per il periodo di rateazione  di  detto
          importo  aumentato  di  un  anno.  Per  le   modalita'   di
          versamento  si  applica  l'articolo  5  del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n.  592.  Le
          predette modalita' possono essere  modificate  con  decreto
          del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
          tesoro. 
              3-bis. In caso di mancato pagamento anche di  una  sola
          delle rate successive, se il garante  non  versa  l'importo
          garantito  entro  trenta  giorni  dalla  notificazione   di
          apposito  invito,  contenente  l'indicazione  delle   somme
          dovute e dei  presupposti  di  fatto  e  di  diritto  della
          pretesa, il competente ufficio dell'Agenzia  delle  entrate
          provvede all'iscrizione a  ruolo  delle  predette  somme  a
          carico del contribuente e dello stesso garante. 
              4.  Qualora  una  delle   parti   abbia   proposto   la
          conciliazione e la stessa non abbia luogo nel  corso  della
          prima udienza, la commissione puo' assegnare un termine non
          superiore a sessanta  giorni,  per  la  formazione  di  una
          proposta ai sensi del comma 5. 
              5. L'ufficio puo', sino alla  data  di  trattazione  in
          camera  di  consiglio,  ovvero  fino  alla  discussione  in
          pubblica udienza, depositare una proposta di  conciliazione
          alla quale l'altra  parte  abbia  previamente  aderito.  Se
          l'istanza e' presentata prima della fissazione  della  data
          di trattazione, il presidente della commissione, se ravvisa
          la  sussistenza  dei  presupposti  e  delle  condizioni  di
          ammissibilita',  dichiara  con  decreto  l'estinzione   del
          giudizio.  La  proposta  di  conciliazione  ed  il  decreto
          tengono luogo del processo verbale di cui al  comma  3.  Il
          decreto  e'  comunicato  alle  parti   ed   il   versamento
          dell'intero  importo  o  della  prima  rata   deve   essere
          effettuato   entro   venti   giorni   dalla   data    della
          comunicazione. Nell'ipotesi in cui la conciliazione non sia
          ritenuta ammissibile il presidente della commissione  fissa
          la trattazione della  controversia.  Il  provvedimento  del
          presidente e' depositato in segreteria entro  dieci  giorni
          dalla data di presentazione della proposta. 
              6.  In  caso  di  avvenuta  conciliazione  le  sanzioni
          amministrative si applicano nella misura di un terzo  delle
          somme irrogabili in  rapporto  dell'ammontare  del  tributo
          risultante dalla conciliazione medesima. In  ogni  caso  la
          misura delle sanzioni non puo' essere inferiore ad un terzo
          dei minimi edittali previsti per le violazioni  piu'  gravi
          relative a ciascun tributo.». 
              «Art.  52  (Giudice  competente  e  legittimazione   ad
          appellare). - 1. La sentenza della commissione  provinciale
          puo' essere appellata alla commissione regionale competente
          a norma dell'articolo 4, comma 2. 
              2. (abrogato).». 
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo  8  del
          decreto  legislativo  19  giugno  1997,  n.  218,   recante
          «Disposizioni in materia di accertamento con adesione e  di
          conciliazione giudiziale», come modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art. 8 (Adempimenti successivi). - 1. (omissis). 
              2.  Le  somme  dovute  possono  essere  versate   anche
          ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di  pari
          importo o in un massimo di dodici rate  trimestrali  se  le
          somme dovute superano i cento milioni  di  lire.  L'importo
          della prima rata e' versato entro il termine  indicato  nel
          comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli
          interessi  al  saggio  legale,  calcolati  dalla  data   di
          perfezionamento dell'atto di adesione, e per il  versamento
          di tali somme, se superiori a 50.000 euro, il  contribuente
          e' tenuto  a  prestare  idonea  garanzia  mediante  polizza
          fideiussoria o fideiussione bancaria ovvero rilasciata  dai
          consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti
          negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107  del  testo
          unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui
          al  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  e
          successive modificazioni, per il periodo di rateazione  del
          detto importo, aumentato di un anno. 
              3.-4.(omissis).». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  68  del  citato
          decreto legislativo n. 546 del 1992: 
              «Art.  68  (Pagamento  del  tributo  in  pendenza   del
          processo). - 1. Anche in deroga  a  quanto  previsto  nelle
          singole leggi d'imposta, nei casi in  cui  e'  prevista  la
          riscossione frazionata  del  tributo  oggetto  di  giudizio
          davanti  alle  commissioni,  il  tributo,  con  i  relativi
          interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere pagato: 
                a)  per  i  due  terzi,  dopo   la   sentenza   della
          commissione tributaria provinciale che respinge il ricorso; 
                b) per l'ammontare risultante  dalla  sentenza  della
          commissione tributaria provinciale, e comunque non oltre  i
          due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso; 
                c)  per  il  residuo  ammontare   determinato   nella
          sentenza della commissione tributaria regionale. 
              Per le ipotesi indicate nelle precedenti lettere a), b)
          e c) gli importi da versare vanno in ogni caso diminuiti di
          quanto gia' corrisposto. 
              2. Se il ricorso viene accolto, il tributo  corrisposto
          in eccedenza rispetto  a  quanto  statuito  dalla  sentenza
          della commissione tributaria provinciale,  con  i  relativi
          interessi  previsti  dalle  leggi  fiscali,   deve   essere
          rimborsato   d'ufficio   entro   novanta    giorni    dalla
          notificazione della sentenza. 
              3. Le imposte  suppletive  debbono  essere  corrisposte
          dopo l'ultima sentenza non impugnata o impugnabile solo con
          ricorso in cassazione.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  6  della  legge  4
          agosto 1955, n. 848, recante «Ratifica ed esecuzione  della
          Convenzione per la salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo  e
          delle liberta' fondamentali firmata a Roma  il  4  novembre
          1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione  stessa,
          firmato a Parigi il 20 marzo 1952»: 
              «Art. 6 (Diritto  ad  un  processo  equo).  -  1.  Ogni
          persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza  entro  un
          termine ragionevole, davanti ad un tribunale indipendente e
          imparziale e costituito per legge, che decide sia in ordine
          alla controversia sui suoi diritti  e  obblighi  di  natura
          civile, sia sul fondamento di ogni accusa in materia penale
          derivata contro  di  lei.  La  sentenza  deve  essere  resa
          pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza puo' essere
          vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte
          del  processo  nell'interesse  della  morale,   dell'ordine
          pubblico  o  della  sicurezza  nazionale  in  una  societa'
          democratica, quando lo esigono gli interessi dei  minori  o
          la tutela della vita privata delle parti  in  causa,  nella
          misura  ritenuta  strettamente  necessaria  dal   tribunale
          quando, in speciali circostanze,  la  pubblicita'  potrebbe
          pregiudicare gli interessi della giustizia. 
              2.  Ogni  persona  accusata  di  un  reato  si  presume
          innocente sino a quando la sua colpevolezza non  sia  stata
          legalmente accertata. 
              3. Ogni accusato ha diritto soprattutto a: 
              a) essere informato, nel piu' breve tempo possibile, in
          una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della
          natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; 
                b) disporre del  tempo  e  dei  mezzi  necessari  per
          preparare la sua difesa; 
                c) difendersi personalmente o con l'assistenza di  un
          difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per pagare
          un difensore, poter essere assistito  gratuitamente  da  un
          avvocato d'ufficio, quando lo esigono gli  interessi  della
          giustizia; 
                d) interrogare o far interrogare i testimoni a carico
          ed ottenere la citazione e l'interrogatorio dei testimoni a
          discarico a pari condizioni dei testimoni a carico; 
                e) farsi assistere gratuitamente da un interprete  se
          non comprende o non parla la lingua usata nell'udienza. 
              - Si riporta il testo del  comma  351  dell'articolo  1
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante: «Disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato» (legge finanziaria 2008): 
              «351. Allo scopo di  ridurre  le  spese  a  carico  del
          bilancio  dello  Stato  e  di  giungere   ad   una   rapida
          definizione   delle   controversie   pendenti   presso   la
          Commissione tributaria centrale, a decorrere dal 1°  maggio
          2008, il numero delle sezioni della predetta Commissione e'
          ridotto  a  21;  le  predette  sezioni  hanno  sede  presso
          ciascuna commissione tributaria regionale avente  sede  nel
          capoluogo  di  ogni  regione  e   presso   le   commissioni
          tributarie di secondo grado di Trento e di Bolzano. A  tali
          sezioni sono  applicati  come  componenti,  su  domanda  da
          presentare  al  Consiglio  di  presidenza  della  giustizia
          tributaria entro  il  31  gennaio  2008,  i  presidenti  di
          sezione, i vice presidenti di sezione e i componenti  delle
          commissioni tributarie  regionali  istituite  nelle  stesse
          sedi. In difetto di domande,  il  Consiglio  di  presidenza
          della giustizia tributaria provvede d'ufficio entro  il  31
          marzo  2008.  Qualora  un  componente   della   Commissione
          tributaria centrale sia assegnato ad una delle  sezioni  di
          cui al primo periodo, ne assume la presidenza. Le  funzioni
          di segreteria sono svolte dal personale di segreteria delle
          commissioni tributarie regionali  e  delle  commissioni  di
          secondo grado di Trento  e  di  Bolzano.  I  presidenti  di
          sezione  ed  i  componenti  della  Commissione   tributaria
          centrale,  nonche'  il  personale   di   segreteria,   sono
          assegnati, anche in soprannumero rispetto a quanto previsto
          dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica
          26  ottobre  1972,  n.  636,  su  domanda  da   presentare,
          rispettivamente, al Consiglio di presidenza della giustizia
          tributaria ed al  Dipartimento  per  le  politiche  fiscali
          entro il 31 gennaio 2008, a una delle  sezioni  di  cui  al
          primo periodo. Ai presidenti di sezione, ai componenti e al
          personale  di  segreteria  della   Commissione   tributaria
          centrale trasferiti di sede ai sensi del periodo precedente
          non spetta il trattamento di missione». 
              - Si riporta il testo  del  comma  3  dell'articolo  16
          della legge 27 dicembre 2002, n. 289 recante: «Disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato» (legge finanziaria 2003): 
              «Art. 16 (Chiusura  delle  liti  fiscali  pendenti).  -
          1.-2. (omissis). 
              3. Ai fini del presente articolo si intende: 
                a)  per  lite  pendente,  quella  in  cui  e'   parte
          l'Amministrazione finanziaria dello Stato avente ad oggetto
          avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione  delle
          sanzioni e ogni altro atto di imposizione, per i quali alla
          data di entrata in vigore della presente  legge,  e'  stato
          proposto l'atto introduttivo del giudizio,  nonche'  quella
          per la  quale  l'atto  introduttivo  sia  stato  dichiarato
          inammissibile con pronuncia non passata  in  giudicato.  Si
          intende, comunque, pendente la lite per la quale, alla data
          del 29 settembre 2002, non sia intervenuta sentenza passata
          in giudicato; 
                b) per lite  autonoma,  quella  relativa  a  ciascuno
          degli  atti  indicati  alla  lettera  a)e  comunque  quella
          relativa  all'imposta  sull'incremento  del  valore   degli
          immobili; 
                c) per valore della lite,  da  assumere  a  base  del
          calcolo per la definizione, l'importo dell'imposta  che  ha
          formato oggetto di contestazione in primo grado,  al  netto
          degli interessi, delle indennita' di mora e delle eventuali
          sanzioni  collegate  al  tributo,  anche  se  irrogate  con
          separato provvedimento;  in  caso  di  liti  relative  alla
          irrogazione di sanzioni non  collegate  al  tributo,  delle
          stesse si tiene conto ai fini del  valore  della  lite;  il
          valore della lite e' determinato con riferimento a  ciascun
          atto  introduttivo  del  giudizio,  indipendentemente   dal
          numero di  soggetti  interessati  e  dai  tributi  in  esso
          indicati. 
              4.-10. (omissis).». 
              - La legge 24 marzo 2001, n. 89,  reca  «Previsione  di
          equa  riparazione  in  caso  di  violazione   del   termine
          ragionevole del processo e modifica dell'articolo  375  del
          codice di procedura civile». 
              -  Per   il   testo   dell'articolo   7-quinquies   del
          decreto-legge  10  febbraio  2009,  n.  5,  si   veda   nei
          riferimenti normativi all'articolo 2. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 77 del decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  602  e
          successive  modificazioni  recante:   «Disposizioni   sulla
          riscossione delle imposte sul reddito»: 
              «Art.  77  (Iscrizione  di  ipoteca).  -   1.   Decorso
          inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1,  il
          ruolo  costituisce  titolo  per  iscrivere  ipoteca   sugli
          immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari
          al doppio dell'importo complessivo del credito per  cui  si
          procede. 
              2. Se l'importo complessivo  del  credito  per  cui  si
          procede  non  supera  il  cinque  per  cento   del   valore
          dell'immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a
          norma  dell'articolo  79,  il  concessionario,   prima   di
          procedere all'esecuzione, deve iscrivere  ipoteca.  Decorsi
          sei mesi dall'iscrizione senza  che  il  debito  sia  stato
          estinto, il concessionario procede all'espropriazione.». 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  52  e  53  del
          decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.  446,  recante:
          «Istituzione   dell'imposta   regionale   sulle   attivita'
          produttive, revisione degli  scaglioni,  delle  aliquote  e
          delle  detrazioni   dell'Irpef   e   istituzione   di   una
          addizionale regionale  a  tale  imposta,  nonche'  riordino
          della disciplina dei tributi locali»: 
              «Art.  52  (Potesta'   regolamentare   generale   delle
          province e dei comuni).  -  1.  Le  province  ed  i  comuni
          possono disciplinare con regolamento  le  proprie  entrate,
          anche   tributarie,   salvo   per   quanto   attiene   alla
          individuazione e definizione delle fattispecie  imponibili,
          dei soggetti passivi e della aliquota massima  dei  singoli
          tributi, nel rispetto  delle  esigenze  di  semplificazione
          degli  adempimenti  dei  contribuenti.   Per   quanto   non
          regolamentato  si  applicano  le  disposizioni   di   legge
          vigenti. 
