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Martedì 22 Giugno 2010 11:50
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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 maggio 2009

Disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini. (09A05855)

Oggetto

1. Il presente decreto definisce le modalita' di rilascio e di utilizzo della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini ai sensi dell'art. 16-bis, commi 5 e 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, di seguito: «PEC», con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione ai sensi dell'art. 8 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, nonche' le modalita' di attivazione del servizio mediante procedure di evidenza pubblica, anche utilizzando strumenti di finanza di progetto.

Art. 2.

Modalita' di attivazione e rilascio casella di PEC al cittadino

1. Al cittadino che ne fa richiesta la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, direttamente o tramite l'affidatario del servizio, assegna un indirizzo di PEC.

2. L'attivazione della PEC e le comunicazioni che transitano per la predetta casella di PEC sono senza oneri per il cittadino.

3. Le modalita' di richiesta, di attivazione, di utilizzo e di recesso dal servizio di PEC sono definite nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

Come ottenerla

Sperimentazione Aci e Inps
Ad oggi si può richiedere la PEC gratuitamente al numero verde del Call Center ACI o allo sportello ACI più vicino, oppure, se in possesso del PIN per i servizi on line dell'INPS, si può richiedere direttamente sul sito dell'INPS. L'attivazione della PEC prevede il riconoscimento a vista, effettuato presso uno degli uffici autorizzati.

Servizio PEC gratuita per il cittadino
La PEC potrà essere richiesta gratuitamente al concessionario già individuato dal Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

Dipartimento della Funzione Pubblica
Indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo_dfp@mailbox.governo.it

Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica
Indirizzo di posta elettronica certificata: postacertificataDDI@mailbox.governo.it

 

Art. 3.

Utilizzo della PEC per il cittadino

1. La PEC consente l'invio di documenti informatici per via telematica la cui trasmissione avviene ai sensi degli articoli 6 e 48 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con gli effetti di cui all'art. 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185.

2. Per i cittadini che utilizzano il servizio di PEC, l'indirizzo valido ad ogni effetto giuridico, ai fini dei rapporti con le pubbliche amministrazioni, e' quello espressamente rilasciato ai sensi dell'art. 2, comma 1.

3. Le modalita' e le procedure tecniche relative alla conoscibilita' dell'atto saranno precisate nell'ambito delle specifiche del servizio.

4. La volonta' del cittadino espressa ai sensi dell'art. 2, comma 1, rappresenta la esplicita accettazione dell'invio, tramite PEC, da parte delle pubbliche amministrazioni di tutti i provvedimenti e gli atti che lo riguardano.