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DECRETO 25 marzo 2010

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Venerdì 28 Maggio 2010 12:38
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 

DECRETO 25 marzo 2010 

Misure  tecniche  riguardanti  l'attivita'  di  finanziamento   della
progettazione degli interventi per la realizzazione di infrastrutture
irrigue di interesse nazionale nelle aree sottoutilizzate. (10A06399) 

 
                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge dell'8  febbraio  1995,
n. 32, convertito in legge 7 aprile 1995, n. 104 che ha disposto  che
per le opere della gestione separata e per i progetti speciali di cui
al comma 4, nonche' per quelli trasferiti dal commissario liquidatore
ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993,  n.  96,
il Ministro delle risorse agricole, alimentari e  forestali  provvede
mediante un commissario ad acta; 
  Vista la delibera CIPE n. 41 del 14 giugno 2002 «Linee guida per il
programma nazionale per l'approvvigionamento idrico in agricoltura  e
per lo sviluppo dell'irrigazione»; 
  Visto il decreto legislativo del 12 aprile 2006,  n.  163,  «Codice
dei contratti pubblici relativi a  lavori,  servizi  e  forniture  in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e ss.mm.ii.; 
  Visto l'art. 3, comma 5-quater, della legge 20  dicembre  2008,  n.
205, di conversione del decreto-legge del 3 novembre  2008,  n.  171,
recante «Misure urgenti  per  il  rilancio  competitivo  nel  settore
agroalimentare»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n.
129,  «Regolamento  recante  riorganizzazione  del  Ministero   delle
politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art.  74  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; 
  Ritenuto che l'attivita' di finanziamento della  progettazione  per
la  migliore   attuazione   dei   programmi   di   realizzazione   di
infrastrutture   irrigue   di   interesse   nazionale   nelle    aree
sottoutilizzate debba essere adeguatamente regolata; 
  Visto il proprio decreto 26 gennaio 2010, n. 1423,  con  il  quale,
conformemente a quanto stabilito dal citato art. 3 legge n. 205/2008,
sono  state  definite  le  modalita'  per  il   finanziamento   della
progettazione; 


  Considerato  che  il  predetto  decreto   e'   stato   oggetto   di
osservazioni da parte dell'Ufficio  Centrale  del  Bilancio  (U.C.B.)
presso questo Ministero; 
  Ritenuto di adeguare il contenuto del  provvedimento  in  questione
alle osservazioni del predetto U.C.B, provvedendo contestualmente  al
ritiro del decreto ministeriale n. 1423/2010; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                   Finalita' e fondi utilizzabili 
 
  1.  Il  presente  decreto  -  in  conformita'  a  quanto  stabilito
dall'art. 3, comma 5-quater, del decreto-legge 3  novembre  2008,  n.
171, inserito in sede di conversione in legge 30  dicembre  2008,  n.
205 - disciplina le modalita' di finanziamento delle progettazioni di
infrastrutture   irrigue   di   interesse   nazionale   nelle    aree
sottoutilizzate da parte del commissario ad acta di cui all'art.  19,
comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32,  convertito  dalla
legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni. 
  2. Per le finalita' di cui al  comma  1,  il  commissario  ad  acta
utilizza: 
    a) in prima applicazione, le somme derivanti da economie di spesa
realizzate sui fondi  assegnatigli,  quali  accertate  alla  data  di
entrata in vigore della citata legge n. 205/2008; 
    b)  successivamente,  a  cadenza  annuale,  le  somme   via   via
disponibili conseguenti alla chiusura degli interventi di  competenza
nonche' alle economie derivanti dai  ribassi  d'asta  delle  gare  di
appalto espletate. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
                       Attivita' finanziabili 
 