              2. I regolamenti sono approvati con  deliberazione  del
          comune  e  della  provincia  non  oltre   il   termine   di
          approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto
          prima del 1° gennaio dell'anno  successivo.  I  regolamenti
          sulle entrate tributarie sono comunicati,  unitamente  alla
          relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle
          finanze,  entro  trenta  giorni  dalla  data  in  cui  sono
          divenuti esecutivi e sono  resi  pubblici  mediante  avviso
          nella Gazzetta Ufficiale. Con decreto dei  Ministeri  delle
          finanze e della giustizia e' definito il modello al quale i
          comuni devono attenersi per la trasmissione, anche  in  via
          telematica, dei dati  occorrenti  alla  pubblicazione,  per
          estratto, nella Gazzetta Ufficiale  dei  regolamenti  sulle
          entrate tributarie, nonche'  di  ogni  altra  deliberazione
          concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di
          tributi. 
              3. Nelle province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  i
          regolamenti sono adottati in conformita' alle  disposizioni
          dello statuto e delle relative norme di attuazione. 
              4.  Il  Ministero  delle  finanze  puo'   impugnare   i
          regolamenti  sulle   entrate   tributarie   per   vizi   di
          legittimita' avanti gli organi di giustizia amministrativa. 
              5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e
          alla riscossione dei tributi e delle  altre  entrate,  sono
          informati ai seguenti criteri: 
                a) l'accertamento dei tributi puo' essere  effettuato
          dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli
          articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142; 
                b) qualora sia deliberato di affidare a terzi,  anche
          disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi
          e di tutte le entrate, le relative attivita' sono affidate,
          nel rispetto della normativa dell'Unione  europea  e  delle
          procedure vigenti in materia di affidamento della  gestione
          dei servizi pubblici locali, a: 
                  1)   i   soggetti   iscritti   nell'albo   di   cui
          all'articolo 53, comma 1; 
                  2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un
          Paese dell'Unione  europea  che  esercitano  le  menzionate
          attivita', i quali  devono  presentare  una  certificazione
          rilasciata dalla competente autorita'  del  loro  Stato  di
          stabilimento dalla quale deve risultare la  sussistenza  di
          requisiti equivalenti a  quelli  previsti  dalla  normativa
          italiana di settore; 
                  3) la societa' a capitale interamente pubblico,  di
          cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo  unico
          di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  e
          successive   modificazioni,   mediante    convenzione,    a
          condizione:  che  l'ente  titolare  del  capitale   sociale
          eserciti sulla  societa'  un  controllo  analogo  a  quello
          esercitato sui propri servizi; che la societa' realizzi  la
          parte piu' importante della propria  attivita'  con  l'ente
          che la controlla; che  svolga  la  propria  attivita'  solo
          nell'ambito territoriale di  pertinenza  dell'ente  che  la
          controlla; 
                  4) le societa' di cui all'articolo  113,  comma  5,
          lettera b), del  citato  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo n. 267 del  2000,  iscritte  nell'albo  di  cui
          all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui  soci
          privati siano scelti, nel rispetto della disciplina  e  dei
          principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri  1)  e
          2) della presente lettera, a condizione  che  l'affidamento
          dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi  e
          delle entrate avvenga sulla base di procedure  ad  evidenza
          pubblica; 
                c) l'affidamento di cui alla  precedente  lettera  b)
          non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente; 
                d)  il  visto  di  esecutivita'  sui  ruoli  per   la
          riscossione dei tributi e delle altre entrate  e'  apposto,
          in ogni caso, dal funzionario designato quale  responsabile
          della relativa gestione.». 
              «Art. 53 (Albo per l'accertamento e  riscossione  delle
          entrate degli enti locali). - 1. Presso il Ministero  delle
          finanze e' istituito l'albo dei soggetti privati  abilitati
          ad effettuare attivita' di liquidazione e  di  accertamento
          dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di  altre
          entrate delle province e dei comuni. 
              2. L'esame delle domande di  iscrizione,  la  revisione
          periodica, la cancellazione e la sospensione dall'albo,  la
          revoca e la decadenza della gestione sono effettuate da una
          apposita commissione  in  cui  sia  prevista  una  adeguata
          rappresentanza dell'ANCI e dell'UPI. 
              3. Con decreti del Ministro delle finanze,  da  emanare
          ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge  23  agosto
          1988, n. 400, tenuto conto delle esigenze di trasparenza  e
          di tutela del pubblico  interesse,  sentita  la  conferenza
          Stato-citta', sono definiti le condizioni  ed  i  requisiti
          per  l'iscrizione  nell'albo,  al  fine  di  assicurare  il
          possesso di adeguati requisiti  tecnici  e  finanziari,  la
          sussistenza di sufficienti requisiti morali e l'assenza  di
          cause di  incompatibilita'  da  parte  degli  iscritti,  ed
          emanate  disposizioni  in  ordine  alla  composizione,   al
          funzionamento e alla durata in carica dei componenti  della
          commissione di cui al comma 2, alla tenuta dell'albo,  alle
          modalita' per l'iscrizione e la  verifica  dei  presupposti
          per la sospensione e la cancellazione dall'albo nonche'  ai
          casi di revoca e decadenza della gestione. Per  i  soggetti
          affidatari  di  servizi  di  liquidazione,  accertamento  e
          riscossione di tributi e altre entrate degli  enti  locali,
          che svolgano i predetti servizi almeno dal 1° gennaio 1997,
          puo' essere stabilito un periodo transitorio, non superiore
          a  due  anni,  per  l'adeguamento  alle  condizioni  e   ai
          requisiti per l'iscrizione nell'albo suddetto. 
              4. Sono abrogati gli articoli da 25 a  34  del  decreto
          legislativo  15  novembre  1993,  n.  507,  concernenti  la
          gestione  del  servizio  di  accertamento   e   riscossione
          dell'imposta comunale sulla pubblicita'.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 11 del decreto  del
          Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n.  289  recante:
          «Regolamento relativo all'albo dei  soggetti  abilitati  ad
          effettuare attivita' di liquidazione e di accertamento  dei
          tributi e quelle di riscossione  dei  tributi  e  di  altre
          entrate delle province e dei comuni, da emanarsi  ai  sensi
          dell'articolo 53,  comma  1,  del  decreto  legislativo  15
          dicembre 1997, n. 446»: 
              «Art.   11   (Cancellazione   dall'albo).   -   1.   La
          cancellazione  dall'albo  puo'   essere   richiesta   dalla
          societa' iscritta in qualsiasi momento. 
              2.  Si  procede  alla  cancellazione  d'ufficio  per  i
          seguenti motivi: 
                a)   per   aver   fornito   da   parte   dei   legali
          rappresentanti o dei soci false attestazioni  in  ordine  a
          quanto prescritto dall'articolo 5 del presente  regolamento
          ovvero    aver    effettuato,     anche     successivamente
          all'iscrizione,  attivita'  di  commercializzazione   della
          pubblicita'   come   imprenditore   individuale   od   aver
          esercitato, direttamente o indirettamente, nei confronti di
          soggetti iscritti nell'albo o che effettuano  attivita'  di
          commercializzazione della pubblicita'  influenza  dominante
          ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile; 
                b) per aver conferito il  servizio  in  subappalto  a
          terzi; 
                c) per la scoperta preesistenza  od  il  verificarsi,
          durante   l'iscrizione,   di    una    delle    cause    di
          incompatibilita'  previste  dall'articolo  9  del  presente
          regolamento; 
                d) per il mancato versamento delle somme dovute  agli
          enti affidanti i servizi alle prescritte scadenze; 
                e) per gravi irregolarita' o reiterati abusi commessi
          nell'acquisizione o nella conduzione dei servizi; 
                f) per il venir meno dei requisiti  finanziari  e  di
          onorabilita'; 
                g)   per   aver    rifiutato    l'esibizione    della
          documentazione richiesta. 
              3. La cancellazione dall'albo comporta la decadenza  da
          tutte le gestioni». 
              - Il decreto-legge 23  dicembre  2003,  n.  347,  reca:
          «Misure urgenti  per  la  ristrutturazione  industriale  di
          grandi  imprese  in  stato  di   insolvenza»ed   e'   stato
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  18  febbraio
          2004, n. 39. 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  49  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n.  602  del  1973,
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  49  (Espropriazione  forzata).  -  1.   Per   la
          riscossione  delle  somme  non  pagate  il   concessionario
          procede ad espropriazione forzata sulla base del ruolo, che
          costituisce titolo esecutivo, fatto salvo  il  diritto  del
          debitore  di  dimostrare,   con   apposita   documentazione
          rilasciata ai sensi del comma 1-bis,  l'avvenuto  pagamento
          delle somme dovute ovvero lo  sgravio  totale  riconosciuto
          dell'ente  creditore  il   concessionario   puo'   altresi'
          promuovere azioni cautelari e  conservative,  nonche'  ogni
          altra azione prevista dalle norme ordinarie  a  tutela  del
          creditore. 
              1-bis.  I  pagamenti  delle   somme   dovute   all'ente
          creditore ovvero il riconoscimento dello sgravio  da  parte
          dell'ente creditore, effettuati in una  data  successiva  a
          quella di iscrizione a ruolo, devono essere tempestivamente
          comunicati  dall'ente  creditore  al  concessionario  della
          riscossione. L'ente  creditore  rilascia  al  debitore,  in
          triplice copia,  una  dichiarazione  attestante  l'avvenuto
          pagamento  ovvero  lo  sgravio  totale   riconosciuto;   la
          dichiarazione e' opponibile al concessionario. 
              1-ter. Con decreto del Ministro dell'economia  e  delle
          finanze, da emanare  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  della  presente   disposizione,   sono
          stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni  di
          cui  al  comma  1-bis  ed  e'  approvato  il   modello   di
          dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento o lo  sgravio
          totale. La dichiarazione deve essere  rilasciata  dall'ente
          creditore in triplice copia. 
              1-quater. Nei  casi  di  opposizione  all'attivita'  di
          riscossione di cui al comma  1-bis,  il  concessionario  ha
          diritto al rimborso delle spese sostenute  per  l'attivita'
          di riscossione qualora l'ente creditore non  abbia  inviato
          la comunicazione dell'avvenuto pagamento  o  dello  sgravio
          totale riconosciuto al debitore. 
              2.  Il  procedimento  di  espropriazione   forzata   e'
          regolato dalle norme ordinarie applicabili in  rapporto  al
          bene oggetto di esecuzione, in quanto  non  derogate  dalle
          disposizioni del presente capo e con esso compatibili;  gli
          atti relativi a tale procedimento sono  notificati  con  le
          modalita' previste dall'articolo 26. 
              3. Le funzioni demandate agli ufficiali giudiziari sono
          esercitate dagli ufficiali della riscossione.». 

        
      
                               Art. 4 
 
 
            Fondo per interventi a sostegno della domanda 
                       in particolari settori 
 
  1. E' istituito presso il Ministero  dello  sviluppo  economico  un
fondo per il sostegno  della  domanda  finalizzata  ad  obiettivi  di
efficienza energetica, (( anche con riferimento al parco  immobiliare
esistente, )) ecocompatibilita' e di  miglioramento  della  sicurezza
sul lavoro, con una dotazione pari a 300 milioni di euro  per  l'anno
2010. Il fondo e' finanziato, per 200 milioni di euro, ai  sensi  del
comma 9, nonche' per 50  milioni  di  euro  a  valere  sulle  risorse
destinate alle finalita' di cui  all'articolo  1,  comma  847,  della
legge (( 27 dicembre 2006, )) n. 296, disponibili iscritte  in  conto
residui e che a tale fine vengono versate all'entrata (( del bilancio
dello Stato )) per  essere  riassegnate  al  medesimo  Fondo,  e  per
ulteriori 50 milioni di euro mediante  riduzione  dell'autorizzazione
di spesa, per l'anno 2010, di cui all'articolo 2,  comma  236,  della
legge  23  dicembre  2009,  n.  191.  Con  decreto  di   natura   non
regolamentare del Ministro  dello  sviluppo  economico,  da  adottare
entro dieci giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e,
per gli obiettivi di efficienza energetica  e  di  ecocompatibilita',
con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, sono stabilite le modalita' di erogazione  mediante  contributi
delle risorse del fondo definendo  un  tetto  di  spesa  massima  per
ciascuna tipologia di contributi  e  prevedendo  la  possibilita'  di
avvalersi della collaborazione di  organismi  esterni  alla  pubblica
amministrazione, nonche' ogni ulteriore disposizione applicativa. 
  (( 1-bis. Ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al comma  1
per l'acquisto di gru  a  torre  nel  settore  dell'edilizia,  previa
rottamazione, secondo le modalita' stabilite dall'articolo  2,  comma
1, lettera m), del decreto del Ministro dello sviluppo  economico  26
marzo 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79  del  6  aprile
2010, il contributo  e'  riconosciuto  anche  nel  caso  di  acquisto
tramite  locazione  finanziaria  e  il  certificato  di  rottamazione
richiesto e' prodotto a cura dell'acquirente, ovvero  del  conduttore
nei casi di acquisto tramite locazione finanziaria. 
