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Lunedì 21 Giugno 2010 09:33

Collaborare come esperto con il tribunale di sorveglianza

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Collaborare come esperto con i tribunali di sorveglianza Tratto da: Ministero della Giustizia La presenza di esperti nel tribunale di sorveglianza, prevista dall’art. 70 della legge 26 luglio 1975 n. 354, deriva dalla caratteristica di tale organo di dover emettere un giudizio tecnico scientifico sulla personalità della persona detenuta. Queste figure di giudici non togati, secondo quanto stabilito dagli articoli 70 e 80 della  legge, possono essere professionisti  esperti  in psicologia, pedagogia,  psichiatria,  servizio sociale, criminologia clinica, oppure  docenti di scienze criminalistiche. I vari requisiti per la nomina sono fissati nel bando emesso ogni tre anni dal  Consiglio superiore  della magistratura, contenente  anche la disciplina del procedimento di nomina e dello status di ruolo. All’esito del procedimento gli esperti sono nominati con decreto del ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.  La durata della carica è di tre anni, ma può essere  confermata in base a criteri stabiliti nel bando stesso. I criteri e il bando per la nomina o la conferma di esperti del tribunale di sorveglianza per il triennio 2011-2013 sono pubblicati sul sito del Consiglio Superiore della Magistratura.
Ultima modifica Martedì 10 Gennaio 2012 11:22
ENRICO Lanfossi

ENRICO Lanfossi

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