  1. A valere sulle disponibilita' di cui all'art. 1, comma  2,  sono
finanziabili  l'esecuzione  di  indagini  e  rilievi  necessari  alla
redazione dei progetti preliminari  (nonche'  di  quelle  integrative
eventualmente necessarie per la piu' compiuta redazione dei  progetti
di livello definitivo ed esecutivo) e la  redazione  di  progetti  di
livello  preliminare,   definitivo,   esecutivo,   rispondenti   alle
disposizioni dell'art. 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.
163 e successive modificazioni, nel limite  dell'80%  dei  rispettivi
costi effettivamente sostenuti. 
  2. I finanziamenti assentiti  per  la  redazione  dei  progetti  di
diverso livello sono restituiti al bilancio  dello  Stato  in  eguale
misura  dal  beneficiario  all'atto  del   finanziamento   dell'opera
relativa, qualunque sia il soggetto  finanziatore,  mentre  le  somme
utilizzate  per  indagini -  ove  non  comprovino   la   fattibilita'
dell'intervento connesso - si intendono erogate a fondo perduto. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
                      Procedura di assegnazione 
 
  1. Allo  scopo  dell'ottimale  individuazione  delle  attivita'  da
finanziare, il commissario ad acta adotta, nell'ordine,  le  seguenti
fasi procedurali: 
    a) censimento delle esigenze; 
    b) valutazione tecnico-economica delle proposte; 
    c)  concordamento  con  le  regioni  interessate  sulla  proposta
commissariale di assegnazione dei finanziamenti; 
    d) definizione dell'elenco delle assegnazioni. 
  2.  Entro  quindici  giorni  dalla  data  della  registrazione  del
presente decreto, il commissario ad acta dispone il censimento  delle
esigenze  mediante  comunicazione,   accompagnata   da   una   scheda
predisposta dallo stesso commissario, trasmessa a  tutti  i  soggetti
interessati e alle strutture competenti per materia delle Regioni; la
comunicazione puo' essere disposta anche a mezzo telefax  ovvero  per
posta elettronica. 
  3. Entro quaranta giorni dalla ricezione  della  comunicazione,  le
Regioni trasmettono, previa positiva  verifica  della  compatibilita'
delle istanze ai propri strumenti programmatori, la scheda di cui  al
comma 2, che  dovra'  contenere  tutti  gli  elementi  utili  per  la
valutazione delle segnalazioni. 
  4. La valutazione tecnico-economica delle segnalazioni pervenute e'
operata dal commissario ad acta tenendo conto  delle  priorita'  gia'
indicate negli strumenti programmatori sia di livello  nazionale  che
regionale; del grado di conformita' al contenuto della  deliberazione
CIPE 14 giugno 2002, n. 41, recante le «Linee guida per il  programma
nazionale per l'approvvigionamento idrico in  agricoltura  e  per  lo
sviluppo dell'irrigazione»; della  rilevanza  tecnica,  economica  ed
ambientale  della  proposta,  anche  in  relazione  all'entita'   dei
benefici derivanti  dall'infrastruttura  segnalata  ed  ai  tempi  di
conseguimento degli stessi; del livello di progettazione interessato,
di valore decrescente a partire da quello esecutivo  al  preliminare;
della dimostrata capacita' del soggetto segnalante  di  rispetto  dei
tempi previsti nell'utilizzo di  precedenti  finanziamenti  assegnati
dal commissario ad acta. 
  5. Il commissario ad acta, conclusa la valutazione di cui al  comma
3 comunica alle Regioni, ciascuna per la propria competenza,  l'esito
della  stessa,  congiuntamente  ad  una  relazione  nella  quale   si
riportano, a fronte delle segnalazioni pervenute,  le  motivazioni  e
l'esito della valutazione; su tale  esito  le  Regioni  esprimono  il
proprio  parere  entro  20  giorni  dalla  ricezione  della  suddetta
comunicazione. Decorso tale termine si considera acquisito il  parere
favorevole. 
  6. La proposta di assegnazione  e'  trasmessa  dal  commissario  al
Dipartimento delle politiche competitive del  mondo  rurale  e  della
qualita' per le valutazioni di propria competenza, che  vengono  rese
entro 15 giorni dalla sua ricezione. 
  7. L'elenco delle assegnazioni, unitario o frazionato in  relazione
ai tempi di espletamento delle  procedure  di  concordamento  con  le
Regioni, e' definito con decreto del commissario  ad  acta -  seguito
dall'assunzione del relativo impegno di  spesa,  comprensivo  di  una
somma  pari  all'1,5%  dell'importo  finanziato  per   attivita'   di
assistenza  tecnica  e   monitoraggio,   gestita   direttamente   dal
commissario - entro il termine di trenta giorni  dalla  scadenza  del
termine di cui al precedente comma 6. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
                    Convenzione di finanziamento 
 