  1-ter.  I  contributi  previsti  dal  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico 26 marzo 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 79 del 6 aprile 2010, per l'acquisto  di  motocicli  si  intendono
applicabili anche all'acquisto di biciclette  a  pedalata  assistita,
nell'ambito delle risorse disponibili a tale fine. 
  1-quater. Qualora l'acquirente sia un'impresa, i contributi di  cui
al comma 1 sono fruibili nei limiti di cui all'articolo 3 del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno  2009,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno 2009, e  alla  decisione
della Commissione europea n. C(2009)4277 del 28 maggio 2009, con  cui
e' stato approvato il regime di aiuti temporanei di importo  limitato
previsto dalla comunicazione n. 2009/C 83/01 della Commissione, del 7
aprile 2009, relativa al quadro di riferimento temporaneo comunitario
per  le  misure  di  aiuto  di  Stato  a  sostegno  dell'accesso   al
finanziamento  nell'attuale  situazione  di  crisi   finanziaria   ed
economica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n.
C 83 del 7 aprile 2009. 
  1-quinquies.  Presso  il  Ministero  dello  sviluppo  economico  e'
istituito un fondo con una dotazione pari a 1  milione  di  euro  per
ciascuno degli anni 2010 e 2011, finalizzato all'efficientamento  del
parco dei generatori di energia  elettrica  prodotta  nei  rifugi  di
montagna rientranti nelle categorie C, D ed E di  cui  al  titolo  IV
della regola tecnica allegata al decreto del Ministro dell'interno  9
aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio
1994, e generata da pannelli solari, aerogeneratori,  piccoli  gruppi
elettrogeni,    piccole    centraline    idroelettriche,     impianti
fotovoltaici, gruppi elettrogeni funzionanti a gas metano  biologico,
con potenza elettrica non superiore a 30 kW. Con  decreto  di  natura
non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da  adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione  del  presente  decreto,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e,  per  gli  obiettivi  di  efficienza
energetica e di ecocompatibilita', con il  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, sono stabilite  le  modalita'
di erogazione mediante contributo delle risorse del fondo,  definendo
un tetto di spesa massima per ciascun  rifugio  di  cui  al  presente
comma. 
  1-sexies. All'onere derivante  dal  comma  1-quinquies,  pari  a  1
milione di euro per ciascuno degli anni  2010  e  2011,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
al comma 2 dell'articolo 39-ter del decreto-legge 1º ottobre 2007, n.
159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007,  n.
222. 
  1-septies. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio. )) 
  2. E' escluso dall'imposizione sul reddito di impresa,  nel  limite
complessivo di settanta milioni di euro, il valore degli investimenti
in attivita' di ricerca  industriale  e  di  sviluppo  precompetitivo
finalizzate  alla  realizzazione  di  campionari  fatti   nell'Unione
europea dalle imprese che svolgono le attivita' di cui alle divisioni
13, 14, 15 o 32.99.20 in relazione all'attivita' di fabbricazione  di
bottoni della tabella ATECO di cui  al  provvedimento  del  Direttore
dell'Agenzia delle entrate in data 16 novembre 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 296 del  21  dicembre  2007,  a  decorrere  dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009  e
fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla  data  del  31
dicembre 2010. L'agevolazione di cui al presente  comma  puo'  essere
fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo  delle  imposte
sui redditi dovute per il periodo di imposta di  effettuazione  degli
investimenti. Per il  periodo  di  imposta  successivo  a  quello  di
effettuazione degli investimenti l'acconto dell'IRPEF e dell'IRES  e'
calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si
sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di  cui  al  presente
comma. 
  (( 3. L'agevolazione di cui al comma 2 e' fruibile  nei  limiti  di
cui all'articolo 3 del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 3 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  131
del 9 giugno 2009, e alla  decisione  della  Commissione  europea  n.
C(2009)4277 del 28 maggio 2009, con cui e' stato approvato il  regime
di aiuti temporanei di importo limitato previsto dalla  comunicazione
n. 2009/C 83/01 della Commissione, del 7  aprile  2009,  relativa  al
quadro di  riferimento  dell'accesso  al  finanziamento  nell'attuale
situazione  di  crisi  finanziaria  ed  economica,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 83 del 7 aprile 2009. )) 
  4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle  entrate,  da
adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto,  sono  stabiliti   criteri   e   modalita'   di   attuazione
dell'agevolazione di cui al comma 2, anche al fine di  assicurare  il
rispetto del limite complessivo di risorse stanziate. 
  5. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con decreto di natura
non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto
con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  con  il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  limitatamente
alle attivita' di cui all'articolo 29 della legge 23 luglio 2009,  n.
99, sono stabiliti  i  criteri  e  le  modalita'  di  ripartizione  e
destinazione (( delle risorse disponibili iscritte in  conto  residui
di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27  dicembre  2006,  n.
296, e  successive  modificazioni,  che  a  tale  fine  sono  versate
all'entrata del bilancio dello  Stato  per  essere  riassegnate  alle
pertinenti unita' previsionali di base  con  riguardo  alle  seguenti
finalita': )) 
    a) realizzazione di piattaforme navali multiruolo  da  destinare,
prioritariamente, ad operazioni di soccorso  costruite  con  avanzate
tecnologie duali; 
    b)  interventi  per  il  settore  dell'alta  tecnologia,  per  le
finalita' ed i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 24 dicembre
1985, n. 808, e applicazione delle disposizioni di  cui  all'articolo
2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
    c) interventi di cui all'articolo 45, comma  3,  della  legge  23
dicembre 1998, n. 448, ed all'articolo 52, comma 18, della  legge  28
dicembre 2001, n. 448,  nonche'  per  l'avvio  di  attivita'  di  cui
all'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n.  99.  All'articolo  2,
comma 238, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, l'ultimo periodo  e'
soppresso. 
  (( 5-bis. Per l'anno 2010, al fine di agevolare  il  rinnovo  della
flotta di navigli impiegati per il trasporto di  persone  sui  laghi,
attraverso  l'acquisto  di  battelli   solari   a   ridotto   impatto
ambientale, e'  riconosciuto  alle  imprese  esercenti  attivita'  di
trasporto di persone sui laghi un contributo di 40.000 euro per  ogni
acquisto di battelli solari a ridotto impatto  ambientale  effettuato
entro il 31 dicembre 2010, nel limite massimo  di  spesa  di  700.000
euro per l'anno 2010. Tale contributo e'  riconosciuto  a  condizione
che, per ogni battello acquistato,  le  predette  imprese  provvedano
contestualmente alla cessazione dell'attivita' e alla demolizione  di
un battello con propulsione a vapore e privo dei requisiti ambientali
che sono definiti con apposito decreto del Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, con il  quale  sono  altresi'
stabiliti gli standard ambientali che  devono  possedere  i  battelli
solari per accedere all'agevolazione. 
  5-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 5-bis,  pari
a 700.000 euro per l'anno 2010, si provvede  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012,  nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire » dello stato di previsione del Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2010, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. )) 
  6. E' istituito, presso il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, il «Fondo per le  infrastrutture  portuali»,  destinato  a
finanziare  le  opere  infrastrutturali  nei   porti   di   rilevanza
nazionale.  Il  Fondo  e'  ripartito,  previo  parere  del   Comitato
interministeriale per la programmazione economica,  con  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze. Al fondo e'  trasferito,  con
il decreto di cui al comma 8, una quota non  superiore  al  cinquanta
per cento delle risorse destinate all'ammortamento del  finanziamento
statale revocato  ai  sensi  del  comma  7,  ancora  disponibili,  da
utilizzare come spesa ripartita in favore  delle  Autorita'  portuali
che abbiano  speso,  alla  data  del  31  dicembre  2009,  una  quota
superiore almeno all'80 per cento dei finanziamenti ottenuti  fino  a
tale data. Inoltre le predette  risorse  devono  essere  destinate  a
progetti,  gia'  approvati,  diretti  alla  realizzazione  di   opere
immediatamente  cantierabili,  finalizzate  a  rendere  le  strutture
operative funzionali allo sviluppo dei traffici. 
  (( 6-bis. Gli stanziamenti nei limiti  della  quota  relativa  alla
concessione del finanziamento  per  l'incentivazione  e  il  sostegno
dell'alta formazione professionale nel settore nautico  prevista  dal
fondo di cui all'articolo 145, comma  40,  della  legge  23  dicembre
2000,  n.  388,  e  successive  modificazioni,  ivi  compresi  quelli
iscritti  nel  capitolo  2246   istituito   nell'ambito   dell'unita'
previsionale di base 4.1.2 dello stato di  previsione  del  Ministero
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti   impegnati   nel   triennio
2007-2009, sono utilizzati a decorrere dall'anno 2010 per  finanziare
l'incentivazione, il  sostegno  e  i  recuperi  infrastrutturali  per
l'alta formazione professionale  realizzati  dagli  istituti  per  le
professionalita' nautiche le cui  richieste  siano  state  dichiarate
ammissibili,  con   relativa   convenzione,   dal   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti ai  sensi  del  decreto  del  Ministro
dell'economia e  delle  finanze  17  aprile  2003,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2003. )) 
  7. E'  revocato  il  finanziamento  statale  previsto  per  l'opera
«Sistema di trasporto rapido di massa a guida vincolata per la citta'
di Parma», fatta salva la quota necessaria agli adempimenti di cui al
terzo e quarto periodo del presente comma. Gli effetti  della  revoca
si estendono, determinandone lo  scioglimento,  a  tutti  i  rapporti
convenzionali stipulati dal soggetto aggiudicatore con il  contraente
generale. Il contraente generale puo' richiedere, nell'ambito di  una
transazione e a tacitazione di ogni diritto e  pretesa,  al  soggetto
attuatore, un indennizzo. L'indennizzo e' corrisposto a valere  sulla
quota parte del finanziamento non ancora  erogata.  Il  contratto  di
mutuo stipulato dal soggetto attuatore continua ad avere effetto  nei
suoi confronti nei limiti  della  quota  del  finanziamento  erogata,
anche per le finalita' di cui al terzo e quarto periodo del  presente
comma. (( Qualora la transazione di cui al  presente  comma  non  sia
stipulata entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, e'  comunque  accantonato,
ai fini innanzitutto della transazione e sull'eventuale  residuo  per
quelli previsti dal comma 8, primo periodo, l'8 per cento della quota
parte del finanziamento statale non  ancora  erogata.  La  disciplina
introdotta dagli articoli 4 e 5  del  decreto  legislativo  20  marzo
2010, n. 53, non si applica per i collegi arbitrali  gia'  costituiti
alla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo e  il
comma 6 dell'articolo 15 del citato decreto legislativo e'  abrogato.
)) 
  8. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con  il  Ministro  competente,  la  quota  di  finanziamento
statale residua all'esito della destinazione  delle  risorse  per  le
finalita' di cui ai commi 6 e 7 puo' essere  devoluta  integralmente,
su richiesta  dell'ente  pubblico  di  riferimento  del  beneficiario
originario, ad altri investimenti pubblici.  Qualora,  ai  sensi  del
presente comma, quota parte del finanziamento sia  devoluta  all'ente
pubblico territoriale di riferimento del beneficiario originario,  il
predetto ente puo' succedere parzialmente nel contratto di mutuo. Per
la residua parte il mutuo si  risolve  e  le  corrispondenti  risorse
destinate al suo ammortamento sono utilizzate per  le  finalita'  del
comma 6, ivi incluse le quote gia' erogate al soggetto finanziatore e
non necessarie all'ammortamento del contratto  di  mutuo  rimasto  in
essere. 
  (( 8-bis. I fondi statali trasferiti  o  assegnati  alle  Autorita'
portuali per la  realizzazione  di  opere  infrastrutturali,  se  non
utilizzati  entro  il  quinto  anno  dall'avvenuto  trasferimento   o
assegnazione, possono essere revocati con decreto del Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze,  con  conseguente  obbligo,  a  carico
delle Autorita' interessate, di procedere alla restituzione dei fondi
ad esse erogati e non utilizzati. Nel caso in cui la revoca  riguardi
finanziamenti realizzati mediante operazioni finanziarie di mutuo con
oneri di ammortamento a carico dello Stato, con il  suddetto  decreto
e'  disposta  la  cessione  della  parte  di   finanziamento   ancora
disponibile  presso  il  soggetto  finanziatore  ad  altra  Autorita'
portuale, fermo restando che il Ministero delle infrastrutture e  dei
trasporti continua a corrispondere alla  banca  mutuante,  fino  alla
scadenza quindicennale, la quota del contributo dovuta  in  relazione
all'ammontare del finanziamento erogato. L'eventuale risoluzione  dei
contratti di mutuo non deve comportare oneri per la finanza pubblica. 
  8-ter. Le somme restituite dalle Autorita' portuali  ai  sensi  del
comma  8-bis  sono  versate  in  apposito  capitolo  dello  stato  di
previsione  dell'entrata  del  bilancio  dello   Stato   per   essere
riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle  finanze,
su richiesta del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,  ai
pertinenti capitoli dello stato di  previsione  del  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  per   la   programmazione   e   il
finanziamento di ulteriori interventi infrastrutturali nei porti. 
  8-quater. Le somme riassegnate ai sensi del comma  8-ter  e  quelle
rivenienti dalle operazioni di surrogazione di cui  al  comma  8-bis,
secondo periodo, sono ripartite fra le Autorita' portuali sulla  base
di  un  indice  di  capacita'   di   spesa   per   gli   investimenti
infrastrutturali  determinato  con  decreto   del   Ministero   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con  il   Ministero
dell'economia e delle finanze,  sulla  base  dei  pagamenti  da  esse
effettivamente sostenuti a tale titolo tra il 1º gennaio 2000 e il 31
dicembre   2009,   nonche'   sulla   base    della    capacita'    di
autofinanziamento di ciascuna Autorita' portuale. 
  8-quinquies. Con decreto del Ministero delle infrastrutture  e  dei
trasporti,  di  concerto  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, sono dettati,  ai  sensi  dell'articolo  2  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196, i principi e i criteri di registrazione  delle
operazioni finanziarie di cui  ai  commi  da  8-bis  a  8-quater  nei
bilanci delle Autorita' portuali. )) 
  (( 9. A quota parte degli oneri derivanti )) dal comma  1,  pari  a
200 milioni di euro per l'anno 2010, e dal comma 2, pari a 70 milioni
di euro per l'anno 2011, si provvede mediante utilizzo di  una  quota
delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione degli articoli 1,  2
e 3. (( In attuazione dell'articolo 17,  comma  13,  della  legge  31
dicembre 2009, n.  196,  ))  a  compensazione  del  minor  versamento
sull'apposita contabilita'  speciale  n.  5343,  di  complessivi  307
milioni di euro, dei residui iscritti nello stato di  previsione  del
Ministero dello sviluppo  economico,  sul  capitolo  7342,  ai  sensi
dell'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge  10  febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, una ulteriore quota delle predette  maggiori  entrate  pari  a
111,1 milioni di euro per l'anno 2011  e  100  milioni  di  euro  per
l'anno 2014, rimane acquisita all'entrata del bilancio dello Stato ed
una quota pari a 95,9 milioni di euro per l'anno 2012  viene  versata
sulla  contabilita'  speciale  n.  5343  per  le  finalita'  di   cui
all'ultimo periodo del medesimo articolo 8, comma 1, lettera  a).  La
restante  parte  delle  maggiori  entrate  derivanti   dal   presente
provvedimento  concorre  alla  realizzazione   degli   obiettivi   di
indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e  dei  saldi  di
finanza pubblica. 

        
                    Riferimenti normativi 
              - Si riporta il testo del  comma  847  dell'articolo  1
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2007): 
              «847. In attesa della riforma  delle  misure  a  favore
          dell'innovazione industriale, e' istituito il Fondo per  la
          finanza d'impresa, al quale sono conferite le  risorse  del
          Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997,  n.
          266, del Fondo di cui  all'articolo  4,  comma  106,  della
          legge 24 dicembre 2003,  n.  350,  che  vengono  soppressi,
          nonche' le risorse destinate  all'attuazione  dell'articolo
          106 della legge 23 dicembre  2000,  n.  388,  e  successive
          modificazioni, e dell'articolo 1, comma 222, della legge 30
          dicembre 2004, n. 311. Al Fondo e'  altresi'  conferita  la
          somma di 50 milioni di euro per l'anno 2007, di 100 milioni
          di euro per l'anno 2008 e di 150 milioni di euro per l'anno
          2009. Il Fondo opera con  interventi  mirati  a  facilitare
          operazioni di concessione di garanzie su finanziamenti e di
          partecipazione al capitale di rischio delle  imprese  anche
          tramite  banche  o  societa'  finanziarie  sottoposte  alla
          vigilanza  della  Banca  d'Italia  e  la  partecipazione  a
          operazioni   di   finanza   strutturata,   anche    tramite
          sottoscrizione   di   fondi   di    investimento    chiusi,
          privilegiando  gli  interventi  di  sistema  in  grado   di
          attivare ulteriori risorse finanziarie pubbliche e  private
          in coerenza  con  la  normativa  nazionale  in  materia  di
          intermediazione   finanziaria.   Con    riferimento    alle
          operazioni di partecipazione al  capitale  di  rischio  gli
          interventi  del  Fondo  per  la  finanza  di  impresa  sono
          prioritariamente destinati al finanziamento di programmi di
          investimento per la  nascita  ed  il  consolidamento  delle
          imprese  operanti  in  comparti  di  attivita'  ad  elevato
          contenuto tecnologico, al rafforzamento patrimoniale  delle
          piccole   e   medie   imprese   localizzate   nelle    aree
          dell'obiettivo 1 e dell'obiettivo 2 di cui  al  regolamento
          (CE) n.  1260/1999  del  Consiglio,  del  21  giugno  1999,
          nonche' a programmi di sviluppo posti in essere da  piccole
          e medie imprese e  per  sostenere  la  creazione  di  nuove
          imprese femminili ed il consolidamento aziendale di piccole
          e medie imprese femminili.». 
              - Si riporta il testo del  comma  236  dell'articolo  2
          della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2010): 
              «236. Per le finalita' di cui all'articolo 29, comma 1,
          del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
          modificazioni, dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  e'
          autorizzata l'ulteriore spesa di 200 milioni  di  euro  per
          ciascuno degli anni 2010 e 2011. Con decreto di natura  non
          regolamentare del Ministro dell'economia e  delle  finanze,
          di concerto con il Ministro dello  sviluppo  economico,  da
          emanare  sentite  le  associazioni   di   categoria,   sono
          stabilite   le   modalita'   di   utilizzo   del   predetto
          stanziamento e degli stanziamenti, pari a  654  milioni  di
          euro per l'anno 2010 e a 65,4 milioni di  euro  per  l'anno
          2011, iscritti nel bilancio  dello  Stato  ai  sensi  della
          citata disposizione, anche al fine di stabilire  i  criteri
          di individuazione e di finanziamento di nuovi  investimenti
          dei privati in ricerca e sviluppo; il predetto decreto puo'
          individuare le  tipologie  di  interventi  suscettibili  di
          agevolazione,  le  modalita'  di  fruizione   del   credito
          d'imposta  e   i   soggetti   beneficiari   meritevoli   di
          agevolazione.  Alla  relativa  copertura   finanziaria   si
          provvede, per l'anno 2010, mediante riduzione del Fondo per
          le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della  legge
          27 dicembre 2002, n. 289, e  successive  modificazioni,  e,
          per l'anno  2011,  mediante  riduzione  del  fondo  di  cui
          all'articolo 7-quinquies, comma  1,  del  decreto-legge  10
          febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 9 aprile 2009, n. 33.». 
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo  39-ter
          del  decreto-legge  1  ottobre  2007,   n.   159,   recante
          «Interventi urgenti in materia  economico-finanziaria,  per
          lo  sviluppo  e   l'equita'   sociale»,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222: 
              «2.   Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo con  lo
          stanziamento di euro 100.000 per  l'anno  2007  e  di  euro
          24.300.000  a  decorrere  dall'anno  2008,  finalizzato  al
          miglioramento dell'efficienza energetica e  alla  riduzione
          delle emissioni ambientali delle autovetture da noleggio da
          piazza,  compresi  i  motoscafi  che  in  talune  localita'
          sostituiscono  le  vetture  da  piazza  e  quelli  lacuali,
          adibiti al servizio pubblico da banchina per  il  trasporto
          di persone. Con regolamento da  adottare  con  decreto  del
          Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          sono stabiliti i criteri e le modalita' di ripartizione del
          fondo ai soggetti beneficiari.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 29 della  legge  23
          luglio 2009, n. 99 recante «Disposizioni per lo sviluppo  e
          l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in  materia
          di energia»: 
              «Art. 29(Agenzia per la sicurezza nucleare).  -  1.  E'
          istituita l'Agenzia per la  sicurezza  nucleare.  L'Agenzia
          svolge le funzioni e i compiti di autorita'  nazionale  per
          la    regolamentazione    tecnica,    il    controllo     e
          l'autorizzazione ai fini della  sicurezza  delle  attivita'
          concernenti gli impieghi pacifici dell'energia nucleare, la
          gestione e la sistemazione dei rifiuti  radioattivi  e  dei
          materiali  nucleari  provenienti   sia   da   impianti   di
          produzione di elettricita'  sia  da  attivita'  mediche  ed
          industriali, la protezione  dalle  radiazioni,  nonche'  le
          funzioni  e  i  compiti  di  vigilanza  sulla  costruzione,
          l'esercizio  e  la  salvaguardia  degli  impianti   e   dei
          materiali nucleari, comprese le loro  infrastrutture  e  la
          logistica. 
              2. L'Agenzia e' composta dalle  strutture  dell'attuale
          Dipartimento nucleare, rischio  tecnologico  e  industriale
          dell'ISPRA  e  dalle  risorse  dell'Ente   per   le   nuove
          tecnologie,  l'energia  e  l'ambiente  (ENEA),  attualmente
          preposte alle attivita' di competenza dell'Agenzia  che  le
          verranno associate. 
              3. L'Agenzia svolge le funzioni di cui al comma 1 senza
          nuovi o maggiori oneri ne' minori entrate  a  carico  della
          finanza  pubblica  e  nel  limite  delle   risorse   umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente di cui al comma 17. 
              4. L'Agenzia vigila sulla sicurezza  nucleare  e  sulla
          radioprotezione nel rispetto delle norme e delle  procedure
          vigenti a livello nazionale, comunitario e  internazionale,
          applicando le  migliori  efficaci  ed  efficienti  tecniche
          disponibili,  nell'ambito  di  priorita'  e  indirizzi   di
          politica energetica nazionale e nel  rispetto  del  diritto
          alla salute e all'ambiente ed in ossequio  ai  principi  di
          precauzione suggeriti dagli organismi comunitari. L'Agenzia
          presenta annualmente  al  Parlamento  una  relazione  sulla
          sicurezza nucleare. L'Agenzia mantiene e sviluppa relazioni
          con  le  analoghe  agenzie  di  altri  Paesi   e   con   le
          organizzazioni europee e internazionali d'interesse per  lo
          svolgimento dei compiti e delle funzioni  assegnati,  anche
          concludendo accordi di collaborazione. 
              5.   L'Agenzia   e'   la   sola   autorita'   nazionale
          responsabile   per   la    sicurezza    nucleare    e    la
          radioprotezione. In particolare: 
                a) le autorizzazioni  rilasciate  da  amministrazioni
          pubbliche in riferimento alle attivita' di cui al  comma  1
          sono  soggette  al   preventivo   parere   obbligatorio   e
          vincolante dell'Agenzia; 
                b) l'Agenzia ha la responsabilita'  del  controllo  e
          della  verifica  ambientale  sulla  gestione  dei   rifiuti
          radioattivi; 
                c) l'Agenzia svolge ispezioni sugli impianti nucleari
          nazionali e loro infrastrutture, al fine di assicurare  che
          le attivita' non producano  rischi  per  le  popolazioni  e
          l'ambiente  e  che  le  condizioni   di   esercizio   siano
          rispettate; 
                d) gli ispettori dell'Agenzia,  nell'esercizio  delle
          loro funzioni, sono legittimati ad accedere agli impianti e
          ai documenti e a partecipare alle prove richieste; 
                e) ai fini della verifica  della  sicurezza  e  delle
          garanzie  di  qualita',  l'Agenzia  richiede  ai   soggetti
          responsabili   del   progetto,    della    costruzione    e
          dell'esercizio  degli  impianti  nucleari,  nonche'   delle
          infrastrutture  pertinenziali,  la  trasmissione  di  dati,
          informazioni e documenti; 
                f) l'Agenzia emana e propone regolamenti, standard  e
          procedure  tecniche  e  pubblica   rapporti   sulle   nuove
          tecnologie  e  metodologie,  anche  in   conformita'   alla
          normativa  comunitaria  e  internazionale  in  materia   di
          sicurezza nucleare e di radioprotezione; 
                g)  l'Agenzia  puo'  imporre  prescrizioni  e  misure
          correttive, diffidare i titolari delle autorizzazioni e, in
          caso di inosservanza dei propri provvedimenti, o in caso di
          mancata ottemperanza da parte dei  medesimi  soggetti  alle
          richieste  di  esibizione  di  documenti  ed  accesso  agli
          impianti  o  a  quelle   connesse   all'effettuazione   dei
          controlli, ovvero nel caso  in  cui  le  informazioni  o  i
          documenti acquisiti non siano  veritieri,  irrogare,  salvo
          che il fatto  costituisca  reato,  sanzioni  amministrative
          pecuniarie non inferiori nel minimo a  25.000  euro  e  non
          superiori nel  massimo  a  150  milioni  di  euro,  nonche'
          disporre  la  sospensione  delle  attivita'  di  cui   alle
          autorizzazioni e  proporre  alle  autorita'  competenti  la
          revoca delle autorizzazioni medesime. Alle sanzioni non  si
          applica quanto previsto dall'articolo  16  della  legge  24
          novembre 1981, n.  689,  e  successive  modificazioni.  Gli
          importi delle sanzioni irrogate dall'Agenzia sono  versati,
          per il  funzionamento  dell'Agenzia  stessa,  al  conto  di
          tesoreria unica, ad essa intestato,  da  aprire  presso  la
          tesoreria dello  Stato  ai  sensi  dell'articolo  1,  primo
          comma, della legge  29  ottobre  1984,  n.  720.  L'Agenzia
          comunica annualmente  all'Amministrazione  vigilante  e  al
          Ministero dell'economia e delle finanze gli  importi  delle
          sanzioni  complessivamente  incassati.   Il   finanziamento
          ordinario annuale a carico del bilancio dello Stato di  cui
          ai   commi   17   e   18   del   presente    articolo    e'
          corrispondentemente ridotto per pari importi. L'Agenzia  e'
          tenuta   a   versare,   nel   medesimo   esercizio,   anche
          successivamente   all'avvio    dell'ordinaria    attivita',
          all'entrata del bilancio dello Stato  le  somme  rivenienti
          dal pagamento delle sanzioni da essa incassate ed eccedenti
          l'importo  del  finanziamento  ordinario  annuale  ad  essa
          riconosciuto a legislazione vigente; 
                h) l'Agenzia  informa  il  pubblico  con  trasparenza
          circa gli effetti sulla popolazione e  sull'ambiente  delle
          radiazioni ionizzanti dovuti alle operazioni degli impianti
          nucleari ed all'utilizzo delle tecnologie nucleari, sia  in
          situazioni ordinarie che straordinarie; 
                i) l'Agenzia definisce e controlla le procedure che i
          titolari   dell'autorizzazione   all'esercizio    o    allo
          smantellamento di impianti nucleari  o  alla  detenzione  e
          custodia di materiale radioattivo devono  adottare  per  la
          sistemazione  dei  rifiuti  radioattivi  e  dei   materiali
          nucleari irraggiati e lo smantellamento  degli  impianti  a
          fine   vita   nel   rispetto    dei    migliori    standard
          internazionali,   fissati    dall'Agenzia    internazionale
          dell'energia atomica (AIEA); 
                l) l'Agenzia  ha  il  potere  di  proporre  ad  altre
          istituzioni l'avvio di procedure sanzionatorie. 