  1. Entro trenta giorni dalla data del decreto di  cui  all'art.  3,
comma 7, il commissario ad acta trasmette ai soggetti assegnatari  lo
schema di convenzione di finanziamento, affinche' essi - nel rispetto
delle  proprie  norme  ordinamentali -   adottino   i   provvedimenti
necessari alla formale stipula  della  stessa,  che  dovra'  avvenire
entro il  termine  massimo  di  trenta  giorni  dalla  ricezione  del
predetto schema. 
  2. Nella predisposizione  dello  schema  tipo  di  convenzione,  il
commissario ad acta individuera' esplicitamente i  seguenti  obblighi
per il soggetto beneficiario, a pena di revoca del finanziamento: 
    a)  rigoroso  rispetto  delle  procedure  previste  dal   decreto
legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii, sia per l'affidamento dei  lavori
di indagini di campo che per gli incarichi di progettazione di  vario
livello; 
    b)  impegno  alla  restituzione   del   finanziamento   ricevuto,
allorquando saranno nella disponibilita'  del  beneficiario  adeguati
importi relativi al finanziamento dell'opera progettata, qualunque ne
sia la fonte, con  previsione  di  recupero  diretto  per  quanto  di
ragione in caso di finanziamento assentito dallo  stesso  commissario
ad acta; 
    c) designazione di un tecnico, appartenente  alla  struttura  del
soggetto  beneficiario,  di  adeguato  livello  professionale,   come
responsabile della corretta e tempestiva esecuzione  delle  attivita'
finanziate; 
    d)  assoggettamento  e  massima  collaborazione  alle  azioni  di
monitoraggio poste in essere dalla struttura commissariale; 
    e) inserimento, negli atti di affidamento per  la  progettazione,
dell'impegno dell'affidatario  ad  apportare  modifiche  al  progetto
eventualmente prescritte dal commissario ad acta, sia nel corso delle
azioni di monitoraggio che dell'esame finale degli elaborati comunque
nei limiti della realizzabilita' finanziaria dell'intervento. 
  3. Le convenzioni dovranno  altresi'  prevedere  il  cronoprogramma
delle attivita' finanziate e l'erogazione del finanziamento  mediante
una prima anticipazione del 20% del  finanziamento  originario  entro
trenta giorni dalla stipula della convenzione; una seconda erogazione
fino alla concorrenza del 40% dell'importo derivante dall'affidamento
dopo  il  riscontro  dell'avvenuto  impiego  del  90%   della   prima
anticipazione;  una  terza  erogazione  pari  al   40%   dell'importo
derivante  dall'affidamento  all'atto   della   presentazione   degli
elaborati previsti in convenzione; il  saldo  dell'importo  derivante
dall'affidamento sara' erogato all'atto della definitiva approvazione
degli elaborati stessi da parte del commissario ad acta. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
               Monitoraggio delle attivita' finanziate 
 
  1. Il commissario ad acta, anche utilizzando le somme appositamente
previste dall'art. 3, comma 7, effettua azioni di assistenza  tecnica
e di monitoraggio  delle  attivita'  finanziate.  Sui  risultati  del
monitoraggio,  nonche'  sulla  piu'  generale  attuazione  di  quanto
previsto dal presente decreto,  il  commissario  ad  acta  trasmette,
decorso un anno dallo stesso decreto, apposita relazione al  Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
            Decreto ministeriale 26 gennaio 2010 n. 1423 
 
  1. Il decreto del Ministro 26 gennaio 2010, n. 1423  in  precedenza
citato, e' ritirato. 
  Il presente decreto sara' inviato all'Organo di  controllo  per  la
relativa registrazione. 
    Roma, 25 marzo 2010 
 
                                                    Il Ministro: Zaia 
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Ultimo aggiornamento Mercoledì 04 Agosto 2010 08:28