              6. Nell'esercizio  delle  proprie  funzioni,  l'Agenzia
          puo' avvalersi, previa la stipula di apposite  convenzioni,
          senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della
          collaborazione delle agenzie regionali per l'ambiente. 
              7. Per l'esercizio delle attivita' connesse ai  compiti
          ed alle funzioni dell'Agenzia,  gli  esercenti  interessati
          sono  tenuti  al  versamento   di   un   corrispettivo   da
          determinare, sulla base dei costi effettivamente  sostenuti
          per l'effettuazione dei servizi, con decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          dello sviluppo economico e con il Ministro dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare, sentito  il  parere
          delle competenti Commissioni parlamentari. 
              8.  L'Agenzia  e'  organo   collegiale   composto   dal
          presidente e da quattro membri. I  componenti  dell'Agenzia
          sono nominati con decreto del Presidente della  Repubblica,
          su proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,
          previa  deliberazione  del  Consiglio  dei   Ministri.   Il
          Presidente del Consiglio dei Ministri designa il presidente
          dell'Agenzia,  due  membri  sono  designati  dal   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
          due dal Ministro  dello  sviluppo  economico.  Prima  della
          deliberazione del Consiglio  dei  Ministri,  le  competenti
          Commissioni parlamentari esprimono il loro parere e possono
          procedere  all'audizione  delle  persone  individuate.   In
          nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza
          del parere favorevole espresso dalle predette  Commissioni.
          Il presidente e  i  membri  dell'Agenzia  sono  scelti  tra
          persone  di  indiscusse  moralita'   e   indipendenza,   di
          comprovata professionalita'  ed  elevate  qualificazione  e
          competenza nel settore  della  tecnologia  nucleare,  della
          gestione di impianti tecnologici, della sicurezza nucleare,
          della radioprotezione, della tutela dell'ambiente  e  della
          sicurezza sanitaria. La carica di  componente  dell'Agenzia
          e'  incompatibile  con  incarichi  politici  elettivi,  ne'
          possono  essere  nominati  componenti  coloro  che  abbiano
          interessi di qualunque natura in conflitto con le  funzioni
          dell'Agenzia.   Il   Governo   trasmette   annualmente   al
          Parlamento   una   relazione   sulla   sicurezza   nucleare
          predisposta dall'Agenzia. 
              9. Il  presidente  dell'Agenzia  ha  la  rappresentanza
          legale dell'Agenzia, ne convoca e presiede le riunioni. Per
          la validita' delle riunioni e' richiesta  la  presenza  del
          presidente  e  di   almeno   due   membri.   Le   decisioni
          dell'Agenzia sono prese a maggioranza dei presenti. 
              10.  Sono  organi  dell'Agenzia  il  presidente  e   il
          collegio dei revisori dei conti. Il direttore  generale  e'
          nominato  collegialmente  dall'Agenzia  all'unanimita'  dei
          suoi   componenti   e   svolge   funzioni   di   direzione,
          coordinamento e controllo della struttura. Il collegio  dei
          revisori dei conti, nominato dal Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, e' composto da tre componenti effettivi,  di
          cui uno con funzioni di presidente scelto tra dirigenti del
          Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato  del
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,   e   da   due
          componenti supplenti. Il collegio dei  revisori  dei  conti
          vigila, ai sensi  dell'articolo  2403  del  codice  civile,
          sull'osservanza delle leggi e verifica la regolarita' della
          gestione. 
              11. I compensi spettanti ai componenti  dell'Agenzia  e
          dei suoi organi sono determinati con decreto del Presidente
          del Consiglio dei Ministri, di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia   e   delle   finanze,   con   il    Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
          con il Ministro dello sviluppo economico. Con  il  medesimo
          decreto  e'  definita   e   individuata   anche   la   sede
          dell'Agenzia.  Gli  oneri  derivanti  dall'attuazione   del
          presente comma sono coperti con  le  risorse  dell'ISPRA  e
          dell'ENEA allo stato disponibili ai sensi del comma 18. 
              12. Gli organi dell'Agenzia e i suoi componenti  durano
          in carica sette anni. 
              13.  A  pena  di  decadenza  il  presidente,  i  membri
          dell'Agenzia  e   il   direttore   generale   non   possono
          esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attivita'
          professionale o  di  consulenza,  essere  amministratori  o
          dipendenti di soggetti pubblici  o  privati  ne'  ricoprire
          altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli
          incarichi  elettivi  o  di   rappresentanza   nei   partiti
          politici, ne' avere interessi  diretti  o  indiretti  nelle
          imprese  operanti   nel   settore.   I   dipendenti   delle
          amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo  o  in
          aspettativa, in  ogni  caso  senza  assegni,  per  l'intera
          durata dell'incarico. 
              14.   Per   almeno   dodici   mesi   dalla   cessazione
          dell'incarico, il presidente, i membri  dell'Agenzia  e  il
          direttore generale non possono intrattenere, direttamente o
          indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o
          di  impiego  con  le  imprese  operanti  nel   settore   di
          competenza, ne' con le relative associazioni. La violazione
          di tale divieto e' punita, salvo che il  fatto  costituisca
          reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria  pari  ad
          un'annualita'  dell'importo  del  corrispettivo  percepito.
          All'imprenditore che abbia violato tale divieto si  applica
          la sanzione amministrativa pecuniaria  pari  allo  0,5  per
          cento del fatturato  e,  comunque,  non  inferiore  a  euro
          150.000 e non superiore a euro 10 milioni, e, nei casi piu'
          gravi  o  quando  il  comportamento  illecito   sia   stato
          reiterato, la  revoca  dell'atto  autorizzativo.  I  limiti
          massimo e minimo di tali sanzioni sono  rivalutati  secondo
          il tasso di variazione  annuo  dell'indice  dei  prezzi  al
          consumo per le famiglie  di  operai  e  impiegati  rilevato
          dall'ISTAT. 
              15. Entro tre mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore
          della  presente  legge,  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei   Ministri,   su   proposta   del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
          del Ministro dello sviluppo economico, di concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la
          pubblica amministrazione e l'innovazione, e'  approvato  lo
          statuto  dell'Agenzia,  che  stabilisce   i   criteri   per
          l'organizzazione, il funzionamento, la  regolamentazione  e
          la  vigilanza  della  stessa  in   funzione   dei   compiti
          istituzionali definiti dalla legge. 
              16. Entro tre mesi dalla data di emanazione del decreto
          di cui al comma 15 e secondo i criteri da  esso  stabiliti,
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  su
          proposta del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare, di concerto con  il  Ministro  dello
          sviluppo economico, con il Ministro dell'economia  e  delle
          finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e
          l'innovazione, e' approvato il  regolamento  che  definisce
          l'organizzazione e il funzionamento interni dell'Agenzia. 
              17. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del  territorio  e  del  mare  sono  individuate  le
          risorse  di  personale   dell'organico   del   Dipartimento
          nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA, che
          verranno trasferite all'Agenzia nel limite  di  50  unita'.
          Con decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  sono
          individuate le risorse di personale dell'organico dell'ENEA
          e di sue  societa'  partecipate,  che  verranno  trasferite
          all'Agenzia nel limite di 50 unita'. Il personale  conserva
          il trattamento giuridico ed economico in godimento all'atto
          del trasferimento. Con decreto del Ministro dell'economia e
          delle finanze, di concerto con il Ministro per la  pubblica
          amministrazione e l'innovazione, il Ministro  dell'ambiente
          e della tutela del territorio e  del  mare  e  il  Ministro
          dello sviluppo economico, sono  trasferite  all'Agenzia  le
          risorse  finanziarie,   attualmente   in   dotazione   alle
          amministrazioni cedenti, necessarie  alla  copertura  degli
          oneri  derivanti  dall'attuazione   del   presente   comma,
          assicurando in ogni caso l'invarianza della spesa  mediante
          corrispondente riduzione delle autorizzazioni di  spesa  di
          cui al comma 18. Con lo stesso decreto  sono  apportate  le
          corrispondenti riduzioni  della  dotazione  organica  delle
          amministrazioni cedenti. 
              18.  Nelle  more  dell'avvio  dell'ordinaria  attivita'
          dell'Agenzia  e  del  conseguente  afflusso  delle  risorse
          derivanti dai  diritti  che  l'Agenzia  e'  autorizzata  ad
          applicare e introitare in relazione alle prestazioni di cui
          al  comma  5,  agli   oneri   relativi   al   funzionamento
          dell'Agenzia, determinati in 500.000 euro per l'anno 2009 e
          in 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e  2011,  si
          provvede, quanto a 250.000 euro per l'anno 2009 e a 750.000
          euro  per  ciascuno  degli  anni  2010  e  2011,   mediante
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
          n. 300,  e  successive  modificazioni,  come  rideterminata
          dalla Tabella C allegata alla legge 22  dicembre  2008,  n.
          203, e, quanto a 250.000 euro per l'anno 2009 e  a  750.000
          euro  per  ciascuno  degli  anni  2010  e  2011,   mediante
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui alla legge 25 agosto 1991, n. 282,  come  rideterminata
          dalla Tabella C allegata alla legge 22  dicembre  2008,  n.
          203. 
              19.   Per   l'amministrazione   e    la    contabilita'
          dell'Agenzia si applicano le disposizioni  del  regolamento
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  27
          febbraio 2003, n. 97. I  bilanci  preventivi,  le  relative
          variazioni e i conti consuntivi sono trasmessi al Ministero
          dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione
          finanziaria e'  approvato  entro  il  30  aprile  dell'anno
          successivo ed e' soggetto  al  controllo  della  Corte  dei
          conti.  Il  bilancio  preventivo  e  il  rendiconto   della
          gestione  finanziaria  sono   pubblicati   nella   Gazzetta
          Ufficiale. 
              20. Fino alla data di pubblicazione del regolamento  di
          cui al comma 16, le funzioni trasferite all'Agenzia per  la
          sicurezza  nucleare  per  effetto  del  presente   articolo
          continuano ad essere esercitate dal Dipartimento  nucleare,
          rischio  tecnologico  e  industriale  dell'Agenzia  per  la
          protezione dell'ambiente  e  per  i  servizi  tecnici  gia'
          disciplinata dall'articolo 38 del  decreto  legislativo  30
          luglio  1999,  n.  300,  e  successive   modificazioni,   o
          dall'articolazione organizzativa dell'ISPRA  nel  frattempo
          eventualmente   individuata   con   il   decreto   di   cui
          all'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008,
          n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
          2008, n. 133. Sono  fatti  salvi  gli  atti  adottati  e  i
          procedimenti avviati o conclusi dallo stesso Dipartimento o
          dall'articolazione di cui al precedente periodo  sino  alla
          medesima data. 
              21. L'Agenzia puo' essere sciolta per gravi e  motivate
          ragioni,  inerenti  al  suo  corretto  funzionamento  e  al
          perseguimento dei suoi fini istituzionali, con decreto  del
          Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri,  di  concerto  con   i   Ministri
          dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
          dello sviluppo economico. In tale ipotesi, con decreto  del
          Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,  e'  nominato  un
          commissario straordinario, per un periodo non  superiore  a
          diciotto mesi, che esercita le funzioni  del  presidente  e
          dei membri dell'Agenzia, eventualmente  coadiuvato  da  due
          vice commissari. 
              22.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.». 
              - Si riporta il testo del  comma  847  dell'articolo  1
          della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante  «Disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato (legge finanziaria 2007): 
              «847. In attesa della riforma  delle  misure  a  favore
          dell'innovazione industriale, e' istituito il Fondo per  la
          finanza d'impresa, al quale sono conferite le  risorse  del
          Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997,  n.
          266, del Fondo di cui  all'articolo  4,  comma  106,  della
          legge 24 dicembre 2003,  n.  350,  che  vengono  soppressi,
          nonche' le risorse destinate  all'attuazione  dell'articolo
          106 della legge 23 dicembre  2000,  n.  388,  e  successive
          modificazioni, e dell'articolo 1, comma 222, della legge 30
          dicembre 2004, n. 311. Al Fondo e'  altresi'  conferita  la
          somma di 50 milioni di euro per l'anno 2007, di 100 milioni
          di euro per l'anno 2008 e di 150 milioni di euro per l'anno
          2009. Il Fondo opera con  interventi  mirati  a  facilitare
          operazioni di concessione di garanzie su finanziamenti e di
          partecipazione al capitale di rischio delle  imprese  anche
          tramite  banche  o  societa'  finanziarie  sottoposte  alla
          vigilanza  della  Banca  d'Italia  e  la  partecipazione  a
          operazioni   di   finanza   strutturata,   anche    tramite
          sottoscrizione   di   fondi   di    investimento    chiusi,
          privilegiando  gli  interventi  di  sistema  in  grado   di
          attivare ulteriori risorse finanziarie pubbliche e  private
          in coerenza  con  la  normativa  nazionale  in  materia  di
          intermediazione   finanziaria.   Con    riferimento    alle
          operazioni di partecipazione al  capitale  di  rischio  gli
          interventi  del  Fondo  per  la  finanza  di  impresa  sono
          prioritariamente destinati al finanziamento di programmi di
          investimento per la  nascita  ed  il  consolidamento  delle
          imprese  operanti  in  comparti  di  attivita'  ad  elevato
          contenuto tecnologico, al rafforzamento patrimoniale  delle
          piccole   e   medie   imprese   localizzate   nelle    aree
          dell'obiettivo 1 e dell'obiettivo 2 di cui  al  regolamento
          (CE) n.  1260/1999  del  Consiglio,  del  21  giugno  1999,
          nonche' a programmi di sviluppo posti in essere da  piccole
          e medie imprese e  per  sostenere  la  creazione  di  nuove
          imprese femminili ed il consolidamento aziendale di piccole
          e medie imprese femminili.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1  della  legge  24
          dicembre 1985, n. 808 recante «Interventi per lo sviluppo e
          l'accrescimento di competitivita' delle industrie  operanti
          nel settore aeronautico»: 
              «Art. 1 (Finalita' e beneficiari degli  interventi).  -
          Ai   fini   di   promuovere   lo    sviluppo    tecnologico
          dell'industria aeronautica, di consolidare ed  aumentare  i
          livelli di occupazione e di perseguire  il  saldo  positivo
          della bilancia dei pagamenti del settore, sono  autorizzati
          gli interventi di cui alla presente legge in relazione alla
          partecipazione di imprese nazionali a programmi industriali
          aeronautici in collaborazione internazionale. 
              Ai  sensi  della  presente   legge   sono   considerati
          preminenti  i  programmi  che  comportino  per  l'industria
          italiana: 
                1)   l'accrescimento    dell'autonomia    tecnologica
          dell'industria; 
                2)  l'ampliamento  dell'occupazione  qualificata  con
          particolare riferimento alle aree meridionali del Paese; 
                3)  l'accrescimento  di   competitivita'   in   campo
          internazionale; 
                4) l'accrescimento della capacita' di  collaborazione
          con  tutti  i  Paesi  incoraggiando,  in  particolare,   lo
          sviluppo di nuove intese sul piano produttivo e tecnologico
          tra le imprese nell'ambito della CEE; 
                5) l'accrescimento,  per  i  nuovi  programmi,  delle
          quote di produzione civile rispetto a quelle militari delle
          imprese nazionali. 
              Possono accedere ai benefici della  presente  legge  le
          imprese   la   cui   attivita'   principale   riguarda   la
          costruzione,  trasformazione  e  revisione  di  aeromobili,
          motori, equipaggiamenti e materiali aeronautici nonche'  di
          parti degli stessi.». 
              - Si riporta il testo del  comma  100  dell'articolo  2
          della legge 23 dicembre 1996, n.  662  recante  «Misure  di
          razionalizzazione della finanza pubblica»: 
              «100. Nell'ambito delle risorse di  cui  al  comma  99,
          escluse  quelle  derivanti  dalla  riprogrammazione   delle
          risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare: 
                a) una somma fino ad un massimo di  400  miliardi  di
          lire  per  il  finanziamento  di  un  fondo   di   garanzia
          costituito presso il Mediocredito Centrale Spa  allo  scopo
          di  assicurare  una  parziale  assicurazione   ai   crediti
          concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e
          medie imprese; 
                b) una somma fino ad un massimo di  100  miliardi  di
          lire per l'integrazione  del  Fondo  centrale  di  garanzia
          istituito presso l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre
          1964, n. 1068. Nell'ambito delle risorse che si  renderanno
          disponibili per interventi nelle aree depresse,  sui  fondi
          della manovra finanziaria per  il  triennio  1997-1999,  il
          CIPE destina una somma fino  ad  un  massimo  di  lire  600
          miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento  degli
          interventi di cui all'articolo 1 della legge del 23 gennaio
          1992, n. 32, e di lire 300 miliardi nel triennio  1997-1999
          per il finanziamento degli interventi di  cui  all'articolo
          17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67.». 
              - Si riporta il testo  del  comma  3  dell'articolo  45
          della legge 23 dicembre 1998, n.  448  recante»  Misure  di
          finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»: 
              «3. Nell'ambito delle misure di sostegno  all'emittenza
          previste dall'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993,
          n. 323,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  27
          ottobre 1993, n. 422,  ed  anche  al  fine  di  incentivare
          l'adeguamento degli impianti in base al piano nazionale  di
          assegnazione  delle  frequenze   per   la   radiodiffusione
          televisiva approvato dall'Autorita' per le  garanzie  nelle
          comunicazioni il 30 ottobre 1998, e' stanziata la somma  di
          lire 24 miliardi per l'anno 1999. Detta  somma  e'  erogata
          entro il 30 giugno di ciascuno degli anni del triennio  dal
          Ministero delle  comunicazioni  alle  emittenti  televisive
          locali titolari di concessione che siano state ammesse alle
          provvidenze di cui all'articolo 7 del citato  decreto-legge
          n. 323 del 1993 ed ai sensi  del  regolamento  emanato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre  1996,
          n. 680,  in  base  ad  apposito  regolamento  adottato  dal
          Ministro delle comunicazioni di concerto  con  il  Ministro
          del tesoro, del bilancio e della programmazione  economica,
          sentite le competenti  Commissioni  parlamentari.  Per  una
          quota degli oneri recati dal presente comma, pari a lire  5
          miliardi nel 1999  ed  a  lire  2  miliardi  nel  2000,  si
          provvede con quota parte delle maggiori  entrate  derivanti
          dall'attuazione dell'articolo 8.». 
              - Si riporta il testo del  comma  18  dell'articolo  52
          della  legge   28   dicembre   20001,   n.   448,   recante
          «Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)»: 
              «18. Il finanziamento annuale di cui  all'articolo  27,
          comma 10, sesto periodo, della legge 23 dicembre  1999,  n.
          488,  e  successive  modificazioni,  e'   incrementato,   a
          decorrere dal 2002, di un importo pari a 20 milioni di euro
          in ragione di anno. La previsione di cui all'articolo  145,
          comma 19, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n.
          388, si estende agli esercizi finanziari 1999 e 2000. Delle
          misure  di  sostegno  di  cui  al  presente  comma  possono
          beneficiare, a decorrere dall'anno 2002, anche le emittenti
          radiofoniche locali legittimamente esercenti alla  data  di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge,  nella  misura
          complessivamente non superiore ad un decimo  dell'ammontare
          globale  dei  contributi  stanziati.  Per   queste   ultime
          emittenti, con decreto del Ministro delle comunicazioni, di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da
          emanare entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, vengono stabiliti le modalita'
          e i criteri di attribuzione ed erogazione.». 
              - Si riporta il testo del  comma  238  dell'articolo  2
          della legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante  «Disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato (legge  finanziaria  2010)»,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «238. Agli oneri derivanti  dall'attuazione  del  comma
          237 si provvede  con  le  disponibilita'  conseguenti  alle
          revoche  totali  o  parziali  delle  agevolazioni  di   cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992,
          n. 415,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  19
          dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni, al netto
          delle risorse necessarie per far fronte agli  impegni  gia'
          assunti per avvenuta sottoscrizione di atti convenzionali e
          compatibilmente con gli effetti stimati in ciascun anno  in
          termini di indebitamento netto.». 
              - Si riporta il testo del comma  40  dell'articolo  145
          della legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante  »Disposizioni
          per la formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello
          Stato (legge finanziaria 2001)»: 
              «40. E' istituito un fondo di  lire  1,5  miliardi  nel
          2001 e 5.164.589,99 euro a decorrere dall'anno 2002, per la
          promozione di trasporti marittimi sicuri, anche mediante il
          finanziamento di studi e ricerche.  A  tale  fine,  per  la
          razionalizzazione degli interventi previsti  ai  sensi  del
          presente   comma   e   per    la    valorizzazione    delle
          professionalita'  connesse  con  l'utilizzo  delle  risorse
          nautiche, negli anni successivi le risorse  del  fondo,  in
          misura non  inferiore  all'80  per  cento  delle  dotazioni
          complessive per ciascun anno, sono destinate  a  misure  di
          sostegno e incentivazione  per  incentivazione  per  l'alta
          formazione professionale tramite l'istituzione di un  forum
          permanente  realizzato  da  una  o  piu'   ONLUS   per   la
          professionalita'  nautica  partecipate   da   istituti   di
          istruzione universitaria o convenzionate  con  gli  stessi.
          Tali misure, in una percentuale non  superiore  al  50  per
          cento,  possono  essere  destinate  dai  citati  enti  alla
          realizzazione, tramite il recupero  di  beni  pubblici,  di
          idonee   infrastrutture.   Con   decreto    del    Ministro
          dell'economia e delle finanze sono stabilite  le  modalita'
          di attuazione delle disposizioni del presente comma.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 4 e 5 del  decreto
          legislativo 20 marzo 2010, n. 53, recante «Attuazione della
          direttiva 2007/66/CE che modifica le direttive 89/665/CEE e
          92/13/CEE   per   quanto    riguarda    il    miglioramento
          dell'efficacia  delle  procedure  di  ricorso  in   materia
          d'aggiudicazione degli appalti pubblici»: 
              «Art. 4 (Misure di incentivazione dell'accordo  bonario
          - articolo  44,  comma  3,  lettera  m),  n.  1,  legge  n.
          88/2009). - 1. All'articolo 240 del decreto legislativo  n.
          163 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) dopo la rubrica dell'articolo,  nelle  indicazioni
          tra parentesi, dopo  le  parole:  "decreto  del  Presidente
          della Repubblica n. 554/1999", sono aggiunte  le  seguenti:
          "; articolo 44, comma  3,  lettera  m),  n.  1),  legge  n.
          88/2009"; 
                b) al comma 5  le  parole:  "apposizione  dell'ultima
          delle riserve  di  cui  al  comma"  sono  sostituite  dalle
          seguenti: "costituzione della commissione»; 
                c) dopo il comma 9 e' inserito il seguente: 
              "9-bis. Il  terzo  componente  assume  le  funzioni  di
          presidente della commissione ed e' nominato, in ogni  caso,
          tra  i  magistrati  amministrativi  o  contabili,  tra  gli
          avvocati dello Stato o i componenti del Consiglio superiore
          dei lavori pubblici, tra i dirigenti di prima fascia  delle
          amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,  comma  2,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che  abbiano
          svolto le funzioni dirigenziali  per  almeno  cinque  anni,
          ovvero tra avvocati e tecnici in possesso  del  diploma  di
          laurea  in  ingegneria   ed   architettura,   iscritti   ai
          rispettivi ordini professionali in possesso  dei  requisiti
          richiesti dall'articolo 241,  comma  5,  per  la  nomina  a
          presidente del collegio arbitrale."; 
                d) al comma 10, le parole: "del 50%" sono  sostituite
          dalle seguenti: "di un terzo"; 
                e) il comma  16  e'  sostituito  dal  seguente:  "16.
          Possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario  in
          caso  di  fallimento  del  tentativo  di  accordo  bonario,
          risultante dal rifiuto espresso della proposta da parte dei
          soggetti di cui al comma 12, nonche'  in  caso  di  inutile
          decorso dei termini di cui al comma 12 e al comma 13".». 
              «Art. 5 (Disposizioni razionalizzatrici  dell'arbitrato
          - articolo 44, comma 3, lettera m),  numeri  2,  3,  4,  5,
          legge n.  88/2009).  -  1.  All'articolo  241  del  decreto
          legislativo n. 163 del  2006  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
                a) dopo la rubrica dell'articolo,  nelle  indicazioni
          tra parentesi, dopo le parole: "legge  n.  266/2005",  sono
          aggiunte le seguenti: "; articolo 44, comma 2, lettera  m),
          n. 2, 3), 4) e 5), legge n. 88/2009"; 
                b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
              "1-bis. La  stazione  appaltante  indica  nel  bando  o
          nell'avviso con cui indice la gara ovvero, per le procedure
          senza bando, nell'invito,  se  il  contratto  conterra',  o
          meno, la  clausola  compromissoria.  L'aggiudicatario  puo'
          ricusare la clausola compromissoria, che in tale  caso  non
          e' inserita  nel  contratto,  comunicandolo  alla  stazione
          appaltante   entro   venti    giorni    dalla    conoscenza
          dell'aggiudicazione.   E'   vietato   in   ogni   caso   il
          compromesso."; 
                c) al comma 5, sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti
          parole: ", muniti di precipui requisiti di indipendenza,  e
          comunque tra coloro  che  nell'ultimo  triennio  non  hanno
          esercitato le funzioni di arbitro di parte o  di  difensore
          in giudizi arbitrali disciplinati dal presente articolo, ad
          eccezione delle ipotesi in  cui  l'esercizio  della  difesa
          costituisca adempimento di dovere d'ufficio  del  difensore
          dipendente pubblico. La nomina del presidente del  collegio
          effettuata in violazione del presente articolo determina la
          nullita' del lodo ai sensi dell'articolo 829, primo  comma,
          n. 3, del codice di procedura civile"; 
                d) al comma 6 sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
          parole: ", anche ai sensi dell'articolo 240"; 
                e) il comma 9 e' sostituito dal seguente: 
              "9. Il lodo si ha per pronunciato  con  la  sua  ultima
          sottoscrizione e  diviene  efficace  con  il  suo  deposito
          presso la camera arbitrale per i contratti pubblici.  Entro
          quindici giorni dalla pronuncia del lodo va corrisposta,  a
          cura degli arbitri e a carico delle parti  una  somma  pari
          all'uno per mille del valore della  relativa  controversia.
          Detto importo e' direttamente versato all'Autorita'."; 
                f) il comma 10 e' sostituito dal seguente: 
              "10.  Il  deposito  del  lodo   effettuato   ai   sensi
          dell'articolo  825  del  codice  di  procedura  civile   e'
          preceduto dal suo deposito presso la camera arbitrale per i
          contratti pubblici. Il deposito del lodo presso  la  camera
          arbitrale e' effettuato, a cura del collegio arbitrale,  in
          tanti originali quante sono le parti, oltre a  uno  per  il
          fascicolo d'ufficio. Su richiesta di  parte  il  rispettivo
          originale e'  restituito,  con  attestazione  dell'avvenuto
          deposito, ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 825
          del codice di procedura civile."; 
                g) il comma 11 e' abrogato; 
                h)  al  comma   12   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                  1) il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Il
          collegio arbitrale determina nel lodo definitivo ovvero con
          separata  ordinanza  il  valore  della  controversia  e  il
          compenso degli arbitri con i criteri stabiliti dal  decreto
          del Ministro dei lavori pubblici 2 dicembre 2000, n. 398, e
          applica le tariffe fissate in detto decreto."; 
                  2) dopo il terzo periodo e' inserito  il  seguente:
          "Il  compenso  per  il  collegio   arbitrale,   comprensivo
          dell'eventuale  compenso  per  il  segretario,   non   puo'
          comunque  superare  l'importo  di   100   mila   euro,   da
          rivalutarsi  ogni  tre  anni  con  decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti."; 
                  3) l'ultimo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
          "L'ordinanza di liquidazione del  compenso  e  delle  spese
          arbitrali, nonche'  del  compenso  e  delle  spese  per  la
          consulenza tecnica, costituisce titolo per l'ingiunzione di
          cui all'articolo 633 del codice di procedura civile."; 
                i) dopo il comma 12 e' inserito il seguente: 
              "12-bis.  Salvo  quanto  previsto   dall'articolo   92,
          secondo comma, del codice di procedura civile, il  collegio
          arbitrale, se accoglie parzialmente la domanda, compensa le
          spese del giudizio in proporzione al rapporto tra il valore
          della domanda e quello dell'accoglimento."; 
                l) il comma 13 e' sostituito dal seguente: 
              "13. Il compenso del consulente tecnico e di ogni altro
          ausiliario nominato dal collegio  arbitrale  e'  liquidato,
          dallo stesso collegio, ai sensi degli articoli da 49a58 del
          testo unico delle disposizioni legislative e  regolamentari
          in materia di spese di giustizia, di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.  115,  nella
          misura  derivante  dall'applicazione  delle   tabelle   ivi
          previste."; 
                m) dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti: 
              "15-bis. Il lodo e' impugnabile, oltre che  per  motivi
          di nullita', anche per violazione delle regole  di  diritto
          relative al merito della  controversia.  L'impugnazione  e'
          proposta nel termine di novanta giorni dalla  notificazione
          del lodo e non e'  piu'  proponibile  dopo  il  decorso  di
          centoottanta giorni dalla data del deposito del lodo presso
          la Camera arbitrale. 
              15-ter. Su istanza di parte  la  Corte  d'appello  puo'
          sospendere,  con  ordinanza,  l'efficacia  del   lodo,   se
          ricorrono gravi e fondati motivi. Si applica l'articolo 351
          del codice di procedura civile. Quando sospende l'efficacia
          del  lodo,  o  ne  conferma  la  sospensione  disposta  dal
          presidente, il collegio  verifica  se  il  giudizio  e'  in
          condizione di essere definito. In tal caso, fatte precisare
          le conclusioni, ordina la discussione  orale  nella  stessa
          udienza o camera di consiglio, ovvero  in  una  udienza  da
          tenersi entro novanta giorni dall'ordinanza di sospensione;
          all'udienza  pronunzia  sentenza  a   norma   dell'articolo
          281-sexies del  codice  di  procedura  civile.  Se  ritiene
          indispensabili incombenti istruttori, il collegio  provvede
          su di essi con la stessa  ordinanza  di  sospensione  e  ne
          ordina l'assunzione in una udienza successiva di non  oltre
          novanta  giorni;  quindi  provvede  ai  sensi  dei  periodi
          precedenti.". 
              2. All'articolo 243 del decreto legislativo n. 163  del
          2006 sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) dopo la rubrica dell'articolo,  nelle  indicazioni
          tra parentesi, dopo le parole: "legge  n.  266/2005",  sono
          aggiunte le seguenti: "; articolo 44, comma 2, lettera  m),
          n. 4), legge n. 88/2009)"; 
                b) al comma 5  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
          periodo: "Si applicano le disposizioni di cui  all'articolo
          241, comma 12, secondo, terzo, quarto e quinto periodo."; 
                c) al comma 7 le parole: «nomina il segretario»  sono
          sostituite  dalle  seguenti:  "nomina,  se  necessario,  il
          segretario"; 
                d) al comma 9 sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
          parole: ", con i criteri di  cui  all'articolo  241,  comma
          13".». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 15 del gia'  citato
          decreto legislativo 20 marzo 2010, n. 53,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 15 (Abrogazioni, norme di coordinamento  e  norme
          transitorie - articolo 44, comma 3, lettera c), e comma  4,
          legge n. 88/2009). - 1. Salvo quanto previsto dal comma  4,
          e'  abrogato  l'articolo  20,  commi   8   e   8-bis,   del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;l'articolo
          11, commi 10, 10-bis e 10-ter, del decreto  legislativo  n.
          163 del 2006, cosi' come  modificato  dall'articolo  1,  si
          applica anche ai  contratti  di  cui  all'articolo  20  del
          citato decreto-legge n. 185 del 2008,  se  l'aggiudicazione
          definitiva sia successiva alla data di  entrata  in  vigore
          del presente decreto. 
              2. All'articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971,  n.
          1034,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le
          seguenti modificazioni: 
                a) sono soppresse le lettere a) e c) del comma 1; 
                b) la lettera b) del  comma  1  e'  sostituita  dalla
          seguente: "b) i provvedimenti relativi  alle  procedure  di
          occupazione e di espropriazione delle aree  destinate  alla
          realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilita';". 
              3. All'articolo 13, comma 6-bis, del testo unico  delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente  della
          Repubblica 30 maggio  2002,  n.  115,  le  parole:  «per  i
          predetti ricorsi  in  materia  di  affidamento  di  lavori,
          servizi e forniture» sono sostituite dalle seguenti: "per i
          ricorsi in materia di procedure di affidamento  di  lavori,
          servizi  e  forniture,  ivi  compresi  quelli  per   motivi
          aggiunti e quelli incidentali contenenti domande nuove". 
              4. Resta ferma la disciplina di  cui  all'articolo  20,
          comma 8,  del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2, limitatamente agli  interventi  previsti  nel  citato
          articolo 20, per  i  quali  siano  gia'  stati  nominati  i
          relativi commissari o vengano nominati entro novanta giorni
          dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
              5. E' abrogato l'articolo 3, commi 19,  20e  21,  della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
              6. (Abrogato).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196  recante  «Legge  di  contabilita'  e
          finanza pubblica»: 
              «Art.  2  (Delega  al  Governo  per  l'adeguamento  dei
          sistemi contabili). - 1. Per  consentire  il  perseguimento
          degli obiettivi  di  cui  all'articolo  1,  il  Governo  e'
          delegato ad adottare, entro un anno dalla data  di  entrata
          in  vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'   decreti
          legislativi per l'armonizzazione dei  sistemi  contabili  e
          degli schemi di bilancio delle  amministrazioni  pubbliche,
          ad esclusione delle regioni e  degli  enti  locali,  e  dei
          relativi  termini  di  presentazione  e  approvazione,   in
          funzione  delle  esigenze  di  programmazione,  gestione  e
          rendicontazione della finanza pubblica.  I  sistemi  e  gli
          schemi di cui al primo periodo sono raccordabili con quelli
          adottati in ambito europeo ai fini della  procedura  per  i
          disavanzi eccessivi. 
              2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati
          nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
                a) adozione di regole  contabili  uniformi  e  di  un
          comune piano dei conti integrato al fine di  consentire  il
          consolidamento e il monitoraggio  in  fase  di  previsione,
          gestione e rendicontazione dei conti delle  amministrazioni
          pubbliche; 
                b)   definizione   di   una   tassonomia    per    la
          riclassificazione dei dati contabili e di bilancio  per  le
          amministrazioni pubbliche tenute al regime di  contabilita'
          civilistica, ai fini del raccordo con le  regole  contabili
          uniformi di cui alla lettera a); 
                c) adozione di comuni schemi di  bilancio  articolati
          in missioni e programmi  coerenti  con  la  classificazione
          economica   e   funzionale   individuata   dagli   appositi
          regolamenti comunitari in materia di contabilita' nazionale
          e  relativi  conti  satellite,  al  fine  di  rendere  piu'
          trasparenti e significative le  voci  di  bilancio  dirette
          all'attuazione delle politiche pubbliche, e adozione di  un
          sistema unico di  codifica  dei  singoli  provvedimenti  di
          spesa correlati alle voci di spesa riportate nei bilanci; 
                d) affiancamento, ai fini conoscitivi, al sistema  di
          contabilita' finanziaria di  un  sistema  e  di  schemi  di
          contabilita'  economico-patrimoniale  che  si  ispirino   a
          comuni criteri di contabilizzazione; 
                e)  adozione  di  un   bilancio   consolidato   delle
          amministrazioni pubbliche con le proprie aziende,  societa'
          o altri organismi  controllati,  secondo  uno  schema  tipo
          definito  dal  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze
          d'intesa con i Ministri interessati; 
                f)  definizione  di  un  sistema  di  indicatori   di
          risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi  del
          bilancio, costruiti secondo criteri  e  metodologie  comuni
          alle diverse amministrazioni individuati  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri. 
              3. Ai decreti legislativi di cui al comma 1 e' allegato
          un nomenclatore che illustra le definizioni degli  istituti
          contabili e le procedure finanziarie per ciascun comparto o
          tipologia  di  enti,  a  cui  si  conformano   i   relativi
          regolamenti di contabilita'. 
              4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
          sono trasmessi alla Camera dei deputati e al  Senato  della
          Repubblica affinche' su di  essi  sia  espresso  il  parere
          delle Commissioni parlamentari  competenti  entro  sessanta
          giorni  dalla  trasmissione.  Decorso  tale   termine   per
          l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque
          adottati. Il Governo, qualora non  intenda  conformarsi  ai
          pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le
          proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e  rende
          comunicazioni davanti a  ciascuna  Camera.  Decorsi  trenta
          giorni dalla  data  della  nuova  trasmissione,  i  decreti
          possono comunque essere  adottati  in  via  definitiva  dal
          Governo. I decreti legislativi che comportino  riflessi  di
          ordine finanziario devono essere corredati della  relazione
          tecnica di cui all'articolo 17, comma 3. 
              5.  Ai   fini   della   predisposizione   dei   decreti
          legislativi di cui al comma 1 e'  istituito,  entro  trenta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge, con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, senza oneri a carico della  finanza  pubblica,  il
          comitato per i  principi  contabili  delle  amministrazioni
          pubbliche,  composto   da   ventitre'   componenti,   cosi'
          suddivisi: 
                a) quattro rappresentanti del Ministero dell'economia
          e delle finanze, uno dei quali con funzioni di  presidente,
          e   un   rappresentante   per   ciascuno   dei    Ministeri
          dell'interno,      della      difesa,      dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca, del lavoro, della  salute
          e delle politiche sociali, nonche' un rappresentante  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
                b)  un  rappresentante  tecnico  dell'amministrazione
          della Camera dei deputati e  uno  dell'amministrazione  del
          Senato   della   Repubblica,   designati   dai   rispettivi
          Presidenti, come invitati permanenti, e  un  rappresentante
          della Corte dei conti; 
                c) un rappresentante dell'ISTAT; 
                d) sette rappresentanti degli enti  territoriali,  di
          cui tre designati dalla  Conferenza  dei  presidenti  delle
          regioni e delle province autonome di Trento e  di  Bolzano,
          uno dei quali per  le  autonomie  speciali,  uno  designato
          dall'Unione delle province d'Italia  (UPI),  uno  designato
          dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), uno
          designato dall'Unione  nazionale  comuni,  comunita',  enti
          montani (UNCEM) e uno designato dalle Assemblee legislative
          regionali e delle province autonome, d'intesa tra  di  loro
          nell'ambito della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea,
          dei Consigli regionali e delle  province  autonome  di  cui
          agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11; 
                e)        tre        esperti        in        materia
          giuridico-contabile-economica. 
              6. Alla legge 5 maggio 2009, n. 42, sono  apportate  le
          seguenti modificazioni: 
                a) all'articolo 2, comma 1, sono aggiunte,  in  fine,
          le seguenti parole:  "nonche'  al  fine  di  armonizzare  i
          sistemi contabili e gli schemi  di  bilancio  dei  medesimi
          enti e i relativi termini di presentazione e  approvazione,
          in funzione delle esigenze di  programmazione,  gestione  e
          rendicontazione della finanza pubblica"; 
                b)  all'articolo  2,  comma  2,  la  lettera  h)   e'
          sostituita dalla seguente: 
                "h) adozione di regole contabili  uniformi  e  di  un
          comune piano dei conti integrato; adozione di comuni schemi
          di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con
          la classificazione economica e funzionale individuata dagli
          appositi regolamenti comunitari in materia di  contabilita'
          nazionale  e  relativi  conti  satellite;  adozione  di  un
          bilancio consolidato con le  proprie  aziende,  societa'  o
          altri organismi controllali,  secondo  uno  schema  comune;
          affiancamento,  a   fini   conoscitivi,   al   sistema   di
          contabilita' finanziaria di  un  sistema  e  di  schemi  di
          contabilita'  economico-patrimoniale  ispirati   a   comuni
          criteri di contabilizzazione; raccordabilita'  dei  sistemi
          contabili  e  degli   schemi   di   bilancio   degli   enti
          territoriali con quelli adottati in ambito europeo ai  fini
          della procedura per i disavanzi eccessivi;  definizione  di
          una tassonomia per la riclassificazione dei dati  contabili
          e di bilancio per le amministrazioni pubbliche di cui  alla
          presente   legge   tenute   al   regime   di   contabilita'
          civilistica, ai fini del raccordo con le  regole  contabili
          uniformi;  definizione  di  un  sistema  di  indicatori  di
          risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi  del
          bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni ai
          diversi enti territoriali; al fine di dare attuazione  agli
          articoli 9 e 13, individuazione del termine entro il  quale
          regioni ed enti  locali  devono  comunicare  al  Governo  i
          propri bilanci preventivi e consuntivi, come  approvati,  e
          previsione di sanzioni ai sensi dell'articolo 17, comma  1,
          lettera e), in caso di mancato rispetto di tale termine"; 
                c) all'articolo 2,  il  comma  6  e'  sostituito  dal
          seguente: 
              "6. Almeno uno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1 e' adottato entro dodici mesi dalla data  di  entrata  in
          vigore della presente legge.  Un  decreto  legislativo,  da
          adottare entro il termine previsto al comma 1 del  presente
          articolo, disciplina la  determinazione  dei  costi  e  dei
          fabbisogni standard sulla base dei livelli essenziali delle
          prestazioni di cui al comma 2 dell'articolo 20. Il  Governo
          trasmette  alle  Camere,  entro  il  30  giugno  2010,  una
          relazione concernente il quadro generale  di  finanziamento
          degli enti territoriali e ipotesi di  definizione  su  base
          quantitativa  della  struttura  fondamentale  dei  rapporti
          finanziari tra lo Stato, le regioni, le  province  autonome
          di Trento e di Bolzano e gli enti locali, con l'indicazione
          delle possibili distribuzioni delle risorse. Tale relazione
          e' comunque trasmessa alle Camere  prima  degli  schemi  di
          decreto   legislativo    concernenti    i    tributi,    le
          compartecipazioni   e   la    perequazione    degli    enti
          territoriali"; 
                d) all'articolo 3, comma 6, terzo  periodo,  dopo  le
          parole:  "l'esercizio  della  delega"  sono   inserite   le
          seguenti: "o successivamente"; 
                e) all'articolo 4, comma 1, primo periodo, le parole:
          "trenta  componenti  e"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
          "trentadue  componenti,  due   dei   quali   rappresentanti
          dell'ISTAT, e, per i restanti trenta componenti,". 
              7. Il comitato  per  i  principi  contabili  agisce  in
          reciproco raccordo con la  Commissione  tecnica  paritetica
          per il federalismo fiscale  di  cui  all'articolo  4  della
          legge 5 maggio  2009,  n.  42,  per  le  attivita'  di  cui
          all'articolo 2, comma 2, lettera h), della  medesima  legge
          con  lo  scambio  di  tutte  le  risultanze  relative  alla
          armonizzazione dei bilanci pubblici. 
              8. Disposizioni correttive ed integrative  dei  decreti
          legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate entro
          tre anni dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei  decreti
          medesimi, tenendo anche conto dei  decreti  legislativi  da
          adottare ai sensi degli articoli 40 e 42, nel rispetto  dei
          principi e criteri direttivi  e  con  le  stesse  modalita'
          previsti dal presente articolo.». 
              - Si riporta il testo del  comma  13  dell'articolo  17
          della predetta legge 31 dicembre 2009, n. 196: 
              «13.  Il  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze,
          allorche'  riscontri  che  l'attuazione  di   leggi   rechi
          pregiudizio al conseguimento  degli  obiettivi  di  finanza
          pubblica, assume tempestivamente le conseguenti  iniziative
          legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo
          81, quarto comma, della Costituzione. La medesima procedura
          e' applicata in  caso  di  sentenze  definitive  di  organi
          giurisdizionali  e  della  Corte   costituzionale   recanti
          interpretazioni della  normativa  vigente  suscettibili  di
          determinare maggiori oneri, fermo restando quanto  disposto
          in  materia  di  personale  dall'articolo  61  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165.». 
              -  Si  riporta  il  testo  del  comma  1,  lettera  a),
          dell'articolo 8 del decreto legge 10 febbraio 2009,  n.  5,
          recante «Misure urgenti a sostegno dei settori  industriali
          in crisi, nonche' disposizioni  in  materia  di  produzione
          lattiera   e   rateizzazione   del   debito   nel   settore
          lattiero-caseario», convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 9 aprile 2009, n. 33: 
              «Art.  8  (Copertura  finanziaria).  -  1.  Agli  oneri
          derivanti  dall'articolo  1,  commi  da  1   a   4   e   5,
          limitatamente alla parte non coperta ai sensi dell'articolo
          7,  comma  1-ter,  dall'articolo  2,  dall'articolo  4,  ad
          eccezione del comma 7-bis,  e  dall'articolo  5,  comma  1,
          valutati in 1.087 milioni di euro per  l'anno  2009,  270,1
          milioni di euro per l'anno 2010, 356,9 milioni di euro  per
          l'anno 2011, 258,4 milioni di euro per ciascuno degli  anni
          2012 e 2013, 289,1 milioni di euro per l'anno 2014, e  77,7
          milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2015,  e  dagli
          articoli 1, comma 11, e 3, pari a 21 milioni  di  euro  per
          l'anno 2009 e a 50 milioni di euro  a  decorrere  dall'anno
          2010, si provvede: 
                a) quanto ad euro 311,1 milioni per l'anno 2009, euro
          130,5 milioni per  l'anno  2010,  euro  205,8  milioni  per
          l'anno 2011 e quanto a euro 77,8 milioni per  l'anno  2014,
          mediante utilizzazione delle somme iscritte nel  conto  dei
          residui al 31 dicembre 2008 e non piu' dovute,  conseguenti
          alle revoche totali o parziali delle  agevolazioni  di  cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992,
          n. 415,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  19
          dicembre 1992, n. 488, quantificate  in  euro  933  milioni
          complessivi,  iscritte  nello  stato  di   previsione   del
          Ministero dello sviluppo economico, sul  capitolo  7342.  A
          valere su tali somme di euro 933 milioni,  nell'anno  2009,
          rispettivamente, una quota di  311,1  milioni  di  euro  e'
          versata all'entrata del bilancio dello Stato  e  una  quota
          pari a  621,9  milioni  di  euro  e'  versata  su  apposita
          contabilita' speciale, ai fini del riversamento all'entrata
          del bilancio dello Stato nell'anno 2010 per 211 milioni  di
          euro, nell'anno 2011 per 215  milioni  di  euro,  nell'anno
          2012 per 95,9 milioni di euro  e  nell'anno  2014  per  100
          milioni  di  euro.  Una   quota   delle   somme   riversate
          all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi  del  periodo
          precedente pari a 80,5 milioni di euro nell'anno 2010  e  a
          95,9 milioni di euro nell'anno 2012  e'  riassegnata  negli
          stessi anni al fondo di garanzia di  cui  al  comma  2  del
          presente articolo, in aggiunta a quanto previsto  ai  sensi
          dei commi 5 e  8  dell'articolo  7-quinquies  del  presente
          decreto,   nonche'   dell'articolo   11,   comma   5,   del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;». 

        
      
                               Art. 5 
 
 
                      Attivita' edilizia libera 
 
  1. L'articolo 6 del testo unico delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 6. (L) - (Attivita' edilizia libera). -  1.  Fatte  salve  le
prescrizioni degli strumenti urbanistici  comunali,  e  comunque  nel
rispetto delle altre normative  di  settore  aventi  incidenza  sulla
disciplina dell'attivita' edilizia e,  in  particolare,  delle  norme
antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle
relative  all'efficienza  energetica   nonche'   delle   disposizioni
contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio,  di  cui  al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  i  seguenti  interventi
sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo: 
    a) gli interventi di manutenzione ordinaria; 
    b)   gli   interventi   volti   all'eliminazione   di    barriere
architettoniche che non comportino la realizzazione  di  rampe  o  di
ascensori  esterni,  ovvero  di  manufatti  che  alterino  la  sagoma
dell'edificio; 
    c) le opere temporanee per attivita' di  ricerca  nel  sottosuolo
che abbiano carattere geognostico,  ad  esclusione  di  attivita'  di
ricerca di idrocarburi, e che  siano  eseguite  in  aree  esterne  al
centro edificato; 
    d) i movimenti di  terra  strettamente  pertinenti  all'esercizio
dell'attivita' agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali,  compresi
gli interventi su impianti idraulici agrari; 
    e)  le  serre  mobili  stagionali,  sprovviste  di  strutture  in
muratura, funzionali allo svolgimento dell'attivita' agricola. 
  2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1,  previa
comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio  dei  lavori  da
parte dell'interessato all'amministrazione comunale,  possono  essere
eseguiti senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi: 
    a)  gli  interventi  di   manutenzione   straordinaria   di   cui
all'articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l'apertura di porte
interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino
le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero
delle unita' immobiliari e non implichino  incremento  dei  parametri
urbanistici; 
    b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e
temporanee e  ad  essere  immediatamente  rimosse  al  cessare  della
necessita' e, comunque, entro un  termine  non  superiore  a  novanta
giorni; 
    c) le opere di pavimentazione e di  finitura  di  spazi  esterni,
anche per aree di  sosta,  che  siano  contenute  entro  l'indice  di
permeabilita', ove stabilito dallo  strumento  urbanistico  comunale,
ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente  interrate
e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati; 
    d) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio  di
accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori
della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici  2
aprile 1968, n. 1444; 
    e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi  di  arredo
delle aree pertinenziali degli edifici. 
  3. L'interessato agli interventi di cui  al  comma  2  allega  alla
comunicazione di inizio dei lavori  le  autorizzazioni  eventualmente
obbligatorie ai sensi delle normative  di  settore  e,  limitatamente
agli interventi di cui alla lettera a) del medesimo comma 2,  i  dati
identificativi  dell'impresa   alla   quale   intende   affidare   la
realizzazione dei lavori. 
  4. Limitatamente agli interventi di cui al  comma  2,  lettera  a),
l'interessato, unitamente alla comunicazione di  inizio  dei  lavori,
trasmette  all'amministrazione   comunale   una   relazione   tecnica
provvista  di  data  certa  e  corredata  degli  opportuni  elaborati
progettuali, a firma di  un  tecnico  abilitato,  il  quale  dichiari
preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa ne´
con il committente e che asseveri, sotto la propria  responsabilita',
che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e  ai
regolamenti edilizi vigenti e che per essi  la  normativa  statale  e
regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo. 
  5.  Riguardo  agli  interventi  di  cui   al   presente   articolo,
l'interessato provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni,
alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale nel  termine
di  cui  all'articolo  34-quinquies,  comma  2,   lettera   b),   del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. 
  6. Le regioni a statuto ordinario: 
    a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo  a
interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dai commi 1 e
2; 
    b) possono individuare ulteriori interventi edilizi,  tra  quelli
indicati nel comma 2, per i quali e' fatto obbligo all'interessato di
trasmettere la relazione tecnica di cui al comma 4; 
    c) possono stabilire ulteriori contenuti per la relazione tecnica
di cui al comma 4, nel rispetto di quello minimo fissato dal medesimo
comma. 
  7. La  mancata  comunicazione  dell'inizio  dei  lavori  ovvero  la
mancata trasmissione della relazione tecnica, di cui ai commi 2  e  4
del presente articolo, comportano la sanzione pecuniaria pari  a  258
euro. Tale sanzione e' ridotta di due terzi se  la  comunicazione  e'
effettuata  spontaneamente  quando  l'intervento  e'  in   corso   di
esecuzione. 
  8.  Al  fine  di  semplificare  il  rilascio  del  certificato   di
prevenzione incendi per le attivita' di  cui  ai  commi  1  e  2,  il
certificato stesso, ove previsto, e' rilasciato in via ordinaria  con
l'esame a vista. Per le medesime attivita', il termine  previsto  dal
primo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del regolamento di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998,  n.  37,  e'
ridotto a trenta giorni». 
  2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

        
                    Riferimenti normativi 
              - Il decreto del  Presidente  della  Repubblica  del  6
          giugno  2001,  n.   380,   recante   «Testo   unico   delle
          disposizioni  legislative  e   regolamentari   in   materia
          edilizia (Testo A)» e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          del 20 ottobre 2001, n. 245, supplemento ordinario. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. 

 

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Ultimo aggiornamento Giovedì 27 Maggio 2010 11:30